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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3161/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20403/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antonio Abate - Piazza Della Liberta' 80057 Sant'Antonio Abate NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 IMU 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 IMU 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2472/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente agli avvisi di accertamento IMU 2015, 2016 e 2017, con vittoria di spese. Resistenti: chiedono il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli atti.
Svolgimento del processo
La ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259020831976000 notificata il 28 agosto 2025, limitatamente agli avvisi di accertamento IMU:
• n. 333 anno 2015
• n. 1981 anno 2016
• n. 1785 anno 2017 deducendo la decadenza dell'ente impositore per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Sant'Antonio Abate, che produceva la documentazione attestante la rituale notificazione di ciascun avviso di accertamento.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, l'intimazione di pagamento stessa per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica degli atti presupposti.
Dalla documentazione prodotta dal Comune resistente risulta provata la regolare e tempestiva notifica di tutti gli avvisi di accertamento.
In particolare:
• Avviso n. 333 – IMU 2015, notificato a mezzo raccomandata A/R n. 61785037015-8, spedita il 24 settembre 2020, consegnata con ricevuta firmata dalla ricorrente;
• Avviso n. 1981 – IMU 2016, notificato a mezzo raccomandata A/R n. 61788562042-5, spedita il 7 settembre 2021, consegnata con ricevuta firmata da persona convivente;
• Avviso n. 1785 – IMU 2017, notificato a mezzo raccomandata A/R n. 61862169360-7, spedita il 19 settembre 2022, consegnata con ricevuta firmata dalla ricorrente.
Le notifiche risultano eseguite entro i termini decadenziali previsti dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
Banca_1La consegna a persona convivente valida notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e della disciplina postale, con presunzione di conoscenza dell'atto.
Ne consegue che gli avvisi sono divenuti definitivi e l'intimazione di pagamento è pienamente legittima.
Le censure di decadenza risultano, pertanto, prive di fondamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 300 in favore del Comune di Sant'Antonio Abate ed euro 300 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre accessori di legge.
Napoli, 9 febbraio 2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20403/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antonio Abate - Piazza Della Liberta' 80057 Sant'Antonio Abate NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 IMU 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 IMU 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2472/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente agli avvisi di accertamento IMU 2015, 2016 e 2017, con vittoria di spese. Resistenti: chiedono il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli atti.
Svolgimento del processo
La ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259020831976000 notificata il 28 agosto 2025, limitatamente agli avvisi di accertamento IMU:
• n. 333 anno 2015
• n. 1981 anno 2016
• n. 1785 anno 2017 deducendo la decadenza dell'ente impositore per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Sant'Antonio Abate, che produceva la documentazione attestante la rituale notificazione di ciascun avviso di accertamento.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, l'intimazione di pagamento stessa per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica degli atti presupposti.
Dalla documentazione prodotta dal Comune resistente risulta provata la regolare e tempestiva notifica di tutti gli avvisi di accertamento.
In particolare:
• Avviso n. 333 – IMU 2015, notificato a mezzo raccomandata A/R n. 61785037015-8, spedita il 24 settembre 2020, consegnata con ricevuta firmata dalla ricorrente;
• Avviso n. 1981 – IMU 2016, notificato a mezzo raccomandata A/R n. 61788562042-5, spedita il 7 settembre 2021, consegnata con ricevuta firmata da persona convivente;
• Avviso n. 1785 – IMU 2017, notificato a mezzo raccomandata A/R n. 61862169360-7, spedita il 19 settembre 2022, consegnata con ricevuta firmata dalla ricorrente.
Le notifiche risultano eseguite entro i termini decadenziali previsti dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
Banca_1La consegna a persona convivente valida notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e della disciplina postale, con presunzione di conoscenza dell'atto.
Ne consegue che gli avvisi sono divenuti definitivi e l'intimazione di pagamento è pienamente legittima.
Le censure di decadenza risultano, pertanto, prive di fondamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 300 in favore del Comune di Sant'Antonio Abate ed euro 300 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre accessori di legge.
Napoli, 9 febbraio 2026