Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 06/05/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G.30296 Sent.77/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati:
Antonio Marco Canu Presidente Gaetano Berretta IC relatore Walter UT IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n.30296 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia contro
LI IL, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] A (C.F. [...]), personalmente e nella qualità di:
- rappresentante legale della società LA RESIDENZA ON D’ORO S.r.l.s. in liquidazione (C.F/P.IVA: 02460340207);
- titolare della ditta individuale RESIDENCE OV TR DI SILVIA LI (C.F/P.IVA: 02464990205), gerente la struttura ricettiva RESIDENCE AL SOCIALE UNO e RESIDENCE AL SOCIALE DUE;
HOTEL ON D’ORO DI MB IA & C. S.a.s., già VM & SP S.r.l.s., con sede legale in Mantova, Via Leon D'oro n. 9 (C.F/P.IVA: 02580300206), in persona del rappresentante legale p.t., gerente la struttura ricettiva esercitata sotto l’insegna “La Residenza Leon D’oro”, sita in Mantova in Via Leon D’Oro n. 9 (PEC: vmspsrls2019@pec.it);
MB IA, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] A (C.F. [...]), personalmente e nella qualità di rappresentante legale della società HOTEL ON D’ORO DI MB IA & C. S.a.s., già VM & SP S.r.l.s. (C.F/P.IVA: 02580300206).
Visto l'atto introduttivo del giudizio.
Letti gli atti e i documenti di causa.
Uditi, all’udienza dibattimentale del 29.1.2026, il Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Valentina Papa. Data per letta la relazione di causa su consenso del Pubblico Ministero, unica parte comparsa in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione depositato il 21.7.2025, la Procura Regionale ha riattivato davanti alla Sez. Giurisdizionale l’azione di risarcimento per danno erariale nei confronti di LI IL, MB IA e della società HOTEL ON D’ORO DI MB IA & C. S.a.s., già VM & SP S.r.l.s., in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte dei conti, Prima Giurisdizionale Centrale di Appello n. 93, depositata l’11.7.2025, con la quale - in accoglimento del gravame interposto dalla Procura avverso la sentenza di questa Sez. Giurisdizionale n. 252/2022, declinatoria della giurisdizione – è stata dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la materia controversa, con rimessione ex art. 199, co. 2, c.g.c. del giudizio al giudice di primo grado per la prosecuzione nel merito e la pronuncia sulle spese.
I fatti relativi alla materia del contendere possono essere riassunti come segue.
1) Con atto di citazione depositato il 10.5.2022, la Procura Regionale conveniva in giudizio la società LA RESIDENZA ON D’ORO S.r.l.s. in liquidazione, la società VM & SP S.r.l.s. e le rispettive rappresentanti legali LI IL e MB IA per sentirle condannare al pagamento, in favore del Comune di Mantova, della somma di euro di euro 8.264,00 - di cui euro 5.974,00 a carico di LI IL ed euro 2.290,00 a carico di MB IA - oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in conseguenza dell’omesso riversamento di proventi dell’imposta di soggiorno all’amministrazione comunale.
2) A sostegno della prospettazione accusatoria, l’organo requirente esponeva i seguenti fatti.
a) Con nota del 14.8.2019, il Comune di Mantova segnalava una fattispecie di danno erariale concernente l’omesso riversamento nelle casse dell’ente delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno relative al periodo 1 luglio - 31 dicembre 2018 da parte della società LA RESIDENZA ON D’ORO S.r.l.s. in liquidazione, amministrata all’epoca dei fatti da LI IL, quale gestore della struttura ricettiva esercitata sotto l’insegna “LA RESIDENZA ON D’ORO”.
b) Dalla documentazione allegata alla denuncia di danno emergeva in particolare che con Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 13.12.2017 (successivamente sostituito da un nuovo Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n.82 del 20.12.2018), il Comune di Mantova istituiva a decorrere dall’1.1.2018 l’imposta di soggiorno. Per le strutture ricettive classificate Bed Breakfast e per tutte le altre strutture situate all’interno della cerchia Unesco, l’imposta era dovuta nella misura di euro 2 per persona a notte.
