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Sentenza 29 giugno 2024
Sentenza 29 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/06/2024, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2198/2022 (riunito 3036/2022)
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2198/2022
La Giudice lette le note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamata;
rilevato che le parti hanno precisato le conclusioni;
decide la causa mediante la pronuncia della sentenza incorporata al verbale di udienza.
Lodi, 28.06.2024
La Giudice
dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 1 di 7 N. R.G. 2198/2022 (riunito 3036/2022)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2198/2022 promossa da:
Controparte_1
, in persona del Regionale per la Lombardia in carica pro tempore, rappresentato e
[...] CP_2 avv.ta Paola Sca nonché da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 eso dagli avv.ti Francesco Criaco e Francesco Adriano C.F._1 Orlando;
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F./P. IVA ), in persona del Direttore Centrale Controparte_3 P.IVA_1
Avv. rappresentata e difesa dall'avv.ta Controparte_4 Maddalena Boffoli;
- parte convenuta -
Conclusioni di CP_1
“Piaccia all'ill.mo Sig. Giudice, contrariis rejectis, così giudicare: A) Accertare e dichiarare che, in conseguenza dell'incidente stradale 05.11.15 occorso a e Parte_1 costituente infortunio sul lavoro del medesimo, verificatosi per responsabilità esclusiva di Controparte_3 l' ha disposto l'erogazione in favore del Sig. delle pr CP_1 Parte_1 l anti a complessivi € 12.041,88 alla data B) Accertata e dichiarata la civile responsabilità di nel determinismo dell'incidente per cui è Controparte_3 causa, per i motivi sopra specificati, condannare n persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, a versare all' la somma d i ed ulteriori prestazioni da erogarsi in CP_1 conseguenza dell'infortunio, che ci si riserva di quantificare in corso di causa, più interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, il tutto contenuto entro il valore massimo, nel presente giudizio, di € 25.000,00. C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come per legge. D) In via istruttoria […]”
Conclusioni di Parte_1
pagina 2 di 7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1. accertare e dichiarare che in data 05.11.2015 il sig. veniva colpito sul casco dalla sbarra Parte_1 Telepass della prima pista di sinistra “nr. 61” del casello autostradale di Milano Sud, nel territorio del comune di Melegnano. Nello specifico, che la sbarra telepass si chiudeva improvvisamente al passaggio del motociclista, colpendolo e facendolo rovinare a terra;
2. accertare e dichiarare la responsabilità di in ordine all'incidente subito dal sig. Controparte_3 in data 05.11.2 Parte_1 a risarcire / indennizzare tutti i danni riportati dal sig. Controparte_3 nel sinistro per cui è causa, versando: Parte_1 i al mezzo la somma di euro 5.426,00 comprensivi di spese per le parti meccaniche di ricambio e la manodopera per le riparazioni, giusto preventivo di riparazione redatto da “Moreno Motorcycles di che si CP_5 allega;
per i danni da lesioni la somma di € 9.638,36 così determinata: € 3.620,24 per danno biologico (4%), € 949,80 per inabilità temporanea totale 100% (gg. 20), € 1.068,53 per inabilità temporanea parziale al 75% (gg. 30), € 949,80 per inabilità temporanea parziale al 50% (gg. 40), € 783,59 per inabilità temporanea parziale al 25% (gg. 66), ed infine € 2.266,40 per danno patrimoniale da spese mediche, ovvero, a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa, anche attraverso l'ausilio di consulente medico d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo;
Il tutto con il favore delle spese di giudizio e patrocinio, oltre il rimborso di quelle generali ex art. 15 tariffa forense, I.V.A. e C.P.A. sugli importi, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. In via istruttoria […]”.
