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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11868/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(Bologna), Via del Bosco nr.7 - (CF, ) C.F._1
e
, nata nel New Jersey (USA) il 19 febbraio 1973, residente in Parte_2
Sasso Marconi (Bologna) in Via Maranina nr.4 - (CF. ) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Cinotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio del quale in Alto Reno Terme (BO) Porretta, Via Roma nr.2
con l'intervento del P.M presso il Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
02/01/2025; Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Pt_2 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 08/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni. pagina 1 di 4 Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
pagina 2 di 4 1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il 24 agosto Parte_1
1974 e nata nel New Jersey (USA) il 19 febbraio 1973che hanno contratto Parte_2
matrimonio in data 26/08/2002 a Francavilla di Sicilia, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Francavilla di Sicilia al n.5, parte 2, serie A anno 2005.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. assegna al sig. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Sasso Marconi Parte_1
Largo Cervetta n 17 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Il sig. provvederà ad Parte_1
intestare a suo nome il contratto di locazione ad oggi a nome della coniuge;
la sig.ra Parte_2 con il figlio minore si è trasferita nell'abitazione di sua proprietà sita in Sasso Marconi Via
Maranina nr.4.
3. affida ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. colloca prevalentemente presso la dimora materna;
Per_1
5. dispone che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) Il padre potrà vedere il figlio minore tenendolo con sè nella nuova residenza almeno due volte la settimana e un week end alternato con la madre dal sabato mattina dopo la scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena quando lo riporterà presso la dimora materna;
4/b) Il padre inoltre potrà trascorrere con il figlio minore 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie alternando il Natale ed il Capodanno e 3 giorni durante le festività pasquali;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere il figlio minore 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi previamente;
6. obbliga il sig. a versare alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non Parte_1 Parte_2 oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad €
pagina 3 di 4 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7. dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto nel Protocollo dell'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna del 09/08 che integralmente si richiama;
8. prende che i coniugi si dichiarano autosufficienti e nessuna contribuzione economica è pertanto richiesta o prevista dell'uno/a a favore dell'altra/o;
9. prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
3. Spese di lite al definitivo;
4. Ordina al Comune di Francavilla di Sicilia di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Francavilla di Sicilia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
21.1.2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11868/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(Bologna), Via del Bosco nr.7 - (CF, ) C.F._1
e
, nata nel New Jersey (USA) il 19 febbraio 1973, residente in Parte_2
Sasso Marconi (Bologna) in Via Maranina nr.4 - (CF. ) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Cinotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio del quale in Alto Reno Terme (BO) Porretta, Via Roma nr.2
con l'intervento del P.M presso il Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
02/01/2025; Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Pt_2 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 08/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni. pagina 1 di 4 Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
pagina 2 di 4 1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il 24 agosto Parte_1
1974 e nata nel New Jersey (USA) il 19 febbraio 1973che hanno contratto Parte_2
matrimonio in data 26/08/2002 a Francavilla di Sicilia, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Francavilla di Sicilia al n.5, parte 2, serie A anno 2005.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. assegna al sig. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Sasso Marconi Parte_1
Largo Cervetta n 17 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Il sig. provvederà ad Parte_1
intestare a suo nome il contratto di locazione ad oggi a nome della coniuge;
la sig.ra Parte_2 con il figlio minore si è trasferita nell'abitazione di sua proprietà sita in Sasso Marconi Via
Maranina nr.4.
3. affida ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. colloca prevalentemente presso la dimora materna;
Per_1
5. dispone che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) Il padre potrà vedere il figlio minore tenendolo con sè nella nuova residenza almeno due volte la settimana e un week end alternato con la madre dal sabato mattina dopo la scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena quando lo riporterà presso la dimora materna;
4/b) Il padre inoltre potrà trascorrere con il figlio minore 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie alternando il Natale ed il Capodanno e 3 giorni durante le festività pasquali;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere il figlio minore 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi previamente;
6. obbliga il sig. a versare alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non Parte_1 Parte_2 oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad €
pagina 3 di 4 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7. dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto nel Protocollo dell'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna del 09/08 che integralmente si richiama;
8. prende che i coniugi si dichiarano autosufficienti e nessuna contribuzione economica è pertanto richiesta o prevista dell'uno/a a favore dell'altra/o;
9. prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
3. Spese di lite al definitivo;
4. Ordina al Comune di Francavilla di Sicilia di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Francavilla di Sicilia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
21.1.2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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