c) A seguito di verifiche era emerso che la struttura ricettiva “LA RESIDENZA ON D’ORO” non aveva versato l’imposta di soggiorno relativa al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2018, per un totale complessivo di euro 4.014,00. Gli importi relativi ai mancati riversamenti dell’imposta di soggiorno venivano determinati in relazione agli effettivi pernottamenti dichiarati dal gestore.
d) Stante il perdurante inadempimento del gestore della struttura ricettiva, il Comune inviava solleciti bonari tramite posta elettronica ed in data 12.4.2019, intimazione ad adempiere al versamento dell’imposta di soggiorno, rimasta tuttavia ineseguita.
e) Considerata la rilevanza dei fatti esposti dall’ente territoriale, la Procura Regionale, in data 7.9.2021, emetteva decreto di richiesta informazioni, al fine di acquisire un prospetto aggiornato dell’imposta di soggiorno dovuta al Comune da parte della struttura ricettiva.
f) Con nota del 24.09.2021, l’amministrazione comunale, nel confermare il perdurare dell’inadempimento del gestore della struttura ricettiva in argomento, rappresentava inoltre che:
- con atto in data 13.2.2019, LA RESIDENZA ON D’ORO S.r.l.s. aveva ceduto in affitto/comodato l’azienda alla società VM & SP S.r.l.s. (amministratore unico: MB IA), per cui dal 1.3.2019 la struttura ricettiva era gestita dalla stessa;
- per il periodo 1 gennaio – 28 febbraio 2019, LI IL, in qualità di legale rappresentante di LA RESIDENZA ON D’ORO S.r.l.s. aveva inoltrato al portale dell’Imposta di soggiorno del Comune di Mantova la dichiarazione dei pernottamenti (492) con un mancato riversamento dell’imposta di euro 984,00;
- con riferimento al periodo 1 ottobre 2019 – 31 dicembre 2020, il nuovo ente gestore VM & SP S.r.l.s. non aveva versato l’imposta di soggiorno per un totale complessivo di euro 6.350,00, importo determinato in relazione agli effettivi pernottamenti dallo stesso dichiarati; con successiva nota del 29.09.2021, l’amministrazione comunale rappresentava che in data 24.9.2021 veniva accreditato sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Mantova un versamento di euro 826,00, effettuato dalla società VM & SP S.r.l.s., in qualità di gestore della struttura “LA RESIDENZA ON D’ORO”, con causale “Imposta di soggiorno - Acconto del 4° trimestre 2019”.
g) Con una ulteriore nota pervenuta in data 14.8.2019 (che determinava l’apertura di separata istruttoria), il Comune di Mantova aveva invero segnalato alla Procura Regionale una ulteriore fattispecie di possibile danno erariale, concernente l’omesso riversamento nelle casse dell’ente di somme incassate a titolo di imposta di soggiorno relative al periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2018 da parte della sig.ra LI IL, in qualità di gestore delle strutture ricettive “RESIDENCE OV TR”, “RESIDENCE AL SOCIALE UNO” e “RESIDENCE AL SOCIALE DUE”.
h) Gli importi relativi ai mancati riversamenti dell’imposta di soggiorno venivano determinati in relazione agli effettivi pernottamenti dichiarati dal gestore e venivano quantificati secondo il seguente prospetto:
· RESIDENCE OV TR (52 pernottamenti dichiarati): euro 104,00;
· RESIDENCE AL SOCIALE UNO (110 pernottamenti dichiarati): euro 220,00;
· RESIDENCE AL SOCIALE DUE (59 pernottamenti dichiarati): euro 118,00.
Totale: euro 442,00.
i) Stante il perdurante inadempimento, venivano inviati al gestore LI IL numerosi solleciti bonari tramite posta elettronica e, in data 12.4.2019, veniva inviata con raccomandata a.r. intimazione ad adempiere, restituita al mittente per compiuta giacenza.
j) Con nota acquisita in data 24.9.2021, l’amministrazione comunale, nel confermare il perdurare dell’inadempimento del gestore delle strutture ricettive, rappresentava inoltre che non risultavano riversate, da parte delle strutture RESIDENCE AL SOCIALE UNO e RESIDENCE AL SOCIALE DUE le imposte di soggiorno relative al periodo 1 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019, quantificate secondo il seguente prospetto.