Conclusioni di Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: Rigettare le avverse domande per tutti i motivi meglio specificati nel presente atto. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla convenuta, ridurre l'importo richiesto da controparte per tutti i motivi meglio specificati in atti. IN OGNI CASO: Con vittoria e spese, diritti ed onorari del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ 1.1. ha convenuto in giudizio chiedendo che venga accertata la Controparte_3 responsabilità di quest'ultima nella causazione del sinistro che ha coinvolto il sig. Parte_1
con conseguente condanna della società convenuta a corrispondere la somm
[...] essi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato le seguenti circostanze di fatto:
− verso le ore 18,40 del 05.11.2015 si stava recando al lavoro alla guida Parte_1 del proprio motoveicolo tg. BK è arrivato in prossimità del casello dell'Autostrada A1, barriera di Milano Sud - Melegnano con l'intento di immettersi in autostrada;
− il sig. , munito di telepass, ha imboccato lentamente la corsia riservata agli utenti Parte_1 munit ss: la vettura che lo precedeva si è immessa regolarmente in autostrada in quanto la sbarra si è alzata come di consueto;
tuttavia, durante l'immissione, effettuata a bassa velocità, la sbarra della barriera è rimasta alzata per poi chiudersi improvvisamente mentre il sig. stava transitando, senza che si attivasse alcun segnale sonoro o luminoso;
Parte_1
− il sig. ha tentato di evitare l'impatto con la sbarra, senza riuscirci;
Parte_1
pagina 3 di 7 − il sig. è caduto a terra ed è stato trasportato in ospedale ove gli è stata diagnosticata Parte_1 la lus la spalla sinistra e la distorsione della caviglia sinistra;
− sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Lodi, sottosezione autostradale Guardamiglio, che ha rilevato che il sinistro si è verificato a causa del malfunzionamento della sbarra della barriera autostradale;
CP_
− il sig. ha denunciato il fatto a che, riconosciuto il sinistro come infortunio sul Parte_1 lavor to, a titolo di indenniz somma di € 12.041,88, di cui € 12.010,89 per inabilità temporanea di 186 giorni (dalla data del sinistro al 13.05.16) ed € 30,99 per costi relativi a certificazioni mediche;
− è incontrovertibile la responsabilità di proprietaria e custode del Controparte_3 CP_ tratto stradale e della barriera autostrad ro;
pertanto ha diritto
- a norma degli artt. 1916 c.c., 2051 c.c. e 2043 e ss. c.c. - ad ottenere dai resp ili civili il rimborso delle somme erogate al danneggiato in conseguenza dell'infortunio.
1.2. , con riferimento ai medesi fatti, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3 rcimento dei danni sofferti a causa del sinistro pari a € 5.4
[...] danno patrimoniali, per la riparazione del motociclo ed € 9.638,36, a titolo di danno non patrimoniale. CP_ 1.3. si è costituita in entrambi i giudizi, successivamente riuniti con ordinanza del 21.07.2023, chie il rigetto delle domande formulate, in quanto il fatto è imputabile esclusivamente alla condotta imprudente e negligente del sig. ; in via subordinata, la società convenuta ha chiesto Parte_1 che il risarcimento venga ridotto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione del concorso di colpa del danneggiato. In particolare, parte convenuta ha rappresentato quanto segue:
− il tratto di autostrada A1, all'altezza del casello Milano Sud – Melegnano, è gestito dalla convenuta e tra le corsie che compongono il casello, ve ne sono alcune dotate del c.d. sistema Telepass, tra cui la prima corsia a sinistra, abilitata anche al passaggio dei motoveicoli, come si evince dalla segnaletica orizzontale presente, e dotata, a tal fine, di una semi sbarra di cadenzamento;
− come riportato nel “Manuale d'uso dell'apparecchio” e nelle “Istruzioni per installazione ed uso”, che vengono consegnati ad ogni titolare dell'apparecchio Telepass, al momento del transito in una pista dedicata, il Telepass si attiva automaticamente e interagisce con gli impianti della stazione in due fasi: prima della sbarra, emettendo una segnalazione acustica ed una luminosa;
dopo la sbarra, emettendo un'ulteriore segnalazione acustica ed un'ulteriore segnalazione luminosa e mostrando un messaggio sul display dell'apparecchio;
− affinché l'apparecchio Telepass collocato sul veicolo venga rilevato e il dialogo tra i sistemi funzioni correttamente, il veicolo deve rallentare in prossimità del casello e prima di transitare attraverso la corsia riservata, deve verificare che la sbarra sia abbassata ed attendere che il proprio dispositivo Telepass azioni l'apertura della stessa;
− per quanto concerne i motoveicoli, nel modulo di adesione che viene sottoscritto al fine di poter utilizzare il servizio Telepass, è espressamente previsto all'art. 2 co. 6 che “Il Cliente è tenuto al rispetto delle modalità di avvicinamento alla pista Telepass, di transito e di abbandono della stessa. In particolare, per motivi di sicurezza e al fine di consentire la rilevazione dei dati da parte del sistema presente in pista, il Cliente si obbliga, con la sottoscrizione del presente modulo, a procedere durante tutte le fasi di attraversamento dell'impianto di stazione ad una velocità inferiore a 30 km orari ed a mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede”; l'art. 2 co. 7 dispone che “L'utilizzo dell'apparato Telepass installato sulla moto di cilindrata superiore a 150 cc è consentito solo nelle piste appositamente abilitate per tale servizio che sono riconoscibili dalla segnaletica orizzontale indicante tre moto stilizzate e che sono dotate di una semi sbarra di cadenzamento. Il Cliente si impegna […] a transitare con la moto solo nelle piste Telepass abilitate al
