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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74672/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 8.10.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 30.12.2024
e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Faragasso Parte_1
ATTORE
E
con il patrocinio dell'avv. Fioravante Carletti CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
in proprio e nella sua qualità di Capogruppo dell' CP_2 Controparte_3
costituita con con il patrocinio dell'avv. Massimo Controparte_4
Caria
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr note di trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo ha convenuto in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni, Parte_1 CP_1
ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., affermando che, in data 27 settembre 2019, intorno alle ore
20:00, mentre si trovava in Via Castrovillari a camminando sul marciapiede, era inciampata CP_1
su di una buca ivi collocata, cadendo rovinosamente a terra. ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto, alla data del sinistro, la CP_1
manutenzione e la sorveglianza sul manto di strada oggetto di causa erano stati affidati in appalto alla costituita da Ha poi CP_5 Controparte_2 Controparte_4
1 evidenziato la mancanza di prova dei fatti oggetto della domanda giudiziale, o, in subordine, il concorso di colpa di parte attrice. In estremo subordine, ha chiesto di essere manlevata dalle imprese costituite in ATI di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa (cfr. verbale di udienza del
27.3.2023, nel quale è stata autorizzata la chiamata in causa, con rinvio del giudizio all'udienza del
26.9.2023, h 10,30).
Si è costituita la in proprio e nella sua qualità di Capogruppo dell' CP_2 [...]
costituita con ed chiedendo Controparte_3 Controparte_4 CP_4
di respingere la domanda.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 183 cpc, e tenutasi in data 26.9.2023, h 10,30, sono comparse e la chiedendo il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Nessuno CP_1 CP_2
al contrario è comparso per parte attrice fino alle h 11.05.
In assenza di richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, cpc, la causa è stata quindi rinviata per le conclusioni (all'udienza dell'8.10.2024).
In data 26.9.2023, alle h 14,13, già tenutasi l'udienza ex art. 183 cpc, parte attrice ha depositato atto recante rubrica “note di trattazione scritta”, con il quale, sul presupposto che l'udienza in presenza sarebbe stata sostituita da note di trattazione scritta, ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc, e ciò benché fosse prevista la celebrazione dell'udienza alla presenza delle parti, né mai fosse stato emesso provvedimento alcuno che ne disponesse la trattazione scritta.
Con provvedimento del 12.9.2024, regolarmente comunicato, è stato poi disposto che l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni all'8.10.2024 fosse sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione scritta del 7.10.2024, parte attrice ha chiesto la rimessione in termini in ordine alle richieste di prima udienza di comparizione, allegando la sussistenza della condizione di forza maggiore determinata dal suo stato di malattia, attestato dal certificato medico rilasciato dalla Dott.ssa in data 26.09.2023. Per_1
Ha aggiunto “Detta condizione patologica ha impedito al sottoscritto di presenziare all'udienza, con conseguente impossibilità di fare le proprie richieste, rendendo legittima la richiesta di remissione in termini per come formulata, atteso che lo stato di malattia è sorta improvvisamente, tanto da non consentire in tempo utile di trovare sostituti per l'udienza, non disponendo lo scrivente difensore di collaboratori di studio e/o praticanti”: Ha quindi chiesto che, in luogo della precisazione delle conclusioni, venissero concesse le note autorizzate ex art 183, comma 6, cpc, con rinvio ad altra udienza per l'ammissione delle prove. In subordine ha concluso riportandosi all'atto di citazione.
Con ordinanza dell'8.10.2024, riservato ogni provvedimento sulla richiesta di rimessione in termini, la causa è stata trattenuta in decisione.
2
2. Sulla richiesta di rimessione in termini
L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- parte attrice non è comparsa all'udienza del 26.9.2023, fissata per le incombenze di cui all'art. 183 cpc, sicché, in assenza di istanza per la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
- prive di rilievo processuale sono le note depositate in data 26.9.2023, recanti “note di trattazione scritta”, con le quali la parte chiedeva la concessione dei termini ex articolo 183 comma 6 cpc, e ciò in quanto era prevista la celebrazione dell'udienza in presenza e non mediante trattazione scritta;
- successivamente, con note di trattazione scritta del 7.10.2024, un anno dopo, la parte ha chiesto di essere rimessa in termini per proporre istanza di concessione dei termini di cui all'articolo 183 comma
6 cpc, assumendo che l'assenza alla precedente udienza del 26.9.2023 fosse stata da terminata da uno stato di malattia.
