Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/05/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01684/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02981/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2981 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Reggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Belgioioso, 2;
contro
il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
(A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del provvedimento n. Cat. 6-F/-OMISSIS-/2022/Div. P.A.S. del 28 marzo 2022, notificato all'odierno ricorrente in data 9 maggio 2022, con cui la Questura di Varese ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia presentata dal signor -OMISSIS-;
- della nota, datata 13 agosto 2022, con la quale la Questura di Varese ha ribadito la legittimità del proprio provvedimento;
- del successivo silenzio – rigetto della Prefettura di Varese con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dall’odierno ricorrente;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2022, datato 19 settembre 2022, con cui il Prefetto di Varese ha espressamente respinto il ricorso gerarchico presentato dal signor -OMISSIS-;
- di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e conseguente, ivi inclusi, ove occorrer possa, il preavviso di rigetto n. prot. 6F/-OMISSIS-/P.A.S., datato 14 novembre 2020, e il parere negativo al rinnovo del titolo di polizia del Comando dei Carabinieri di Albizzate – il cui contenuto è ignoto all’odierno ricorrente – citato nel provvedimento di diniego impugnato.
(B)Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 26/1/2023 :
- dei medesimi atti gravati con il ricorso originario;
- della nota della Questura di Varese del 13 agosto 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Cat. 6-F/-OMISSIS-/2022/Div. P.A.S. del 28 marzo 2022, notificato il successivo 6 maggio, la Questura di Varese respingeva l’istanza del sig. -OMISSIS- tesa a ottenere il rinnovo del porto di fucile uso caccia. A fondamento per la reiezione l’Amministrazione rappresentava la sussistenza in capo all’istante di molteplici circostanze fattuali che influivano negativamente sul requisito soggettivo della buona condotta; e nell’ordine:
- il deferimento del 20 febbraio 1996 alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di oltraggio a Pubblico ufficiale;
- il deferimento del 30 aprile 2001 alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia a Pubblico ufficiale e millantato credito;
- il deferimento dell’11 ottobre 2001 alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di illecita detenzione di arma da fuoco ed omessa denuncia di armi – reato, questo, dichiarato estinto per intervenuta oblazione-;
- il deferimento del 15 marzo 2017 alla competente Autorità Giudiziaria per rifiuto di accertamento del tasso alcolemico nella guida sotto l’influenza dell’alcool.
2. Il -OMISSIS- proponeva il 7 giugno 2022 un ricorso gerarchico alla Prefettura di Varese avverso il predetto diniego questorile. Quest’ultima, esaminate le argomentazioni addotte dal ricorrente e le controdeduzioni prodotte dalla Questura di Varese, con decreto prot. n. -OMISSIS-/2022 Area I P.A. del 19 settembre 2022, respingeva il gravame per non essere stati rilevati elementi idonei ad annullare o riformare le determinazioni assunte dalla Questura.
3. Da qui la proposizione della presente impugnativa, notificata il 31 ottobre 2022, per mezzo della quale chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento del predetto decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del porto di fucile uso caccia, nonché del successivo decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico.
Si affidava, a tal fine, alla seguente unica censura “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 43 DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA), VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER GRAVE CARENZA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE ”.
4. Resistevano in giudizio le Amministrazioni intimate, producendo la documentazione a corredo dei provvedimenti impugnati, incluso le controdeduzioni dell’Amministrazione questorile del 13 agosto 2022 depositate nel ricorso gerarchico.
5. A seguito della suddetta produzione il -OMISSIS- proponeva, dunque, un ricorso per motivi aggiunti, depositato il 26 gennaio 2023, con il quale il ricorrente impugnava le suddette controdeduzioni questorili, eccependo tanto i vizi di legittimità già rassegnati con il ricorso originario, quanto una censura propria dell’atto impugnato, rubricata “ Sulla violazione del diritto di difesa in sede di ricorso gerarchico ”.
6. In vista del merito con la memoria ex art. 73 del cod.proc.amm. le Amministrazioni resistenti deducevano, da un lato, l’infondatezza del ricorso originario, dall’altro, l’inammissibilità dei motivi aggiunti in ragione della natura meramente endoprocedimentale della nota questorile del 13 agosto 2022, carente di efficacia lesiva. Replicava, invece, il -OMISSIS-, insistendo sulla fondatezza dell’impugnativa.
7. Giunta, infine, l’udienza pubblica del 16 aprile 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la complessiva controversia è stata trattenuta per la decisione.
8. Occorre, innanzitutto, disaminare i motivi aggiunti del 26 gennaio 2023, proposti dal -OMISSIS- avverso la nota della Questura di Varese del 13 agosto 2022 resa nell’ambito del procedimento giudiziale del ricorso gerarchico.
9. Orbene, condividendo l’eccezione sollevata dalle Amministrazioni resistenti nella memoria ex art. 73 del cod.proc.amm., i motivi aggiunti in analisi sono effettivamente inammissibili per carenza di efficacia lesiva dell’atto impugnato.