pagina 4 di 7 transito delle moto e a non impegnare la stessa nel caso in cui il semaforo posto sulla pensilina o ai lati della pista stessa emetta la luce rossa e a mantenere sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede”;
− le “norme di utilizzo del telepass Moto” prevedono che, durante le fasi di attraversamento, il motociclista debba attenersi ad una serie di norme di comportamento: in particolare, nel corso della fase di avvicinamento alla porta, il motociclista deve “mantenere la distanza di sicurezza del veicolo che precede (circa 20 m), per essere rilevati correttamente dal sistema di trasmissione terra-bordo, posto all'entrata della porta, e per poter arrestare il mezzo per qualunque necessità” e deve “procedere a velocità ridotta, come indicato sull'apposita segnaletica (minore di 30 chilometri orari)”; inoltre, nella fase di fase di transito, il motociclista deve “procedere in linea retta, mantenendosi sul lato del varco segnalato a terra da tre simboli della moto tracciati in sequenza con vernice di colore giallo, fino all'uscita dallo stesso”;
− il sig. , in violazione delle disposizioni di utilizzo del Telepass: Parte_1 o nonostante la sbarra automatica risultasse già aperta, anziché attendere che la sbarra si abbassasse e che il sistema rilevasse correttamente il suo apparecchio Telepass, ha attraversato egualmente il varco, come dallo stesso espressamente riconosciuto;
o nell'attraversare il portale, non si è mantenuto sul lato del varco riservato ai motociclisti, in corrispondenza del quale non vi era la sbarra di cadenzamento dei veicoli;
− non avendo potuto il sistema rilevare correttamente l'apparecchio Telepass posizionato sulla motocicletta di proprietà dello stesso, la sbarra già alzata si è richiusa e ha urtato il casco indossato dal conducente;
− la circostanza che la sbarra di cadenzamento dei veicoli fosse già alzata al momento del transito del sig. è stata confermata alla Polizia Stradale sia da quest'ultimo, sia dal sig. Parte_1 il quale ha riferito che il sig. “transitava davanti a lui “a discreta” distanza Tes_1 Parte_1
” e che “dopo il passaggio di al casello sarebbe passata anche la moto ma proprio in quel momento si sarebbe abbassata improvvisamente la sbarra […]”
− la Polizia Staradale, nel proprio verbale, ha escluso che si fosse verificato un malfunzionamento della sbarra della corsia autostradale (“Questo Ufficio ha altresì richiesto il dettaglio dei transiti telepass del casello di Milano Sud riferiti al momento del sinistro per verificare eventuali anomalie di funzionamento. Queste ultime non sono emerse […]”);
− dal Giornale di Sala Radio della Società del 05.11.2015 risulta che il “tecnico in loco conferma il funzionamento della sbarra senza danni”.
2. Deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dagli attori, deve essere correttamente inquadrata nell'abito di applicazione dell'art. 2051 c.c. La Cassazione ha infatti precisato che “la responsabilità del proprietario - o del concessionario - di un'autostrada nei confronti del conducente un autoveicolo ha natura extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) non determina la nascita di un rapporto contrattuale, ma si risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico servizio” (Cass. sez. un. n. 10893/2001).
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo, il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo e il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idonea ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/2011). In altri termini, il convenuto deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
pagina 5 di 7 Tale evento eccezionale può essere costituito dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, con la conseguenza che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato, si verifica una ipotesi di caso fortuito tale da liberare il custode dalla responsabilità ex art 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. n. 4279/2008; 21727/2012).
Giova aggiungere che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno provenga da una res di per sé statica e inerte, in cui l'agire umano si unisce al modo di essere della cosa. In tali ipotesi sono infatti necessari “ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. sent. n. 2660/2013).
Ebbene, nel caso in esame, la vicenda va ricostruita nei termini indicati dagli attori: può infatti ritenersi provato che il 05.11.2015, alle ore 18,40 circa, il sig. , alla guida del suo motoveicolo, Parte_1 percorrendo la corsia riservata ai clienti Telepass in corris del casello posto presso la barriera di Milano Sud – Melegnano, è stato colpito dalla sbarra di cadenzamento, abbassatasi improvvisamente al momento del suo passaggio.
È irrilevante la circostanza che parte convenuta non abbia prodotto copia del modulo di adesione al servizio Telepass, poiché è pacifica la stipula da parte del sig. del contratto necessario per Parte_1 fruire di tale servizio. L'attore, nel proprio atto di citazione, ha resentato che “giunto al casello di Milano Sud imboccava la prima pista di sinistra “nr. 61” per entrare in autostrada A1, essendo regolarmente munito di apparecchiatura Telepass” (p. 1).
La documentazione in atti consente di escludere che il sistema che regola la movimentazione della sbarra fosse malfunzionante al momento del sinistro: oltre al Giornale di Sala Radio del 05.11.2015 che attesta che il “tecnico in loco conferma il funzionamento della sbarra senza danni” (doc. 8), assumono particolare valenza probatoria gli accertamenti della Polizia Stradale. Gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro hanno dato atto di aver “richiesto il dettaglio dei transiti telepass del casello di Milano Sud riferiti al momento del sinistro per verificare eventuali anomalie di funzionamento”, concludendo che all'esito delle indagini non sono state riscontrate anomalie a carico del sistema.
