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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/09/2025, n. 6724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6724 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 11452 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. VERDI MARCO, RIZZA MASSIMO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) CP_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. TESTA FABIO, Controparte_2
PARTE CONVENUTA
(cod. fisc. Controparte_3
) P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO
PARTE TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. … per il sinistro verificatosi CP_1 in data 17.2.2021 … e, per l'effetto, … condannare il Sig. al pagamento, in favore CP_1 dell'odierna attrice, . a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € Parte_2
33.675,76, importo così meglio specificato:
€ 5.751,58 a titolo di spese per allestimento cantiere e relativi oneri;
€ 2.037,22 pari al 50% del valore delle opere da eseguirsi per il ripristino del solaio comune;
€ 5.328,26 pari al valore delle opere da eseguirsi per il ripristino dell'immobile di proprietà della
Parte_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 1 € 569,28 valore delle suppellettili e arredi danneggiati;
€ 11.500,00 a titolo di canoni di locazione non percepiti da per il periodo marzo Parte_1
2021 - gennaio 2023;
€ 4.325,42 a titolo di compenso pagato al CTU (Arch. per come liquidato nell'ambito del Per_1 procedimento per ATP;
€ 4.164,00 a titolo di compenso pagato al CTP (Ing. in relazione al procedimento per Per_2
ATP;
… oltre all'ulteriore pregiudizio economico costituito dagli importi che non potranno essere percepiti da a titolo di canoni di locazione con riferimento all'immobile per cui è causa fintanto Parte_1 che l'immobile non sarà nuovamente agibile e dunque locabile”
Parte convenuta conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Nel merito, in via principale:
- rigettarsi ogni avversa istanza e domanda … comunque perché infondate ...
- per l'effetto dichiarare che il Signor non è responsabile per l'evento lesivo di cui in narrativa CP_1 dell'atto di citazione avversario;
- in via subordinata:
- … ridurre il risarcimento del danno ex artt. 1227 e 2056 c.c. nella misura ritenuta di giustizia;
- … condannare a manlevare e tenere indenne – Controparte_4 in forza del contratto d'assicurazione di cui in narrativa del presente atto – il Signor per le CP_1 eventuali somme che lo stesso dovesse essere condannato a versare a parte attrice in relazione alla vicenda in parola”
La terza chiamata conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“In via principale - Respingere la domanda di manleva proposta da nei confronti della CP_1
di Ass.ni in forza della Polizza Globale Fabbricati 2018.80.2294358 … Parte_3
In via subordinata - … dovrà tenersi in debito conto:
- il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno per non aver segnalato le dedotte perdite infiltrative;
- il limite di massimali, scoperti, franchigie dedotti in polizza”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 21.3.2022, la società attrice esponeva che:
• essa svolge, fra le altre, attività di compravendita e locazione di immobili e in particolare aveva concesso l'unità immobiliare (al primo piano dell'edificio di via Chavez 2 a Milano), completamente arredata, a come da contratto di Parte_4 locazione a uso abitativo del 1° febbraio 2015;
• il 17 febbraio 2021, il convenuto , proprietario dell'unità soprastante quella CP_1 condotta dalla si presentava nella sede dell'attrice comunicandole che il Parte_4 pavimento della sua unità immobiliare e il solaio in legno erano crollati, sfondando il
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 2 controsoffitto dell'appartamento della Parte_1
• incaricati dell'attrice s'erano immediatamente recati sul posto, constatando l'effettivo sfondamento del solaio e del controsoffitto dell'appartamento dell'attrice, e il crollo di macerie e detriti, da cui era derivato “grave danneggiamento dell'immobile stesso e dei beni obili ivi contenuti, inclusi gli arredi e le suppellettili” constatando inoltre che “nel periodo temporale nel quale si era verificato il sinistro, quest'ultimo stava eseguendo lavori di natura edile nell'appartamento di sua proprietà”;
• il , sebbene richiestone, non aveva fornito i documenti obbligatori relativi ai permessi CP_1 edilizi e alla sicurezza di cantiere, dichiarando solo d'aver acquistato l'immobile all'asta e aggiungendo che “insieme al di lui fratello, sig. ” stava eseguendo “lavori di Persona_3 piccola manutenzione in proprio, coinvolgenti anche il pavimento” e che “durante detti lavori, era quindi crollato sotto i loro piedi”;