· RESIDENCE AL SOCIALE UNO (176 pernottamenti dichiarati): euro 352;
· RESIDENCE AL SOCIALE DUE (91 pernottamenti dichiarati): euro 182,00.
3) Sulla base della suesposta ricostruzione fattuale, dalla quale emergeva la responsabilità amministrativo – contabile delle strutture recettive, la Procura Regionale emetteva, in data 25.10.2021, l’invito a fornire deduzioni nei confronti di LI IL, di MB IA, della LA RESIDENZA ON DORO S.r.l.s. in liquidazione e della società VM&SP S.r.l.s., contestando ai predetti un danno patrimoniale arrecato al patrimonio del Comune di Mantova quantificato in complessivi euro 8.264,00, di cui euro 5.974,00 a carico di LI IL (LA RESIDENZA ON DORO S.r.l.s.) ed euro 2.290,00 a carico di MB IA (VM&SP S.r.l.s.).
4) Non pervenivano controdeduzioni né richiesta di audizione personale da parte degli invitati, con la conseguenza che in assenza di difese la Procura Regionale, nel confermare la prospettazione accusatoria, ne disponeva la citazione in giudizio con atto depositato il 10.5.2022.
5) Il giudizio veniva discusso all’udienza del 26.10.2022, a seguito della quale la Sezione, con sentenza n.252/2022, dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la materia controversa, indicando come provvisto di giurisdizione il giudice tributario. A sostegno della declinazione della giurisdizione veniva in particolare rilevato che l’interpretazione autentica dell’art.4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 - a suo tempo introdotto dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020 (a mente del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, in tal modo superando l’originario assetto che gli attribuiva la qualifica di agente contabile) – avrebbe determinato l’estensione retroattiva della novella legislativa anche ai fatti anteriori alla sua introduzione nell’ordinamento e quindi anche ai fatti verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n.34/2020). Tale interpretazione autentica, fornita dall’art. 5 quinquies d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 215/2021, avrebbe imposto di estendere retroattivamente – quindi anche ai fatti oggetto della presente controversia - la previsione normativa di riqualificazione del ruolo del gestore delle strutture ricettive in ordine al riversamento dell’imposta di soggiorno (da agente contabile a responsabile d’imposta), con conseguente declinazione della giurisdizione contabile in favore di quella tributaria.
6) Il pronunciamento della Sez. Giurisdizionale veniva appellato dalla Procura Regionale davanti alle Sez. Centrali d’Appello.
7) Con sentenza della Corte dei conti, Sez. I App n.93/2025, in riforma del pronunciamento di primo grado, la giurisdizione del IC contabile veniva affermata. A sostegno della decisione veniva in particolare stabilito che i richiamati mutamenti normativi (art. 180, co. 3, d.l. n. 34/2020, art. 5- quinquies d.l. n. 146/2021) non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra il gestore della struttura recettiva e il Comune - discendente dagli ulteriori compiti per tale figura previsti dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 - in modo da determinare la permanenza della qualifica di agente contabile e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della responsabilità amministrativo-contabile nei casi di mancato versamento.
8) Con atto di citazione in riassunzione, depositato il 21.7.2025, la Procura Regionale ha riattivato il giudizio davanti a questa Sez. Giurisdizionale.
9) L’organo requirente rappresentava che, nelle more, la società LA RESIDENZA ON D’ORO S.r.l.s. risulta aver cessato la propria attività - con conseguente cancellazione dal registro delle imprese, come da visura allegata – e che la società VM & SP S.r.l.s., con verbale di assemblea straordinaria del 20.10.2023, veniva trasformata nella società HOTEL ON D’ORO DI MB IA & C. S.a.s.
