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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/10/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott.ssa Giovanna Cannata Presidente Dott. ssa Laura Casale Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 336/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in LA SPEZIA al Viale Italia 211, presso l'avv. Parte_1
TT TI che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in GENOVA alla via XX settembre n. 26/9, presso l'avv. Ambrogio
NOVELLI, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, ritenuti fondati i motivi di appello esposti in atto di citazione e nelle note di trattazione scritta del 19/09/2024, preliminarmente, in via istruttoria ammettere la prova per testi già chiesta in primo grado e rinnovata in appello e disporre l'espletamento di CTU avente carattere documentale richieste fin dal giudizio di primo grado e non ammesse nel merito riformare l'impugnata ordinanza e, conseguentemente rigettare la domanda formulata nel ricorso ex
1 art 702 bis cpc innanzi il Tribunale della Spezia da controparte in quanto infondata, per le motivazioni dedotte in atti. Sempre nel merito condannare alla restituzione delle somme ricevute in Controparte_1 pagamento dal signor in ossequio al provvedimento impugnato pari a € Parte_1 10.063,49 (diecimilasessantatre/49) oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi per i due gradi di giudizio”
Per l'Appellata:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, per le ragioni di fatto e di diritto dedotte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa avversaria, nel merito, respingere integralmente l'Appello proposto dal Sig. (nato a [...] il 10 Parte_1 aprile 1962 – C.F. – residente in [...]), e CodiceFiscale_1 per l'effetto confermare l'Ordinanza n. 185/2024 del 21 febbraio 2024 resa dal Tribunale di La Spezia con cui il testè citato Giudice, previo accertamento del credito dell'esponente nei confronti del Sig. pari, in sorte capitale, all'importo indicato dal C.T.U. Parte_1 all'esito del pro-cedimento di A.T.P. sub N.R.G. 421/2021, di € 5.880,62 (ossia € 5.346,02 oltre IVA 10%), ha condannato il Sig. al pagamento della somma di € 5.880,62 Parte_1 (iva inclusa) oltre il rimborso del 50% di quanto anticipato da a favore del CP_1 CTU, oltre le spese legali di difesa ivi liquidate, e con vittoria di spese del presente grado oltre oneri di Legge”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702bis cpc la società conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1 per sentirlo condannare al pagamento del saldo delle forniture di cui alle conferme
[...]
d'ordine di acquisto del 18 maggio 2020. A fondamento della domanda la società deduceva che le aveva commissionato una fornitura di infissi e zanzariere da installare presso Pt_1 immobile di sua proprietà, che gli stessi erano stati consegnati ed installati il 25 giugno 2020,
e che a distanza di oltre quattro settimane dalla conclusione delle opere, il 20 luglio 2020, lo aveva contestato alla società la presenza di alcuni vizi relativi a montaggio e qualità Pt_1 dei materiali (zanzariere esterne in presenza di predisposizione incasso, cerniere ferma persiana di tipo sbagliato, verso di apertura errato di infissi in alluminio) .
Il 7 settembre le parti avevano effettuato un accesso congiunto in occasione del quale
[...] aveva formulato un'offerta che non era stata tuttavia accettata dallo sicché la CP_1 Pt_1 società aveva promosso azione ex art 696 cpc , nell'ambito della quale la CTU aveva accertato un importo delle opere da pagare pari ad euro 5.346,02 oltre iva, importo che, in aggiunta alle spese di CTU, si era rifiutato di pagare. Pt_1
Di qui il ricorso ex art 702bis.
2 Nel costituirsi in giudizio, contestava la dedotta tardività della denuncia dei vizi, Pt_1 sostenendo che, trattandosi di rapporto soggetto al codice del consumo, il termine per la denuncia dei vizi fosse di 60 giorni, e, nel merito, che la CTU non fosse condivisibile laddove: 1) in ordine alla zanzariere, pur riconoscendo che ne fosse stato installato un tipo con montaggio esterno nonostante la presenza di alloggiamento per l'incasso, non avesse considerato che la società ricorrente avrebbe dovuto consigliare l'acquisto di zanzariere ad incasso;
2) con riferimento ai fermapersiana, laddove non aveva valutato che la sostituzione di quelli sbagliati comportava la necessità di procedere al ripristino della facciata;
3) con riferimento agli infissi interni in alluminio, laddove pur verificando che l'apertura verso l'interno creasse disagio, aveva escluso si trattasse di vizio.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale della Spezia, facendo proprie le risultanze della CTU espletata, accoglieva la domanda di (formulata, in conformità degli esiti della CP_1
ATP, in ragione dei difetti rilevati, nella minor somma, rispetto a quella originariamente richiesta, di euro 5.346,02 oltre iva): la società creditrice aveva difatti allegato l'inadempimento e provato la fonte contrattuale del proprio credito ed, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da aveva fornito prova del proprio diritto al corrispettivo. Pt_1
Il giudice, in ragione dei vizi comunque rilevati in ATP per euro 1.770,00, poneva a carico di entrambe le parti le spese di ATP, di CTU e di CTP, mentre condannava alle spese di lite del giudizio di cognizione rimasto soccombente. Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come in epigrafe. Si è Pt_1 costituita resistendo all'appello e chiedendo confermarsi la sentenza di Controparte_1 primo grado.
