CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 38780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38780 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - DA LA AT D'IA R.G.N. 22077/2025 IO ZA SENTENZA sul ricorso proposto da: LB MI nato a [...]à il 04/03/1960 avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte di appello di Roma E' presente, in sostituzione dell'avvocato Neri Nicola del foro di Roma per delega orale, l'avvocato Pascal Corrado del foro di Roma in difesa di LB MI, il quale insiste nell'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento depositata dall'avvocato Neri Nicola. Il procuratore generale non si oppone al rinvio e si rimette alla decisione della Corte. Alle 10.14 il Presidente sospende l'udienza e il Collegio si ritira in camera di consiglio per decidere sull'istanza di rinvio. Alle ore 10.16 il Presidente riapre l'udienza e pronuncia la seguente ordinanza: "il Collegio, vista l'istanza di differimento per concomitanti impegni professionali dell'avvocato Neri Nicola del foro di Roma, considerato che l'istanza non contiene una indicazione di impedimento assoluto in relazione all'esercizio della facoltà di sostituzione e che oggi è comunque presente un difensore indicato dall'avvocato Neri Nicola come possibile sostituto processuale, dichiara procedersi oltre essendo assolta la facoltà di difesa del ricorrente". Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LG GN, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Pascal Corrado, in sostituzione dell’avv. Nicola Neri, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/02/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 17/09/2019, che aveva condannato MI LB per il reato di cui all’art. 589 cod. pen. alla pena di anni due di reclusione.
2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 589 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rappresenta che la Corte territoriale non ha specificamente motivato in ordine alle puntuali doglianze proposte con l’appello, sposando Penale Sent. Sez. 4 Num. 38780 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: D'IA AT Data Udienza: 25/11/2025 incondizionatamente la ricostruzione del sinistro effettuata dal giudice di primo grado sulla scorta della perizia disposta;
che, invero, non ha tenuto conto delle criticità dell’elaborato peritale, evidenziate dal consulente tecnico dell’imputato, che ha individuato nella eccessiva velocità del veicolo antagonista, quantificata in 80 km/h, la sola causa dell’evento; che, peraltro, anche il perito ha rilevato come, qualora l’autovettura antagonista, condotta da GI SI, avesse tenuto una velocità più moderata, gli esiti del sinistro sarebbero stati di altra natura e non si sarebbe addivenuti all’esito infausto;
che la teoria della “condicio sine qua non” non può essere utilizzata nei casi di causalità addizionale, che ricorre quando l’evento è stato prodotto da più cause tutte da sole sufficienti a produrlo;
che in dette ipotesi, invero, il procedimento di eliminazione mentale va effettuato in senso inverso, per cui non bisogna eliminare mentalmente la causa che interessa, per chiedersi se l’evento si sarebbe ugualmente verificato anche in mancanza di essa, ma occorre eliminare mentalmente le altre cause e chiedersi se la causa presa in considerazione sarebbe stata da sola condizione necessaria e sufficiente a produrre l’evento; che, in ogni caso, il diritto di precedenza di cui godeva la SI non la esonerava dall’obbligo di adeguare la propria condotta di guida alle situazioni di pericolo che si prospettano in prossimità di un crocevia, specie se si tiene conto che – a differenza dell’LB – la conducente del veicolo antagonista avrebbe dovuto percepire la presenza del pedone;
che, infatti, il diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo sempre essere subordinato al principio del “neminem laedere”; che, più in generale, l’utente della strada deve regolare la propria condotta di guida considerando anche i comportamenti irregolari altrui, sempre che non risultino assolutamente imprevedibili, per cui nel caso di specie la SI ben avrebbe potuto prevedere il sopraggiungere del veicolo condotto dall’odierno ricorrente;
che la sentenza impugnata presenta una motivazione carente anche con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, al fine di disporre una nuova perizia, necessaria al fine della corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, anche in considerazione delle deformazioni conseguenti all’impatto tra i mezzi coinvolti.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha determinato un trattamento sanzionatorio eccessivo;
che i giudici di merito non hanno considerato l’intervenuto risarcimento del danno da parte della compagnia assicurativa ed il corretto comportamento processuale, tenuto dall’LB; che, dunque, la motivazione relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è del tutto carente.