La Polizia ha poi rappresentato che “dai tabulati telepass emerge che alle h 18:28,42 (1 secondo prima del passaggio del motoveicolo) siano transitati due veicoli in sequenza”; inoltre sia il sig. che il testimone Parte_1
sentito a sommarie informazioni, hanno confermato che il passaggio è avvenuto quando Tes_1 adenzamento era ancora alzata a seguito del transito del veicolo che precedeva il Tes_ motoveicolo (il sig. ha infatti dichiarato “Di fronte a me c'era una macchina e un motociclista a discreta distanza l'uno dall'altr macchina superava la sbarra che si era alzata regolarmente, ma al momento del passaggio del motociclo, gli si abbassava sul casco”).
Le acquisizioni istruttorie consentono di ritenere che il sig. non abbia mantenuto un'adeguata Parte_1 distanza dal veicolo che precedeva, ciò impendendo al sistema di rilevare il suo apparecchio Telepass, con conseguente abbassamento della sbarra durante il transito. Si osserva, infatti, che le dichiarazioni Tes_ del sig. presentano un contenuto di natura assolutamente valutativo, prive di elementi di natura oggettiva, sicché non è possibile in alcun modo accertare a quanto corrisponde, approssimativamente, la “discreta distanza” riferita dal testimone.
Va poi escluso che le valutazioni della Polizia Stradale in ordine all'esclusione di profili di responsabilità in capo al sig. possano avere efficacia vincolante nel presente giudizio. A tale proposito, Parte_1 giova evidenzi sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali provenienti da pubblici ufficiali hanno efficacia di piena prova, fino a querela di falso, relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
di contro, detti verbali non sono assistiti da alcuna efficacia probatoria privilegiata con riferimento ai giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale per fatti a cui pagina 6 di 7 non ha assistito. Pertanto, il Giudice può discorsi dalle valutazioni contenute nei verbali qualora queste non trovino conferma in elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (Consiglio di Stato n. 250/2010; Corte di Appello di Napoli n. 1802/2020).
Il sig. non ha neppure specificatamente contestato di non essersi tenuto sul lato del varco Parte_1 riserva ciclisti, in corrispondenza del quale non vi era la sbarra di cadenzamento dei veicoli.
L'attore non si è quindi attenuto alle “norme di utilizzo del telepass Moto” nella parte in cui prevedono espressamente che, nella fase di fase di transito, il motociclista deve “procedere in linea retta, mantenendosi sul lato del varco segnalato a terra da tre simboli della moto tracciati in sequenza con vernice di colore giallo, fino all'uscita dallo stesso”. Il sig. si è infatti limitato a contestare “tutti gli allegati offerti in produzione, in quanto Parte_1 meri prestampati generici privi di collegamento con la persona dell'attore, per assenza della sua sottoscrizione” (memoria ex art. 186 co. 6 n. 1 cpc, p. 1) ma non ha contestato di aver ricevuto copia del “Manuale d'uso dell'apparecchio”, delle “Istruzioni per installazione ed uso” e delle “Norme di utilizzo del telepass Moto”.
A ciò, deve aggiungersi che il sig. , stipulando il contratto di adesione al servizio Telepass, si è Parte_1 impegnato ad attenersi alle disposizioni che regolano l'utilizzo e l'erogazione del servizio, sicché non rileva che il codice della strada non contenga norme di analogo contenuto. La sbarra di cadenzamento collocata nelle corsie telepass dedicate ai motociclisti risulta infatti più corta, sicché l'indicazione di
“procedere in linea retta, mantenendosi sul lato del varco mantenendosi sul lato del varco segnalato a terra da tre simboli della moto tracciati in sequenza con vernice di colore giallo, fino all'uscita dallo stesso” assolve proprio allo scopo di evitare sinistri analoghi a quello che ha subito il sig. . Parte_1
Ne consegue che il sig. , ove avesse tenuto una condotta di guida conforme alle regole di Parte_1 utilizzo del Telepass, avr to preservare la propria incolumità secondo il generale principio di auto-responsabilità (Corte cost. sent. n. 156/1999), a mente del quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni che non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Deve pertanto concludersi che la sbarra di cadenzamento ha svolto solo un ruolo passivo di occasione dell'evento, mentre l'imprudente e negligente condotta dello stesso attore deve ritenersi assorbente sotto il profilo causale integrando il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Per tutte le ragioni sin qui esposte le domande risarcitorie formulata dal sig. e da Parte_1 CP_6 non meritano accoglimento.
3. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico degli attori.
Tenuto conto che la società convenuta ha svolto difese analoghe nei giudizi poi riuniti, è possibile procedere ad una liquidazione unitaria delle spese di lite tenuto conto dei valori medi previsti dal DM n. 147/2022 per i giudizi di valore corrispondente al petitum.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande formulate dagli attori;
2) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 5.007,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Lodi, 28 giugno 2024 La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2198/2022
La Giudice lette le note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamata;
rilevato che le parti hanno precisato le conclusioni;
decide la causa mediante la pronuncia della sentenza incorporata al verbale di udienza.