Con tale impugnazione è stata censurata una nota che, avendo la natura di mere controdeduzioni, non ha carattere provvedimentale e non lede in maniera diretta ed attuale la situazione giuridica soggettiva del ricorrente.
10. Si può, dunque, procedere con la trattazione del ricorso originario.
11. Preliminarmente, occorre precisare quale sia l’oggetto precipuo del ricorso introduttivo, stante la molteplicità dei provvedimenti impugnati per il suo tramite.
12. Ebbene, ad avviso del Collegio, non vi è dubbio che, a seguito della proposizione da parte del -OMISSIS- del ricorso gerarchico ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971, il sindacato di questo G.A. debba guardare al complesso motivazionale emergente tanto dal diniego reso dalla Questura di Varese, quanto dal successivo decreto del Prefetto di Varese, pronunciatosi in sede di ricorso gerarchico, il quale ha confermato le valutazioni del Questore con un percorso motivazionale ben più articolato.
Questo perché, come ribadisce la costante giurisprudenza amministrativa in materia, “ in sede di decisione sul ricorso gerarchico, l'organo gerarchicamente sovraordinato può, nel rigettare il ricorso, anche integrare la motivazione del provvedimento impugnato e, quindi, confermare il contenuto anche sulla base di un percorso argomentativo in parte differente rispetto a quello posto alla base del provvedimento originario; l'organo che decide il ricorso gerarchico è titolare, infatti, della stessa competenza dell'organo gerarchicamente subordinato che ha adottato l'atto impugnato e può, pertanto, nell'esercizio di quella competenza, anche rivalutare interamente la fattispecie concreta ” (cfr. T.A.R. per la Sicilia - Catania, Sez. IV, 19 febbraio 2024, n. 560; T.A.R. per il Lazio - Roma, Sez. II, 3 febbraio 2025, n. 2409; Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2011, n. 2413).
13. Ciò chiarito, il Collegio ricorda che con l’unico motivo di impugnazione del ricorso originario il -OMISSIS- contesta la legittimità del diniego al rinnovo in quanto non rispetterebbe i principi di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza logica che devono necessariamente guidare l’Amministrazione nell’esercizio della discrezionalità prevista dalla normativa applicabile, avuto riguardo:
a) alle caratteristiche delle vicende correlate alle segnalazioni citate dalla Questura;
b) alla loro rilevanza rispetto allo scopo;
c) al fattore temporale che ha caratterizzato gli episodi oggetto di giudizio da parte dell’Amministrazione.
14. Il motivo non può trovare accoglimento.
Per le ragioni che saranno di seguito esplicate il provvedimento gravato, invero, è esente dai vizi di legittimità dedotti in quanto il giudizio di inaffidabilità non si fonda sul solo recente episodio di guida in stato d’ebrezza, bensì su un complesso di episodi negativi commessi dal -OMISSIS-, anche afferenti alla materia delle armi, che si sono susseguiti nel corso degli anni.
15. Il Collegio, invero, osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa sezione, con specifico riferimento alla reiezione del porto d’armi ove si evince il reato di guida in stato di ebbrezza, “ un unico episodio isolato deve essere valutato con estrema cautela, e se, in linea di massima, può essere considerato un indice di propensione a violare le regole, e quindi di inaffidabilità, il comportamento volontario o quello connotato da colpa grave o da colpa con prevedibilità dell'evento (cd. colpa cosciente), non è possibile giungere alla medesima conclusione a fronte di episodi isolati connotati da colpa lieve, dalla mancata previsione dell'evento e/o da un disvalore particolarmente contenuto: in tali casi, pertanto, il giudizio di non affidabilità deve fondarsi necessariamente su altre circostanze che, considerate unitamente all'episodio isolato, consentono di effettuare una prognosi negativa sulla affidabilità del soggetto, in base ad un ragionamento che ovviamente deve essere correttamente esplicitato nel provvedimento negativo” (cfr. anche T.A.R. per la Lombardia – Milano, Sez. I, 7 marzo 2022, n. 539; 1927 del 12 agosto 2022, che richiama T.A.R. per il Piemonte, Sez. I, 19 luglio 2018, n. 894).
16. Ebbene, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, l’apparato istruttorio a base del diniego e il conseguente costrutto motivazionale espresso dalla Questura e dalla Prefettura sono idonei a sostenere e giustificare il giudizio di inaffidabilità nei confronti del -OMISSIS-, non essendosi attenuto al solo episodio negativo della guida in stato d’ebrezza del 2017.
16.1. Come già evidenziato nella premessa in fatto, il decreto del Questore di Varese rappresenta la sussistenza in capo al -OMISSIS- di molteplici episodi negativi, commessi nel tra il 1996 e il 2001, alcuni in materia di armi, cui sono scaturiti anche processi penali.
Nello specifico, il diniego evidenzia i seguenti episodi:
- il deferimento del 20 febbraio 1996 alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di oltraggio a Pubblico ufficiale;
- il deferimento del 30 aprile 2001 alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia a Pubblico ufficiale e millantato credito;
- il deferimento dell’11 ottobre 2001 alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di illecita detenzione di arma da fuoco ed omessa denuncia di armi – reato, questo, dichiarato estinto per intervenuta oblazione-.
