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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 480 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LA GRECA TOMMASO (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GALLI ANNAROSA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 13/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente il 3.01.2012 e CP_1 Per_1
20.03.2014, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto ì e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1. A seguito della cessazione della loro convivenza i ricorrenti vivranno separati, come già in essere, presso le proprie rispettive attuali residenze. Le parti si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicare, con congruo preavviso, ogni loro eventuale successiva variazione di residenza e/o dimora.
2. Le parti, sulla base di una scelta prioritariamente valutata nel maggiore e migliore interesse materiale e morale di propri figli, si impegnano ad un reciproco rispetto ed a tal fine concordano che le stesse vengano affidate congiuntamente, in regime di affidamento condiviso ad entrambe i genitori, con collocazione principale e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Cattolica alla Via della
Resistenza nr. 8 int. 2, come già in essere.
3. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni ai sensi di Legge, salve ovviamente circostanze di natura strettamente eccezionale e straordinaria che potrebbero richiedere interventi urgenti e purché le relative decisioni vengano comunque sempre tempestivamente riferite all'altro genitore.
Di contro, nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore, quando avrà le figlie con sé, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale.
Piano genitoriale:
4. Fermo quanto sopra, in punto all'affido condiviso i figli trascorreranno, in via alternata, una settimana con un genitore e la successiva con l'altro genitore e segnatamente dal lunedì all'uscita di scuola sino al successivo lunedì mattina quando andranno a scuola e la settimana successiva, sempre dal lunedì all'uscita di scuola e sino al successivo lunedì all'entrata di scuola, con l'altro genitore.
Durante ciascuna settimana, comunque, tanto quanto potranno liberamente incontrare i CP_1 Per_1
genitori.
5. In riferimento alle festività:
a partire dalle vacanze natalizie 2025 i bambini trascorreranno il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di S. Stefano con l'altro, alternandosi negli anni. Nei giorni del 31/12 e primo dell'anno i figli staranno solo con un genitore, ad anni alterni;
pagina 2 di 4 le vacanze pasquali, il carnevale ed i ponti saranno concordati tra i genitori mantenendo un'equa alternanza.
6. Frequentazione scolastica e sportiva
Il figlio è iscritto al quinto anno della scuola primaria Repubblica in Cattolica che frequenta Per_1
quotidianamente dal Lunedì al Venerdì dalle 8:25 alle 12:55 con rientro pomeridiano il lunedì ed il giovedì dalle 14:00 alle 16:30; mentre la figlia è iscritta al secondo anno della scuola secondaria CP_1
Filippini in Cattolica dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:55 alle ore 14:00.
Entrambi i figli svolgono attività sportiva: il figlio requenta il Calcio Cattolica con allenamenti Per_1
nelle giornate di Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle 17:00 alle 19:00 mentre frequenta la CP_1
'Ginnastica Riccione Academy' in Riccione nelle giornate di Martedì – Giovedì e Sabato dalle 14:00 alle
17:00.
7. Mantenimento ordinario
Il sig. provvederà al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento Parte_1
dell'importo di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) sul conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate bancarie già in suo possesso, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
La somma, fissata con decorrenza dal mese di marzo 2025, è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2026), purché l'indice sia positivo.
Il sig. al momento del compimento della maggiore età dei figli, potrà versare il Parte_1
mantenimento direttamente nel conto corrente a loro intestato e che nel frattempo lo stesso avrà provveduto ad accendere presso l'istituto bancario concordato da entrambi i genitori.
8. Il sig. e la sig.ra concordano, altresì, che le pattuizioni qui raggiunte Parte_1 Parte_2 saranno oggetto di nuova trattativa nel secondo trimestre dell'anno 2028, salvo anticipare tale data qualora intervengano nel frattempo fatti nuovi che rendano l'adempimento di quanto previsto nell'accordo raggiunto, dannoso per la prole e/o impraticabile per uno od entrambi i genitori (a titolo esemplificativo tale evento potrà essere rappresentato da una comprovata difficoltà economica del sig.
o dall'eliminazione o la cospicua diminuzione dell'importo oggi erogato come Parte_1
"Assegno unico e universale per i figli a carico").
9. Il sig. provvederà al pagamento del 100% di tutte le spese straordinarie, da Parte_1
concordarsi preventivamente fra i genitori, salvo quelle urgenti, quali a titolo esemplificativo, mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate, come da protocollo in uso avanti al Tribunale di Bologna. pagina 3 di 4 Si conviene che le spese afferenti i figli vengano intestate al sig. con indicazione nella Parte_1
descrizione della fattura stessa del figlio per cui la fattura viene emessa ed il tipo di bene o servizio fatturato, al fine dell'ottenimento delle deduzioni fiscali sulla base delle norme in materia fiscale vigenti, in favore del sig. Parte_1
10. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a concedere l'assenso e la sottoscrizione alle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti nonché del passaporto e della carta di identità dei propri figli, validi anche per l'espatrio.