• in realtà, i lavori apparivano “ben più consistenti ed invasivi, essendo invero ravvisabile l'effettuazione di una ristrutturazione completa, con radicale demolizione di tutti i pavimenti, sottofondi, tavolati della camera e del bagno e si appurava inoltre la presenza di altri quattro soggetti di origine straniera, che altri non erano se non maestranze edili”;
• tali attività “erano state poste in essere senza l'adozione di qualsivoglia accorgimento e misura precauzionale atta ad evitare il crollo e con totale imperizia” e segnatamente il , “nel CP_1 procedere in particolare alla demolizione dei pavimenti e dei sottofondi mediante uso di martelli demolitori” aveva “danneggiato l'assito originale in legno e fatto precipitare innumerevoli macerie sul controsoffitto sottostante, causando così il crollo completo, per cedimento strutturale, di tutta la superficie della stanza sottostante, sotto il peso (parliamo di quintali) delle anzidette macerie via via accumulatesi”;
• il sinistro non aveva avuto conseguenze peggiori solo perché, fortunatamente e per caso, la conduttrice quel giorno non era presente nell'abitazione;
• la medesima conduttrice, a causa dell'intervenuta inagibilità dell'immobile a lei concesso in locazione, era stata esonerata dal pagamento dei canoni fino all'integrale ripristino dell'appartamento e aveva fruito di altro immobile di proprietà della ricorrente, in forza di contratto di comodato d'uso temporaneo fino al 30 giugno 2021, data in cui “la sig.ra Parte_4 ha comunicato la disdetta ed il rapporto locativo è cessato con decorrenza dal 1.7.2021” sicché “l'immobile, d'altra parte inagibile, è a tutt'oggi sfitto”;
• l'attrice aveva chiesto allora al di “assumere l'impegno alla rimissione in pristino dello CP_1 stato dell'immobile di proprietà della a proprie spese, ma a cura di impresa di Parte_1 fiducia della e di “risarcire ogni pregiudizio comunque patito dall'attrice, ivi Parte_1 compreso il danno patrimoniale per canoni di locazione” ma tali richieste erano state respinte dal;
CP_1
• l'attrice aveva perciò richiesto un accertamento preventivo (RG 16094/2021) in cui il CP_1 aveva fra l'altro confermato di aver eseguito lavori edili nell'appartamento soprastante a quello della negando però qualsivoglia responsabilità, asserendo che il sinistro era stato Pt_1 causato da “perdita proveniente da tubatura condominiale”;
• sulla scorta della relazione depositata dal CTU arch. risultava inconfutabile la Per_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 3 responsabilità esclusiva del convenuto ex a. 2043 cc, giacché il CTU aveva accertato che l'apporto determinante per il crollo del solaio era stato dato dai lavori di demolizione eseguiti dal;
CP_1
• sussisteva quindi il diritto a ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni. L'attrice pertanto concludeva chiedendo che, accertata l'esclusiva responsabilità del , egli fosse CP_1 condannato a risarcire all'attrice i danni pari al complessivo importo di € 33.675,76.
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata il 29.8.2022 osservando che: CP_1
• non v'era nesso di causa tra il crollo del soffitto e l'intervento “'di mera manutenzione ordinaria' che egli stava in autonomia ponendo in essere” giacché egli s'era limitato alla
“semplice rimozione delle piastrelle del pavimento”;
• egli era anzi a sua volta danneggiato dal sinistro, poiché dalla aveva appreso “una Pt_4 problematica di “perdita d'acqua” che aveva interessato l'immobile di proprietà della stessa La Signora durante il primissimo sopralluogo (e, quindi, quando per la Pt_1 Parte_4 prima volta tutte le parti si incontravano) a seguito dell'accaduto ha affermato di aver segnalato “mille volte” alla proprietà la presenza di perdite d'acqua”;
• tale situazione “che di certo si è protratta nel tempo, nell'inerzia di controparte (unica ad avere e a poter avere contezza della problematica infiltrativa)” aveva “ammalorato gli elementi strutturali già gravati dal tempo (l'edificio risale al primo dopoguerra)”;
• “le infiltrazioni, andate avanti per anni ed anni, interessavano il bagno e con ogni probabilità lo scarico, producendo un'infiltrazione da acque reflue (il colore scuro delle macchie sul cartongesso lo confermano) con tutto ciò che ne consegue anche in termini di insalubrità e cattivo odore. Non è plausibile che un inquilino non segnali al proprietario dell'immobile la situazione” e del resto anche la CTU aveva rilevato tali infiltrazioni nonché la presenza di salnitro e di muffe, “elementi che, tangendo la salubrità dell'immobile, rendevano di per sé non abitabile l'appartamento” ciò che dimostrava l'infondatezza della pretesa di risarcire i canoni perduti;
