TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5473/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 5473/2021 tra
, IN QUALITÀ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ SUL MINORE Pt_1
Persona_1 Pt_2
APPELLANTE e
Controparte_1
[...]
APPELLATI
Oggi 25 settembre 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per , IN QUALITÀ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ SUL MINORE Pt_1
l'avv. MAGHERNINO ANTONIO MARIA Persona_2
Per 'avv. MATONE ANNA MARIA Controparte_1
Il Giudice Invitate le parti a precisare le conclusioni a mezzo deposito di memorie conclusionali e di replica;
lette le note scritte sostitutive del verbale di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 5473/2021 promossa da:
(C.F. , quale esercente la potestà sul minore Parte_3 C.F._1 Per_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO MAGHERNINO ed
[...] C.F._2 elett.te domiciliata in San Severo – Via C. De Ambrosio n. 6 – presso lo studio dell'Avv. ANTONIO
MAGHERNINO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
ANNA MARIA MATONE (C.F. ) ed elett.te domiciliata in Foggia – Viale C.F._3
Ofanto n. 209/I – presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA MATONE
APPELLATA
C.F. Controparte_1 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, quale esercente la potestà genitoriale Parte_3 sul minore evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lucera, Persona_1 [...]
e la al fine di conseguire il risarcimento dei danni CP_1 Controparte_3 subiti in occasione del sinistro occorso nell'abitato di Torremaggiore (FG), in data 03.04.2018, alle ore
11.50 circa, quantificati in € 11.17408, oltre interessi ed accessori di legge, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In particolare, l'attrice rappresentava che in Via Bruno ZI, all'intersezione con Via Solferino,
alla guida della sua autovettura Land Rover Freelancer tg. ZA897SX, assicurata Controparte_1 con la investiva il minore facendolo cadere a Controparte_2 Persona_1 terra e cagionandogli lesioni, come risultava dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di San
Severo nonché da successivi certificati medici.
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 937/2019), si costituiva in giudizio la predetta Società di
Assicurazioni, chiedendo il rigetto della domanda. non si costituiva in giudizio, venendone così dichiarata la contumacia. Controparte_1
Espletata l'istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali, il procedimento veniva definito con sentenza R.G. n. 47/2021 di rigetto della domanda.
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la predetta sentenza, citando Parte_3 in giudizio i medesimi convenuti dinanzi al Tribunale di Foggia.
L'appellante ha chiesto al Tribunale di riformare integralmente la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la fondatezza della domanda, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
La si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma del Controparte_2 provvedimento impugnato. non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 02.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
******
pagina 3 di 7 2. Preliminarmente, occorre rilevare che, nonostante il perfezionamento della notifica,
[...] non si è costituito in giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia. CP_1
3. Altresì, in via preliminare, è da disattendersi l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. sollevata dalla Società appellata.
Tenendo conto della sua accezione antecedente alla Riforma Cartabia, essendo il procedimento stato instaurato prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, l'art. 348 bis c.p.c. prevedeva testualmente quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. Osservato che la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita e ritenuto, in ogni caso, che il tenore letterale dell'art. 348 bis c.p.c. evidenzia che l'ambito applicativo dell'ordinanza di inammissibilità è quello dell'impugnazione manifestamente infondata, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). Con riferimento all'appello in oggetto, si osserva che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono, a prima vista, pretestuosi né manifestamente infondati, essendo meritevoli di scrutinio nel merito, rendendo chiaramente sia quali siano le parti oggetto di censura sia le ragioni.
Di conseguenza, l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata deve essere disattesa.
4. Nel merito, l'appello risulta infondato ed è, pertanto, da rigettarsi per i motivi di seguito esposti.
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe illegittima per omesso esame e/o errata e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per giudizio, in particolar modo la valutazione della prova testimoniale e la responsabilità del conducente.
Premesso che i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, è opportuno precisare, in punto di diritto, che l'art. 2054, co. 1, c.c. pone una presunzione di colpa del conducente investitore, dalla quale quest'ultimo può liberarsi solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Come noto, infatti, “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento” (da ultimo, Cass. n. 9856/2022). Va anche evidenziato che il principio innanzi espresso non opera in contrasto con il principio di responsabilità pagina 4 di 7 per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, sicché, anche ove il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione in parola, ciò non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., del pedone investito. Ne consegue che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con quella presunta del conducente del veicolo investitore (ex multis Cass. n.1135/2015; Cass. n. 24204/2014). Al riguardo, è stato precisato che “in caso di scontro di un veicolo con un pedone il danno non è imputabile (del tutto
o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma anche quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento. Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo. In sostanza, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, e comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente. Può apparire una regola che agevola gli imprudenti, ma scopo della responsabilità non è imporre una morale quanto prevenire gli incidenti. Dunque, il rapporto tra l'art.
2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per
l'appunto, imprevedibili e inevitabili” (Cass. n. 5627/2020).