L’imputazione di pregiudizio erariale è stata quindi riformulata in considerazione delle vicende societarie sopravvenute e definitivamente formalizzata con la contestazione di un complessivo danno erariale di euro 8.264,00, ripartito in euro 5.974,00 a carico di LI IL ed euro 2.290,00 a carico di MB IA, in proprio e quale rappresentante legale della società HOTEL ON D’ORO DI MB IA & C. S.a.s.
A seguito dell’intervenuta riassunzione del procedimento davanti alla Sez. Giurisdizionale, veniva disposta la fissazione dell’odierna udienza di discussione (Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale del 25.7. 2025).
I convenuti non si sono costituiti in giudizio in giudizio.
All’odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha insistito per l’accoglimento della domanda formulata nell’atto introduttivo del giudizio. L’organo requirente ha in particolare precisato che il pregiudizio erariale accertato a carico di MB IA (in qualità di legale rappresentante della società VM&SP S.r.l.s.) è stato limitato ai mancati riversamenti della struttura LA RESIDENZA ON D’ORO per il periodo 1 ottobre 2019 – 30 aprile 2020, in ragione dell'entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 e delle sentenze che nelle more del deposito dell'atto di citazione avevano caratterizzato la giurisprudenza di questa Sez. Giurisdizionale - che aveva negato la giurisdizione per le fattispecie successive al 30 aprile 2020.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del contraddittorio processuale, atteso che le parti convenute, ritualmente evocate, non risultano costituite in giudizio.
Dall’analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale, segnatamente le relate di notificazione dell’atto di citazione in riassunzione – notificato ex art. 140 c.p.c. in data 25.8.2025 sia a LI IL, sia a MB IA e in data 22.9.2025 alla società HOTEL ON D’ORO DI MB IA & C. S.a.s. presso la residenza del legale rappresentante - deve ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.
Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia di LI IL, MB IA e della società HOTEL ON D’ORO DI MB IA & C. S.a.s., ex art. 93, D.Lgs. n.174/2016.
2. In assenza di ulteriori questioni pregiudiziali può essere affrontato il merito della controversia.
La domanda risarcitoria promossa dalla Procura Regionale nei confronti dei convenuti è fondata.
A seguito dell’intervenuta pronuncia della Corte dei conti, Sez. I App., n.93/2025 (che ha affermato la sussistenza della giurisdizione a conoscere la vicenda controversa), la Sezione deve provvedere a conoscere il merito della causa.
Sulla scorta delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale – segnatamente le distinte denunce formulate in data 14.8.2019 dal Comune di Mantova e la documentazione di supporto depositata dall’ente territoriale – può essere ritenuto comprovato, in assenza di dimostrazione contraria da parte dei soggetti convenuti, che le strutture ricettizie intestate alle ditte riconducibili alle Sig.re LI e MB abbiano omesso il riversamento, in favore del Comune di Mantova, dell’imposta di soggiorno incamerata a seguito dei pernottamenti dichiarati, come analiticamente riportato dall’amministrazione comunale in sede di segnalazione del pregiudizio erariale.
LI IL:
· mancato versamento della somma di euro 4.014,00 (struttura LA RESIDENZA ON D’ORO; periodo 1 luglio – 31 dicembre 2018);
· mancato versamento della somma di euro 984,00 (struttura LA RESIDENZA ON D’ORO; periodo 1 gennaio – 28 febbraio 2019);
· mancato riversamento della somma di euro 442,00 (strutture “RESIDENCE AL SOCIALE UNO” e “RESIDENCE AL SOCIALE DUE”; periodo 1 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019);
· mancato riversamento della somma di euro 352,00 + euro 182,00 = euro 354,00 (strutture RESIDENCE OV TR”, “RESIDENCE AL SOCIALE UNO” e “RESIDENCE AL SOCIALE DUE”; periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2018);
Totale: euro 5.974,00.
MB IA (HOTEL ON D’ORO DI MB IA & C. S.a.s.):
· mancato riversamento della somma di euro 2.290,00 (struttura LA RESIDENZA ON D’ORO; periodo 1 ottobre 2019 – 30 aprile 2020).
