Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 20-01-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4369 dell'anno 2024
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
(c.f. ), in proprio nonché n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società C.F. e P. IVA elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to presso lo studio dell'Avv. Gianmario D'Ambrosio (c.f. ) C.F._2
che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
CP_ (c.f. ), in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Ida Verrengia (c.f. ). C.F._3
resistente
CONCLUSIONI CP_ Per la parte ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 15-06-2024, il ricorrente in epigrafe indicato, in proprio e n.q., proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione:
ROI-000080144, notificata il 16/05/2024 per l'importo di € 1.058,32 e relativa a sanzione irrogata per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2014;
1
Lamentava il ricorrente la carenza di motivazione delle ordinanze ingiunzioni, le quali si limitavano a richiamare i motivi di altri atti, questi ultimi mai notificati al deducente;
rilevava inoltre l'omessa notifica degli atti di accertamento amministrativi e l'intervenuta prescrizione dei contributi omessi in ragione delle risalenti annualità in cui avrebbero dovuto essere versati.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi l'invalidità, comunque qualificata, delle ordinanze ingiunzioni impugnate. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo di aver ritualmente notificato al ricorrente anche gli avvisi di accertamento, siccome atti interruttivi del termine prescrizionale. Richiamava inoltre la sospensione della relativa decorrenza in virtù delle previsioni all'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26
CP_ febbraio 2021, n. 21). Concludeva quindi l' per il rigetto della domanda.
Concesso all'esito il termine per il deposito di note in considerazione del carattere documentale dell'istruttoria del giudizio, all'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è infondata e va respinta.
Come è noto, l'art.14 della L.n.689/1981 prevede l'immediata contestazione al trasgressore della violazione amministrativa e questo se non è possibile, la notifica va effettuata nel termine di 90 giorni dall'accertamento.
Nel caso di specie, il motivo – formulato dal ricorrente - inerente l'omessa previa notifica degli avvisi di accertamento, è destituito di fondamento.
Con riguardo alla ordinanza ingiunzione n.ROI-000080144, notificata il 16/05/2024
(per omesso versamento di contributi relativi ai periodi 12/2013, da 01/2014 a 04/2014
e da Giugno a Novembre 2014), la stessa è stata preceduta dall'Ordinanza ingiunzione
Con n.OI-000443696, emessa a carico della società . notificata il Controparte_1
CP_ 25/03/2022 (cfr. in produzione copia dell'ordinanza ingiunzione e la relativa ricevuta di ritorno;
ancora a tale riguardo sono stati prodotti atto n. protocollo
2 .2000.09/08/2017.0285276, notificato il 07/12/2017 per compiuta giacenza (cfr. CP_2 copia dell'atto con ricevuta di ritorno); risulta poi prevenuto al ricorrente l'atto Prot.
.2000.09/08/2017.0285275 notificato il 27/11/2017 al (cfr. all. copia CP_3 Pt_1
accertamento n. 0285275 con relativa ricevuta di ritorno.
Dunque per i contributi indicati nelle ordinanze ingiunzioni indicate in premessa non è decorso il termine prescrizionale quinquennale in considerazione della ricezione da parte del ricorrente dei suindicati atti interruttivi della prescrizione.
In ordine all'ordinanza ingiunzione OI-001472465, ricevuta dal Di marzo il 23/05/2024, CP_ l' ha provveduto all'invio al debitore dell'avviso di accertamento n.0648363
(relativo ai periodi di Luglio, Ottobre e Novembre 2017) pervenuto al Di Marzo in data
20-11-2018 (cfr. avviso di accertamento con CAD).
Infine, con riguardo alla ordinanza ingiunzione n.OI-001457098, e ricevuta dal ricorrente l' 01/06/2024 (in allegato ordinanza con ricevuta di ritorno) L'atto di accertamento è il Prot. .2000.26/10/2018.0648362, notificato il 22/11/2018 CP_3
Contr (allegata copia atto n.0648362 con ).
Occorre poi rilevare che sono sopraggiunti medio tempore due periodi di sospensione della prescrizione correnti il primo dal 23.02.2020 al 30.06.2020, e il secondo dal
31.12.2020 al 30.06.2021: tali periodi di sospensione sono stati disciplinati in ragione della pandemia COVID e con riferimento ai contributi previdenziali, rispettivamente dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
I periodi, cumulati tra loro, sono di dieci mesi e sette giorni, sicchè dal 22-11-2018 si perviene al 29-09-2019; la prescrizione è stata quindi interrotta dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 01-06-2024, quindi entro il termine quinquennale, e dunque il credito non si è estinto.
Per le ragioni complessivamente esposte, quindi i motivi di opposizione non sono fondati e pertanto la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
CP_ nei confronti dell' con ricorso depositato in data 15-06-2024, così Parte_1
provvede:
3 • Rigetta l'opposizione;
• Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1 in complessivi €.1.800,00.
Santa Maria Capua Vetere, 20-01-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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