2.3. Con i motivi aggiunti il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 344-bis cod. proc. pen. Evidenzia come il giudizio di appello si sia protratto oltre due anni, atteso che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 17/09/2019 e depositata il 09/10/2019, mentre il giudizio di appello è stato discusso all’udienza del 17/02/2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo, articolato in diversi punti, è manifestamente infondato.
1.1.1. Con riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che da un punto di vista logico è argomento che va trattato con precedenza rispetto agli altri profili di merito, si osserva che nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale 2 costituisce un istituto eccezionale, fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, con la conseguenza che il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 – 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326 – 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha respinto l’istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale finalizzata a disporre una seconda perizia rendendo una motivazione congrua, fondata sugli elementi già a sua disposizione. In particolare, ha rilevato che il quadro probatorio disponibile – costituito dagli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, dai rilievi eseguiti, dalle testimonianze e dalle risultanze degli elaborati tecnici – consentisse la puntuale ricostruzione del sinistro senza necessità di integrazione. Orbene trattasi di accertamento in fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità, essendo motivato nel rispetto dei criteri della logica processuale.
1.1.2. Venendo più specificamente ai profili relativi alla ricostruzione della dinamica del sinistro, deve, innanzitutto, rilevarsi come, la sentenza impugnata costituisca una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01). Ciò posto, rileva il Collegio che entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato come le osservazioni del consulente tecnico dell’imputato non avessero la forza di scardinare la ricostruzione del sinistro effettuata dal perito e condivisa dal consulente tecnico del Pubblico ministero, con particolare riferimento al punto di impatto dei due veicoli, atteso che l’assetto della targa del furgone condotto dall’LB è inconferente, tenuto conto che era stata interessata la parte frontale alta del mezzo, in prossimità del longarone anteriore destro, la cui traccia era rimasta impressa sulla fiancata della vettura antagonista;
come la velocità tenuta dalla SI fosse del tutto indifferente in relazione alla causazione dell’evento, atteso che era stata la posizione perpendicolare in cui si trovavano i due mezzi quando è avvenuta la collisione – dunque, l’impatto della parte anteriore del veicolo condotto dall’LB con la fiancata della vettura antagonista – a determinare l’angolo di rotazione della vettura condotta dalla SI, che è di conseguenza del tutto svincolato dalla velocità assunta da quest’ultima. Quanto al nesso di causalità, si osserva che correttamente i giudici di merito hanno svolto il giudizio controfattuale, eliminando mentalmente la condotta dell’odierno ricorrente, invece che quella tenuta della conducente del veicolo antagonista. Invero, il nesso di causalità si ricostruisce dopo aver individuato la regola cautelare violata (nel caso di specie, quella dell’obbligo di dare la precedenza), per cui nel processo mentale quella che va eliminata è la condotta posta in violazione della regola cautelare, non le altre. Fuori fuoco è anche il richiamo al principio di affidamento, per escluderne la operatività nel caso concreto, ritenendo non assolutamente imprevedibile da parte della SI la violazione della regola cautelare che imponeva all’odierno ricorrente di dare la precedenza all’incrocio. Ed invero, la ricerca di un