Lodi, 28.06.2024
La Giudice
dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 1 di 7 N. R.G. 2198/2022 (riunito 3036/2022)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2198/2022 promossa da:
Controparte_1
, in persona del Regionale per la Lombardia in carica pro tempore, rappresentato e
[...] CP_2 avv.ta Paola Sca nonché da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 eso dagli avv.ti Francesco Criaco e Francesco Adriano C.F._1 Orlando;
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F./P. IVA ), in persona del Direttore Centrale Controparte_3 P.IVA_1
Avv. rappresentata e difesa dall'avv.ta Controparte_4 Maddalena Boffoli;
- parte convenuta -
Conclusioni di CP_1
“Piaccia all'ill.mo Sig. Giudice, contrariis rejectis, così giudicare: A) Accertare e dichiarare che, in conseguenza dell'incidente stradale 05.11.15 occorso a e Parte_1 costituente infortunio sul lavoro del medesimo, verificatosi per responsabilità esclusiva di Controparte_3 l' ha disposto l'erogazione in favore del Sig. delle pr CP_1 Parte_1 l anti a complessivi € 12.041,88 alla data B) Accertata e dichiarata la civile responsabilità di nel determinismo dell'incidente per cui è Controparte_3 causa, per i motivi sopra specificati, condannare n persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, a versare all' la somma d i ed ulteriori prestazioni da erogarsi in CP_1 conseguenza dell'infortunio, che ci si riserva di quantificare in corso di causa, più interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, il tutto contenuto entro il valore massimo, nel presente giudizio, di € 25.000,00. C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come per legge. D) In via istruttoria […]”
Conclusioni di Parte_1
pagina 2 di 7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1. accertare e dichiarare che in data 05.11.2015 il sig. veniva colpito sul casco dalla sbarra Parte_1 Telepass della prima pista di sinistra “nr. 61” del casello autostradale di Milano Sud, nel territorio del comune di Melegnano. Nello specifico, che la sbarra telepass si chiudeva improvvisamente al passaggio del motociclista, colpendolo e facendolo rovinare a terra;
2. accertare e dichiarare la responsabilità di in ordine all'incidente subito dal sig. Controparte_3 in data 05.11.2 Parte_1 a risarcire / indennizzare tutti i danni riportati dal sig. Controparte_3 nel sinistro per cui è causa, versando: Parte_1 i al mezzo la somma di euro 5.426,00 comprensivi di spese per le parti meccaniche di ricambio e la manodopera per le riparazioni, giusto preventivo di riparazione redatto da “Moreno Motorcycles di che si CP_5 allega;
per i danni da lesioni la somma di € 9.638,36 così determinata: € 3.620,24 per danno biologico (4%), € 949,80 per inabilità temporanea totale 100% (gg. 20), € 1.068,53 per inabilità temporanea parziale al 75% (gg. 30), € 949,80 per inabilità temporanea parziale al 50% (gg. 40), € 783,59 per inabilità temporanea parziale al 25% (gg. 66), ed infine € 2.266,40 per danno patrimoniale da spese mediche, ovvero, a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa, anche attraverso l'ausilio di consulente medico d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo;
Il tutto con il favore delle spese di giudizio e patrocinio, oltre il rimborso di quelle generali ex art. 15 tariffa forense, I.V.A. e C.P.A. sugli importi, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. In via istruttoria […]”.