16.2. Proprio la sussistenza di una tale sequela di condotte negative - una di esse, peraltro, in materia di armi - cui si aggiunge da ultimo la fattispecie di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 7 del D.lgs. n. 285/1992, ha condotto l’Amministrazione questorile a svolgere una legittima prognosi negativa sull’affidabilità del -OMISSIS-.
Prognosi che è stata chiaramente esplicitata tanto nella motivazione del decreto del Questore di Varese di diniego dell’istanza quanto nel successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte della Prefettura di Varese.
A tal fine, il diniego questorile ha evidenziato che:
“ Quanto a quest’ultimo punto, si rileva come, pur non essendo stata ritenuta integrata la fattispecie di cui all’art. 186 co.7° del D.Lgs. 285/1992, in ragione della mancata effettuazione della seconda prova etilometrica richiesta dal relativo Regolamento, si riteneva la condotta del sig. -OMISSIS- eventualmente ascrivibile al Capo A) dell’art. 186 co. 1° e 2° del C.d.S., considerato l’accertamento come sintomatologico (“occhi lucidi, forte alito vinoso ed equilibrio precario”). A seguito, quindi, della trasmissione degli atti alla competente Prefettura, quest’ultima con proprio decreto, gli applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per 90 giorni.
Tale sanzione e, soprattutto, la relativa condotta da cui scaturisce, successiva all’ultimo rinnovo del titolo di polizia, ben può essere valutata da questo Ufficio consentendo, altresì, di rivalutare, in senso sfavorevole, anche gli altri precedenti, che, seppur più risalenti, denotano, considerati nel loro complesso, una personalità non compatibile con il rispetto del canone della buona condotta, il cui rispetto è richiesto al titolare di porto di fucile, costituendo, come noto, la facoltà di portare armi una eccezione nel nostro ordinamento giuridico.
Si evidenzia, al riguardo, come il giudizio prognostico che deve essere svolto da questa Amministrazione non richiede l’accertamento di una responsabilità penali per fatti riconducibili all’uso delle armi, ma può estendersi a ogni fatto che, come nel caso di specie, possa costituire indice sintomatico di non sicura affidabilità in ordine alla titolarità del porto d’armi ”.
E a detto chiaro convincimento ha fatto eco anche il decreto prefettizio di rigetto, il quale a sua volta ha precisato che:
“ Proprio l’atteggiamento tenuto dal Sig. -OMISSIS-, consistito nel rifiutare di sottoporsi agli accertamenti, ha condotto la Questura di Varese a riconsiderare anche i pregressi elementi negativi a suo carico, al fine di delinearne la personalità. A parte il precedente specifico in materia di armi, in cui il reato è stato dichiarato estinto esclusivamente per l’intervenuta oblazione e non con la formula assolutoria, le altre sono segnalazioni che, anche se non giunte ad affermazione della penale responsabilità del Sig. -OMISSIS-, denotano comunque una personalità certamente non improntata al canone della buona condotta ma, viceversa, caratterizzata da una evidente insofferenza nei confronti dell’Autorità pubblica;
non è tanto, o soltanto, il singolo episodio della guida in stato di ebbrezza ad aver indotto la Questura di Varese a mutare il proprio indirizzo ed a non rinnovare la licenza di porto di fucile, bensì la condotta complessivamente considerata che traspare dalle diverse segnalazioni a suo carico nel corso degli anni ”.
16.3. Da tale complesso apparato motivazionale emerge, dunque, un giudizio prognostico di inaffidabilità del ricorrente basato su una molteplicità e congrua sequenza di episodi negativi nonché da un esercizio della discrezionalità coerente con i canoni ermeneutici discendenti dalla normativa e dalla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui:
- il diniego di rinnovo del porto di fucile non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, avendo l'autorità di polizia un'ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione (cfr., ex plurimis, T.A.R. per la Calabria - Catanzaro, Sez. I, 2 aprile 2024, n. 521; T.A.R. per la Campania - Napoli, Sez. V, 18 dicembre 2023, n. 6977; T.A.R. per la Calabria - Reggio Calabria, Sez. I, 27 luglio 2023, n. 638);
- la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all'uso delle stesse (cfr., ex plurimis, T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sez. III, 27 giugno 2022, n. 1056; T.A.R. per la Calabria - Catanzaro, Sez. I, 25 gennaio 2022, n. 84).
17. Da tutto quanto prece discende, pertanto, l’infondatezza del motivo di gravame in analisi e il conseguente rigetto del ricorso originario.
18.In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dispone quanto segue:
- rigetta il ricorso originario;
- dichiara i motivi aggiunti inammissibili per difetto di una condizione dell’azione.
19. Ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sulla complessiva impugnativa, come in epigrafe proposta, così dispone:
a) rigetta il ricorso originario;
b) dichiara inammissibile i motivi aggiunti del 26 gennaio 2023 per difetto di una condizione dell’azione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.