• il consulente di parte del , del resto, aveva criticato la relazione del CTU in quanto da CP_1 essa emergeva che “il crollo [aveva] come prima causa il deterioramento nel tempo dell'impalcato dovuto alle infiltrazioni e il conseguente accumulo di detriti sul controsoffitto sottostante'” sicché “le opere di “rimozione delle piastrelle” hanno avuto … una concomitanza solo temporale e non avrebbero di certo causato alcuna problematica se non vi fosse stata la situazione di deterioramento dovuta alle infiltrazioni storiche e alla mancata segnalazione delle stesse da parte del proprietario sottostante (unico a poterle riscontrare)”;
• d'altra parte, lo stesso CTU aveva ritenuto che le infiltrazioni fossero “concausa – evidentemente prevalente” dell'evento lesivo, dovendosi così interpretare la locuzione del CTU
“causa prima” tanto più che il CTU ascriveva al non già un'imperizia né una negligenza CP_1 né errori nell'esecuzione degli “asseriti lavori”, ma ne affermava la responsabilità soltanto per
“un'omissione per non aver verificato l'appartamento sottostante per comprendere se vi erano perdite d'acqua”, verifica che il non era tenuto a svolgere;
CP_1
• in subordine, sussisteva concorso del fatto colposo della norma degli aa. 1227 e 2056 Pt_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 4 cc, dovendosi anche ricordare che con lettera 28 febbraio 2021 il “pur in difetto di CP_1 qualsivoglia responsabilità, … ha immediatamente fornito un alloggio a sua cura e spese alla Signora [nonché] offerto alla la disponibilità a svolgere a mezzo di Parte_4 Parte_1 impresa di sua fiducia e anticipandone i costi le opere di risistemazione dell'immobile di controparte”, offerta non accolta dall'attrice;
• contestava comunque l'entità dei danni. Il convenuto quindi concludeva chiedendo (previa chiamata in causa dell'assicuratore del ) CP_5 di respingere le domande dell'attrice e, in via subordinata, di ridurre il risarcimento del danno ex aa. 1227 e 2056 cc e di condannare il terzo, soc. , a tenerlo indenne. CP_3
La terza chiamata soc. si costituiva con comparsa depositata il 14.12.2022 osservando che: CP_3
• la domanda di manleva svolta dal era infondata, poiché il danno lamentato dall'attrice CP_1 era stato cagionato dai lavori di ristrutturazione effettuati nell'immobile di proprietà del medesimo , come accertato nell'ATP; CP_1
• il CTU aveva infatti sottolineato che, indipendentemente dai fenomeni infiltrativi Per_1 susseguitisi nel tempo, sussisteva “un chiaro nesso di causalità tra i lavori eseguiti da parte resistente e il crollo verificatosi in quanto i lavori hanno sia modificato in modo sostanziale la statica del solaio alleggerendolo di gran parte del carico statico con conseguenti deformazioni causando la caduta del sottofondo sul controsoffitto sottostante”;
• infatti, ai fenomeni infiltrativi dovuti alla presenza del bagno al piano secondo avevano deteriorato le assi nella zona interessata e allagato gli spazi tra esse, si erano unite le vibrazioni conseguenti alle demolizioni, così determinando la progressiva caduta e accumulo del sottofondo non coerente sulla faccia superiore del controsoffitto in canne palustri,: tale fenomeno, avvenuto con minore rilevanza nelle porzioni nelle parti non interessate dalle infiltrazioni era stato particolarmente rilevante in quella relativa alla zona del crollo, sicché l' aumento di carico sul controsoffitto originario unito al movimento di rialzo elastico delle travi, non più gravate dal carico dei pavimenti e dei sottofondi e dei tavolati, aveva provocato il distacco del controsoffitto in cannette delle travi a cui era affrancato e il crollo di questo sul controsoffitto in cartongesso sottostante con conseguente spanciamento e crollo del medesimo;
• pertando, sebbene il crollo avesse come prima causa il deterioramento nel tempo dell'impalcato dovuto alle infiltrazioni e il conseguente accumulo di detriti sul controsoffitto sottostante, restavano evidenti sia il nesso cronologico sia quello etiologico tra esecuzione dei lavori e crollo;
• inoltre, “i fenomeni infiltrativi invocati dal , onde veder in qualche modo coinvolta CP_1