Orbene - premesso che nelle citate, e pur irrituali, note del 26.9.2023, la parte non aveva fatto menzione alcuna di una sua oggettiva impossibilità a presenziare all'udienza, ed aggiunto che il certificato depositato in allegato alle note del 7.10.2024 descrive una condizione di malattia che se si sarebbe manifestata già in data 25.9.2023, sicché bene avrebbe potuto la parte menzionare tale problematica già nelle pure irrituali note del 26.9.2023 - deve comunque sottolinearsi che l'istituto della rimessioni in termini presuppone ai fini della sua ammissibilità (oltre all'effettiva presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, di carattere assoluto e non relativo) che la parte presenti l'istanza entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (cfr. Cassazione civile sez. lav., 12/01/2024, n.1348; cfr. anche Cassazione civile sez. I,
03/01/2025, n.69, in relazione al presupposto dell'istanza, che “attiene all'immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del
"fatto ostativo", e cioè come prontezza dell'attivarsi per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare, avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria”).
Essendo stata l'istanza proposta con un anno di ritardo, la medesima deve ritenersi inammissibile.
3. Sulla domanda avanzata
Parte attrice agisce ex art. 2051 c.c, affermando di essere caduta su di una buca.
3 E' noto (cfr. Cass. sent. n. 20943/2022) che l'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, fermo tuttavia che incombe sul danneggiato l'onere di provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Tale onere probatorio è rimasto del tutto inadempiuto, difettando ogni evidenza in ordine al fatto storico, ed al rapporto causale tra danno e cosa in custodia.
La domanda deve quindi essere respinta.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e causalità, e sono liquidate tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della minima fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da Parte_1
2) condanna a pagare a favore di e della le Parte_1 CP_1 CP_2
spese del giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, limitatamente alla parte convenuta, oltre alla spesa per il contributo unificato dovuto per la chiamata di terzo.
Roma, 10.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74672/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 8.10.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 30.12.2024
e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Faragasso Parte_1
ATTORE
E
con il patrocinio dell'avv. Fioravante Carletti CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
in proprio e nella sua qualità di Capogruppo dell' CP_2 Controparte_3
costituita con con il patrocinio dell'avv. Massimo Controparte_4
Caria
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr note di trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo ha convenuto in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni, Parte_1 CP_1
ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., affermando che, in data 27 settembre 2019, intorno alle ore
20:00, mentre si trovava in Via Castrovillari a camminando sul marciapiede, era inciampata CP_1
su di una buca ivi collocata, cadendo rovinosamente a terra. ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto, alla data del sinistro, la CP_1
manutenzione e la sorveglianza sul manto di strada oggetto di causa erano stati affidati in appalto alla costituita da Ha poi CP_5 Controparte_2 Controparte_4
1 evidenziato la mancanza di prova dei fatti oggetto della domanda giudiziale, o, in subordine, il concorso di colpa di parte attrice. In estremo subordine, ha chiesto di essere manlevata dalle imprese costituite in ATI di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa (cfr. verbale di udienza del
27.3.2023, nel quale è stata autorizzata la chiamata in causa, con rinvio del giudizio all'udienza del
26.9.2023, h 10,30).
Si è costituita la in proprio e nella sua qualità di Capogruppo dell' CP_2 [...]
costituita con ed chiedendo Controparte_3 Controparte_4 CP_4
di respingere la domanda.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 183 cpc, e tenutasi in data 26.9.2023, h 10,30, sono comparse e la chiedendo il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Nessuno CP_1 CP_2
al contrario è comparso per parte attrice fino alle h 11.05.
In assenza di richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, cpc, la causa è stata quindi rinviata per le conclusioni (all'udienza dell'8.10.2024).
In data 26.9.2023, alle h 14,13, già tenutasi l'udienza ex art. 183 cpc, parte attrice ha depositato atto recante rubrica “note di trattazione scritta”, con il quale, sul presupposto che l'udienza in presenza sarebbe stata sostituita da note di trattazione scritta, ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc, e ciò benché fosse prevista la celebrazione dell'udienza alla presenza delle parti, né mai fosse stato emesso provvedimento alcuno che ne disponesse la trattazione scritta.