punto di equilibrio tra il principio di affidamento (che esonera da colpa) e la prevedibilità dell’altrui comportamento irregolare (che, invece, attribuisce un concorso di colpa) presuppone che la condotta sia stata effettivamente 3 concausa dell’evento ai sensi dell’art. 41 cod. pen., per cui deve svilupparsi tenendo conto dell’eventuale differenza delle posizioni di garanzia, dei ruoli svolti e degli obblighi cautelari imposti. In altri termini, nell’ambito di rischio della circolazione stradale, le cui regole cautelari di base devono essere osservate e note a tutti gli utenti della strada, soltanto se ciascuna condotta è stata concausa materiale dell’evento, va affrontato il “thema probandum” della ragionevole prevedibilità di un altrui comportamento incauto, ponendo attenzione all’indice di prevedibilità in concreto, atteso che la riconoscibilità del pericolo può essere diversa in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione o all’azione intrapresa (Sez. 4, n. 1929 del 22/11/2023, dep. 2024, Blushaj Myzafer, Rv. 285635 – 01). Pertanto, laddove i due conducenti operino nel medesimo contesto di rischio, come appunto nel caso in scrutinio, è necessaria innanzi tutto la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta del conducente del veicolo antagonista (cioè, della SI), che si assume come colposa perché era ragionevolmente prevedibile l’altrui condotta irregolare, sia stata concausa certa dell’evento. Orbene, nel caso di specie, le due sentenze di merito hanno escluso che la violazione della regola cautelare – pur astrattamente ascrivibile alla conducente del veicolo antagonista – di non aver adeguato la velocità in prossimità dell’incrocio, abbia avuto un ruolo causale nell’evento, in quanto è stata la posizione perpendicolare in cui si trovavano i due mezzi, quando è avvenuto l’impatto, a determinare l’angolo di rotazione della vettura condotta dalla SI, che ha poi investito il pedone. In altri termini, secondo la concorde valutazione di entrambi i giudici di merito la velocità tenuta dalla SI non ha avuto alcun rilievo nell’eziologia del sinistro.
1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Sul punto, è sufficiente rilevare come la statuizione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze generiche sia giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità – avendo la Corte territoriale evidenziato la gravità della condotta rispetto all’evento verificatosi, oltre all’elevato grado della colpa, così confermando il giudizio espresso dal primo giudice, che aveva valorizzato la pericolosità della manovra effettuata dal ricorrente, che aveva messo in pericolo anche la vita della conducente del veicolo antagonista – con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In altri termini, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, ciò che appunto è avvenuto nel caso che si sta scrutinando.
1.3. Manifestamente infondato è il motivo aggiunto, con cui si eccepisce il decorso del termine di improcedibilità, per non essere stato celebrato il giudizio di appello nel termine di due anni, atteso che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 134 del 2021, l’ambito di 4 applicabilità delle disposizioni dell’art. 344-bis cod. proc. pen. è limitato ai procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data da 01/01/2020 (quello per cui si procede, invece, risale al 22/06/2011).
2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AT D'IA UGO BELLINI 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LG GN, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Pascal Corrado, in sostituzione dell’avv. Nicola Neri, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/02/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 17/09/2019, che aveva condannato MI LB per il reato di cui all’art. 589 cod. pen. alla pena di anni due di reclusione.