l'assicurazione, sono dovuti al grave stato di incuria in cui versava l'appartamento ed in particolare il bagno e pertanto … non oggetto di garanzia”, giacché descrivendo l'unità immobiliare del il CTU rilevava che “in corrispondenza della zona crollata dove CP_1 evidentemente era stato realizzato il bagno ormai demolito erano visibili le linee dell'impianto idrico sanitario e una linea di scarico in pvc rosso che proseguiva in direzione dell'ingresso. In tale zona l'impalcato, ove non già crollato o rimosso era in pessime condizioni.” E ancora cfr. punto 4) “In ragione dell'entità e della distribuzione dei danni sull'impalcato si poteva
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 5 escludere che la perdita all'origine dell'ammaloramento fosse quella individuata da parte resistente in corrispondenza della parte destra, si ritiene invece che fosse la conseguenza di anni di uso del bagno”. E' pertanto acclarato che i fenomeni infiltrativi fossero dovuti a usura ed incuria dell'immobile e pertanto ogni pretesa nei confronti della compagnia dovrà essere disattesa”;
• sussisteva peraltro anche il concorso di responsabilità dell'attrice poiché il CTU aveva rilevato che “sul controsoffitto in cartongesso nella porzione non crollata in direzione dell'ingesso erano visibili due macchie di colore giallo dovute a infiltrazioni dall'alto ormai asciutte”, fenomeni che l'attrice non aveva mai segnalato, così concorrendo a determinare l'aggravamento del danno;
• quanto al rapporto assicurativo invocato dal convenuto, il fatto dedotto non era suscettibile di garanzia in forza della Polizza Globale fabbricati 2018.80.2294358 e delle CGA, poiché la clausola 12.1.2 della Sezione danni da Acqua delle CGA stabiliva che “ tiene CP_3 indenne l' di quanto sia tenuto a pagare (a titolo di risarcimento (…) per danni Parte_5 involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali, e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale. (…) Le garanzie di cui ai precedenti punti 12.11 e 12.1.2 operano esclusivamente in relazione ai danni causati da spargimento d'acqua: a) Proveniente da impianti al servizio del fabbricato idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio, tecnici lesionatisi a seguito di: b) Rottura accidentale;
c) Gelo (…)” mentre nella vicenda in esame “come ben emerge dalla CTU preventiva” risulta che “la perdita che ha dato origine alle dedotte infiltrazioni [era] conseguenza di anni di uso del bagno e pertanto non imputabile a gelo o rottura accidentale”;
• ancora, la clausola 13.2 della CGA - Sezione Danni da Acqua, stabilisce che: “Per le garanzie di cui al punto 12.1.2 “Danni a Terzi” non indennizza i danni derivanti da lavori CP_3 di ordinaria e straordinaria manutenzione, innovazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione(…). on indennizza altresì i danni dovuti a umidità, stillicidio o CP_3 insalubrità dei locali”;
• nella specie, quindi, non operava la garanzia assicurativa invocata dal convenuto, la cui domanda di manleva doveva essere respinta;
• contestava la domanda anche in relazione al quantum. La soc. REALE concludeva chiedendo in via principale di respingere la domanda di manleva proposta da e in via subordinata ridurre la pretesa. CP_1
All'udienza di prima comparizione tenuta il 19.12.2022 venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc.
A seguito dell'udienza 8.5.2023, con provvedimento 24.11.2023 venivano ammesse alcune prove orali, sicché all'udienza 1.2.2024 venivano interrogati i testimoni (impiegata Testimone_1 dell'attrice) e (socio della soc. attrice, insieme al fratello Controparte_6 [...]
) nonché, formalmente, il convenuto . CP_7 CP_1
Con provvedimento 28.2.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. Con provvedimento 22.3.2024 veniva disposta la regolarizzazione di alcuni documenti e l'acquisizione
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 6 della relazione depositata dalla CTU nel procedimento preventivo RG 16094/2021. Respinta il 27.3.2024 l'istanza attorea ex a. 186 quater cpc, all'udienza del giorno 21/11/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 10.2.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
È opportuno sintetizzare dapprima l'istruttoria orale:
• la testimone impiegata della ha riferito che il convenuto << il Tes_1 Pt_1 CP_1
17/2/2021 … venne nell'ufficio ove io lavoravo e mi spiegò che mentre lui stava eseguendo lavori edili nell'appartamento di sua proprietà era crollato il pavimento nell'appartamento sottostante, di cui qualcuno gli aveva poi detto che era proprietaria la soc. Insieme a Pt_1 me ad ascoltare il racconto del quel giorno c'era la mia collega . CP_1 Parte_6
Il era venuto a esortarci a controllare che non vi fossero persone sotto le macerie che CP_1 erano in quantità davvero notevole e lo stesso era molto agitato >> CP_1
• il testimone (uno dei due soci dell'attrice) ha dichiarato che il Controparte_6