Conclusioni di Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: Rigettare le avverse domande per tutti i motivi meglio specificati nel presente atto. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla convenuta, ridurre l'importo richiesto da controparte per tutti i motivi meglio specificati in atti. IN OGNI CASO: Con vittoria e spese, diritti ed onorari del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ 1.1. ha convenuto in giudizio chiedendo che venga accertata la Controparte_3 responsabilità di quest'ultima nella causazione del sinistro che ha coinvolto il sig. Parte_1
con conseguente condanna della società convenuta a corrispondere la somm
[...] essi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato le seguenti circostanze di fatto:
− verso le ore 18,40 del 05.11.2015 si stava recando al lavoro alla guida Parte_1 del proprio motoveicolo tg. BK è arrivato in prossimità del casello dell'Autostrada A1, barriera di Milano Sud - Melegnano con l'intento di immettersi in autostrada;
− il sig. , munito di telepass, ha imboccato lentamente la corsia riservata agli utenti Parte_1 munit ss: la vettura che lo precedeva si è immessa regolarmente in autostrada in quanto la sbarra si è alzata come di consueto;
tuttavia, durante l'immissione, effettuata a bassa velocità, la sbarra della barriera è rimasta alzata per poi chiudersi improvvisamente mentre il sig. stava transitando, senza che si attivasse alcun segnale sonoro o luminoso;
Parte_1
− il sig. ha tentato di evitare l'impatto con la sbarra, senza riuscirci;
Parte_1
pagina 3 di 7 − il sig. è caduto a terra ed è stato trasportato in ospedale ove gli è stata diagnosticata Parte_1 la lus la spalla sinistra e la distorsione della caviglia sinistra;
− sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Lodi, sottosezione autostradale Guardamiglio, che ha rilevato che il sinistro si è verificato a causa del malfunzionamento della sbarra della barriera autostradale;
CP_
− il sig. ha denunciato il fatto a che, riconosciuto il sinistro come infortunio sul Parte_1 lavor to, a titolo di indenniz somma di € 12.041,88, di cui € 12.010,89 per inabilità temporanea di 186 giorni (dalla data del sinistro al 13.05.16) ed € 30,99 per costi relativi a certificazioni mediche;
− è incontrovertibile la responsabilità di proprietaria e custode del Controparte_3 CP_ tratto stradale e della barriera autostrad ro;
pertanto ha diritto
- a norma degli artt. 1916 c.c., 2051 c.c. e 2043 e ss. c.c. - ad ottenere dai resp ili civili il rimborso delle somme erogate al danneggiato in conseguenza dell'infortunio.
1.2. , con riferimento ai medesi fatti, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3 rcimento dei danni sofferti a causa del sinistro pari a € 5.4
[...] danno patrimoniali, per la riparazione del motociclo ed € 9.638,36, a titolo di danno non patrimoniale. CP_ 1.3. si è costituita in entrambi i giudizi, successivamente riuniti con ordinanza del 21.07.2023, chie il rigetto delle domande formulate, in quanto il fatto è imputabile esclusivamente alla condotta imprudente e negligente del sig. ; in via subordinata, la società convenuta ha chiesto Parte_1 che il risarcimento venga ridotto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione del concorso di colpa del danneggiato. In particolare, parte convenuta ha rappresentato quanto segue:
− il tratto di autostrada A1, all'altezza del casello Milano Sud – Melegnano, è gestito dalla convenuta e tra le corsie che compongono il casello, ve ne sono alcune dotate del c.d. sistema Telepass, tra cui la prima corsia a sinistra, abilitata anche al passaggio dei motoveicoli, come si evince dalla segnaletica orizzontale presente, e dotata, a tal fine, di una semi sbarra di cadenzamento;
− come riportato nel “Manuale d'uso dell'apparecchio” e nelle “Istruzioni per installazione ed uso”, che vengono consegnati ad ogni titolare dell'apparecchio Telepass, al momento del transito in una pista dedicata, il Telepass si attiva automaticamente e interagisce con gli impianti della stazione in due fasi: prima della sbarra, emettendo una segnalazione acustica ed una luminosa;
dopo la sbarra, emettendo un'ulteriore segnalazione acustica ed un'ulteriore segnalazione luminosa e mostrando un messaggio sul display dell'apparecchio;
− affinché l'apparecchio Telepass collocato sul veicolo venga rilevato e il dialogo tra i sistemi funzioni correttamente, il veicolo deve rallentare in prossimità del casello e prima di transitare attraverso la corsia riservata, deve verificare che la sbarra sia abbassata ed attendere che il proprio dispositivo Telepass azioni l'apertura della stessa;
− per quanto concerne i motoveicoli, nel modulo di adesione che viene sottoscritto al fine di poter utilizzare il servizio Telepass, è espressamente previsto all'art. 2 co. 6 che “Il Cliente è tenuto al rispetto delle modalità di avvicinamento alla pista Telepass, di transito e di abbandono della stessa. In particolare, per motivi di sicurezza e al fine di consentire la rilevazione dei dati da parte del sistema presente in pista, il Cliente si obbliga, con la sottoscrizione del presente modulo, a procedere durante tutte le fasi di attraversamento dell'impianto di stazione ad una velocità inferiore a 30 km orari ed a mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede”; l'art. 2 co. 7 dispone che “L'utilizzo dell'apparato Telepass installato sulla moto di cilindrata superiore a 150 cc è consentito solo nelle piste appositamente abilitate per tale servizio che sono riconoscibili dalla segnaletica orizzontale indicante tre moto stilizzate e che sono dotate di una semi sbarra di cadenzamento. Il Cliente si impegna […] a transitare con la moto solo nelle piste Telepass abilitate al
