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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14526 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 16149/2023 R.G. il 2.3.2023 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Martina Genova e Vittoria Serio, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Henry Alessandro Oliverio, giusta procura ad lites per notaio da Roma Per_1
del 27.4.2022 (Rep. n. 55418, Racc. n. 16104)
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.2.2023, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, chiedeva condannarsi e la Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento del danno, per il complessivo ammontare di € 11.930,63, derivatole dallo
[...]
smarrimento della spedizione n. 283019G001391 effettuata in data 15.2.2022 tramite il servizio
Extra Large;
si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, che, nel contestare in toto la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto;
si costituiva, altresì, in giudizio la che eccepiva il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria di parte attrice.
In corso di giudizio, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva dichiarata l'estinzione del rapporto processuale intercorrente tra l'attrice e la in ragione della rinuncia della alla Controparte_2 Parte_1
domanda proposta nei confronti della predetta;
successivamente, rigettate le istanze istruttorie di parte attrice e precisate le conclusioni all'udienza del 16.5.2025, la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito del deposito di comparsa conclusionale della sola parte attrice, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La pretesa risarcitoria azionata dalla nell'ambito del presente giudizio trova il Parte_1
proprio fondamento nella responsabilità ex recepto di (vettore incaricato del Controparte_1
recapito della spedizione n. 283019G001391 effettuata in data 15.2.2022 tramite il servizio Extra
Large alla ) ai sensi dell'art. 1693 c.c. e, sull'incontestato (e pacificamente ammesso) Parte_2
presupposto dell'ingiustificato smarrimento della spedizione sopra menzionata, ha ad oggetto la condanna del vettore al risarcimento del relativo danno, commisurato all'importo di € 11.930,63
(di cui € 8.794,33 corrispondenti al valore della merce oggetto della spedizione smarrita, € 75,00
pari al costo della spedizione ed € 3.436,07 a titolo di mancato guadagno).
Le contestazioni che muove all'avversa pretesa risarcitoria attengono, Controparte_1
essenzialmente, al rilievo dell'applicabilità, nella fattispecie in esame, delle previsioni di cui alla
Carta dei Servizi Postali ed alle condizioni generali di contratto, con la conseguente limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore a quanto già effettivamente corrisposto (€ 375,00)
alla odierna attrice in riferimento ai fatti di causa.
Per quanto attiene al contenuto della responsabilità di si osserva che, Controparte_1
secondo la ricostruzione ed i principi ribaditi dalla S.C. “…inizialmente, il gestore di posta godeva
di un regime speciale di responsabilità, distinto da quello contrattuale di diritto comune, e più
favorevole rispetto a quest'ultimo. Addirittura, l'articolo 6 L. n. 156 del 1973 prevedeva
espressamente che “L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali,
di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi.” Questo regime speciale è
stato ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale, prima con la decisione n. 254 del 2002, in
relazione alla totale esenzione da responsabilità, e poi, con specifico riferimento alla limitazione
del risarcimento, con la decisione n. 46 del 2011, la quale ha espressamente statuito che “ La
norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio,
svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque
realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio,
equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece
dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio
postale, e quindi la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di
garantire la discrezionalità dell'Amministrazione” Questa pronuncia è stata resa tenendo conto
del fatto, che poco prima di essa, era stato emanato il DM 9 aprile del 2001, detto Carta della
qualità del servizio pubblico postale, che volendo dunque introdurre un regime di responsabilità
per il ritardo nella consegna (regime, si ripete, escluso dalla abrogata norma del 1973), ha
previsto il solo rimborso del costo della spedizione. La Corte costituzionale ha tenuto conto di
tale DM, e della previsione di un indennizzo pari al costo della spedizione, e lo ha ritenuto
insufficiente a garantire la funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente. Infatti, si legge
nella predetta decisione che “La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione
determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità,
non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che
utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris
garantito dalle caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione”. Questi stessi principi
erano già stati anticipati da altra decisione della Corte Costituzionale (n. 254 del 2002), nonché
da questa Corte che, con decisione n. 15559 del 2004, ha affermato che “A seguito della
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, d.P.R. n. 156 del 1973 (sentenza n. 254
del 2002 della Corte costituzionale), nella parte in cui disponeva che l'Amministrazione ed i
concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato
recapito di telegramma, la , qualora non provi che l'inadempimento sia stato Parte_3
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato recapito del telegramma”. A
fronte di ciò, la corte di merito ritiene che comunque dai principi della legislazione postale si
ricava che ancora la regola di responsabilità di è quella per cui essa è tenuta Controparte_1
solo nei limiti del costo di spedizione, come peraltro risulterebbe dalla citata Carta del servizio
postale adottata con decreto ministeriale, in contrasto con le decisioni della Corte Costituzionale
che lo hanno ritenuto insufficiente a garantire un risarcimento soddisfacente, ma che soprattutto
costituisce un atto assolutamente inidoneo (è un decreto ministeriale) a derogare ai principi
ricavabili dalle norme ordinarie e da quelle costituzionali… “L'articolo 19 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Responsabilita'). - 1. La responsabilità
per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o
da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile». Questa modifica legislativa…suona ad
ulteriore conferma della volontà del legislatore, che prende atto dunque delle decisioni della
Corte Costituzionale, di sottoporre il gestore di posta, chiunque esso sia, al regime di diritto
comune. Viene a tale stregua, pertanto, meno l'argomento secondo cui le decisioni della Corte
costituzionale, nel dichiarare illegittimo il regime speciale di responsabilità, avevano però fatta
salva l'ipotesi che il legislatore nella sua discrezionalità ne adottasse uno di riguardo verso i
gestori del servizio postale, ossia adottasse un regime comunque limitativo della responsabilità,
pur nel rispetto del principio di eguaglianza. Il legislatore ha accolto invero quell'invito, e, per
l'appunto, nel 2011, come si è visto, ha cancellato una delle norme rimanenti a favore del gestore
del servizio postale ribadendo la di lui soggezione alla responsabilità contrattuale di diritto
comune. 8.1.- Alla luce di tutto ciò emerge evidente l'erroneità della tesi secondo cui va dato
rilievo alla pattuizione contrattuale della limitazione di responsabilità a favore delle
[...]
, avendo il mittente sottoscritto le relative clausole e le ha approvate ai sensi degli articoli CP_1
1341 e 1342 c.c. A parte il rilievo che si tratta di clausole comportanti una limitazione di
responsabilità, alla luce di quanto detto, e che dunque andavano approvate specificamente per
iscritto (1341, II° comma c.c.), assume decisivo rilievo il principio secondo cui l'indennizzo
corrispondente alle spese di spedizione non costituisce risarcimento sufficiente, e posto il
principio secondo cui invece il gestore di posta è soggetto alle regole di diritto comune, in caso
di responsabilità contrattuale, non può essere in ogni caso violato mediante pattuizione contrattuale. Detto in altri termini: se la regola della esenzione da responsabilità o della
limitazione della responsabilità è espunta dall'ordinamento in quanto costituzionalmente
illegittima, non può essa ricevere invece tutela e produrre effetti se inserita in una pattuizione,
la quale sarà, in parte qua, contrastante con norme imperative (tali sono quelle ricavabili da
principi costituzionali) ed automaticamente sostituita dalle norme violate. Ammesso cioè che è
principio conforme a Costituzione che il gestore di posta risponda dell'inadempimento secondo
le regole di diritto comune, e dunque, per converso, che è costituzionalmente illegittima la regola
che invece lo esenta da quella responsabilità, la previsione contrattuale che, per l'appunto,
esenta il gestore dal rispetto di tali regole, è nulla per contrasto con norme imperative, ed è
automaticamente sostituita dalla regola risultante dalla interpretazione costituzionalmente
conforme. Pare evidente che, se è ritenuta contraria al principio di eguaglianza la regola
legislativa che esenta da responsabilità il gestore, non possa tale regola trovare applicazione e
produrre effetti quale che ne sia la fonte, compresa quella negoziale…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ord. n. 8070 del 25.3.2024).