17/2/2021 gli aveva telefonato la che gli aveva riferito di quanto a lei raccontato dal Tes_1
, cioè del crollo in questione;
egli s'era quindi recato in quell'appartamento ove aveva CP_1 rilevato che “non c'era più il soffitto che era appunto crollato per buona parte. Nel soprastante appartamento del c'erano degli operai egiziani … gli operai erano nell'appartamento CP_1 sopra a quello della ioè nell'appartamento del quale era crollata gran parte del Pt_1 pavimento”
• interrogato formalmente, il convenuto ha dichiarato << confermo che il 17/02/2021 CP_1 andai presso gli uffici della Nego che dissi che era crollato il pavimento del mio Parte_1 appartamento in via Chavez 2. Dissi solo che si erano ammalorate le travi. Peraltro confermo che nel pavimento del mio appartamento era presente un buco di circa due metri quadri, sicché dall'appartamento sottostante della era possibile vedere l'appartamento Parte_1 sovrastante, cioè il mio … Confermo che partecipai al sopralluogo del 17/02/2021, ma nego che fosse presente era presente solo Persona_4 Persona_5
Durante quel sopralluogo confermo che c'erano macerie e detriti. Confermo che l'appartamento sottostante, della era arredato. Quando feci il sopralluogo mobili e Pt_1 suppellettili non erano danneggiati, ma solo ricoperti da polvere, salvo il tavolo che era l'unico mobile ricoperto di macerie. Al sopralluogo partecipò anche la conduttrice dell'appartamento la sigr.a … confermo che il 17/02/2021 stavo eseguendo lavori Parte_4 edili da solo nel mio appartamento. Confermo che in occasione del sopralluogo dissi a
che stavo eseguendo dei lavori edili. ADR: confermo che eseguii i lavori da Persona_5 solo e senza l'ausilio di nessun operaio. Nego che i lavori in questione fossero eseguiti anche da operai, in particolare egiziani … confermo che l'appartamento della di via Parte_1
Chavez 2 a Milano è ancora oggi sfitto>>.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 7 Alla luce delle dichiarazioni testimoniali (e delle parziali ammissioni rese dal convenuto), nonché tenuto conto delle conclusioni della relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento RG 16094/2021 dall'arch. (esente da vizi logici, adeguatamente argomentata, coerente e Per_1 pienamente condivisibile) la domanda risulta parzialmente fondata.
Si deve anzitutto sottolineare che (diversamente da quanto opina il convenuto) la circostanza che il CTU abbia qualificato l'accertata presenza risalente di infiltrazioni come “prima causa” del crollo, con ogni evidenza non significa che essa sia stata anche l'unica causa del medesimo. Né può ragionevolmente sostenersi che l'aggettivo numerale ordinale sia interpretabile come indicazione di prevalenza di tale causa rispetto alle altre. Al riguardo infatti:
• invano il convenuto tenta di minimizzare l'entità dei lavori che nell'appartamento di sua CP_1 proprietà egli avrebbe eseguito da solo, o al più colla collaborazione del fratello (e non già cogli operai egiziani di cui ha fatto menzione il testimone ), giacché il CTU a pag. 13 invece CP_6 sottolinea (e documenta fotograficamente) che
<< sulle pareti, intonacate a gesso con i segni di diverse imbiancature occorse nel tempo, erano visibili i segni di rimozione dei divisori interni, della rimozione di piastrelle a parete. … in ragione dell'entità e della distribuzione dei danni sull'impalcato si poteva escludere che la perdita all'origine dell'ammaloramento fosse quella individuata da parte resistente in corrispondenza della parete di destra, si ritiene invece che fosse la conseguenza di anni di uso del bagno >>
• a pag. 18 della relazione conclusiva il CTU ha così ricostruito la dinamica del crollo: <<
1. I fenomeni infiltrativi dovuti alla presenza del bagno al piano secondo hanno causato il deterioramento delle assi nella zona interessata e l'allargamento degli spazi tra queste.
2. Tale fenomeno, unito alle vibrazioni conseguenti alle demolizioni, ha causato la progressiva caduta e accumulo del sottofondo non coerente sulla faccia superiore del controsoffitto in canne palustri: tale fenomeno, avvenuto con minore rilevanza nelle porzioni non interessate dalle infiltrazioni … è stato particolarmente rilevante in quella relativa alla zona del crollo;
3. Tale aumento di carico sul controsoffitto originario unito al movimento di rialzo elastico delle travi, non più gravate dal carico dei pavimenti e sottofondi e dei tavolati ha causato il distacco dell'controsoffitto in cannette dalle travi a cui era affrancato e il crollo di questo sul controsoffitto in cartongesso sottostante e il conseguente spanciamento e crollo di questo.