Ne consegue che il conducente è da ritenersi esente da responsabilità dinnanzi ad un comportamento imprevedibile del pedone, nel caso in esame un bambino di anni sette che, per raggiungere i propri genitori dall'altra parte della strada, ha attraversato all'improvviso e di corsa la via, così come rappresentato dal padre dello stesso (“[…] quando mio figlio ha deciso improvvisamente di attraversare di corsa via Bruno ZI […] Voglio precisare che sia io che mia moglie avevamo già attraversato la strada.”, cfr. verbale di sommarie informazioni raccolte subito dopo il sinistro, in atti),
e, cadendo per ragioni estranee, è stato investito dall'autovettura, così come affermato da un soggetto terzo lì presente, (“[…] Dalla mia destra ho visto un ragazzino dell'età di 7 anni Testimone_1 attraversare a piedi la strada e cadere in corrispondenza della parte sinistra della macchina.”, cfr. verbale di sommarie informazioni).
È pacifico come il conducente non poteva prevedere che un bambino potesse attraversare di corsa la strada e, inoltre, trovandosi alla guida di un veicolo fuoristrada, caratterizzato da una posizione di guida pagina 5 di 7 elevata, non poteva agevolmente percepire la presenza del bambino caduto a terra davanti al mezzo e ragionevolmente evitare l'impatto.
A nulla rilevano invece le dichiarazioni del teste escusso in udienza, contrastanti con Tes_2 quanto affermato ai Carabinieri dai soggetti di cui sopra. È da attribuirsi infatti maggiore valore probatorio alle dichiarazioni rese dai soggetti nei verbali redatti immediatamente dopo l'incidente, in quanto raccolte in un contesto di prossimità temporale e ambientale all'evento, con modalità che ne garantiscono la spontaneità e la veridicità. Al contrario, le dichiarazioni rese da altro soggetto escusso in udienza, la cui presenza al momento del sinistro non è documentalmente né a mezzo di testi comprovata, risultano di minore affidabilità. La mancanza di prova certa circa la sua effettiva partecipazione all'evento compromette la valutazione del contenuto dichiarativo.
Alla luce di quanto sopra, essendo stato possibile accertare l'imprevedibilità del comportamento del pedone e risultando conseguentemente assorbite le ulteriori questioni, è condivisibile il rigetto della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure, imponendosi così il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria, di fatto non tenutasi).
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L. n. 228/2012, è da darsi atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara la contumacia di Controparte_1
• rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, e per l'effetto condanna a rimborsare la somma di € 3.397,00 Parte_3 Controparte_2 per compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13,
pagina 6 di 7 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 24.09.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 5473/2021 tra
, IN QUALITÀ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ SUL MINORE Pt_1
Persona_1 Pt_2
APPELLANTE e
Controparte_1
[...]
APPELLATI
Oggi 25 settembre 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per , IN QUALITÀ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ SUL MINORE Pt_1
l'avv. MAGHERNINO ANTONIO MARIA Persona_2
Per 'avv. MATONE ANNA MARIA Controparte_1
Il Giudice Invitate le parti a precisare le conclusioni a mezzo deposito di memorie conclusionali e di replica;
lette le note scritte sostitutive del verbale di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 5473/2021 promossa da:
(C.F. , quale esercente la potestà sul minore Parte_3 C.F._1 Per_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO MAGHERNINO ed
[...] C.F._2 elett.te domiciliata in San Severo – Via C. De Ambrosio n. 6 – presso lo studio dell'Avv. ANTONIO
MAGHERNINO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
ANNA MARIA MATONE (C.F. ) ed elett.te domiciliata in Foggia – Viale C.F._3
Ofanto n. 209/I – presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA MATONE
APPELLATA
C.F. Controparte_1 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, quale esercente la potestà genitoriale Parte_3 sul minore evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lucera, Persona_1 [...]
e la al fine di conseguire il risarcimento dei danni CP_1 Controparte_3 subiti in occasione del sinistro occorso nell'abitato di Torremaggiore (FG), in data 03.04.2018, alle ore
11.50 circa, quantificati in € 11.17408, oltre interessi ed accessori di legge, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In particolare, l'attrice rappresentava che in Via Bruno ZI, all'intersezione con Via Solferino,
alla guida della sua autovettura Land Rover Freelancer tg. ZA897SX, assicurata Controparte_1 con la investiva il minore facendolo cadere a Controparte_2 Persona_1 terra e cagionandogli lesioni, come risultava dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di San
Severo nonché da successivi certificati medici.
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 937/2019), si costituiva in giudizio la predetta Società di
Assicurazioni, chiedendo il rigetto della domanda. non si costituiva in giudizio, venendone così dichiarata la contumacia. Controparte_1
Espletata l'istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali, il procedimento veniva definito con sentenza R.G. n. 47/2021 di rigetto della domanda.
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la predetta sentenza, citando Parte_3 in giudizio i medesimi convenuti dinanzi al Tribunale di Foggia.