All'udienza del 19.09.2024 questa Corte ha invitato le parti ad una soluzione conciliativa rinviando ex art 352 cpc per la rimessione della causa al collegio all'udienza del 6 marzo
2025, successivamente anticipata al 20.02.2025, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura l'ordinanza gravata per
“Violazione del DL 205/2006 (codice del consumo) art 129 nonché dell'art 2697 c.c.
Contraddittorietà della motivazione”
3 La norma del codice del consumo citata disciplina il concetto di conformità del bene fornito: il Giudice aveva errato laddove non aveva considerato responsabile per la CP_1 fornitura e la non corretta installazione di un prodotto non idoneo (zanzariere esterne) per la particolare tipologia di immobile del sig (che è dotato di alloggi per le zanzariere a Pt_1 scomparsa): l'onere della prova circa l'esatto adempimento gravava difatti su CP_1 anche in relazione alla fase di individuazione del prodotto (zanzariera) da utilizzare, mentre detta prova non era stata fornita.
Il Tribunale aveva motivato in maniera contraddittoria la propria decisione: la CTU, dopo aver rilevato che nelle finestre in cui si prevedevano già degli alloggi laterali per zanzariere a scomparsa fossero erroneamente state montate delle zanzariere esterne, riempiendo gli spazi laterali con dei megatelli in legno, aveva espressamente osservato “Tale sistema crea un vizio nell'utilizzo del prodotto perché risulta inidoneo all'uso quotidiano, la tela ha difficoltà di scorrimento nel binario perché la struttura non è rigida”, e tuttavia si era espressa nel senso che, trattandosi comunque dei modelli di zanzariere effettivamente ordinati dal compratore, come accertato dal CTU verificandone modello e prezzo, non potesse contestarsi la non conformità del prodotto. Aderendo alla tesi del consulente, il Giudice aveva dunque contraddittoriamente escluso la responsabilità del venditore, argomentando che la scelta dell'acquirente potesse essere stata dettata da altri fattori, come ad esempio il prezzo, ma che, una volta scelto, in base a varie considerazioni, il modello specifico, il compratore non potesse lamentare che esso non avesse le medesime qualità di un altro evidentemente più costoso, ma solo ottenere che il bene concretamente scelto avesse le caratteristiche attese per esso così come individuato.
Il motivo è fondato.
L'Art. 129 del Codice del Consumo definisce la conformità del bene al contratto, stabilendo che il venditore deve consegnare un prodotto che corrisponda a quanto pattuito e sia idoneo agli usi cui beni dello stesso tipo sono destinati, oltre che all'uso specifico richiesto dal consumatore e accettato dal venditore.
La disciplina consumeristica ha introdotto un concetto di conformità molto più ampio rispetto alla tradizionale nozione di “vizio” civilistica: il venditore non è più soltanto obbligato a consegnare un oggetto privo di imperfezioni, ma a fornire un bene che corrisponda
4 esattamente a quanto pattuito e a ciò che il consumatore può legittimamente aspettarsi. Il difetto di conformità si riferisce alla discrepanza tra bene acquistato e caratteristiche che lo stesso dovrebbe possedere in base al contratto di vendita come disciplinato dall'art 129 del
Codice del Consumo, secondo cui rileva qualsiasi anomalia che renda il prodotto inidoneo all'uso previsto, che ne diminuisca il valore o che lo renda diverso da quanto promesso dal venditore o dal produttore, in quanto è necessario garantire al consumatore di ricevere un prodotto adeguato alle sue legittime aspettative.
In termini pratici, un bene presenta un difetto di conformità se: non corrisponde alla descrizione fornita dal venditore, non possiede le qualità e le prestazioni abituali per beni dello stesso tipo;
non è idoneo all'uso specifico dichiarato dal venditore;
non è stato correttamente installato, se l'installazione – com'è nel caso specifico che ci occupa - era parte del contratto di vendita.
Considerato che contrattualmente si era impegnata oltre che a fornire le CP_1 zanzariere anche al montaggio delle stesse, nell'installare zanzariere di tipo “esterno” in presenza di una predisposizione che richiedeva una tipologia di zanzariera “ad incasso” la stessa ha fornito un prodotto non conforme.
Parte appellante ha quantificato i costi di eliminazione dei vizi e fornitura e montaggio di zanzariere in euro 2.125,00: tale importo non risulta specificamente contestato dalla parte appellata, che si è limitata a chiedere il rigetto del motivo di appello, sicchè, in riforma della sentenza gravata, andrà riconosciuta la decurtazione ulteriore di tale importo dal saldo dovuto da a Pt_1 CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'ordinanza gravata per “Carenza e contraddittorietà della motivazione” laddove il Tribunale avrebbe fatte proprie le constatazioni del CTU in relazione ai vizi accertati sull'erronea installazione della ferma persiana (cd grilli) ed in relazione al montaggio delle tre porte interne in alluminio anodizzato
(montate con apertura verso il disimpegno anziché verso le rispettive stanze). In ordine ai
“grilli” il Giudice aveva erroneamente ritenuto irrilevanti le osservazioni del CTP il quale che aveva rilevato la necessità di prevedere, quale conseguenza della sostituzione della tipologia sbagliata, il ripristino dell'intera facciata in quanto completata in “intonachino colorato” sicchè fosse tecnicamente impossibile mascherare il rappezzo.
5 La censura è infondata. Il CTU ha esaustivamente motivato che si trattasse di un intervento localizzato, “da effettuare con precisione mediante manodopera specializzata, con adeguati utensili e prodotti specifici isolanti” e dunque non così invasino da determinare la necessità di rappezzi.
Anche in relazione al montaggio delle porte di alluminio, il motivo è infondato, atteso che il Giudice ha correttamente condiviso le risultanze della CTU la quale ha osservato come
“il disimpegno ove le stesse sono montate è un piccolo spazio che non può essere utilizzato per la sosta, ma solo per il passaggio ai tre locali, sicché solo se vengono aperte tutte contemporaneamente si verifica un momento di disagio.”.
Peraltro, in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass civ. n. 1815/2015; Cass civ n. 282/2009;
Cass civ 8355/2007). Non è quindi, carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cass.
Civ., sez. VI, 4352/2019).
Nella specie, l'ordinanza appellata ha correttamente tenuto conto di tali principi, richiamando i passaggi salienti dell'elaborato del consulente d'ufficio e aderendo espressamente per relationem alle conclusioni raggiunte nello stesso.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022 (scaglione fino ad euro 26.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio. Tuttavia, in ragione dell'accoglimento parziale
6 dell'appello, vengono compensate in misura pari ad 1/3, cedendo per la parte residua a carico di rimasto complessivamente soccombente, e dunque: Parte_1 quanto al primo grado:
per la fase di studio della controversia euro 612,00
per la fase introduttiva euro 518,00
per la fase istruttoria euro 1.120,00
per la fase decisoria euro 1.134,00
per un totale di euro 3.384,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge. quanto all'appello:
per la fase di studio della controversia euro 756,00
per la fase introduttiva euro 614,00
per la fase istruttoria euro 1.228,00
per la fase decisoria euro 1.274,00
per un totale di euro 3.872,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
In considerazione della parziale fondatezza delle ragioni che avevano determinato l'ATP, si conferma il riparto in misura pari al 50% tra le parti delle spese di CTU del primo grado.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso l'ordinanza n. Parte_1
185/2024 del 21 febbraio 2024 resa dal Tribunale della Spezia in esito al giudizio incardinato con RG 1175/2022:
Condanna al pagamento della somma di euro 3.221,02 oltre iva (al 10% ) in Parte_1 favore di;
Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado che, compensate Parte_1 in misura pari ad 1/3, liquida, quanto al primo grado in euro 3.384,00 oltre esborsi, rimborso
7 forfettario, iva e cpa;
quanto all'appello in euro 3.872,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, iva a cpa.
Conferma per il resto l'ordinanza gravata.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 16 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Giovanna Cannata
8
elettivamente domiciliata in LA SPEZIA al Viale Italia 211, presso l'avv. Parte_1
TT TI che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in GENOVA alla via XX settembre n. 26/9, presso l'avv. Ambrogio
NOVELLI, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, ritenuti fondati i motivi di appello esposti in atto di citazione e nelle note di trattazione scritta del 19/09/2024, preliminarmente, in via istruttoria ammettere la prova per testi già chiesta in primo grado e rinnovata in appello e disporre l'espletamento di CTU avente carattere documentale richieste fin dal giudizio di primo grado e non ammesse nel merito riformare l'impugnata ordinanza e, conseguentemente rigettare la domanda formulata nel ricorso ex
1 art 702 bis cpc innanzi il Tribunale della Spezia da controparte in quanto infondata, per le motivazioni dedotte in atti. Sempre nel merito condannare alla restituzione delle somme ricevute in Controparte_1 pagamento dal signor in ossequio al provvedimento impugnato pari a € Parte_1 10.063,49 (diecimilasessantatre/49) oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi per i due gradi di giudizio”
Per l'Appellata:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, per le ragioni di fatto e di diritto dedotte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa avversaria, nel merito, respingere integralmente l'Appello proposto dal Sig. (nato a [...] il 10 Parte_1 aprile 1962 – C.F. – residente in [...]), e CodiceFiscale_1 per l'effetto confermare l'Ordinanza n. 185/2024 del 21 febbraio 2024 resa dal Tribunale di La Spezia con cui il testè citato Giudice, previo accertamento del credito dell'esponente nei confronti del Sig. pari, in sorte capitale, all'importo indicato dal C.T.U. Parte_1 all'esito del pro-cedimento di A.T.P. sub N.R.G. 421/2021, di € 5.880,62 (ossia € 5.346,02 oltre IVA 10%), ha condannato il Sig. al pagamento della somma di € 5.880,62 Parte_1 (iva inclusa) oltre il rimborso del 50% di quanto anticipato da a favore del CP_1 CTU, oltre le spese legali di difesa ivi liquidate, e con vittoria di spese del presente grado oltre oneri di Legge”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702bis cpc la società conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1 per sentirlo condannare al pagamento del saldo delle forniture di cui alle conferme
[...]
d'ordine di acquisto del 18 maggio 2020. A fondamento della domanda la società deduceva che le aveva commissionato una fornitura di infissi e zanzariere da installare presso Pt_1 immobile di sua proprietà, che gli stessi erano stati consegnati ed installati il 25 giugno 2020,
e che a distanza di oltre quattro settimane dalla conclusione delle opere, il 20 luglio 2020, lo aveva contestato alla società la presenza di alcuni vizi relativi a montaggio e qualità Pt_1 dei materiali (zanzariere esterne in presenza di predisposizione incasso, cerniere ferma persiana di tipo sbagliato, verso di apertura errato di infissi in alluminio) .
Il 7 settembre le parti avevano effettuato un accesso congiunto in occasione del quale
[...] aveva formulato un'offerta che non era stata tuttavia accettata dallo sicché la CP_1 Pt_1 società aveva promosso azione ex art 696 cpc , nell'ambito della quale la CTU aveva accertato un importo delle opere da pagare pari ad euro 5.346,02 oltre iva, importo che, in aggiunta alle spese di CTU, si era rifiutato di pagare. Pt_1
Di qui il ricorso ex art 702bis.
2 Nel costituirsi in giudizio, contestava la dedotta tardività della denuncia dei vizi, Pt_1 sostenendo che, trattandosi di rapporto soggetto al codice del consumo, il termine per la denuncia dei vizi fosse di 60 giorni, e, nel merito, che la CTU non fosse condivisibile laddove: 1) in ordine alla zanzariere, pur riconoscendo che ne fosse stato installato un tipo con montaggio esterno nonostante la presenza di alloggiamento per l'incasso, non avesse considerato che la società ricorrente avrebbe dovuto consigliare l'acquisto di zanzariere ad incasso;
2) con riferimento ai fermapersiana, laddove non aveva valutato che la sostituzione di quelli sbagliati comportava la necessità di procedere al ripristino della facciata;
3) con riferimento agli infissi interni in alluminio, laddove pur verificando che l'apertura verso l'interno creasse disagio, aveva escluso si trattasse di vizio.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale della Spezia, facendo proprie le risultanze della CTU espletata, accoglieva la domanda di (formulata, in conformità degli esiti della CP_1
ATP, in ragione dei difetti rilevati, nella minor somma, rispetto a quella originariamente richiesta, di euro 5.346,02 oltre iva): la società creditrice aveva difatti allegato l'inadempimento e provato la fonte contrattuale del proprio credito ed, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da aveva fornito prova del proprio diritto al corrispettivo. Pt_1
Il giudice, in ragione dei vizi comunque rilevati in ATP per euro 1.770,00, poneva a carico di entrambe le parti le spese di ATP, di CTU e di CTP, mentre condannava alle spese di lite del giudizio di cognizione rimasto soccombente. Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come in epigrafe. Si è Pt_1 costituita resistendo all'appello e chiedendo confermarsi la sentenza di Controparte_1 primo grado.