Nesso di causa eff etto e responsabilità connesse:
Seppure il crollo abbia come prima causa il deterioramento nel tempo dell'impalcato dovuto alle infiltrazioni e il conseguente accumulo di detriti sul controsoffitto sottostante è evidente sia il nesso temporale sia di causa effetto tra esecuzione dei lavori e crollo stesso >>
• a pagina 23 della stessa relazione, rispondendo all'analoga obiezione del consulente di parte convenuta, il CTU ha ben spiegato che:
<< distorcendo le argomentazioni del CTU [il CTP del RUSSO] vuole attribuire le ragioni del crollo esclusivamente alle infiltrazioni. E' evidente che se le infiltrazioni sono la causa prima dell'ammaloramento delle strutture sono concausa nel crollo che, senza l'esecuzione di opere, con conseguenti vibrazioni e modificazioni dei carichi e quindi del sistema statico del solaio, sarebbe potuto non avvenire mai >>,
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 8 • soprattutto a pag. 24 il CTU ha così univocamente e persuasivamente concluso:
<< Il CTU ritiene che:
1. in ragione di un susseguirsi di perdite nel corso del tempo in corrispondenza dell'area adibita a bagno dell'appartamento al piano secondo il solaio nella zona del crollo si sia gravemente compromesso già prima dell'inizio di opere; in particolare si è appurata la fragilità delle tavole dell'impalcato e l'apertura di spazzi tra queste;
2. il fenomeno infiltrativo [era] visibile al momento del fatto dall'appartamento oggetto di danneggiamento …
3. non risultano agli atti segnalazioni dell'infiltrazione da parte ricorrente al condominio o a controparte;
4. parimenti parte resistente, responsabile delle opere al piano secondo, non richiedeva a controparte di poter accedere ai luoghi per un sopralluogo preliminare all'avvio dei lavori ...
5. si ritine via sia un chiaro nesso di causalità tra i lavori eseguiti da parte resistente e il crollo verificatosi in quanto i lavori hanno sia modificato in modo sostanziale la statica del solaio alleggerendolo di gran parte del carico statico con conseguenti deformazioni, sia causato la caduta del sottofondo sul controsoffitto sottostante;
6. il costo di ripristino del solaio di interpiano, dei danni riscontrati nell'appartamento di parte ricorrente e dei beni danneggiati in esso presenti ammonti a € 15.323,00 (quindicimilasettecentoventitre/00) oltre oneri fiscali e previdenziali >>
In ragione di tali valutazioni, va dunque accertato anche ex a. 1227 cc che il crollo fu causato non soltanto dalla negligenza del convenuto che procedette con evidente imperizia e palese negligenza all'esecuzione di importanti opere di ristrutturazione (per giunta, senza prima sincerarsi della compatibilità cogli elementi statici, benché anch'egli potesse avvedersi delle infiltrazioni dell'area adibita a bagno del suo appartamento) bensì pure dalla concorrente responsabilità della stessa società attrice che (malgrado le ripetute segnalazioni da parte della conduttrice Parte_4
, specificamente ricordate nella comparsa di risposta del convenuto, senza che l'attrice ne
[...] abbia fatto specifica contestazione nella prima memoria) rimase del tutto inerte e silente né intervenne tempestivamente per risolvere il perdurante problema. Trattandosi di responsabilità aquiliana, l'asserita imprevedibilità (da parte del convenuto) della preesistente condizione di ammaloramento risulta del tutto ininfluente ai fini della risarcibilità del danno causato da colpa del convenuto, tanto più che, come accertato dal CTU, le infiltrazioni erano comunque rilevabili nel bagno dell'appartamento del . CP_1
In conseguenza di ciò, la responsabilità del crollo da ascrivere all'attrice va stimata pari alla metà di quella della convenuta, dal che discende che la domanda può essere accolta soltanto nei limiti dei due terzi del danno di seguito liquidato.
Per quantificare il danno, occorre intanto considerare i costi di ripristino del solaio e dei beni danneggiati, stimati congrui dal CTU nell'importo di € 15.323, arrotondabile a € 15.330,00. È appena il caso di notare l'irrilevanza dell'offerta fatta dal convenuto all'attrice di intervenire con impresa e professionisti di fiducia dello stesso convenuto, le cui specifiche competenze apparivano quanto meno dubbie proprio alla luce della gravità del danno a cui i suoi lavori avevano rilevantemente contribuito.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 9 Per contro, la pretesa di rimborso dei canoni di locazione fino alla data odierna, asseritamente perduti per colpa del convenuto, è infondata: va invero notato che la conduttrice (che aveva stipulato il contratto in data 1.2.2015 per quattro anni rinnovabili di altrettanti, doc. 3) diede disdetta con decorrenza 1.7.2021 (doc. 13). A tutto concedere, quindi, i canoni perduti sarebbero quelli dal 18.2.2021 all'1.7.2021. Nondimeno, da un lato manca la prova che l'attrice abbia effettivamente subìto una contrazione del reddito che essa ritraeva da tale locazione (non essendo stata prodotta nessuna documentazione fiscale al riguardo) e dall'altro lato la stessa attrice ammette che, malgrado il tempo trascorso, non ha ancora reperito nuovi conduttori dell'appartamento ammalorato, restando irrilevante che ciò sia conseguenza della mancata riparazione dei danni o della mancanza di offerte: di certo va escluso che il fatto sia conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo, dovendosi anzi rilevare l'applicabilità nella specie dell'a. 1227 cc trattandosi di danni evitabili coll'ordinaria diligenza dell'asserita creditrice.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, il convenuto dev'essere condannato a pagare all'attrice l'importo di € 10.220,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Va respinta la richiesta del convenuto d'essere manlevato dall'assicuratrice terza chiamata: in proposito sono pienamente fondate le eccezioni della soc. REALE.