Con provvedimento del 12.9.2024, regolarmente comunicato, è stato poi disposto che l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni all'8.10.2024 fosse sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione scritta del 7.10.2024, parte attrice ha chiesto la rimessione in termini in ordine alle richieste di prima udienza di comparizione, allegando la sussistenza della condizione di forza maggiore determinata dal suo stato di malattia, attestato dal certificato medico rilasciato dalla Dott.ssa in data 26.09.2023. Per_1
Ha aggiunto “Detta condizione patologica ha impedito al sottoscritto di presenziare all'udienza, con conseguente impossibilità di fare le proprie richieste, rendendo legittima la richiesta di remissione in termini per come formulata, atteso che lo stato di malattia è sorta improvvisamente, tanto da non consentire in tempo utile di trovare sostituti per l'udienza, non disponendo lo scrivente difensore di collaboratori di studio e/o praticanti”: Ha quindi chiesto che, in luogo della precisazione delle conclusioni, venissero concesse le note autorizzate ex art 183, comma 6, cpc, con rinvio ad altra udienza per l'ammissione delle prove. In subordine ha concluso riportandosi all'atto di citazione.
Con ordinanza dell'8.10.2024, riservato ogni provvedimento sulla richiesta di rimessione in termini, la causa è stata trattenuta in decisione.
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2. Sulla richiesta di rimessione in termini
L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- parte attrice non è comparsa all'udienza del 26.9.2023, fissata per le incombenze di cui all'art. 183 cpc, sicché, in assenza di istanza per la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
- prive di rilievo processuale sono le note depositate in data 26.9.2023, recanti “note di trattazione scritta”, con le quali la parte chiedeva la concessione dei termini ex articolo 183 comma 6 cpc, e ciò in quanto era prevista la celebrazione dell'udienza in presenza e non mediante trattazione scritta;
- successivamente, con note di trattazione scritta del 7.10.2024, un anno dopo, la parte ha chiesto di essere rimessa in termini per proporre istanza di concessione dei termini di cui all'articolo 183 comma
6 cpc, assumendo che l'assenza alla precedente udienza del 26.9.2023 fosse stata da terminata da uno stato di malattia.
Orbene - premesso che nelle citate, e pur irrituali, note del 26.9.2023, la parte non aveva fatto menzione alcuna di una sua oggettiva impossibilità a presenziare all'udienza, ed aggiunto che il certificato depositato in allegato alle note del 7.10.2024 descrive una condizione di malattia che se si sarebbe manifestata già in data 25.9.2023, sicché bene avrebbe potuto la parte menzionare tale problematica già nelle pure irrituali note del 26.9.2023 - deve comunque sottolinearsi che l'istituto della rimessioni in termini presuppone ai fini della sua ammissibilità (oltre all'effettiva presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, di carattere assoluto e non relativo) che la parte presenti l'istanza entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (cfr. Cassazione civile sez. lav., 12/01/2024, n.1348; cfr. anche Cassazione civile sez. I,
03/01/2025, n.69, in relazione al presupposto dell'istanza, che “attiene all'immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del
"fatto ostativo", e cioè come prontezza dell'attivarsi per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare, avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria”).
Essendo stata l'istanza proposta con un anno di ritardo, la medesima deve ritenersi inammissibile.
3. Sulla domanda avanzata
Parte attrice agisce ex art. 2051 c.c, affermando di essere caduta su di una buca.
3 E' noto (cfr. Cass. sent. n. 20943/2022) che l'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, fermo tuttavia che incombe sul danneggiato l'onere di provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Tale onere probatorio è rimasto del tutto inadempiuto, difettando ogni evidenza in ordine al fatto storico, ed al rapporto causale tra danno e cosa in custodia.
La domanda deve quindi essere respinta.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e causalità, e sono liquidate tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della minima fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da Parte_1
2) condanna a pagare a favore di e della le Parte_1 CP_1 CP_2
spese del giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, limitatamente alla parte convenuta, oltre alla spesa per il contributo unificato dovuto per la chiamata di terzo.
Roma, 10.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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