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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2515 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato TOLIO ELENA
e
SHESTAK OKSANA, C.F. nata a [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato STRAGLIOTTO PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Darsi atto che nella casa coniugale di proprietà del signor sita a Mussolente (VI) in Parte_1
Piazza della Vittoria n. 12 int. 6, è rimasta a vivere la moglie, che potrà ivi rimanervi fino a che non troverà altra sistemazione abitativa in cui trasferirsi a vivere e comunque non oltre la data del
28.02.2028.
Si precisa che la signora TA avrà facoltà di ospitare nella casa coniugale i propri familiari e persone terze.
Qualora la signora TA lasci la casa coniugale prima di tale data, al fine di supportare la stessa nel passaggio progressivo ad un'autonomia abitativa, i coniugi concordano che il marito supporti temporaneamente la moglie, non oltre il medesimo termine del 28.02.2028, mediante il versamento alla stessa della somma mensile di € 580,00.
I coniugi concordano, altresì, che il signor possa rientrare a vivere presso la casa coniugale, Parte_1 con contestuale fuoriuscita dalla medesima della moglie, anche prima della data del 28.02.2028, in caso di peggioramento della sua patologia oculistica tale da impedirgli oggettivamente di guidare l'auto, con conseguente revoca della patente di guida. Detta eventuale necessità dovrà essere comunicata dal signor alla moglie con un preavviso di almeno 120 giorni. Parte_1
3) La signora TA si impegna ad intestare a sé le utenze domestiche relative alla casa coniugale entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e a provvedere al relativo pagamento, al pari delle spese condominiali, limitatamente alle spese di sua competenza quale conduttrice.
4) I coniugi concordano che quando la signora TA lascerà la casa coniugale, la stessa potrà portare con sé, oltre ai propri effetti personali, i seguenti beni:
- mobile del bagno piano primo, rovere con specchio;
- mobile bianco della camera da letto (cassettiera);
- due armadi ad ante scorrevoli (secondo piano ex camera matrimoniale), di cui uno con ante specchiate;
- due lavatrici;
- il televisore più grande;
- un aspirapolvere Miele;
- l'asse da stiro;
- la bicicletta;
- il condizionatore Samsung con due split.
5) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé.
6) I coniugi si prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
7) Spese e compensi interamente compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Rosà (VI) in data 11/06/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale. All'esito dell'udienza del 28/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e TA OK, uniti in Parte_1 matrimonio in Rosa (VI) in data 11/06/2013 con atto trascritto al n. 3, parte I, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosà (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo. Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2515 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato TOLIO ELENA
e
SHESTAK OKSANA, C.F. nata a [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato STRAGLIOTTO PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Darsi atto che nella casa coniugale di proprietà del signor sita a Mussolente (VI) in Parte_1
Piazza della Vittoria n. 12 int. 6, è rimasta a vivere la moglie, che potrà ivi rimanervi fino a che non troverà altra sistemazione abitativa in cui trasferirsi a vivere e comunque non oltre la data del
28.02.2028.
Si precisa che la signora TA avrà facoltà di ospitare nella casa coniugale i propri familiari e persone terze.
Qualora la signora TA lasci la casa coniugale prima di tale data, al fine di supportare la stessa nel passaggio progressivo ad un'autonomia abitativa, i coniugi concordano che il marito supporti temporaneamente la moglie, non oltre il medesimo termine del 28.02.2028, mediante il versamento alla stessa della somma mensile di € 580,00.
I coniugi concordano, altresì, che il signor possa rientrare a vivere presso la casa coniugale, Parte_1 con contestuale fuoriuscita dalla medesima della moglie, anche prima della data del 28.02.2028, in caso di peggioramento della sua patologia oculistica tale da impedirgli oggettivamente di guidare l'auto, con conseguente revoca della patente di guida. Detta eventuale necessità dovrà essere comunicata dal signor alla moglie con un preavviso di almeno 120 giorni. Parte_1
3) La signora TA si impegna ad intestare a sé le utenze domestiche relative alla casa coniugale entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e a provvedere al relativo pagamento, al pari delle spese condominiali, limitatamente alle spese di sua competenza quale conduttrice.
4) I coniugi concordano che quando la signora TA lascerà la casa coniugale, la stessa potrà portare con sé, oltre ai propri effetti personali, i seguenti beni:
- mobile del bagno piano primo, rovere con specchio;
- mobile bianco della camera da letto (cassettiera);
- due armadi ad ante scorrevoli (secondo piano ex camera matrimoniale), di cui uno con ante specchiate;
- due lavatrici;
- il televisore più grande;
- un aspirapolvere Miele;
- l'asse da stiro;
- la bicicletta;
- il condizionatore Samsung con due split.
5) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé.
6) I coniugi si prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
7) Spese e compensi interamente compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Rosà (VI) in data 11/06/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale. All'esito dell'udienza del 28/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e TA OK, uniti in Parte_1 matrimonio in Rosa (VI) in data 11/06/2013 con atto trascritto al n. 3, parte I, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosà (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo. Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello