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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3957/2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PRIMIZIA ANTONIETTA ), come da C.F._2 procura in atti;
appellante
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. BOSCAGLIA ANNA C.F._3
, studio in VIA SALVATOR ROSA NR. 146 NAPOLI, come da mandato in C.F._4 atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7 ottobre 2021, chiese pronunziarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto il 25 settembre 1991, in Pozzuoli, con , dal quale Controparte_1 erano nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e chiese, altresì, che venisse revocato l'assegno di mantenimento di € 200,00 in favore della moglie, posto a suo carico con sentenza del Tribunale di Napoli del 23 ottobre 2020. Dedusse, in particolare, che il coniuge percepiva il reddito di cittadinanza, svolgeva lavori saltuari ed era proprietaria dell'immobile ove dimorava. Peraltro, la resistente, in giovane età ed in buone condizioni fisiche, avrebbe potuto rinvenire una stabile occupazione.
Costituitasi in giudizio, la aderì alla domanda di scioglimento del matrimonio e resistette CP_1 nel merito. Negò, in particolare che ella, attesa l'età avanzata, fosse in grado di reperire un impiego, mentre si limitava allo svolgimento di attività occasionali. Inoltre, il cespite indicato dal ricorrente, di cui era stata ordinata la demolizione con sentenza del giudice amministrativo, era nella titolarità del proprio genitore.
Chiese, quindi, in via riconvenzionale, che fosse confermato l'assegno di mantenimento stabilito, in sede di separazione, in suo favore.
All'esito dell'udienza di comparizione, il presidente del tribunale confermò l'assegno di mantenimento in favore della resistente.
Precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione con provvedimento dell'1 febbraio
2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Provvedendo con sentenza del 10 maggio, depositata il 31 maggio 2024, il Tribunale di Napoli pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, obbligò il ricorrente al versamento in favore della della somma di € 300,00 quale assegno divorzile, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici Istat, e dichiarò interamente compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, osservò quanto segue.
1.Risultava un significativo divario patrimoniale tra gli ex coniugi, in quanto il ricorrente percepiva la retribuzione lorda annua di circa 48.000,00, come emergeva dal Cud 2022, mentre la , CP_1 affetta da neurofibromatosi da lesione del nervo sciatico destro, aveva prodotto una certificazione ISEE relativa all'anno 2021 attestante redditi pari a € 2.240,00 e il cespite ove viveva non era stato condonato, per cui oggetto di probabile ordine di demolizione.
2.Doveva, quindi, ritenersi accertata l'inadeguatezza dei mezzi della resistente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con particolare riferimento all'età, alle condizioni di salute ed alla carenza di significative pregresse esperienze lavorative. Ne discendeva che appariva equo riconoscere alla , anche in considerazione della lunga durata del matrimonio, ben ventinove anni, CP_1
l'assegno divorzile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3.Ricorrevano i giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 16 settembre Parte_1
2024, il quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia disporre che nulla è dovuto alla a titolo di assegno divorzile, o, in subordine, ridurre l'importo CP_1 come determinato, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la , costituitasi in CP_1 giudizio con comparsa dell'11 febbraio 2025, ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione.
Con l'unico motivo di gravame il censura l'impugnata sentenza in relazione all'attribuzione, in Pt_1 favore dell'ex coniuge, di un assegno divorzile.
Assume che:
a)Non era ipotizzabile che l'ex coniuge fosse priva di mezzi adeguati in quanto era sicuramente percettrice del reddito di inclusione, ed al riguardo occorreva acquisire la relativa documentazione, e godeva della disponibilità di un'abitazione, che era stata ristrutturata con il contributo del , pari a Pt_1
€ 70.000,00, del . Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla resistente non si evinceva che Pt_1
l'eventuale demolizione potesse riguardare proprio l'immobile della . I primi giudici, poi, CP_1 non avevano adeguatamente valutato la circostanza che egli era padre di un bambino, nato il [...], da una nuova unione.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
L'assegno divorzile, stante la sua funzione di attuazione del principio di solidarietà a tutela del coniuge debole, assolve una funzione sia compensativo-perequativa della perdita di chances reddituali del coniuge, sia puramente assistenziale (Cass., n. 4328/2024). Nel qual caso, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del coniuge richiedente (Cass., n. 13420/2023).
Occorre, pertanto, accertare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, elementi che risultano, pertanto, necessari sia per stabilire l'esistenza dei presupposti nell'an dell'assegno, sia per la quantificazione dello stesso.