All'udienza del 19.09.2024 questa Corte ha invitato le parti ad una soluzione conciliativa rinviando ex art 352 cpc per la rimessione della causa al collegio all'udienza del 6 marzo
2025, successivamente anticipata al 20.02.2025, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura l'ordinanza gravata per
“Violazione del DL 205/2006 (codice del consumo) art 129 nonché dell'art 2697 c.c.
Contraddittorietà della motivazione”
3 La norma del codice del consumo citata disciplina il concetto di conformità del bene fornito: il Giudice aveva errato laddove non aveva considerato responsabile per la CP_1 fornitura e la non corretta installazione di un prodotto non idoneo (zanzariere esterne) per la particolare tipologia di immobile del sig (che è dotato di alloggi per le zanzariere a Pt_1 scomparsa): l'onere della prova circa l'esatto adempimento gravava difatti su CP_1 anche in relazione alla fase di individuazione del prodotto (zanzariera) da utilizzare, mentre detta prova non era stata fornita.
Il Tribunale aveva motivato in maniera contraddittoria la propria decisione: la CTU, dopo aver rilevato che nelle finestre in cui si prevedevano già degli alloggi laterali per zanzariere a scomparsa fossero erroneamente state montate delle zanzariere esterne, riempiendo gli spazi laterali con dei megatelli in legno, aveva espressamente osservato “Tale sistema crea un vizio nell'utilizzo del prodotto perché risulta inidoneo all'uso quotidiano, la tela ha difficoltà di scorrimento nel binario perché la struttura non è rigida”, e tuttavia si era espressa nel senso che, trattandosi comunque dei modelli di zanzariere effettivamente ordinati dal compratore, come accertato dal CTU verificandone modello e prezzo, non potesse contestarsi la non conformità del prodotto. Aderendo alla tesi del consulente, il Giudice aveva dunque contraddittoriamente escluso la responsabilità del venditore, argomentando che la scelta dell'acquirente potesse essere stata dettata da altri fattori, come ad esempio il prezzo, ma che, una volta scelto, in base a varie considerazioni, il modello specifico, il compratore non potesse lamentare che esso non avesse le medesime qualità di un altro evidentemente più costoso, ma solo ottenere che il bene concretamente scelto avesse le caratteristiche attese per esso così come individuato.
Il motivo è fondato.
L'Art. 129 del Codice del Consumo definisce la conformità del bene al contratto, stabilendo che il venditore deve consegnare un prodotto che corrisponda a quanto pattuito e sia idoneo agli usi cui beni dello stesso tipo sono destinati, oltre che all'uso specifico richiesto dal consumatore e accettato dal venditore.
La disciplina consumeristica ha introdotto un concetto di conformità molto più ampio rispetto alla tradizionale nozione di “vizio” civilistica: il venditore non è più soltanto obbligato a consegnare un oggetto privo di imperfezioni, ma a fornire un bene che corrisponda
4 esattamente a quanto pattuito e a ciò che il consumatore può legittimamente aspettarsi. Il difetto di conformità si riferisce alla discrepanza tra bene acquistato e caratteristiche che lo stesso dovrebbe possedere in base al contratto di vendita come disciplinato dall'art 129 del
Codice del Consumo, secondo cui rileva qualsiasi anomalia che renda il prodotto inidoneo all'uso previsto, che ne diminuisca il valore o che lo renda diverso da quanto promesso dal venditore o dal produttore, in quanto è necessario garantire al consumatore di ricevere un prodotto adeguato alle sue legittime aspettative.