Il mancato riversamento ha determinato una palese violazione delle norme introdotte dal Legislatore nella subiecta materia, prevista in generale dal D.Lgs. n.23/2011, il cui art. 4 prevedeva all’epoca dei fatti e prevede tuttora (comma 1) che “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno….”.
Il Comune di Mantova, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 13.12.2017 ha provveduto all’istituzione dell’imposta di soggiorno, approvando il relativo regolamento in attuazione del D.Lgs. n.11/2023 (successivamente sostituito da un nuovo Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n.82 del 20.12.2018).
La normativa comunale prevede puntualmente gli obblighi in capo ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale (artt.6 e ss.), tra i quali la presentazione della dichiarazione trimestrale riepilogativa delle presenze registrate, il calcolo dell’imposta dovuta, la riscossione della stessa dai soggetti passivi e il successivo riversamento nelle casse del Comune di Mantova, secondo le indicazioni fornite e l’impiego degli strumenti messi a disposizione dall’ente.
L’assoggettamento del titolare della struttura ricettiva, come accertato in corso di giudizio, determina il suo assoggettamento al regime proprio degli agenti contabili e, conseguentemente, l’applicazione, nel caso di specie, dell’art. 194 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924), a mente del quale le mancanze, le deteriorazioni o la diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, non sono automaticamente ammesse a discarico, essendo necessario a tal fine che gli agenti contabili esibiscano le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, ovvero comprovino che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro o delle cose avute in consegna. Resta, comunque, integro e non pregiudicato, anche in caso di discarico, il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell’agente.
Trovano inoltre applicazione le disposizioni dettate dall’art. 191 del R.D. n. 827/1924, ai sensi del quale gli agenti contabili della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l’obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, le abbiano o no riscosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta.
Nel caso di specie nessun dubbio può porsi in ordine alla riconducibilità del mancato riversamento e, conseguentemente, del danno erariale azionato dall’organo requirente alla responsabilità contabile “in senso stretto” dei convenuti, avuto riguardo al fatto che l’omesso versamento risulta accertato dall’amministrazione comunale e non ha formato oggetto di contestazioni di sorta.
La responsabilità contabile dei soggetti convenuti convenuto deve essere imputata a titolo di dolo, risultando evidente la piena consapevolezza, da parte degli amministratori, dell’omesso riversamento.
3. In conclusione si ravvisano in capo a LI IL, MB MA e alla società HOTEL ON D’ORO DI MB IA & C. S.a.s., pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio del Comune di Mantova, definitivamente quantificato in complessivi euro 8.264,00, di cui euro 5.974,00 a carico di LI IL ed euro 2.290,00 a carico di MB IA (HOTEL ON D’ORO DI MB IA & C. S.a.s.):
1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e la condotta dolosa posta in essere;
3) l’elemento soggettivo del dolo.
Le somme risarcitorie, rivalutate con decorrenza dalle singole date di scadenza degli obblighi di riversamento e sino alla data dalla pubblicazione della presente sentenza, saranno, da tale ultima decorrenza e sino al soddisfo, gravate degli interessi legali.
4. Le spese, comprensive anche del giudizio d’appello definito con la sentenza della Sez. II App. n.93/2025, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,
Dichiara
La contumacia dei convenuti LI IL, MB IA e della società HOTEL ON D’ORO DI MB IA & C. S.a.s., ex art.93 d.lgs. n.174/2016.
CO
LI IL, per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Comune di Mantova, della somma di euro 5.974,00.
CO
MB IA, in solido con la società HOTEL ON D’ORO DI MB IA & C. S.a.s., per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Comune di Mantova, della somma di euro 2.290,00.
Le predette somme, rivalutate secondo le previsioni indicate nella parte motiva, saranno gravate degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 333,28 (trecentotrentatré/28) per il giudizio di primo grado ed euro 288,74 (duecentottantotto/74) per il giudizio d’appello. Per un totale di euro 622,02 (seicentoventidue/02).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.1.2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Berretta) (Dott. Antonio Marco Canu)
(firma apposta digitalmente) (firma apposta digitalmente)
Depositato in Segreteria il 06/05/2026 Il Direttore della Segreteria
(Dott. Salvatore Carvelli)