pagina 4 di 7 transito delle moto e a non impegnare la stessa nel caso in cui il semaforo posto sulla pensilina o ai lati della pista stessa emetta la luce rossa e a mantenere sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede”;
− le “norme di utilizzo del telepass Moto” prevedono che, durante le fasi di attraversamento, il motociclista debba attenersi ad una serie di norme di comportamento: in particolare, nel corso della fase di avvicinamento alla porta, il motociclista deve “mantenere la distanza di sicurezza del veicolo che precede (circa 20 m), per essere rilevati correttamente dal sistema di trasmissione terra-bordo, posto all'entrata della porta, e per poter arrestare il mezzo per qualunque necessità” e deve “procedere a velocità ridotta, come indicato sull'apposita segnaletica (minore di 30 chilometri orari)”; inoltre, nella fase di fase di transito, il motociclista deve “procedere in linea retta, mantenendosi sul lato del varco segnalato a terra da tre simboli della moto tracciati in sequenza con vernice di colore giallo, fino all'uscita dallo stesso”;
− il sig. , in violazione delle disposizioni di utilizzo del Telepass: Parte_1 o nonostante la sbarra automatica risultasse già aperta, anziché attendere che la sbarra si abbassasse e che il sistema rilevasse correttamente il suo apparecchio Telepass, ha attraversato egualmente il varco, come dallo stesso espressamente riconosciuto;
o nell'attraversare il portale, non si è mantenuto sul lato del varco riservato ai motociclisti, in corrispondenza del quale non vi era la sbarra di cadenzamento dei veicoli;
− non avendo potuto il sistema rilevare correttamente l'apparecchio Telepass posizionato sulla motocicletta di proprietà dello stesso, la sbarra già alzata si è richiusa e ha urtato il casco indossato dal conducente;
− la circostanza che la sbarra di cadenzamento dei veicoli fosse già alzata al momento del transito del sig. è stata confermata alla Polizia Stradale sia da quest'ultimo, sia dal sig. Parte_1 il quale ha riferito che il sig. “transitava davanti a lui “a discreta” distanza Tes_1 Parte_1
” e che “dopo il passaggio di al casello sarebbe passata anche la moto ma proprio in quel momento si sarebbe abbassata improvvisamente la sbarra […]”
− la Polizia Staradale, nel proprio verbale, ha escluso che si fosse verificato un malfunzionamento della sbarra della corsia autostradale (“Questo Ufficio ha altresì richiesto il dettaglio dei transiti telepass del casello di Milano Sud riferiti al momento del sinistro per verificare eventuali anomalie di funzionamento. Queste ultime non sono emerse […]”);
− dal Giornale di Sala Radio della Società del 05.11.2015 risulta che il “tecnico in loco conferma il funzionamento della sbarra senza danni”.
2. Deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dagli attori, deve essere correttamente inquadrata nell'abito di applicazione dell'art. 2051 c.c. La Cassazione ha infatti precisato che “la responsabilità del proprietario - o del concessionario - di un'autostrada nei confronti del conducente un autoveicolo ha natura extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) non determina la nascita di un rapporto contrattuale, ma si risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico servizio” (Cass. sez. un. n. 10893/2001).
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo, il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo e il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idonea ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/2011). In altri termini, il convenuto deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
pagina 5 di 7 Tale evento eccezionale può essere costituito dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, con la conseguenza che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato, si verifica una ipotesi di caso fortuito tale da liberare il custode dalla responsabilità ex art 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. n. 4279/2008; 21727/2012).
Giova aggiungere che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno provenga da una res di per sé statica e inerte, in cui l'agire umano si unisce al modo di essere della cosa. In tali ipotesi sono infatti necessari “ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. sent. n. 2660/2013).
Ebbene, nel caso in esame, la vicenda va ricostruita nei termini indicati dagli attori: può infatti ritenersi provato che il 05.11.2015, alle ore 18,40 circa, il sig. , alla guida del suo motoveicolo, Parte_1 percorrendo la corsia riservata ai clienti Telepass in corris del casello posto presso la barriera di Milano Sud – Melegnano, è stato colpito dalla sbarra di cadenzamento, abbassatasi improvvisamente al momento del suo passaggio.
È irrilevante la circostanza che parte convenuta non abbia prodotto copia del modulo di adesione al servizio Telepass, poiché è pacifica la stipula da parte del sig. del contratto necessario per Parte_1 fruire di tale servizio. L'attore, nel proprio atto di citazione, ha resentato che “giunto al casello di Milano Sud imboccava la prima pista di sinistra “nr. 61” per entrare in autostrada A1, essendo regolarmente munito di apparecchiatura Telepass” (p. 1).
La documentazione in atti consente di escludere che il sistema che regola la movimentazione della sbarra fosse malfunzionante al momento del sinistro: oltre al Giornale di Sala Radio del 05.11.2015 che attesta che il “tecnico in loco conferma il funzionamento della sbarra senza danni” (doc. 8), assumono particolare valenza probatoria gli accertamenti della Polizia Stradale. Gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro hanno dato atto di aver “richiesto il dettaglio dei transiti telepass del casello di Milano Sud riferiti al momento del sinistro per verificare eventuali anomalie di funzionamento”, concludendo che all'esito delle indagini non sono state riscontrate anomalie a carico del sistema.