In termini pratici, un bene presenta un difetto di conformità se: non corrisponde alla descrizione fornita dal venditore, non possiede le qualità e le prestazioni abituali per beni dello stesso tipo;
non è idoneo all'uso specifico dichiarato dal venditore;
non è stato correttamente installato, se l'installazione – com'è nel caso specifico che ci occupa - era parte del contratto di vendita.
Considerato che contrattualmente si era impegnata oltre che a fornire le CP_1 zanzariere anche al montaggio delle stesse, nell'installare zanzariere di tipo “esterno” in presenza di una predisposizione che richiedeva una tipologia di zanzariera “ad incasso” la stessa ha fornito un prodotto non conforme.
Parte appellante ha quantificato i costi di eliminazione dei vizi e fornitura e montaggio di zanzariere in euro 2.125,00: tale importo non risulta specificamente contestato dalla parte appellata, che si è limitata a chiedere il rigetto del motivo di appello, sicchè, in riforma della sentenza gravata, andrà riconosciuta la decurtazione ulteriore di tale importo dal saldo dovuto da a Pt_1 CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'ordinanza gravata per “Carenza e contraddittorietà della motivazione” laddove il Tribunale avrebbe fatte proprie le constatazioni del CTU in relazione ai vizi accertati sull'erronea installazione della ferma persiana (cd grilli) ed in relazione al montaggio delle tre porte interne in alluminio anodizzato
(montate con apertura verso il disimpegno anziché verso le rispettive stanze). In ordine ai
“grilli” il Giudice aveva erroneamente ritenuto irrilevanti le osservazioni del CTP il quale che aveva rilevato la necessità di prevedere, quale conseguenza della sostituzione della tipologia sbagliata, il ripristino dell'intera facciata in quanto completata in “intonachino colorato” sicchè fosse tecnicamente impossibile mascherare il rappezzo.
5 La censura è infondata. Il CTU ha esaustivamente motivato che si trattasse di un intervento localizzato, “da effettuare con precisione mediante manodopera specializzata, con adeguati utensili e prodotti specifici isolanti” e dunque non così invasino da determinare la necessità di rappezzi.
Anche in relazione al montaggio delle porte di alluminio, il motivo è infondato, atteso che il Giudice ha correttamente condiviso le risultanze della CTU la quale ha osservato come
“il disimpegno ove le stesse sono montate è un piccolo spazio che non può essere utilizzato per la sosta, ma solo per il passaggio ai tre locali, sicché solo se vengono aperte tutte contemporaneamente si verifica un momento di disagio.”.
Peraltro, in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass civ. n. 1815/2015; Cass civ n. 282/2009;
Cass civ 8355/2007). Non è quindi, carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cass.
Civ., sez. VI, 4352/2019).
Nella specie, l'ordinanza appellata ha correttamente tenuto conto di tali principi, richiamando i passaggi salienti dell'elaborato del consulente d'ufficio e aderendo espressamente per relationem alle conclusioni raggiunte nello stesso.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022 (scaglione fino ad euro 26.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio. Tuttavia, in ragione dell'accoglimento parziale
6 dell'appello, vengono compensate in misura pari ad 1/3, cedendo per la parte residua a carico di rimasto complessivamente soccombente, e dunque: Parte_1 quanto al primo grado:
per la fase di studio della controversia euro 612,00
per la fase introduttiva euro 518,00
per la fase istruttoria euro 1.120,00
per la fase decisoria euro 1.134,00
per un totale di euro 3.384,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge. quanto all'appello:
per la fase di studio della controversia euro 756,00
per la fase introduttiva euro 614,00
per la fase istruttoria euro 1.228,00
per la fase decisoria euro 1.274,00
per un totale di euro 3.872,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
In considerazione della parziale fondatezza delle ragioni che avevano determinato l'ATP, si conferma il riparto in misura pari al 50% tra le parti delle spese di CTU del primo grado.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso l'ordinanza n. Parte_1
185/2024 del 21 febbraio 2024 resa dal Tribunale della Spezia in esito al giudizio incardinato con RG 1175/2022:
Condanna al pagamento della somma di euro 3.221,02 oltre iva (al 10% ) in Parte_1 favore di;
Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado che, compensate Parte_1 in misura pari ad 1/3, liquida, quanto al primo grado in euro 3.384,00 oltre esborsi, rimborso
7 forfettario, iva e cpa;
quanto all'appello in euro 3.872,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, iva a cpa.
Conferma per il resto l'ordinanza gravata.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 16 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Giovanna Cannata
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