L'appellante ha chiesto al Tribunale di riformare integralmente la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la fondatezza della domanda, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
La si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma del Controparte_2 provvedimento impugnato. non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 02.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
******
pagina 3 di 7 2. Preliminarmente, occorre rilevare che, nonostante il perfezionamento della notifica,
[...] non si è costituito in giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia. CP_1
3. Altresì, in via preliminare, è da disattendersi l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. sollevata dalla Società appellata.
Tenendo conto della sua accezione antecedente alla Riforma Cartabia, essendo il procedimento stato instaurato prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, l'art. 348 bis c.p.c. prevedeva testualmente quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. Osservato che la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita e ritenuto, in ogni caso, che il tenore letterale dell'art. 348 bis c.p.c. evidenzia che l'ambito applicativo dell'ordinanza di inammissibilità è quello dell'impugnazione manifestamente infondata, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). Con riferimento all'appello in oggetto, si osserva che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono, a prima vista, pretestuosi né manifestamente infondati, essendo meritevoli di scrutinio nel merito, rendendo chiaramente sia quali siano le parti oggetto di censura sia le ragioni.
Di conseguenza, l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata deve essere disattesa.
4. Nel merito, l'appello risulta infondato ed è, pertanto, da rigettarsi per i motivi di seguito esposti.
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe illegittima per omesso esame e/o errata e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per giudizio, in particolar modo la valutazione della prova testimoniale e la responsabilità del conducente.
Premesso che i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, è opportuno precisare, in punto di diritto, che l'art. 2054, co. 1, c.c. pone una presunzione di colpa del conducente investitore, dalla quale quest'ultimo può liberarsi solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Come noto, infatti, “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento” (da ultimo, Cass. n. 9856/2022). Va anche evidenziato che il principio innanzi espresso non opera in contrasto con il principio di responsabilità pagina 4 di 7 per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, sicché, anche ove il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione in parola, ciò non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., del pedone investito. Ne consegue che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con quella presunta del conducente del veicolo investitore (ex multis Cass. n.1135/2015; Cass. n. 24204/2014). Al riguardo, è stato precisato che “in caso di scontro di un veicolo con un pedone il danno non è imputabile (del tutto
o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma anche quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento. Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo. In sostanza, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, e comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente. Può apparire una regola che agevola gli imprudenti, ma scopo della responsabilità non è imporre una morale quanto prevenire gli incidenti. Dunque, il rapporto tra l'art.
2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per
l'appunto, imprevedibili e inevitabili” (Cass. n. 5627/2020).
Ne consegue che il conducente è da ritenersi esente da responsabilità dinnanzi ad un comportamento imprevedibile del pedone, nel caso in esame un bambino di anni sette che, per raggiungere i propri genitori dall'altra parte della strada, ha attraversato all'improvviso e di corsa la via, così come rappresentato dal padre dello stesso (“[…] quando mio figlio ha deciso improvvisamente di attraversare di corsa via Bruno ZI […] Voglio precisare che sia io che mia moglie avevamo già attraversato la strada.”, cfr. verbale di sommarie informazioni raccolte subito dopo il sinistro, in atti),
e, cadendo per ragioni estranee, è stato investito dall'autovettura, così come affermato da un soggetto terzo lì presente, (“[…] Dalla mia destra ho visto un ragazzino dell'età di 7 anni Testimone_1 attraversare a piedi la strada e cadere in corrispondenza della parte sinistra della macchina.”, cfr. verbale di sommarie informazioni).
È pacifico come il conducente non poteva prevedere che un bambino potesse attraversare di corsa la strada e, inoltre, trovandosi alla guida di un veicolo fuoristrada, caratterizzato da una posizione di guida pagina 5 di 7 elevata, non poteva agevolmente percepire la presenza del bambino caduto a terra davanti al mezzo e ragionevolmente evitare l'impatto.
A nulla rilevano invece le dichiarazioni del teste escusso in udienza, contrastanti con Tes_2 quanto affermato ai Carabinieri dai soggetti di cui sopra. È da attribuirsi infatti maggiore valore probatorio alle dichiarazioni rese dai soggetti nei verbali redatti immediatamente dopo l'incidente, in quanto raccolte in un contesto di prossimità temporale e ambientale all'evento, con modalità che ne garantiscono la spontaneità e la veridicità. Al contrario, le dichiarazioni rese da altro soggetto escusso in udienza, la cui presenza al momento del sinistro non è documentalmente né a mezzo di testi comprovata, risultano di minore affidabilità. La mancanza di prova certa circa la sua effettiva partecipazione all'evento compromette la valutazione del contenuto dichiarativo.
Alla luce di quanto sopra, essendo stato possibile accertare l'imprevedibilità del comportamento del pedone e risultando conseguentemente assorbite le ulteriori questioni, è condivisibile il rigetto della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure, imponendosi così il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria, di fatto non tenutasi).
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L. n. 228/2012, è da darsi atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara la contumacia di Controparte_1
• rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, e per l'effetto condanna a rimborsare la somma di € 3.397,00 Parte_3 Controparte_2 per compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13,
pagina 6 di 7 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 24.09.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 7 di 7