Indipendentemente dall'innegabile fatto che le infiltrazioni accertate dal CTU erano dovute anche al grave stato di incuria nel quale si trovava l'appartamento del (in particolare, nel bagno CP_1 demolito in occasione delle incaute opere intraprese dal convenuto, che il CTU ha constatato trovarsi
“in pessime condizioni”), deve infatti riconoscersi che le condizioni generali di assicurazione della polizza globale fabbricati invocata dal convenuto (2018.80.2294358) nella clausola 12.1.2 della sezione
“danni da acqua” è chiaramente stabilito che “ tiene indenne l'Assicurato di quanto sia CP_3 tenuto a pagare (a titolo di risarcimento (…) per danni involontariamente provocati a terzi … per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale”, laddove non è certo qualificabile come accidentale non soltanto l'incuria suddetta ma neppure la negligente e imperita modalità di esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Inoltre, la stessa clausola prevede che le garanzie “operano esclusivamente in relazione ai danni causati da spargimento d'acqua: a) Proveniente da impianti al servizio del fabbricato idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio, tecnici lesionatisi a seguito di: b) Rottura accidentale;
c) Gelo (…)”, senonché il CTU ha accertato che la perdita era stata determinata da anni di uso del bagno e non certo a gelo né a rotture accidentali. In ogni caso, la clausola 13.2 della menzionate condizioni generali di assicurazione esclude univocamente che possano essere indennizzati i danni derivanti (come nella specie) “da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, innovazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione”.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in dispositivo (rispettivamente, in favore dell'attrice e della terza chiamata) applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 10 delle questioni trattate. All'attrice devono essere liquidate anche le spese del giudizio di accertamento preventivo e quelle di assistenza del consulente di parte (rideterminate in € 3.000,00, poiché il doc. 18 dimostra unicamente il pagamento di € 2.000 per acconti e non contiene la fattura quietanzata del saldo).
Le spese liquidate al CTU arch. nel procedimento RG 16094/2021 (€ 3.147,93 come da Per_1 provvedimento 8.2.2022 del giudice dottore BLANDINI, escluse le spese in quanto non documentate) devono essere poste definitivamente a carico del convenuto . CP_1
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande proposte dall'attrice soc. Parte_1
(2) per l'effetto, accertato che il fatto dannoso del 17 febbraio 2021 va ascritto per un terzo alla responsabilità dell'attrice e per i due terzi alla responsabilità del convenuto , CP_1 condanna quest'ultimo a risarcire alla soc. i due terzi del danno, liquidati in Parte_1 complessivi EUR 10.220,00 oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda (notificata il 21 marzo 2022) al saldo;
(3) respinge la domanda di manleva proposta dal convenuto contro il terzo
[...]
; Controparte_8
(4) condanna il convenuto RUSSO a rifondere alla società attrice: a) le spese di questo procedimento, liquidate in € 545,00 per spese e € 3.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
b) le spese del procedimento RG 16094/2021, liquidate in € 276,00 per spese e € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA c) le spese di assistenza del CTP ing. nel proc. RG 16094/2021, rideterminate in € Per_2
3.000,00; (5) condanna il convenuto a rifondere al terzo chiamato CP_1 Controparte_8
le spese di questo procedimento, liquidate in € 3.300,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(6) pone definitivamente a carico del convenuto le spese del CTU arch. el procedimento Per_1
RG 16094/2021 (ivi già liquidate in complessivi € 3.147,93).