Non potendo la responsabilità risarcitoria di essere limitata dalle previsioni Controparte_1
negoziali ed essendo regolata dalle norme di diritto comune, si rileva che la stessa è soggetta alla disciplina di cui all'art. 1693 c.c., che pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, superabile soltanto dalla valida prova della derivazione del danno da caso fortuito o da forza maggiore, e quindi da un evento non prevedibile né evitabile con l'utilizzo delle regole della normale diligenza (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ord. n. 8978 del
15.5.2020).
Nella fattispecie in esame, pur perfettamente edotta dell'oggetto della Controparte_1
spedizione (che indicava, quale proprio contenuto “motori Daytona” e ne rapportava la mole al peso di 350 Kg), non è stata in grado di fornire alcuna giustificazione, nemmeno presuntiva,
delle verosimili cause di smarrimento di una simile, voluminosa spedizione, essendosi limitata a comunicare laconicamente alla società attrice che “…la spedizione è stata smarrita…” (cfr.
comunicazione del 8.3.2022, allegata sub 9 all'atto di citazione). La mancata conoscenza, da parte del vettore, delle circostanze in cui la spedizione è stata smarrita (tenuto anche conto dell'eccezionale peso e volume del collo oggetto di trasporto) è
chiaro indice della mancata adozione delle più elementari procedure di tracciamento e di controllo delle operazioni di indirizzamento, trasporto e custodia dei beni oggetto del contratto di trasporto concluso tra le odierne contendenti, il che certifica, in difetto degli standards minimi di efficienza del servizio svolto, la colpa grave del vettore nell'espletamento del servizio Controparte_1
di trasporto e ne giustifica la condanna al risarcimento dell'intero danno (patrimoniale e non patrimoniale) patito dalla società attrice.
Per quanto attiene al quantum, si rileva che, dall'esame della documentazione in atti, risulta agevole ricostruire sia il valore della merce (ovvero dei 15 motori Daytona oggetto di spedizione)
per il complessivo ammontare di € 8.794,33 (cfr. la fattura di cui al documento allegato sub 8
all'atto di citazione, attestante il valore unitario di ciascuno dei motori in 600,00 dollari), che del costo di spedizione esborsato dalla società attrice (€ 75.00); risulta, inoltre, di facile ricostruzione anche il danno emergente patito dalla in ragione dei fatti di causa: è in atti la Parte_1
fattura n. 55/22 del 14.2.2022, avente ad oggetto la fornitura dei 15 motori Daytona, emessa nei confronti della destinataria per il complessivo ammontare di € 12.230,40, con la Parte_2
conseguenza che l'ammontare del lucro cessante debba essere rapportato alla differenza tra il prezzo esborsato dall'attrice per l'acquisto dei 15 motori ed il mancato guadagno conseguito allo smarrimento della spedizione, per € 3.466,07.
Deve, pertanto, in accoglimento della domanda, essere pronunciata condanna di Controparte_1
al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 11.960,30 (€
[...]
12.335,40 rivenienti dal danno patrimoniale per € 8.869,33 sommato a quello non patrimoniale per € 3.466,07, detratto il ristoro di € 375,10, già corrisposto dalla società convenuta) a titolo di risarcimento del danno derivato dallo smarrimento della spedizione n. 283019G001391
effettuata in data 15.2.2022 tramite il servizio Extra Large, oltre agli accessori di legge.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, sono poste a carico di parte convenuta, in ragione della sua piena soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 27.2.2023
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 11.960,30 a titolo di risarcimento del danno derivato dallo smarrimento della spedizione n.
283019G001391 effettuata in data 15.2.2022 tramite il servizio Extra Large, oltre agli accessori di legge;
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- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00, in favore di controparte,
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 20.10.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi