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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Caterina Arcani Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 728/2024, promosso da:
CF , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.U.I. 05AMBG con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Scalera del Foro di Modena, con studio professionale in Modena alla via Emilia Est m. 25,
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ads80068910373)
RESISTENTE
Conclusioni per il solo ricorrente: “....Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, In via preliminare, cautelare ed urgente: − sospendere il provvedimento impugnato per le ragioni esposte in premessa e conseguentemente ordinare alla Questura di Reggio Emilia il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio che consenta al ricorrente la permanenza regolare sul territorio italiano sino all'esito del presente ricorso;
Nel merito: − in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento protocollo Cat.A12/2023/Imm/1Sez/AD, emesso il 04.10.2023 e notificato al richiedente in data 21.12.2023, con cui il Questore di Reggio Emilia respingeva l'istanza di permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1.1 e comma 1.2 del D.Lgs 286/1998 e, per l'effetto, concedere il permesso di soggiorno per
“protezione speciale” a favore del ricorrente, sussistendone i requisiti. Con vittoria di spese...”. SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 19 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 4.10.2023, dal Questore della Provincia di Reggio Emilia, notificato il 21.12.2023. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 13.2.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
1.2. L'istante ha rappresentato, invece, come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
1.3. In data 24 gennaio 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Il , nonostante la regolarità delle comunicazioni, non si è costituito e ne va Controparte_1 dichiarata, pertanto, la contumacia. Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5 Dopo il differimento di due udienze, la prima, quella del 9.7.2025, per omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a seguito di revoca del primo difensore, e la seconda, quella del 2.10.25, per necessaria rinnovazione dei medesimi precedenti incombenti notificatori (v. verbale udienza del 2.10.25), all'udienza del 27 novembre 2025 dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, il ricorrente ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: lavoro come magazziniere per la San Martino a Piacenza, lavoro con contratto a tempo indeterminato da settembre 2024, è un part-time di 28 ore settimanali. Guadagno al mese 1300,00 euro circa in media. ADR: da quando ho avuto questo contratto vivo da solo a Niviano, nel Comune di Rivergaro, vicino Piacenza in una casa in affitto, è un monolocale, pago 380, 00 euro al mese. Ho io il contratto di affitto, è a mio nome. Ne consegno una copia all'avvocato così lo deposita. ADR: a lavoro vado in macchina, sei mesi fa ho preso la patente di guida, ho comprato una macchina usata e così riesco ad essere autonomo negli spostamenti di lavoro. La distanza tra casa e lavoro è di 18 Km. ADR: ho partecipato a corsi di formazione sulla sicurezza e come addetto alle pulizie e a corsi di lingua italiana presso il di Reggio-Emilia. ADR: sto bene in salute. ADR: sono single. ADR: io sono CP_2 entrato in Italia a giugno del 2015, ho presentato domanda di asilo che mi è stata sempre rifiutata sia dalla Commissione sia in Tribunale. C'era un altro avvocato al tempo che era l'avvocato
ADR: io sono di Lagos, Nigeria. Mia madre è morta nel 2023, mia nonna che mi aveva CP_3 cresciuto è morta nel 2016, dopo un anno dalla mia partenza dal paese. Nel 2020 è morto mio padre. Io sono figlio unico anche se mio padre ha avuto due mogli;
dall'altra moglie ha avuto un maschio ed una femmina. Mia sorella però è morta di parto nel 2022, il bambino si è salvato e vive con suo padre. Io sono in contatto con mio nipote e così come con mio fratello. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana. ADR: vorrei aggiungere che vorrei comprare una casa ma in banca mi è stato detto che senza permesso di soggiorno non posso fare nulla”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e, successivamente, ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.. Nelle note conclusive il difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
*** 2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Reggio-Emilia con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_4 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 4.11.2022, quindi, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa. 6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione prevalentemente lavorativo. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, il ricorrente, giunto in Italia nel 2015, dopo aver cercato di regolarizzare la propria permanenza sul territorio nazionale presentando domanda di protezione internazionale, respinta sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, ha attualmente in corso di svolgimento un contratto part-time a tempo indeterminato presso la società San Martino con sede a Piacenza con la mansione di magazziniere, come da contratto di lavoro del 5.9.2024 versato in atti, riuscendo a percepire discreti guadagni, come da estratto conto previdenziale aggiornato e buste-paga in atti. CP_5 Il ricorrente dispone, poi, anche di un'abitazione autonoma di cui risulta essere conduttore come da contratto di locazione in atti. Ha dimostrato, pur in assenza di idonee attestazioni di conoscere in maniera discreta la lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in Tribunale senza l'ausilio di un interprete (v. verbale d'udienza) tanto da riuscire a conseguire la patente di guida italiana. Risulta, altresì, immune da pregiudizi penali, non avendo neppure parte resistente, giova ribadire, rimasta contumace, segnalato o allegato sul punto alcunché. Non si può non osservare, poi, come nei dieci anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, familiari nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e i rapporti, per lo più telefonici, con i familiari rimasti nel paese d'origine.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, il 19.12.25
Il Presidente est. Dott. Luca Minniti