11. I ricorrenti, con l'esatto adempimento delle condizioni sopra precisate, dichiarano di essere entrambi soddisfatti delle condizioni sopra indicate che reciprocamente accettano e si impegnano a rispettare.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti dei figli e nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente il CP_1 Per_1
3.01.2012 e 20.03.2014, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LA GRECA TOMMASO (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GALLI ANNAROSA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 13/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente il 3.01.2012 e CP_1 Per_1
20.03.2014, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto ì e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1. A seguito della cessazione della loro convivenza i ricorrenti vivranno separati, come già in essere, presso le proprie rispettive attuali residenze. Le parti si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicare, con congruo preavviso, ogni loro eventuale successiva variazione di residenza e/o dimora.
2. Le parti, sulla base di una scelta prioritariamente valutata nel maggiore e migliore interesse materiale e morale di propri figli, si impegnano ad un reciproco rispetto ed a tal fine concordano che le stesse vengano affidate congiuntamente, in regime di affidamento condiviso ad entrambe i genitori, con collocazione principale e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Cattolica alla Via della
Resistenza nr. 8 int. 2, come già in essere.
3. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni ai sensi di Legge, salve ovviamente circostanze di natura strettamente eccezionale e straordinaria che potrebbero richiedere interventi urgenti e purché le relative decisioni vengano comunque sempre tempestivamente riferite all'altro genitore.
Di contro, nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore, quando avrà le figlie con sé, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale.
Piano genitoriale:
4. Fermo quanto sopra, in punto all'affido condiviso i figli trascorreranno, in via alternata, una settimana con un genitore e la successiva con l'altro genitore e segnatamente dal lunedì all'uscita di scuola sino al successivo lunedì mattina quando andranno a scuola e la settimana successiva, sempre dal lunedì all'uscita di scuola e sino al successivo lunedì all'entrata di scuola, con l'altro genitore.
Durante ciascuna settimana, comunque, tanto quanto potranno liberamente incontrare i CP_1 Per_1
genitori.
5. In riferimento alle festività:
a partire dalle vacanze natalizie 2025 i bambini trascorreranno il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di S. Stefano con l'altro, alternandosi negli anni. Nei giorni del 31/12 e primo dell'anno i figli staranno solo con un genitore, ad anni alterni;
pagina 2 di 4 le vacanze pasquali, il carnevale ed i ponti saranno concordati tra i genitori mantenendo un'equa alternanza.
6. Frequentazione scolastica e sportiva
Il figlio è iscritto al quinto anno della scuola primaria Repubblica in Cattolica che frequenta Per_1
quotidianamente dal Lunedì al Venerdì dalle 8:25 alle 12:55 con rientro pomeridiano il lunedì ed il giovedì dalle 14:00 alle 16:30; mentre la figlia è iscritta al secondo anno della scuola secondaria CP_1
Filippini in Cattolica dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:55 alle ore 14:00.
Entrambi i figli svolgono attività sportiva: il figlio requenta il Calcio Cattolica con allenamenti Per_1
nelle giornate di Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle 17:00 alle 19:00 mentre frequenta la CP_1
'Ginnastica Riccione Academy' in Riccione nelle giornate di Martedì – Giovedì e Sabato dalle 14:00 alle
17:00.
7. Mantenimento ordinario
Il sig. provvederà al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento Parte_1
dell'importo di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) sul conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate bancarie già in suo possesso, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
La somma, fissata con decorrenza dal mese di marzo 2025, è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2026), purché l'indice sia positivo.
Il sig. al momento del compimento della maggiore età dei figli, potrà versare il Parte_1
mantenimento direttamente nel conto corrente a loro intestato e che nel frattempo lo stesso avrà provveduto ad accendere presso l'istituto bancario concordato da entrambi i genitori.
8. Il sig. e la sig.ra concordano, altresì, che le pattuizioni qui raggiunte Parte_1 Parte_2 saranno oggetto di nuova trattativa nel secondo trimestre dell'anno 2028, salvo anticipare tale data qualora intervengano nel frattempo fatti nuovi che rendano l'adempimento di quanto previsto nell'accordo raggiunto, dannoso per la prole e/o impraticabile per uno od entrambi i genitori (a titolo esemplificativo tale evento potrà essere rappresentato da una comprovata difficoltà economica del sig.
o dall'eliminazione o la cospicua diminuzione dell'importo oggi erogato come Parte_1
"Assegno unico e universale per i figli a carico").
9. Il sig. provvederà al pagamento del 100% di tutte le spese straordinarie, da Parte_1
concordarsi preventivamente fra i genitori, salvo quelle urgenti, quali a titolo esemplificativo, mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate, come da protocollo in uso avanti al Tribunale di Bologna. pagina 3 di 4 Si conviene che le spese afferenti i figli vengano intestate al sig. con indicazione nella Parte_1
descrizione della fattura stessa del figlio per cui la fattura viene emessa ed il tipo di bene o servizio fatturato, al fine dell'ottenimento delle deduzioni fiscali sulla base delle norme in materia fiscale vigenti, in favore del sig. Parte_1
10. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a concedere l'assenso e la sottoscrizione alle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti nonché del passaporto e della carta di identità dei propri figli, validi anche per l'espatrio.
11. I ricorrenti, con l'esatto adempimento delle condizioni sopra precisate, dichiarano di essere entrambi soddisfatti delle condizioni sopra indicate che reciprocamente accettano e si impegnano a rispettare.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti dei figli e nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente il CP_1 Per_1
3.01.2012 e 20.03.2014, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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