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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/07/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 625/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 625/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 03 giugno 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del
29/01/2025
OGGETTO: d a
Altri contratti atipici
con il patrocinio dell'avv. Baroni Anna Lisa Parte_1
Codice: P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Barreca Giuseppe
[...]
elettivamente domiciliate presso l'avv. Piazza Massimo
APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 366/2022 pubblicata il 30 aprile 2022 e notificata in data 04 maggio 2022
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Ogni avversa istanza, eccezione deduzione reietta, ed in totale riforma della
sentenza impugnata del Tribunale di Mantova N.366/2022:
Nel merito In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa
il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.366/2022 del
Tribunale di Mantova accogliere le conclusioni avanzate in prime cure atto
di citazione e memoria istruttoria n.1 e precisazione conclusioni con atto
separato del 20.01.2022 che qui si riportano: “Accertare e
conseguentemente dichiarare che le convenute hanno illegittimamente
interrotto le trattative ormai giunte in fase avanzata ed in virtù delle quali
legittimamente le attrici confidavano nel perfezionamento del relativo
contratto di gestione del bar situato nei locali della nuova RSA in Rodigo,
ciò in danno delle odierne attrici e per l'effetto condannare le convenute in
solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle
attrici che si quantificano, allo stato, nella somma complessiva non minore
di € 255.000,00 (duecentocinquantacinquemilaeuro) da dividersi a metà per
ciascuna attrice, o in quella maggiore o minore, anche conseguentemente
agli accertamenti peritali ed esibizione documenti ex art. 210 cpc per il
danno da perdita pensionistica, che verrà accertata in corso di causa, anche
in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
” Insiste
per la rimessione in istruttoria della presente causa al fine di espletare la
CTU richiesta in causa con atto di citazione e atti successivi. Chiede, inoltre,
che la causa venga rimessa in istruttoria anche sulle prove testimoniali non
2 ammesse, di cui chiede l'ammissione, già dedotte nelle memorie istruttorie
ex art. 183 VI co cpc e con l'ammissione dei testi (non sentiti) indicati dalle
attrici in tutti i propri atti di causa e limitati a numero di tre dalla ordinanza
di ammissione prove del 19.02.2018”.
Dell appellate/appellanti incidentali
“Preliminarmente e/o pregiudizialmente, previe tutte le declaratorie previste
dall'art. 348 ter cpc, dichiarare l'appello promosso dalle ES
inammissibile e/o improcedibile ex artt. 348 bis, e 342 cpc, per tutti i motivi
in fatto e in diritto di cui alla narrativa che precede nel presente atto e, per
l'effetto, confermarsi la sentenza n. 366/2022 pubbl. il 30/04/2022 RG n.
3984/2017 Repert. n. 569/2022 del 30/04/2022 emessa dal Tribunale di
Mantova.
Preliminarmente e/o pregiudizialmente, accertarsi e dichiararsi la nullita' e
inammissibilità e/o improcedibilita' della citazione di appello avanzata dalle
per l'inamissibilita' dei contenuti di merito, sostanziali e Parte_1
istruttori, della stessa citazione di appello, in ragione della violazione
dell'art. 345 cpc di cui alla narrativa che precede nel presente atto e, per
l'effetto, confermarsi sentenza n. 366/2022 pubbl. il 30/04/2022 RG n.
3984/2017 Repert. n. 569/2022 del 30/04/2022 emessa dal Tribunale di
Mantova.
In via incidentale
preliminarmente e/o pregiudizialmente respingersi l'atto di appello avanzato
dalle in ragione della svolta eccezione di assenza di legittimazione Parte_1
3 passiva in capo alle appellate e, per l'effetto, respingersi l'atto di appello
avanzato dalle perché giuridicamente infondato, per i motivi in Parte_1
fatto e in diritto di cui alla narrativa che precede nel presente atto con
riguardo a tale eccezione e, per l'effetto, riformarsi in tal senso la sentenza
n. 366/2022 pubbl. il 30/04/2022 RG n. 3984/2017 Repert. n. 569/2022 del
30/04/2022 emessa dal Tribunale di Mantova.
In via principale - nel merito respingersi l'atto di appello avanzato dalle
perché giuridicamente infondato, per i motivi in fatto e in diritto Parte_1
di cui alla narrativa che precede nel presente atto e, per l'effetto, confermarsi
la sentenza n. 366/2022 pubbl. il 30/04/2022 RG n. 3984/2017 Repert. n.
569/2022 del 30/04/2022 emessa dal Tribunale di Mantova.
In ogni caso, condannarsi le in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1
spese e competenze di causa di primo e secondo grado, oltre a rimborso
forfettario e a I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Mantova ha rigettato le domande risarcitorie proposte da e nei confronti di Pt_1 Controparte_2 [...]
e di per avere in modo Controparte_3 Controparte_1
ingiustificato interrotto le trattative volte all'affidamento della gestione del nuovo bar/caffetteria all'interno della struttura RSA in corso di realizzazione da parte delle convenute.
1.1. Il Tribunale:
4 ha rigettato la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle convenute in quanto dall'istruttoria compiuta è emerso che le trattative sono intercorse con tali società, convenute singolarmente e non quale ATI;
ha ritenuto che in esito alle prove escusse, e in particolare dalle deposizioni dei testi ed sia emerso che le trattative si sono interrotte in Tes_1 Tes_2
quanto le attrici non erano pronte a stipulare il contratto per la gestione del bar-caffetteria e non hanno mai consegnato la documentazione necessaria a predisporre gli allacci per la installazione del nuovo bar;
ha ritento prive di rilievo probatorio le deposizioni rese dai testi addotti dalle attrici in quanto rese de relato partium e, comunque, prive di circostanze utili in merito alla predisposizione della documentazione necessaria per allestire il cantiere;
ha evidenziato che la mancata apertura del punto bar o di servizio equivalente avrebbe comportato la perdita dell'accreditamento presso la Regione e la impossibilità delle attrici di presentare un progetto concreto rappresenta l'unico motivo che ha portato alla interruzione delle trattative;
la individuazione di scarichi e prese elettriche avrebbe richiesto l'acquisto del mobilio ma in relazione ad esso vi sono state trattative mai sfociate nella loro individuazione definitiva che avrebbe consentito di allestire il bar entro la fine dei lavori;
ha ritenuto irrilevanti le ulteriori istanze istruttorie delle attrici e la limitazione del numero dei testi da escutere attesa la mancata specificazione di essi in relazione ai 9 capitoli di prova articolati.
5 2.Hanno proposto appello e sulla base di sei motivi. Pt_1 Controparte_2
3.Si sono costituite e Controparte_3 Controparte_1
che hanno chiesto che l'appello venga dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 342 cod.proc.civ. e venga rigettato ed hanno proposto un unico motivo di appello incidentale.
4. E' stata rigettata la eccezione ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.civ.
4.1. Alla udienza del 29 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo le appellanti lamentano la mancata valutazione delle prove documentali e, in particolare, dei documenti contrattuali da esse prodotti;
si tratterebbe di “due scambi di documenti e di elaborati tecnici”
indirizzati a della con le relative risposte . CP_4 CP_1
Evidenziano che in due occasioni vi è stato scambio di proposta di tali mail ed evidenziano che, in particolare con il contenuto della mail del 19 agosto
2015 del geom. che le seguiva, su richiesta delle appellate, nella Persona_1
parte tecnica dei lavori, inviata a e al direttore dei lavori CP_4 [...]
, nella quale si fa riferimento ad accordi telefonici precedenti, Parte_2
allega una bozza di accordo per la gestione dell'attività del bar, appunti per i lavori da svolgere e una planimetria che indica i locali, le modifiche richieste
Parte dall' e le modalità prescritte per la esecuzione.
6 Evidenziano quindi che: con mail del 24 settembre 2015 hanno sollecitato il definitivo incontro per la sottoscrizione del contratto e menzionano l'incontro del giorno precedente, come riferito da tutti i testi, in cui le parti si sono scambiate la documentazione necessaria;
con mail in pari data CP_4
ha fissato l'appuntamento per il 07 ottobre;
in tale data, decisiva per la firma dell'accordo, le società appellate non si sono presentate.
Deducono che la deposizione del teste ha cui ha fatto riferimento Tes_2
il Tribunale è confusionaria e il teste non ricorda l'invio della documentazione ricevuta dal che la loro ricostruzione è Persona_1
avvalorata dai testi , e Persona_1 Tes_3 Testimone_4 Tes_5
che quest'ultimo, loro commercialista, ha confermato che nessuno si è
presentato dall'incontro del 07 ottobre 2015 per le società; che le deposizioni dei testi e sono sommarie e imprecise e la deposizione di Tes_1 Tes_2
quest'ultimo riguardo alla mancata ricezione di un progetto esecutivo è
smentita dalla citata mail del 19 agosto 2015; che il teste di controparte ha riferito della sollecitazione ad esse del progetto che infatti è Tes_6
stato inviato il 19 agosto 2015.
Ritengono, pertanto, che vi sia prova che i lavori della predisposizione del bar competeva alla direzione dei lavori e alle società e che esse erano pronte a siglare l'accordo ed effettuare i lavori di loro competenza.
2.Con il secondo motivo le appellanti censurano come errata l'affermazione del Tribunale per cui la mancata apertura del bar o di servizio equivalente avrebbe determinato la perdita dell'accreditamento in quanto il servizio di
7 bar/caffetteria era “servizio aggiuntivo” in base al capitolato.
Sarebbe, quindi errata la circostanza della esistenza di un termine essenziale per il mantenimento dell'accreditamento.
3.Con il terzo motivo le appellanti lamentano la mancata valutazione delle prove orali;
sostengono che i testi e hanno riferito per Persona_1 Tes_5
constatazione diretta che esse erano pronte a svolgere i lavori, che l'intervento del era stato richiesto dalle due società, che Persona_1
all'incontro del 07 ottobre 2015 nessuno si è presentato.
Per converso le deposizioni dei testi addotti dalla controparte sono smentite dalle mail del luglio/agosto 2015 e dal confronto con le altre testimonianze,
in particolare dal teste riguardo all'incontro del 07 ottobre 2015 che Tes_5
tutti i testi hanno riferito non essere stato svolto.
4.Con il quarto motivo le appellanti lamentano che il Tribunale non abbia disposto la rimessione della causa in istruttoria, con ammissione dei capitoli non ammessi, in particolare il capitolo 7 (“Vero che nel corso del 2015, sino
ad ottobre, le attrici hanno svolto una intensa attività preparatoria per
l'allestimento dell'arredamento del bar e per gli obblighi fiscali e formali?”)
e ampliamento dei testi da escutere, limitati a tre con la ordinanza di ammissione delle prove.
Censura la statuizione contenuta in sentenza per cui avrebbero potuto essere escussi 18 testimoni.
5.Con il quinto motivo le appellanti lamentano la omessa motivazione
8 riguardo alle prove documentali.
6.Con il sesto motivo le appellanti lamentano la omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.
7. Con unico motivo le appellanti incidentali censurano la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la eccezione di difetto di legittimazione passiva;
deducono che dal contenuto dell'atto di citazione non si ricava che le trattative si sono svolte con esse società né che esse siano coinvolte.
Espongono di essersi scorrettamente costituite pur facendo rilevare, con la eccezione proposta, che azione e domande erano in realtà indirizzate all'ATI.
8. Appare preliminare, per ragioni di ordine logico, esaminare il motivo di appello incidentale che è infondato.
Le appellanti incidentali non censurano di essere titolari del rapporto giuridico controverso e cioè di avere effettivamente condotto le trattative la cui ingiustificata interruzione, in base alla pretesa delle appellanti, dà luogo alla loro responsabilità precontrattuale;
circostanza che, del resto, il
Tribunale ha accertato in esito alla istruttoria espletata, attenendo tale questione al merito della controversia.
Esse, piuttosto, contestano la "legitimatio ad causam", profilo che attiene, dal lato passivo, al potere e dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e che va verificato mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
9 Al riguardo, le allegazioni effettuate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non depongono nel senso della identificazione,
Parte secondo la prospettazione offerta dalle attrici ora appellanti, della uale soggetto che si è reso inadempiente nella fase delle trattative e che ha determinato i danni di cui viene chiesto il risarcimento.
Infatti, benché non manchino i riferimenti all'ATI, l'interesse all'accordo contrattuale, la importanza delle trattative, l'assenza all'incontro del 07
ottobre 2015 che ne ha sancito il fallimento vengono riferite alla “società
”. Controparte_5
L'appello incidentale va, pertanto, rigettato.
9. Anche i motivi di appello principale non sono meritevoli di accoglimento.
9.1. L'assunto delle appellanti per cui le mail prodotte documenterebbero lo scambio di “proposta e accettazione” e sarebbe mancata soltanto la sottoscrizione dell'accordo non trova riscontro.
Questo il contenuto delle mail del mese di luglio:
in data 23 luglio e propongono di attendere la Pt_1 Parte_5
chiusura del primo anno di esercizio (2016) prima di determinare la percentuale di fatturato da riconoscere alle controparti e Controparte_6
propone “come ultima offerta” l'assunzione dei costi CP_1
dell'immobile per il riscaldamento, l'energia elettrica i rifiuti e la percentuale del 10% sul fatturato complessivo per il 2016 primo anno di attività e del
20% a partire dal secondo anno;
chiede “considerando i tempi stretti” di
10 comunicare le proprie intenzioni “entro domani”.
La mail del 19 agosto proviene da ha per oggetto Testimone_7
“appunti per il bar della nuova struttura”; con essa si invia “bozza di accordo
fra le parti per la gestione dell'attività di bar all'interno della nuova
struttura da completare con le parti mancanti o da integrare o modificare in
base a quanto verrà concordato in via definitiva tra le parti;
appunti inerenti
Part gli interventi richiesti dall' per l'attività in oggetto già spiegati e descritti
alla direzione lavori e al sig. ; planimetria con indicato i locali Tes_8
Part oggetto di gestione del bar e delle modifiche richieste dall' ”.
Nelle mail del 24 settembre proveniente dall'indirizzo di Persona_2
(figlia di avente ad oggetto “richiesta di incontro”
[...] Controparte_2
viene comunicato quanto segue “ …in riferimento all'incontro avvenuto in
data 23.09.15 siamo a ribadire quanto già comunicato tramite email del
19.08.15 con la quale veniva inoltrata in allegato bozza di accordo tra le
parti per la gestione dell'attività di bar. Non avendo ancora ricevuto alcun
riscontro per iscritto a riguardo e considerate le tempistiche per procedere
per le attività tecniche, amministrative e impegni economici conseguenti,
chiediamo un incontro per mercoledì 30 settembre in presenza di un nostro
consulente”; risponde lo stesso giorno “per l'incontro Parte_6
potremmo fare mercoledì 7 ottobre alle ore 11.30”.
Il contenuto delle mail va esaminato e correlato con le allegazioni delle parti e con gli altri elementi istruttori acquisiti.
9.2. Va precisato che sin dalla costituzione in giudizio le convenute, qui
11 appellate, hanno evidenziato che la convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza sanitaria e socio assistenziale e il capitolato prestazionale prevedevano la mera eventualità di sfruttare economicamente eventuali servizi aggiuntivi a tariffa libera e che non vi era alcun obbligo di attivare il servizio di ma che entro il 31 dicembre l'edificio Parte_7
doveva essere operativo, altrimenti si sarebbero persi gli accreditamenti regionali;
anche nella mail del 23 luglio 2005, il cui contenuto è stato già
riportato, emerge che alle appellanti era stata rappresentata la esigenza di
“tempi stretti” ma ad essa, che prevedeva una risposta entro il giorno successivo, non è stato dato riscontro e, come esposto, le mail successive risalgono a circa uno e due mesi dopo.
9.3. Riguardo al contenuto della mail del 19 agosto 2015 in comparsa di risposta in primo grado le convenute hanno dedotto di avere incaricato il geom. “che cercò di fare il punto della situazione sulla base delle Persona_1
informazioni ricevute dall'ATI in quanto le attrici continuavano a
tergiversare sul da farsi” e che essa aveva comunque un contenuto
“sommario”; il escusso quale teste addotto dalle attrici, ha Persona_1
confermato di essere stato incaricato dai legali rappresentanti delle due società “di seguire la parte tecnica per poi aprire il bar visto che c'erano da
sistemare i locali”; ha però precisato di avere partecipato ad un solo incontro,
nella primavera del 2015 e che le parti “dovevano incontrarsi per definire
diversi aspetti anche amministrativo(i) per aprire il bar, io mi occupavo della
parte tecnica”.
12 Inoltre, il teste non ha presenziato ad incontri;
la circostanza che Persona_1
all'incontro del 07 ottobre i legali rappresentanti delle due società non si siano presentati è riferita de relato actoris; la disponibilità ad egli manifestata dalle ES ad avviare l'attività è riferita in modo vago (“So
che parlando con loro mi avevano detto che erano ben disposte a farlo”) in quanto non ha specificato quali fossero le relative condizioni.
La documentazione tecnica da egli inoltrata con mail del 19 agosto 2015,
sulla quale il teste nulla ha riferito, per quanto si ricava dalla lettura del testo e dei relativi allegati era costituita da una nota con indicata della tipologia di attività (esclusione dell'attività di gastronomia) e dei requisiti di arredi e
Parte locali richiesti dall' e di una planimetria che indicava “i locali oggetto
Part di gestione del bar e delle modifiche richieste dall' ”, non coincidente con
“il progetto del bar da cui ricavare dove andavano collocati gli arredi con i
relativi attacchi”, documento che, secondo quanto riferito dal teste non è stato mai consegnato. Tes_2
9.4. Appare significativa la ricostruzione di quanto accaduto nella scansione temporale che emerge dagli elementi acquisiti:
il 23 settembre si è certamente tenuto un incontro (ve ne è il riferimento nella mail del 24 settembre 2015 inviata dalle appellanti) ma “le dissero Parte_1
che non erano pronte ad avviare l'attività di caffetteria. La situazione era la
stessa di luglio laddove fecero una proposta solo verbale” (dep. teste Tes_1
e “non portarono nulla di preciso. Era da inizio luglio che si parlava di
disegni e di arredi ma io non vidi nulla. Siccome avevamo bisogno di
13 individuare i punti nei quali mettere gli attacchi ricordo che non ci fu mai
consegnata alcuna documentazione dalle signore”;
il 24 settembre le hanno inviato la mail con cui “in riferimento Parte_1
all'incontro avvenuto in data 23.09.15”, “ribadiscono quanto già
comunicato tramite email del 19.08.15 con la quale veniva inoltrata in
allegato bozza di accordo tra le parti per la gestione dell'attività” e hanno chiesto un ulteriore incontro;
si tratta della già citata mail, in realtà inviata non da loro ma dal di cui evidenziano di non avere avuto “alcun Persona_1
riscontro scritto”, pur se anche da parte loro non risulta in ordine ad essa anteriore riscontro e pur se il giorno prima si era tenuto il già citato incontro,
con l'esito riferito dal teste Tes_1
il 07 ottobre 2015 “rappresentava uno spartiacque per la conclusione dei
lavori anche se a dire il vero già all'incontro del 24 luglio avrebbero dovuto
presentare il progetto, perché altrimenti poi avremmo sforato la data ultima
di consegna del 31/12/2015” (dep. teste;
ed in effetti sin da luglio era Tes_1
stata rappresentata alle ES (la mail del 23 luglio prodotta dalle appellanti lo documenta) l'urgenza e “la parte edilizia … è stata ultimata a
novembre e quindi i tempi erano strettissimi” (dep. teste;
anche Tes_2
il teste addotto dalle appellanti, ha riferito che i lavori dovevano Persona_1
essere ultimati entro il 31 dicembre 2015 “pena la perdita
dell'accreditamento. La struttura doveva essere finta anche con il bar visto
che il punto di ristoro era uno dei servizi della struttura”.
9.5. Come evidenziato dalle appellanti vi è in effetti un contrasto nelle
14 deposizioni dei testi (commercialista di fiducia delle appellate) che Tes_5
ha riferito che all'incontro del 07 ottobre “fino alle 12.30 … nessuno è
arrivato per le società” e del teste , che invece ha confermato che tale Tes_1
incontro si è tenuto.
E tuttavia, si sia o meno tenuto l'incontro in questione, non vi è comunque prova che a quella data le avessero in mano il “progetto del bar” Parte_1
con specificazione degli arredi e della loro dislocazione che il direttore dei lavori riteneva necessario (e non è contestato che lo fosse) per Tes_2
poter apportare le necessarie modifiche edilizie in tempi coerenti con l'imminente completamento della parte edilizia, oltre che con la necessaria consegna dell'opera entro fine anno.
Anche il teste invocato dalle appellanti, nulla dice al riguardo e Tes_5
riferisce solo di essere stato presente il 07 ottobre in quanto aveva
“predisposto una relazione sulla costituzione della società”.
La “bozza di accordo” trasmessa dal Cortellazzi prevedeva che la fornitura del solo bancone avvenisse ad opera delle concedenti la gestione e la realizzazione a loro carico delle opere necessarie per la modifica delle destinazioni d'uso nonché per la realizzazione di una adeguata chiusura mentre il completamento dell'arredo era a carico delle il riparto Parte_1
delle spese e l'assunzione della materiale effettuazione delle opere non incide sul fatto che queste ultime avrebbero comunque dovuto esse stesse indicare la tipologia e le caratteristiche degli arredi e quindi la loro dislocazione in base alle loro scelte e necessità, oltre che in conformità alla destinazione dei
15 locali individuata nella planimetria inviata dal e alle specifiche Persona_1
Parte richieste dell'
9.4. Pertanto, anche l'esame delle deposizioni testimoniali e dei documenti invocati dalle appellanti non conducono ad un esito istruttorio diverso da quello evidenziato dal Tribunale, con la precisazione che i testi , Tes_3
e pure menzionati in atto di appello, o non sono stati in Tes_4 Tes_4
grado di rispondere alle domande oggetto di capitoli di prova ovvero hanno reso deposizioni de relato actoris, prive, come ritenuto in modo condivisibile dal Tribunale, di valore probatorio.
9.5. Quanto, poi, alla richiesta di rimessione in istruttoria “sulle prove
testimoniali non ammesse”, essa è formulata in modo vago e generico in quanto non vi alcuna deduzione che le prove richieste avrebbero consentito di accertare circostanze utili all'accoglimento della domanda e siano, perciò,
decisive; non vi è alcuna illustrazione, infatti, circa la decisività dei singoli capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione rispetto alla statuizione del
Tribunale di loro irrilevanza ai fini della decisione.
9.6. Riguardo alla limitazione del numero dei testi, il Tribunale ha rilevato che non ve ne è stata la individuazione in relazione ai capitoli, altrimenti ben potendo essere citati i testi nel rispetto numero fissato ma in relazione a ciascun capitolo di prova.
Fermo restando che l'attività istruttoria è stata svolta in modo completo, in atto di appello non vengono indicati i capitoli di prova (tranne uno) che, in ragione del numero limitato di testi ammessi, sono rimasti sforniti di prova,
16 i testi da escutere su di essi e la loro decisività.
10. Pertanto, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati e la sentenza impugnata va confermata.
10.1. Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico delle appellanti e delle appellanti incidentali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da e e l'appello Parte_1 Controparte_2
incidentale proposto da e Controparte_3 CP_7
avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 366/2022 pubblicata in
[...]
data 30 aprile 2022;
2.dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico delle appellanti e delle appellanti incidentali.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 625/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 625/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 03 giugno 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del
29/01/2025
OGGETTO: d a
Altri contratti atipici
con il patrocinio dell'avv. Baroni Anna Lisa Parte_1
Codice: P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Barreca Giuseppe
[...]
elettivamente domiciliate presso l'avv. Piazza Massimo
APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 366/2022 pubblicata il 30 aprile 2022 e notificata in data 04 maggio 2022
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Ogni avversa istanza, eccezione deduzione reietta, ed in totale riforma della
sentenza impugnata del Tribunale di Mantova N.366/2022:
Nel merito In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa
il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.366/2022 del
Tribunale di Mantova accogliere le conclusioni avanzate in prime cure atto
di citazione e memoria istruttoria n.1 e precisazione conclusioni con atto
separato del 20.01.2022 che qui si riportano: “Accertare e
conseguentemente dichiarare che le convenute hanno illegittimamente
interrotto le trattative ormai giunte in fase avanzata ed in virtù delle quali
legittimamente le attrici confidavano nel perfezionamento del relativo
contratto di gestione del bar situato nei locali della nuova RSA in Rodigo,
ciò in danno delle odierne attrici e per l'effetto condannare le convenute in
solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle
attrici che si quantificano, allo stato, nella somma complessiva non minore
di € 255.000,00 (duecentocinquantacinquemilaeuro) da dividersi a metà per
ciascuna attrice, o in quella maggiore o minore, anche conseguentemente
agli accertamenti peritali ed esibizione documenti ex art. 210 cpc per il
danno da perdita pensionistica, che verrà accertata in corso di causa, anche
in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
” Insiste
per la rimessione in istruttoria della presente causa al fine di espletare la
CTU richiesta in causa con atto di citazione e atti successivi. Chiede, inoltre,
che la causa venga rimessa in istruttoria anche sulle prove testimoniali non
2 ammesse, di cui chiede l'ammissione, già dedotte nelle memorie istruttorie
ex art. 183 VI co cpc e con l'ammissione dei testi (non sentiti) indicati dalle
attrici in tutti i propri atti di causa e limitati a numero di tre dalla ordinanza
di ammissione prove del 19.02.2018”.
Dell appellate/appellanti incidentali
“Preliminarmente e/o pregiudizialmente, previe tutte le declaratorie previste
dall'art. 348 ter cpc, dichiarare l'appello promosso dalle ES
inammissibile e/o improcedibile ex artt. 348 bis, e 342 cpc, per tutti i motivi
in fatto e in diritto di cui alla narrativa che precede nel presente atto e, per
l'effetto, confermarsi la sentenza n. 366/2022 pubbl. il 30/04/2022 RG n.
3984/2017 Repert. n. 569/2022 del 30/04/2022 emessa dal Tribunale di
Mantova.
Preliminarmente e/o pregiudizialmente, accertarsi e dichiararsi la nullita' e
inammissibilità e/o improcedibilita' della citazione di appello avanzata dalle
per l'inamissibilita' dei contenuti di merito, sostanziali e Parte_1
istruttori, della stessa citazione di appello, in ragione della violazione
dell'art. 345 cpc di cui alla narrativa che precede nel presente atto e, per
l'effetto, confermarsi sentenza n. 366/2022 pubbl. il 30/04/2022 RG n.
3984/2017 Repert. n. 569/2022 del 30/04/2022 emessa dal Tribunale di
Mantova.
In via incidentale
preliminarmente e/o pregiudizialmente respingersi l'atto di appello avanzato
dalle in ragione della svolta eccezione di assenza di legittimazione Parte_1
3 passiva in capo alle appellate e, per l'effetto, respingersi l'atto di appello
avanzato dalle perché giuridicamente infondato, per i motivi in Parte_1
fatto e in diritto di cui alla narrativa che precede nel presente atto con
riguardo a tale eccezione e, per l'effetto, riformarsi in tal senso la sentenza
n. 366/2022 pubbl. il 30/04/2022 RG n. 3984/2017 Repert. n. 569/2022 del
30/04/2022 emessa dal Tribunale di Mantova.
In via principale - nel merito respingersi l'atto di appello avanzato dalle
perché giuridicamente infondato, per i motivi in fatto e in diritto Parte_1
di cui alla narrativa che precede nel presente atto e, per l'effetto, confermarsi
la sentenza n. 366/2022 pubbl. il 30/04/2022 RG n. 3984/2017 Repert. n.
569/2022 del 30/04/2022 emessa dal Tribunale di Mantova.
In ogni caso, condannarsi le in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1
spese e competenze di causa di primo e secondo grado, oltre a rimborso
forfettario e a I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Mantova ha rigettato le domande risarcitorie proposte da e nei confronti di Pt_1 Controparte_2 [...]
e di per avere in modo Controparte_3 Controparte_1
ingiustificato interrotto le trattative volte all'affidamento della gestione del nuovo bar/caffetteria all'interno della struttura RSA in corso di realizzazione da parte delle convenute.
1.1. Il Tribunale:
4 ha rigettato la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle convenute in quanto dall'istruttoria compiuta è emerso che le trattative sono intercorse con tali società, convenute singolarmente e non quale ATI;
ha ritenuto che in esito alle prove escusse, e in particolare dalle deposizioni dei testi ed sia emerso che le trattative si sono interrotte in Tes_1 Tes_2
quanto le attrici non erano pronte a stipulare il contratto per la gestione del bar-caffetteria e non hanno mai consegnato la documentazione necessaria a predisporre gli allacci per la installazione del nuovo bar;
ha ritento prive di rilievo probatorio le deposizioni rese dai testi addotti dalle attrici in quanto rese de relato partium e, comunque, prive di circostanze utili in merito alla predisposizione della documentazione necessaria per allestire il cantiere;
ha evidenziato che la mancata apertura del punto bar o di servizio equivalente avrebbe comportato la perdita dell'accreditamento presso la Regione e la impossibilità delle attrici di presentare un progetto concreto rappresenta l'unico motivo che ha portato alla interruzione delle trattative;
la individuazione di scarichi e prese elettriche avrebbe richiesto l'acquisto del mobilio ma in relazione ad esso vi sono state trattative mai sfociate nella loro individuazione definitiva che avrebbe consentito di allestire il bar entro la fine dei lavori;
ha ritenuto irrilevanti le ulteriori istanze istruttorie delle attrici e la limitazione del numero dei testi da escutere attesa la mancata specificazione di essi in relazione ai 9 capitoli di prova articolati.
5 2.Hanno proposto appello e sulla base di sei motivi. Pt_1 Controparte_2
3.Si sono costituite e Controparte_3 Controparte_1
che hanno chiesto che l'appello venga dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 342 cod.proc.civ. e venga rigettato ed hanno proposto un unico motivo di appello incidentale.
4. E' stata rigettata la eccezione ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.civ.
4.1. Alla udienza del 29 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo le appellanti lamentano la mancata valutazione delle prove documentali e, in particolare, dei documenti contrattuali da esse prodotti;
si tratterebbe di “due scambi di documenti e di elaborati tecnici”
indirizzati a della con le relative risposte . CP_4 CP_1
Evidenziano che in due occasioni vi è stato scambio di proposta di tali mail ed evidenziano che, in particolare con il contenuto della mail del 19 agosto
2015 del geom. che le seguiva, su richiesta delle appellate, nella Persona_1
parte tecnica dei lavori, inviata a e al direttore dei lavori CP_4 [...]
, nella quale si fa riferimento ad accordi telefonici precedenti, Parte_2
allega una bozza di accordo per la gestione dell'attività del bar, appunti per i lavori da svolgere e una planimetria che indica i locali, le modifiche richieste
Parte dall' e le modalità prescritte per la esecuzione.
6 Evidenziano quindi che: con mail del 24 settembre 2015 hanno sollecitato il definitivo incontro per la sottoscrizione del contratto e menzionano l'incontro del giorno precedente, come riferito da tutti i testi, in cui le parti si sono scambiate la documentazione necessaria;
con mail in pari data CP_4
ha fissato l'appuntamento per il 07 ottobre;
in tale data, decisiva per la firma dell'accordo, le società appellate non si sono presentate.
Deducono che la deposizione del teste ha cui ha fatto riferimento Tes_2
il Tribunale è confusionaria e il teste non ricorda l'invio della documentazione ricevuta dal che la loro ricostruzione è Persona_1
avvalorata dai testi , e Persona_1 Tes_3 Testimone_4 Tes_5
che quest'ultimo, loro commercialista, ha confermato che nessuno si è
presentato dall'incontro del 07 ottobre 2015 per le società; che le deposizioni dei testi e sono sommarie e imprecise e la deposizione di Tes_1 Tes_2
quest'ultimo riguardo alla mancata ricezione di un progetto esecutivo è
smentita dalla citata mail del 19 agosto 2015; che il teste di controparte ha riferito della sollecitazione ad esse del progetto che infatti è Tes_6
stato inviato il 19 agosto 2015.
Ritengono, pertanto, che vi sia prova che i lavori della predisposizione del bar competeva alla direzione dei lavori e alle società e che esse erano pronte a siglare l'accordo ed effettuare i lavori di loro competenza.
2.Con il secondo motivo le appellanti censurano come errata l'affermazione del Tribunale per cui la mancata apertura del bar o di servizio equivalente avrebbe determinato la perdita dell'accreditamento in quanto il servizio di
7 bar/caffetteria era “servizio aggiuntivo” in base al capitolato.
Sarebbe, quindi errata la circostanza della esistenza di un termine essenziale per il mantenimento dell'accreditamento.
3.Con il terzo motivo le appellanti lamentano la mancata valutazione delle prove orali;
sostengono che i testi e hanno riferito per Persona_1 Tes_5
constatazione diretta che esse erano pronte a svolgere i lavori, che l'intervento del era stato richiesto dalle due società, che Persona_1
all'incontro del 07 ottobre 2015 nessuno si è presentato.
Per converso le deposizioni dei testi addotti dalla controparte sono smentite dalle mail del luglio/agosto 2015 e dal confronto con le altre testimonianze,
in particolare dal teste riguardo all'incontro del 07 ottobre 2015 che Tes_5
tutti i testi hanno riferito non essere stato svolto.
4.Con il quarto motivo le appellanti lamentano che il Tribunale non abbia disposto la rimessione della causa in istruttoria, con ammissione dei capitoli non ammessi, in particolare il capitolo 7 (“Vero che nel corso del 2015, sino
ad ottobre, le attrici hanno svolto una intensa attività preparatoria per
l'allestimento dell'arredamento del bar e per gli obblighi fiscali e formali?”)
e ampliamento dei testi da escutere, limitati a tre con la ordinanza di ammissione delle prove.
Censura la statuizione contenuta in sentenza per cui avrebbero potuto essere escussi 18 testimoni.
5.Con il quinto motivo le appellanti lamentano la omessa motivazione
8 riguardo alle prove documentali.
6.Con il sesto motivo le appellanti lamentano la omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.
7. Con unico motivo le appellanti incidentali censurano la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la eccezione di difetto di legittimazione passiva;
deducono che dal contenuto dell'atto di citazione non si ricava che le trattative si sono svolte con esse società né che esse siano coinvolte.
Espongono di essersi scorrettamente costituite pur facendo rilevare, con la eccezione proposta, che azione e domande erano in realtà indirizzate all'ATI.
8. Appare preliminare, per ragioni di ordine logico, esaminare il motivo di appello incidentale che è infondato.
Le appellanti incidentali non censurano di essere titolari del rapporto giuridico controverso e cioè di avere effettivamente condotto le trattative la cui ingiustificata interruzione, in base alla pretesa delle appellanti, dà luogo alla loro responsabilità precontrattuale;
circostanza che, del resto, il
Tribunale ha accertato in esito alla istruttoria espletata, attenendo tale questione al merito della controversia.
Esse, piuttosto, contestano la "legitimatio ad causam", profilo che attiene, dal lato passivo, al potere e dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e che va verificato mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
9 Al riguardo, le allegazioni effettuate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non depongono nel senso della identificazione,
Parte secondo la prospettazione offerta dalle attrici ora appellanti, della uale soggetto che si è reso inadempiente nella fase delle trattative e che ha determinato i danni di cui viene chiesto il risarcimento.
Infatti, benché non manchino i riferimenti all'ATI, l'interesse all'accordo contrattuale, la importanza delle trattative, l'assenza all'incontro del 07
ottobre 2015 che ne ha sancito il fallimento vengono riferite alla “società
”. Controparte_5
L'appello incidentale va, pertanto, rigettato.
9. Anche i motivi di appello principale non sono meritevoli di accoglimento.
9.1. L'assunto delle appellanti per cui le mail prodotte documenterebbero lo scambio di “proposta e accettazione” e sarebbe mancata soltanto la sottoscrizione dell'accordo non trova riscontro.
Questo il contenuto delle mail del mese di luglio:
in data 23 luglio e propongono di attendere la Pt_1 Parte_5
chiusura del primo anno di esercizio (2016) prima di determinare la percentuale di fatturato da riconoscere alle controparti e Controparte_6
propone “come ultima offerta” l'assunzione dei costi CP_1
dell'immobile per il riscaldamento, l'energia elettrica i rifiuti e la percentuale del 10% sul fatturato complessivo per il 2016 primo anno di attività e del
20% a partire dal secondo anno;
chiede “considerando i tempi stretti” di
10 comunicare le proprie intenzioni “entro domani”.
La mail del 19 agosto proviene da ha per oggetto Testimone_7
“appunti per il bar della nuova struttura”; con essa si invia “bozza di accordo
fra le parti per la gestione dell'attività di bar all'interno della nuova
struttura da completare con le parti mancanti o da integrare o modificare in
base a quanto verrà concordato in via definitiva tra le parti;
appunti inerenti
Part gli interventi richiesti dall' per l'attività in oggetto già spiegati e descritti
alla direzione lavori e al sig. ; planimetria con indicato i locali Tes_8
Part oggetto di gestione del bar e delle modifiche richieste dall' ”.
Nelle mail del 24 settembre proveniente dall'indirizzo di Persona_2
(figlia di avente ad oggetto “richiesta di incontro”
[...] Controparte_2
viene comunicato quanto segue “ …in riferimento all'incontro avvenuto in
data 23.09.15 siamo a ribadire quanto già comunicato tramite email del
19.08.15 con la quale veniva inoltrata in allegato bozza di accordo tra le
parti per la gestione dell'attività di bar. Non avendo ancora ricevuto alcun
riscontro per iscritto a riguardo e considerate le tempistiche per procedere
per le attività tecniche, amministrative e impegni economici conseguenti,
chiediamo un incontro per mercoledì 30 settembre in presenza di un nostro
consulente”; risponde lo stesso giorno “per l'incontro Parte_6
potremmo fare mercoledì 7 ottobre alle ore 11.30”.
Il contenuto delle mail va esaminato e correlato con le allegazioni delle parti e con gli altri elementi istruttori acquisiti.
9.2. Va precisato che sin dalla costituzione in giudizio le convenute, qui
11 appellate, hanno evidenziato che la convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza sanitaria e socio assistenziale e il capitolato prestazionale prevedevano la mera eventualità di sfruttare economicamente eventuali servizi aggiuntivi a tariffa libera e che non vi era alcun obbligo di attivare il servizio di ma che entro il 31 dicembre l'edificio Parte_7
doveva essere operativo, altrimenti si sarebbero persi gli accreditamenti regionali;
anche nella mail del 23 luglio 2005, il cui contenuto è stato già
riportato, emerge che alle appellanti era stata rappresentata la esigenza di
“tempi stretti” ma ad essa, che prevedeva una risposta entro il giorno successivo, non è stato dato riscontro e, come esposto, le mail successive risalgono a circa uno e due mesi dopo.
9.3. Riguardo al contenuto della mail del 19 agosto 2015 in comparsa di risposta in primo grado le convenute hanno dedotto di avere incaricato il geom. “che cercò di fare il punto della situazione sulla base delle Persona_1
informazioni ricevute dall'ATI in quanto le attrici continuavano a
tergiversare sul da farsi” e che essa aveva comunque un contenuto
“sommario”; il escusso quale teste addotto dalle attrici, ha Persona_1
confermato di essere stato incaricato dai legali rappresentanti delle due società “di seguire la parte tecnica per poi aprire il bar visto che c'erano da
sistemare i locali”; ha però precisato di avere partecipato ad un solo incontro,
nella primavera del 2015 e che le parti “dovevano incontrarsi per definire
diversi aspetti anche amministrativo(i) per aprire il bar, io mi occupavo della
parte tecnica”.
12 Inoltre, il teste non ha presenziato ad incontri;
la circostanza che Persona_1
all'incontro del 07 ottobre i legali rappresentanti delle due società non si siano presentati è riferita de relato actoris; la disponibilità ad egli manifestata dalle ES ad avviare l'attività è riferita in modo vago (“So
che parlando con loro mi avevano detto che erano ben disposte a farlo”) in quanto non ha specificato quali fossero le relative condizioni.
La documentazione tecnica da egli inoltrata con mail del 19 agosto 2015,
sulla quale il teste nulla ha riferito, per quanto si ricava dalla lettura del testo e dei relativi allegati era costituita da una nota con indicata della tipologia di attività (esclusione dell'attività di gastronomia) e dei requisiti di arredi e
Parte locali richiesti dall' e di una planimetria che indicava “i locali oggetto
Part di gestione del bar e delle modifiche richieste dall' ”, non coincidente con
“il progetto del bar da cui ricavare dove andavano collocati gli arredi con i
relativi attacchi”, documento che, secondo quanto riferito dal teste non è stato mai consegnato. Tes_2
9.4. Appare significativa la ricostruzione di quanto accaduto nella scansione temporale che emerge dagli elementi acquisiti:
il 23 settembre si è certamente tenuto un incontro (ve ne è il riferimento nella mail del 24 settembre 2015 inviata dalle appellanti) ma “le dissero Parte_1
che non erano pronte ad avviare l'attività di caffetteria. La situazione era la
stessa di luglio laddove fecero una proposta solo verbale” (dep. teste Tes_1
e “non portarono nulla di preciso. Era da inizio luglio che si parlava di
disegni e di arredi ma io non vidi nulla. Siccome avevamo bisogno di
13 individuare i punti nei quali mettere gli attacchi ricordo che non ci fu mai
consegnata alcuna documentazione dalle signore”;
il 24 settembre le hanno inviato la mail con cui “in riferimento Parte_1
all'incontro avvenuto in data 23.09.15”, “ribadiscono quanto già
comunicato tramite email del 19.08.15 con la quale veniva inoltrata in
allegato bozza di accordo tra le parti per la gestione dell'attività” e hanno chiesto un ulteriore incontro;
si tratta della già citata mail, in realtà inviata non da loro ma dal di cui evidenziano di non avere avuto “alcun Persona_1
riscontro scritto”, pur se anche da parte loro non risulta in ordine ad essa anteriore riscontro e pur se il giorno prima si era tenuto il già citato incontro,
con l'esito riferito dal teste Tes_1
il 07 ottobre 2015 “rappresentava uno spartiacque per la conclusione dei
lavori anche se a dire il vero già all'incontro del 24 luglio avrebbero dovuto
presentare il progetto, perché altrimenti poi avremmo sforato la data ultima
di consegna del 31/12/2015” (dep. teste;
ed in effetti sin da luglio era Tes_1
stata rappresentata alle ES (la mail del 23 luglio prodotta dalle appellanti lo documenta) l'urgenza e “la parte edilizia … è stata ultimata a
novembre e quindi i tempi erano strettissimi” (dep. teste;
anche Tes_2
il teste addotto dalle appellanti, ha riferito che i lavori dovevano Persona_1
essere ultimati entro il 31 dicembre 2015 “pena la perdita
dell'accreditamento. La struttura doveva essere finta anche con il bar visto
che il punto di ristoro era uno dei servizi della struttura”.
9.5. Come evidenziato dalle appellanti vi è in effetti un contrasto nelle
14 deposizioni dei testi (commercialista di fiducia delle appellate) che Tes_5
ha riferito che all'incontro del 07 ottobre “fino alle 12.30 … nessuno è
arrivato per le società” e del teste , che invece ha confermato che tale Tes_1
incontro si è tenuto.
E tuttavia, si sia o meno tenuto l'incontro in questione, non vi è comunque prova che a quella data le avessero in mano il “progetto del bar” Parte_1
con specificazione degli arredi e della loro dislocazione che il direttore dei lavori riteneva necessario (e non è contestato che lo fosse) per Tes_2
poter apportare le necessarie modifiche edilizie in tempi coerenti con l'imminente completamento della parte edilizia, oltre che con la necessaria consegna dell'opera entro fine anno.
Anche il teste invocato dalle appellanti, nulla dice al riguardo e Tes_5
riferisce solo di essere stato presente il 07 ottobre in quanto aveva
“predisposto una relazione sulla costituzione della società”.
La “bozza di accordo” trasmessa dal Cortellazzi prevedeva che la fornitura del solo bancone avvenisse ad opera delle concedenti la gestione e la realizzazione a loro carico delle opere necessarie per la modifica delle destinazioni d'uso nonché per la realizzazione di una adeguata chiusura mentre il completamento dell'arredo era a carico delle il riparto Parte_1
delle spese e l'assunzione della materiale effettuazione delle opere non incide sul fatto che queste ultime avrebbero comunque dovuto esse stesse indicare la tipologia e le caratteristiche degli arredi e quindi la loro dislocazione in base alle loro scelte e necessità, oltre che in conformità alla destinazione dei
15 locali individuata nella planimetria inviata dal e alle specifiche Persona_1
Parte richieste dell'
9.4. Pertanto, anche l'esame delle deposizioni testimoniali e dei documenti invocati dalle appellanti non conducono ad un esito istruttorio diverso da quello evidenziato dal Tribunale, con la precisazione che i testi , Tes_3
e pure menzionati in atto di appello, o non sono stati in Tes_4 Tes_4
grado di rispondere alle domande oggetto di capitoli di prova ovvero hanno reso deposizioni de relato actoris, prive, come ritenuto in modo condivisibile dal Tribunale, di valore probatorio.
9.5. Quanto, poi, alla richiesta di rimessione in istruttoria “sulle prove
testimoniali non ammesse”, essa è formulata in modo vago e generico in quanto non vi alcuna deduzione che le prove richieste avrebbero consentito di accertare circostanze utili all'accoglimento della domanda e siano, perciò,
decisive; non vi è alcuna illustrazione, infatti, circa la decisività dei singoli capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione rispetto alla statuizione del
Tribunale di loro irrilevanza ai fini della decisione.
9.6. Riguardo alla limitazione del numero dei testi, il Tribunale ha rilevato che non ve ne è stata la individuazione in relazione ai capitoli, altrimenti ben potendo essere citati i testi nel rispetto numero fissato ma in relazione a ciascun capitolo di prova.
Fermo restando che l'attività istruttoria è stata svolta in modo completo, in atto di appello non vengono indicati i capitoli di prova (tranne uno) che, in ragione del numero limitato di testi ammessi, sono rimasti sforniti di prova,
16 i testi da escutere su di essi e la loro decisività.
10. Pertanto, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati e la sentenza impugnata va confermata.
10.1. Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico delle appellanti e delle appellanti incidentali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da e e l'appello Parte_1 Controparte_2
incidentale proposto da e Controparte_3 CP_7
avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 366/2022 pubblicata in
[...]
data 30 aprile 2022;
2.dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico delle appellanti e delle appellanti incidentali.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
17