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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/02/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3329/ 2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3329/2018, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINO ANNA e presso lo studio ultimo Parte_1 della quale è elettivamente domiciliata, come da mandato apposto a margine del ricorso;
ricorrente e
, non costituita;
Controparte_1 resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di separazione personale dal coniuge (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Pagani, anno 2014, parte I, n. 26), con richiesta di addebito della separazione ed assegnazione della casa coniugale, evidenziando, altresì, che dal matrimonio non sono nati figli;
il tutto, con vittoria delle spese di lite. pagina 1 di 4 Deduceva di aver contratto matrimonio con la resistente nell'anno 2014 e che la stessa nel 2016 si allontanava immotivatamente dalla casa coniugale senza farvi più ritorno e senza dare sue notizie.
Parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria, fissando all'uopo l'udienza del 12.12.2019.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice istruttore, parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e valutarsi all'esito l'ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
In data 08.06.2020 veniva pubblicata sentenza non definitiva n. 369/2020 con la quale il Collegio così statuiva:
“• dichiara la contumacia di;
Controparte_1
• pronuncia la separazione dei coniugi e (come da Parte_1 Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Pagani, anno 2014, parte I, n. 26), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
• autorizza l'annotazione della presente sentenza, mandando la Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile competente;
• provvede con separata e coeva ordinanza per il prosieguo della causa;
• spese al definitivo”.
Con ordinanza venivano concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. e rinviata la causa all'udienza del 20.01.2021.
Parte ricorrente chiedeva ammettersi prova testimoniale, il Giudice ammetteva la prova come da ordinanza, in data 04.05.2023 veniva escussa la teste indicata da parte ricorrente.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito, la stessa è pervenuta per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2024, e poi rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.., ridotti a venti per le conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
∗∗∗ Sulla separazione Sul punto è già stata resa la pronuncia parziale n. 369/2020.
pagina 2 di 4 Sulla pronuncia di addebito. La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza.
Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è necessario che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (ex plurimis, v. Cass. n. 2740 del 2008). Ciò premesso, la domanda di addebito della separazione proposta da va accolta per le Parte_1 seguenti ragioni. Dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, dal comportamento processuale tenuto dalla resistente non costituitasi nel presente giudizio e dalla prova testimoniale espletata e più precisamente dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste si evince Testimone_1
l'allontanamento immotivato della resistente dalla casa coniugale e l'irreperibilità della stessa segno di una volontà di completo distacco dal coniuge pur in assenza di qualsivoglia prova dell'intollerabilità della convivenza. A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha stabilito come “L'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione” (Corte di Cassazione, ez. 1, Sentenza n. 25663 del 04/12/2014), nonché
“In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali”. (Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 11032 del 24/04/2024).
Sulle questioni relative all'assegnazione della casa coniugale La domanda di assegnazione della casa coniugale, peraltro, di proprietà della sig.ra Testimone_1
madre del ricorrente, va rigettata, giacché non vi sono figli minori, o figli maggiorenni ma
[...] non autonomi, in favore e nell'esclusivo interesse dei quali, tutt'al più, avrebbe potuto essere disposta.
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda di addebito proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, dichiara la separazione addebitabile a quest'ultima;
[...]
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 20.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore, Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3329/2018, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINO ANNA e presso lo studio ultimo Parte_1 della quale è elettivamente domiciliata, come da mandato apposto a margine del ricorso;
ricorrente e
, non costituita;
Controparte_1 resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di separazione personale dal coniuge (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Pagani, anno 2014, parte I, n. 26), con richiesta di addebito della separazione ed assegnazione della casa coniugale, evidenziando, altresì, che dal matrimonio non sono nati figli;
il tutto, con vittoria delle spese di lite. pagina 1 di 4 Deduceva di aver contratto matrimonio con la resistente nell'anno 2014 e che la stessa nel 2016 si allontanava immotivatamente dalla casa coniugale senza farvi più ritorno e senza dare sue notizie.
Parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria, fissando all'uopo l'udienza del 12.12.2019.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice istruttore, parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e valutarsi all'esito l'ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
In data 08.06.2020 veniva pubblicata sentenza non definitiva n. 369/2020 con la quale il Collegio così statuiva:
“• dichiara la contumacia di;
Controparte_1
• pronuncia la separazione dei coniugi e (come da Parte_1 Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Pagani, anno 2014, parte I, n. 26), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
• autorizza l'annotazione della presente sentenza, mandando la Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile competente;
• provvede con separata e coeva ordinanza per il prosieguo della causa;
• spese al definitivo”.
Con ordinanza venivano concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. e rinviata la causa all'udienza del 20.01.2021.
Parte ricorrente chiedeva ammettersi prova testimoniale, il Giudice ammetteva la prova come da ordinanza, in data 04.05.2023 veniva escussa la teste indicata da parte ricorrente.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito, la stessa è pervenuta per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2024, e poi rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.., ridotti a venti per le conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
∗∗∗ Sulla separazione Sul punto è già stata resa la pronuncia parziale n. 369/2020.
pagina 2 di 4 Sulla pronuncia di addebito. La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza.
Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è necessario che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (ex plurimis, v. Cass. n. 2740 del 2008). Ciò premesso, la domanda di addebito della separazione proposta da va accolta per le Parte_1 seguenti ragioni. Dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, dal comportamento processuale tenuto dalla resistente non costituitasi nel presente giudizio e dalla prova testimoniale espletata e più precisamente dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste si evince Testimone_1
l'allontanamento immotivato della resistente dalla casa coniugale e l'irreperibilità della stessa segno di una volontà di completo distacco dal coniuge pur in assenza di qualsivoglia prova dell'intollerabilità della convivenza. A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha stabilito come “L'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione” (Corte di Cassazione, ez. 1, Sentenza n. 25663 del 04/12/2014), nonché
“In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali”. (Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 11032 del 24/04/2024).
Sulle questioni relative all'assegnazione della casa coniugale La domanda di assegnazione della casa coniugale, peraltro, di proprietà della sig.ra Testimone_1
madre del ricorrente, va rigettata, giacché non vi sono figli minori, o figli maggiorenni ma
[...] non autonomi, in favore e nell'esclusivo interesse dei quali, tutt'al più, avrebbe potuto essere disposta.
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda di addebito proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, dichiara la separazione addebitabile a quest'ultima;
[...]
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 20.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore, Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
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