Invero, l'indagine sulla capacità del coniuge di acquisire un reddito adeguato deve esprimersi sul piano della concretezza e dell'effettività, poiché esso non può risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all'attualità, a quello di riferimento, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie (Cass. 35710/2021; Cass. 8057/2022).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto inidonea ad escludere l'obbligo di corrispondere un contributo di natura assistenziale la sola generica capacità lavorativa, atteso che, da un lato, non può assumersi che sussista un'adeguata fonte di reddito, onde negare l'assegno divorzile in capo all'istante, allorché quest'ultimo espleti un'attività soltanto saltuariamente, dall'altro, inferirne la presunzione dell'effettiva capacità di procurarselo (Cass, 4584/2000). Orbene, va premesso che appare accertato un divario reddituale tra gli ex coniugi, se solo si consideri che il , maresciallo dei carabinieri, ha dichiarato nell'anno di imposta 2023 un reddito annuo Pt_1 lordo di € 47.896,34, significativamente superiore a quello di cui è titolare l'ex coniuge, anche a voler ritenere che benefici di sussidi statali. Tale differenza permane nonostante il contributo alla ristrutturazione dell'immobile, adibito a casa coniugale, da parte del ricorrente alla risalente data del matrimonio.
Sotto altro profilo, deve rilevarsi che il giudice è tenuto a quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso il beneficio deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito (Cass. 38928/2021; Cass. 24250/2021).
Orbene, appare evidente l'impossibilità per la di procurarsi un reddito adeguato in CP_1 considerazione dell'età, cinquantotto anni, della mancanza di una pregressa significativa esperienza lavorativa e delle patologie che l'affliggono.
Discende da tali considerazioni che, pur tenendo conto della circostanza che l'appellata dimora in un'abitazione concessale in comodato gratuito dai genitori, della quale deve comunque sostenere gli oneri connessi, quali, a titolo esemplificativo, le utenze, il suo complessivo patrimonio non le consente indubbiamente l'indipendenza economica in considerazione della complessiva situazione sociale ed ambientale e della circostanza che il percepisce circa € 3.000,00 mensili. Pt_1
Nella quantificazione dell'assegno deve essere valutata anche la trentennale durata dell'unione coniugale, dalla quale sono nati due figli.
Osserva, quindi, la Corte che, valutati tutti gli elementi evidenziati nonché la circostanza che dalla nuova relazione sentimentale del è nato un bambino, di appena due anni, appare equo Pt_1 determinare il beneficio richiesto nella minor somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'esito della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli depositata il 31 maggio Controparte_1
2024, così provvede:
a)Pone a carico del l'assegno divorzile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1
Istat, in favore della;
CP_1
b)Dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio. Napoli, 19 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3957/2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PRIMIZIA ANTONIETTA ), come da C.F._2 procura in atti;
appellante
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. BOSCAGLIA ANNA C.F._3
, studio in VIA SALVATOR ROSA NR. 146 NAPOLI, come da mandato in C.F._4 atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7 ottobre 2021, chiese pronunziarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto il 25 settembre 1991, in Pozzuoli, con , dal quale Controparte_1 erano nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e chiese, altresì, che venisse revocato l'assegno di mantenimento di € 200,00 in favore della moglie, posto a suo carico con sentenza del Tribunale di Napoli del 23 ottobre 2020. Dedusse, in particolare, che il coniuge percepiva il reddito di cittadinanza, svolgeva lavori saltuari ed era proprietaria dell'immobile ove dimorava. Peraltro, la resistente, in giovane età ed in buone condizioni fisiche, avrebbe potuto rinvenire una stabile occupazione.
Costituitasi in giudizio, la aderì alla domanda di scioglimento del matrimonio e resistette CP_1 nel merito. Negò, in particolare che ella, attesa l'età avanzata, fosse in grado di reperire un impiego, mentre si limitava allo svolgimento di attività occasionali. Inoltre, il cespite indicato dal ricorrente, di cui era stata ordinata la demolizione con sentenza del giudice amministrativo, era nella titolarità del proprio genitore.
Chiese, quindi, in via riconvenzionale, che fosse confermato l'assegno di mantenimento stabilito, in sede di separazione, in suo favore.
All'esito dell'udienza di comparizione, il presidente del tribunale confermò l'assegno di mantenimento in favore della resistente.
Precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione con provvedimento dell'1 febbraio
2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Provvedendo con sentenza del 10 maggio, depositata il 31 maggio 2024, il Tribunale di Napoli pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, obbligò il ricorrente al versamento in favore della della somma di € 300,00 quale assegno divorzile, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici Istat, e dichiarò interamente compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, osservò quanto segue.
1.Risultava un significativo divario patrimoniale tra gli ex coniugi, in quanto il ricorrente percepiva la retribuzione lorda annua di circa 48.000,00, come emergeva dal Cud 2022, mentre la , CP_1 affetta da neurofibromatosi da lesione del nervo sciatico destro, aveva prodotto una certificazione ISEE relativa all'anno 2021 attestante redditi pari a € 2.240,00 e il cespite ove viveva non era stato condonato, per cui oggetto di probabile ordine di demolizione.
2.Doveva, quindi, ritenersi accertata l'inadeguatezza dei mezzi della resistente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con particolare riferimento all'età, alle condizioni di salute ed alla carenza di significative pregresse esperienze lavorative. Ne discendeva che appariva equo riconoscere alla , anche in considerazione della lunga durata del matrimonio, ben ventinove anni, CP_1
l'assegno divorzile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3.Ricorrevano i giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 16 settembre Parte_1
2024, il quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia disporre che nulla è dovuto alla a titolo di assegno divorzile, o, in subordine, ridurre l'importo CP_1 come determinato, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la , costituitasi in CP_1 giudizio con comparsa dell'11 febbraio 2025, ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione.
Con l'unico motivo di gravame il censura l'impugnata sentenza in relazione all'attribuzione, in Pt_1 favore dell'ex coniuge, di un assegno divorzile.
Assume che:
a)Non era ipotizzabile che l'ex coniuge fosse priva di mezzi adeguati in quanto era sicuramente percettrice del reddito di inclusione, ed al riguardo occorreva acquisire la relativa documentazione, e godeva della disponibilità di un'abitazione, che era stata ristrutturata con il contributo del , pari a Pt_1
€ 70.000,00, del . Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla resistente non si evinceva che Pt_1
l'eventuale demolizione potesse riguardare proprio l'immobile della . I primi giudici, poi, CP_1 non avevano adeguatamente valutato la circostanza che egli era padre di un bambino, nato il [...], da una nuova unione.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
L'assegno divorzile, stante la sua funzione di attuazione del principio di solidarietà a tutela del coniuge debole, assolve una funzione sia compensativo-perequativa della perdita di chances reddituali del coniuge, sia puramente assistenziale (Cass., n. 4328/2024). Nel qual caso, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del coniuge richiedente (Cass., n. 13420/2023).
Occorre, pertanto, accertare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, elementi che risultano, pertanto, necessari sia per stabilire l'esistenza dei presupposti nell'an dell'assegno, sia per la quantificazione dello stesso.
Invero, l'indagine sulla capacità del coniuge di acquisire un reddito adeguato deve esprimersi sul piano della concretezza e dell'effettività, poiché esso non può risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all'attualità, a quello di riferimento, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie (Cass. 35710/2021; Cass. 8057/2022).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto inidonea ad escludere l'obbligo di corrispondere un contributo di natura assistenziale la sola generica capacità lavorativa, atteso che, da un lato, non può assumersi che sussista un'adeguata fonte di reddito, onde negare l'assegno divorzile in capo all'istante, allorché quest'ultimo espleti un'attività soltanto saltuariamente, dall'altro, inferirne la presunzione dell'effettiva capacità di procurarselo (Cass, 4584/2000). Orbene, va premesso che appare accertato un divario reddituale tra gli ex coniugi, se solo si consideri che il , maresciallo dei carabinieri, ha dichiarato nell'anno di imposta 2023 un reddito annuo Pt_1 lordo di € 47.896,34, significativamente superiore a quello di cui è titolare l'ex coniuge, anche a voler ritenere che benefici di sussidi statali. Tale differenza permane nonostante il contributo alla ristrutturazione dell'immobile, adibito a casa coniugale, da parte del ricorrente alla risalente data del matrimonio.
Sotto altro profilo, deve rilevarsi che il giudice è tenuto a quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso il beneficio deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito (Cass. 38928/2021; Cass. 24250/2021).
Orbene, appare evidente l'impossibilità per la di procurarsi un reddito adeguato in CP_1 considerazione dell'età, cinquantotto anni, della mancanza di una pregressa significativa esperienza lavorativa e delle patologie che l'affliggono.
Discende da tali considerazioni che, pur tenendo conto della circostanza che l'appellata dimora in un'abitazione concessale in comodato gratuito dai genitori, della quale deve comunque sostenere gli oneri connessi, quali, a titolo esemplificativo, le utenze, il suo complessivo patrimonio non le consente indubbiamente l'indipendenza economica in considerazione della complessiva situazione sociale ed ambientale e della circostanza che il percepisce circa € 3.000,00 mensili. Pt_1
Nella quantificazione dell'assegno deve essere valutata anche la trentennale durata dell'unione coniugale, dalla quale sono nati due figli.
Osserva, quindi, la Corte che, valutati tutti gli elementi evidenziati nonché la circostanza che dalla nuova relazione sentimentale del è nato un bambino, di appena due anni, appare equo Pt_1 determinare il beneficio richiesto nella minor somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'esito della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli depositata il 31 maggio Controparte_1
2024, così provvede:
a)Pone a carico del l'assegno divorzile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1
Istat, in favore della;
CP_1
b)Dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio. Napoli, 19 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente