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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/11/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice rel. ed est. dr. Alex Costanza Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 398/2025 del Ruolo Generale, vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
NZ AR (pec: , giusta procura allegata Email_1 telematicamente al ricorso;
ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
ED RR (pec: , giusta procura allegata telematicamente alla Email_2 comparsa di costituzione;
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/03/2025, , premettendo di avere intrattenuto Parte_1 con una relazione more uxorio;
che dalla loro unione è nato il figlio Controparte_1 Persona_1
(a Castelvetrano in data 01/10/2019); che nel mese di maggio/giugno del 2023 la relazione sentimentale tra i due si è definitivamente interrotta;
che ha continuato a vivere presso Parte_1 l'abitazione di via Ciullo D'Alcamo fino al mese di maggio/giugno 2024; che, sin da subito, la sig.ra
è tornata a vivere presso la propria famiglia di origine, portando con sé il figlio minore;
CP_1 Per_1 che, non riuscendo a trovare un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ha inviato, in data 31/10/2024, una raccomandata alla sig.ra CP_1 manifestando la volontà di disciplinare le condizioni relative ai rapporti con il figlio Persona_1
e al suo mantenimento;
che, nonostante i reiterati tentativi di giungere a un'intesa, parte resistente non ha dato seguito alla condivisa necessità di regolamentare i rapporti tra i genitori ed il minore
; di essere attualmente disoccupato e di non essere intestatario di alcun bene immobile;
di essere Per_1 proprietario di una Wolksvagen Polo, targata GJ084WN, immatricolata nel 2022, acquista di seconda mano;
che riceve sostegno economico dai propri genitori;
che, di contro, la attualmente lavora CP_1 presso il “Mcdonald” di Castelvetrano;
che il minore vive con la madre presso Persona_1
l'abitazione dei di lei genitori sita a Castelvetrano, nella via Damiano Chiesa, n. 33; che parte resistente gli impedisce di intrattenere qualsiasi tipo di contatto con il minore.
Tanto premesso, il sig. ha adito il Tribunale, chiedendo, in via preliminare ed urgente, Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. e, nel merito, l'accoglimento del ricorso, con conseguente regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27/04/2025, si è costituita CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare
[...]
l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso l'abitazione Persona_1 della madre e, nel merito, di disporre sulla regolamentazione del diritto di visita del padre, secondo le condizioni indicate nella propria comparsa di costituzione;
in subordine, ha chiesto che il sig. venga condannato al versamento della somma di Euro 300,00 mensili a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento del figlio minore, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
3. All'udienza, svoltasi a trattazione scritta mediante il deposito di note in sostituzione di udienza, le parti hanno chiesto al Tribunale di disciplinare i rapporti padre-madre e figlio alle seguenti condizioni:
“I) Sull'affidamento del figlio minore.
Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Persona_1 condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, attualmente residente presso l'abitazione dei di lei genitori, sita a Castelvetrano nella via Damiano Chiesa, n. 33; per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse del figlio saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati su ogni situazione riguardante il figlio. La IG.na potrà trasferire la propria residenza e quella del figlio CP_1 [...] , se lo riterrà opportuno, previa comunicazione e senza che ciò limiti il diritto di visita del Per_1 padre.
II) Sul diritto di visita del padre.
- Considerata la tenera età del piccolo , al momento, il IG. avrà facoltà Persona_1 Parte_1 di incontrare il figlio tre giorni a settimana: il martedì e il giovedì, prelevandolo all'uscita dell'asilo e portandolo con sé presso la sua abitazione, sita a Castelvetrano, nella via Cusmaroli, n. 23, riaccompagnandolo dalla madre entro le ore 20:00.
- Il fine settimana, alternativamente il sabato o la domenica, il padre preleverà il bambino alle ore
10:00, tenendolo con sé per tutta la giornata e riaccompagnandolo dalla madre entro le ore 20:00, con esclusione, in questo momento, della possibilità di pernottamento con il padre. Il tutto tenendo conto delle esigenze del minore e degli impegni scolastici, sociali e sportivi dello stesso.
- Per quanto riguarda il periodo delle festività natalizie (Natale e Capodanno) e pasquali (Pasqua e
Pasquetta), queste saranno divise a metà tra i genitori, con alternanza delle settimane dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 ore 12:00 e dal 30.12 ore 12:00 alla ripresa degli impegni scolastici.
Mentre, con riguardo alle feste di compleanno e ad altri eventi particolari della vita del bambino
(comunione, cresima, ecc.), nel caso in cui tali ricorrenze non potranno essere condivise insieme ad entrambi i genitori, questi faranno in modo che il bambino trascorra con ciascuno di essi tali momenti.
- Al compimento degli otto anni del bambino, potranno essere concordati tra i genitori periodi di visita e di frequentazione del padre con diverse modalità, comunque, non inferiori ad almeno tre volte a settimana, tenendo sempre conto degli impegni scolastici, sociali e sportivi del minore. Sempre al compimento degli anni otto, potranno, altresì, essere concordati fine settimana alterni in cui il bambino potrà trascorrere due giorni consecutivi con il padre, con possibilità di pernotto, previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze e necessità del figlio, nonché delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
- Infine, durante il periodo estivo (dall'interruzione alla ripresa degli impegni scolastici), sempre compatibilmente con le esigenze del figlio e gli impegni dei genitori, il padre avrà la possibilità di incontrare liberamente il piccolo e, comunque, almeno tre volte a settimana, previo Persona_1 preventivo accordo con la madre, con sospensione, quindi, del programma di incontri settimanali, sopra indicato. Al compimento degli otto anni, con l'introduzione della possibilità di pernotto con il padre, durante il periodo estivo, dalla fine degli impegni scolastici alla ripresa della scuola, il minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive per ciascuno dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
III) Spese di mantenimento per il figlio. Entrambi i genitori si impegnano a contribuire al mantenimento del figlio in proporzione alle loro capacità economiche. In considerazione del collocamento prevalente del figlio presso la madre, il
IG. corrisponderà, a titolo di contribuzione alle spese di mantenimento per Parte_1
, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi di anno Persona_1 in anno secondo le variazioni degli indici ISTAT, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso. La predetta somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico alle coordinate bancarie della IG.na . Controparte_1
Al compimento degli otto anni del bambino e limitatamente al periodo estivo, in considerazione della prevista permanenza di due settimane consecutive con il padre, il concordato assegno di mantenimento verrà proporzionalmente ridotto della metà.
Il padre dovrà, altresì, rimborsare ovvero partecipare alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, nella misura del 50%, così come meglio individuate dal “Protocollo su spese extra-assegno di mantenimento dei figli” del 09.06.2021, predisposto dall'Osservatorio per la Giustizia Civile presso il Tribunale di Marsala, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il IG.
sarà obbligato alla corresponsione del contributo al mantenimento sino a che il Parte_1 figlio continuerà a convivere con la madre e/o sarà economicamente indipendente. Il tutto, salvo migliore accordo tra le parti”.
Il P.M, notiziato della procedura, ha espresso parere favorevole in data 09/06/2025.
Il Tribunale prede atto delle condizioni stabilite congiuntamente delle parti in quanto non appaiono contrarie all'interesse del minore, né alla morale o all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e le recepisce nel presente provvedimento a regolamentazione del rapporto tra le parti.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• prende atto dell'accordo intervenuto tra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati, e dispone che la regolamentazione dei rapporti tra le parti e nei confronti del figlio minore, , avvenga alle condizioni ivi stabilite e trascritte in parte Persona_1 motiva;
• compensa le spese tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dr.ssa Francescamaria Piruzza Dr. Francesco Paolo Pizzo