La Polizia ha poi rappresentato che “dai tabulati telepass emerge che alle h 18:28,42 (1 secondo prima del passaggio del motoveicolo) siano transitati due veicoli in sequenza”; inoltre sia il sig. che il testimone Parte_1
sentito a sommarie informazioni, hanno confermato che il passaggio è avvenuto quando Tes_1 adenzamento era ancora alzata a seguito del transito del veicolo che precedeva il Tes_ motoveicolo (il sig. ha infatti dichiarato “Di fronte a me c'era una macchina e un motociclista a discreta distanza l'uno dall'altr macchina superava la sbarra che si era alzata regolarmente, ma al momento del passaggio del motociclo, gli si abbassava sul casco”).
Le acquisizioni istruttorie consentono di ritenere che il sig. non abbia mantenuto un'adeguata Parte_1 distanza dal veicolo che precedeva, ciò impendendo al sistema di rilevare il suo apparecchio Telepass, con conseguente abbassamento della sbarra durante il transito. Si osserva, infatti, che le dichiarazioni Tes_ del sig. presentano un contenuto di natura assolutamente valutativo, prive di elementi di natura oggettiva, sicché non è possibile in alcun modo accertare a quanto corrisponde, approssimativamente, la “discreta distanza” riferita dal testimone.
Va poi escluso che le valutazioni della Polizia Stradale in ordine all'esclusione di profili di responsabilità in capo al sig. possano avere efficacia vincolante nel presente giudizio. A tale proposito, Parte_1 giova evidenzi sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali provenienti da pubblici ufficiali hanno efficacia di piena prova, fino a querela di falso, relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
di contro, detti verbali non sono assistiti da alcuna efficacia probatoria privilegiata con riferimento ai giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale per fatti a cui pagina 6 di 7 non ha assistito. Pertanto, il Giudice può discorsi dalle valutazioni contenute nei verbali qualora queste non trovino conferma in elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (Consiglio di Stato n. 250/2010; Corte di Appello di Napoli n. 1802/2020).
Il sig. non ha neppure specificatamente contestato di non essersi tenuto sul lato del varco Parte_1 riserva ciclisti, in corrispondenza del quale non vi era la sbarra di cadenzamento dei veicoli.
L'attore non si è quindi attenuto alle “norme di utilizzo del telepass Moto” nella parte in cui prevedono espressamente che, nella fase di fase di transito, il motociclista deve “procedere in linea retta, mantenendosi sul lato del varco segnalato a terra da tre simboli della moto tracciati in sequenza con vernice di colore giallo, fino all'uscita dallo stesso”. Il sig. si è infatti limitato a contestare “tutti gli allegati offerti in produzione, in quanto Parte_1 meri prestampati generici privi di collegamento con la persona dell'attore, per assenza della sua sottoscrizione” (memoria ex art. 186 co. 6 n. 1 cpc, p. 1) ma non ha contestato di aver ricevuto copia del “Manuale d'uso dell'apparecchio”, delle “Istruzioni per installazione ed uso” e delle “Norme di utilizzo del telepass Moto”.
A ciò, deve aggiungersi che il sig. , stipulando il contratto di adesione al servizio Telepass, si è Parte_1 impegnato ad attenersi alle disposizioni che regolano l'utilizzo e l'erogazione del servizio, sicché non rileva che il codice della strada non contenga norme di analogo contenuto. La sbarra di cadenzamento collocata nelle corsie telepass dedicate ai motociclisti risulta infatti più corta, sicché l'indicazione di
“procedere in linea retta, mantenendosi sul lato del varco mantenendosi sul lato del varco segnalato a terra da tre simboli della moto tracciati in sequenza con vernice di colore giallo, fino all'uscita dallo stesso” assolve proprio allo scopo di evitare sinistri analoghi a quello che ha subito il sig. . Parte_1
Ne consegue che il sig. , ove avesse tenuto una condotta di guida conforme alle regole di Parte_1 utilizzo del Telepass, avr to preservare la propria incolumità secondo il generale principio di auto-responsabilità (Corte cost. sent. n. 156/1999), a mente del quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni che non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Deve pertanto concludersi che la sbarra di cadenzamento ha svolto solo un ruolo passivo di occasione dell'evento, mentre l'imprudente e negligente condotta dello stesso attore deve ritenersi assorbente sotto il profilo causale integrando il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Per tutte le ragioni sin qui esposte le domande risarcitorie formulata dal sig. e da Parte_1 CP_6 non meritano accoglimento.
3. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico degli attori.
Tenuto conto che la società convenuta ha svolto difese analoghe nei giudizi poi riuniti, è possibile procedere ad una liquidazione unitaria delle spese di lite tenuto conto dei valori medi previsti dal DM n. 147/2022 per i giudizi di valore corrispondente al petitum.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande formulate dagli attori;
2) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 5.007,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Lodi, 28 giugno 2024 La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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