2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 589 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rappresenta che la Corte territoriale non ha specificamente motivato in ordine alle puntuali doglianze proposte con l’appello, sposando Penale Sent. Sez. 4 Num. 38780 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: D'IA AT Data Udienza: 25/11/2025 incondizionatamente la ricostruzione del sinistro effettuata dal giudice di primo grado sulla scorta della perizia disposta;
che, invero, non ha tenuto conto delle criticità dell’elaborato peritale, evidenziate dal consulente tecnico dell’imputato, che ha individuato nella eccessiva velocità del veicolo antagonista, quantificata in 80 km/h, la sola causa dell’evento; che, peraltro, anche il perito ha rilevato come, qualora l’autovettura antagonista, condotta da GI SI, avesse tenuto una velocità più moderata, gli esiti del sinistro sarebbero stati di altra natura e non si sarebbe addivenuti all’esito infausto;
che la teoria della “condicio sine qua non” non può essere utilizzata nei casi di causalità addizionale, che ricorre quando l’evento è stato prodotto da più cause tutte da sole sufficienti a produrlo;
che in dette ipotesi, invero, il procedimento di eliminazione mentale va effettuato in senso inverso, per cui non bisogna eliminare mentalmente la causa che interessa, per chiedersi se l’evento si sarebbe ugualmente verificato anche in mancanza di essa, ma occorre eliminare mentalmente le altre cause e chiedersi se la causa presa in considerazione sarebbe stata da sola condizione necessaria e sufficiente a produrre l’evento; che, in ogni caso, il diritto di precedenza di cui godeva la SI non la esonerava dall’obbligo di adeguare la propria condotta di guida alle situazioni di pericolo che si prospettano in prossimità di un crocevia, specie se si tiene conto che – a differenza dell’LB – la conducente del veicolo antagonista avrebbe dovuto percepire la presenza del pedone;
che, infatti, il diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo sempre essere subordinato al principio del “neminem laedere”; che, più in generale, l’utente della strada deve regolare la propria condotta di guida considerando anche i comportamenti irregolari altrui, sempre che non risultino assolutamente imprevedibili, per cui nel caso di specie la SI ben avrebbe potuto prevedere il sopraggiungere del veicolo condotto dall’odierno ricorrente;
che la sentenza impugnata presenta una motivazione carente anche con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, al fine di disporre una nuova perizia, necessaria al fine della corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, anche in considerazione delle deformazioni conseguenti all’impatto tra i mezzi coinvolti.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha determinato un trattamento sanzionatorio eccessivo;
che i giudici di merito non hanno considerato l’intervenuto risarcimento del danno da parte della compagnia assicurativa ed il corretto comportamento processuale, tenuto dall’LB; che, dunque, la motivazione relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è del tutto carente.
2.3. Con i motivi aggiunti il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 344-bis cod. proc. pen. Evidenzia come il giudizio di appello si sia protratto oltre due anni, atteso che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 17/09/2019 e depositata il 09/10/2019, mentre il giudizio di appello è stato discusso all’udienza del 17/02/2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo, articolato in diversi punti, è manifestamente infondato.
1.1.1. Con riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che da un punto di vista logico è argomento che va trattato con precedenza rispetto agli altri profili di merito, si osserva che nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale 2 costituisce un istituto eccezionale, fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, con la conseguenza che il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 – 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326 – 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha respinto l’istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale finalizzata a disporre una seconda perizia rendendo una motivazione congrua, fondata sugli elementi già a sua disposizione. In particolare, ha rilevato che il quadro probatorio disponibile – costituito dagli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, dai rilievi eseguiti, dalle testimonianze e dalle risultanze degli elaborati tecnici – consentisse la puntuale ricostruzione del sinistro senza necessità di integrazione. Orbene trattasi di accertamento in fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità, essendo motivato nel rispetto dei criteri della logica processuale.
1.1.2. Venendo più specificamente ai profili relativi alla ricostruzione della dinamica del sinistro, deve, innanzitutto, rilevarsi come, la sentenza impugnata costituisca una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01). Ciò posto, rileva il Collegio che entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato come le osservazioni del consulente tecnico dell’imputato non avessero la forza di scardinare la ricostruzione del sinistro effettuata dal perito e condivisa dal consulente tecnico del Pubblico ministero, con particolare riferimento al punto di impatto dei due veicoli, atteso che l’assetto della targa del furgone condotto dall’LB è inconferente, tenuto conto che era stata interessata la parte frontale alta del mezzo, in prossimità del longarone anteriore destro, la cui traccia era rimasta impressa sulla fiancata della vettura antagonista;
come la velocità tenuta dalla SI fosse del tutto indifferente in relazione alla causazione dell’evento, atteso che era stata la posizione perpendicolare in cui si trovavano i due mezzi quando è avvenuta la collisione – dunque, l’impatto della parte anteriore del veicolo condotto dall’LB con la fiancata della vettura antagonista – a determinare l’angolo di rotazione della vettura condotta dalla SI, che è di conseguenza del tutto svincolato dalla velocità assunta da quest’ultima. Quanto al nesso di causalità, si osserva che correttamente i giudici di merito hanno svolto il giudizio controfattuale, eliminando mentalmente la condotta dell’odierno ricorrente, invece che quella tenuta della conducente del veicolo antagonista. Invero, il nesso di causalità si ricostruisce dopo aver individuato la regola cautelare violata (nel caso di specie, quella dell’obbligo di dare la precedenza), per cui nel processo mentale quella che va eliminata è la condotta posta in violazione della regola cautelare, non le altre. Fuori fuoco è anche il richiamo al principio di affidamento, per escluderne la operatività nel caso concreto, ritenendo non assolutamente imprevedibile da parte della SI la violazione della regola cautelare che imponeva all’odierno ricorrente di dare la precedenza all’incrocio. Ed invero, la ricerca di un punto di equilibrio tra il principio di affidamento (che esonera da colpa) e la prevedibilità dell’altrui comportamento irregolare (che, invece, attribuisce un concorso di colpa) presuppone che la condotta sia stata effettivamente 3 concausa dell’evento ai sensi dell’art. 41 cod. pen., per cui deve svilupparsi tenendo conto dell’eventuale differenza delle posizioni di garanzia, dei ruoli svolti e degli obblighi cautelari imposti. In altri termini, nell’ambito di rischio della circolazione stradale, le cui regole cautelari di base devono essere osservate e note a tutti gli utenti della strada, soltanto se ciascuna condotta è stata concausa materiale dell’evento, va affrontato il “thema probandum” della ragionevole prevedibilità di un altrui comportamento incauto, ponendo attenzione all’indice di prevedibilità in concreto, atteso che la riconoscibilità del pericolo può essere diversa in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione o all’azione intrapresa (Sez. 4, n. 1929 del 22/11/2023, dep. 2024, Blushaj Myzafer, Rv. 285635 – 01). Pertanto, laddove i due conducenti operino nel medesimo contesto di rischio, come appunto nel caso in scrutinio, è necessaria innanzi tutto la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta del conducente del veicolo antagonista (cioè, della SI), che si assume come colposa perché era ragionevolmente prevedibile l’altrui condotta irregolare, sia stata concausa certa dell’evento. Orbene, nel caso di specie, le due sentenze di merito hanno escluso che la violazione della regola cautelare – pur astrattamente ascrivibile alla conducente del veicolo antagonista – di non aver adeguato la velocità in prossimità dell’incrocio, abbia avuto un ruolo causale nell’evento, in quanto è stata la posizione perpendicolare in cui si trovavano i due mezzi, quando è avvenuto l’impatto, a determinare l’angolo di rotazione della vettura condotta dalla SI, che ha poi investito il pedone. In altri termini, secondo la concorde valutazione di entrambi i giudici di merito la velocità tenuta dalla SI non ha avuto alcun rilievo nell’eziologia del sinistro.
1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Sul punto, è sufficiente rilevare come la statuizione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze generiche sia giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità – avendo la Corte territoriale evidenziato la gravità della condotta rispetto all’evento verificatosi, oltre all’elevato grado della colpa, così confermando il giudizio espresso dal primo giudice, che aveva valorizzato la pericolosità della manovra effettuata dal ricorrente, che aveva messo in pericolo anche la vita della conducente del veicolo antagonista – con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In altri termini, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, ciò che appunto è avvenuto nel caso che si sta scrutinando.
1.3. Manifestamente infondato è il motivo aggiunto, con cui si eccepisce il decorso del termine di improcedibilità, per non essere stato celebrato il giudizio di appello nel termine di due anni, atteso che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 134 del 2021, l’ambito di 4 applicabilità delle disposizioni dell’art. 344-bis cod. proc. pen. è limitato ai procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data da 01/01/2020 (quello per cui si procede, invece, risale al 22/06/2011).
2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AT D'IA UGO BELLINI 5