Così deciso il giorno 6 settembre 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 11
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 11452 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. VERDI MARCO, RIZZA MASSIMO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) CP_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. TESTA FABIO, Controparte_2
PARTE CONVENUTA
(cod. fisc. Controparte_3
) P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO
PARTE TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. … per il sinistro verificatosi CP_1 in data 17.2.2021 … e, per l'effetto, … condannare il Sig. al pagamento, in favore CP_1 dell'odierna attrice, . a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € Parte_2
33.675,76, importo così meglio specificato:
€ 5.751,58 a titolo di spese per allestimento cantiere e relativi oneri;
€ 2.037,22 pari al 50% del valore delle opere da eseguirsi per il ripristino del solaio comune;
€ 5.328,26 pari al valore delle opere da eseguirsi per il ripristino dell'immobile di proprietà della
Parte_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 1 € 569,28 valore delle suppellettili e arredi danneggiati;
€ 11.500,00 a titolo di canoni di locazione non percepiti da per il periodo marzo Parte_1
2021 - gennaio 2023;
€ 4.325,42 a titolo di compenso pagato al CTU (Arch. per come liquidato nell'ambito del Per_1 procedimento per ATP;
€ 4.164,00 a titolo di compenso pagato al CTP (Ing. in relazione al procedimento per Per_2
ATP;
… oltre all'ulteriore pregiudizio economico costituito dagli importi che non potranno essere percepiti da a titolo di canoni di locazione con riferimento all'immobile per cui è causa fintanto Parte_1 che l'immobile non sarà nuovamente agibile e dunque locabile”
Parte convenuta conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Nel merito, in via principale:
- rigettarsi ogni avversa istanza e domanda … comunque perché infondate ...
- per l'effetto dichiarare che il Signor non è responsabile per l'evento lesivo di cui in narrativa CP_1 dell'atto di citazione avversario;
- in via subordinata:
- … ridurre il risarcimento del danno ex artt. 1227 e 2056 c.c. nella misura ritenuta di giustizia;
- … condannare a manlevare e tenere indenne – Controparte_4 in forza del contratto d'assicurazione di cui in narrativa del presente atto – il Signor per le CP_1 eventuali somme che lo stesso dovesse essere condannato a versare a parte attrice in relazione alla vicenda in parola”
La terza chiamata conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“In via principale - Respingere la domanda di manleva proposta da nei confronti della CP_1
di Ass.ni in forza della Polizza Globale Fabbricati 2018.80.2294358 … Parte_3
In via subordinata - … dovrà tenersi in debito conto:
- il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno per non aver segnalato le dedotte perdite infiltrative;
- il limite di massimali, scoperti, franchigie dedotti in polizza”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 21.3.2022, la società attrice esponeva che:
• essa svolge, fra le altre, attività di compravendita e locazione di immobili e in particolare aveva concesso l'unità immobiliare (al primo piano dell'edificio di via Chavez 2 a Milano), completamente arredata, a come da contratto di Parte_4 locazione a uso abitativo del 1° febbraio 2015;
• il 17 febbraio 2021, il convenuto , proprietario dell'unità soprastante quella CP_1 condotta dalla si presentava nella sede dell'attrice comunicandole che il Parte_4 pavimento della sua unità immobiliare e il solaio in legno erano crollati, sfondando il
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 2 controsoffitto dell'appartamento della Parte_1
• incaricati dell'attrice s'erano immediatamente recati sul posto, constatando l'effettivo sfondamento del solaio e del controsoffitto dell'appartamento dell'attrice, e il crollo di macerie e detriti, da cui era derivato “grave danneggiamento dell'immobile stesso e dei beni obili ivi contenuti, inclusi gli arredi e le suppellettili” constatando inoltre che “nel periodo temporale nel quale si era verificato il sinistro, quest'ultimo stava eseguendo lavori di natura edile nell'appartamento di sua proprietà”;
• il , sebbene richiestone, non aveva fornito i documenti obbligatori relativi ai permessi CP_1 edilizi e alla sicurezza di cantiere, dichiarando solo d'aver acquistato l'immobile all'asta e aggiungendo che “insieme al di lui fratello, sig. ” stava eseguendo “lavori di Persona_3 piccola manutenzione in proprio, coinvolgenti anche il pavimento” e che “durante detti lavori, era quindi crollato sotto i loro piedi”;
• in realtà, i lavori apparivano “ben più consistenti ed invasivi, essendo invero ravvisabile l'effettuazione di una ristrutturazione completa, con radicale demolizione di tutti i pavimenti, sottofondi, tavolati della camera e del bagno e si appurava inoltre la presenza di altri quattro soggetti di origine straniera, che altri non erano se non maestranze edili”;
• tali attività “erano state poste in essere senza l'adozione di qualsivoglia accorgimento e misura precauzionale atta ad evitare il crollo e con totale imperizia” e segnatamente il , “nel CP_1 procedere in particolare alla demolizione dei pavimenti e dei sottofondi mediante uso di martelli demolitori” aveva “danneggiato l'assito originale in legno e fatto precipitare innumerevoli macerie sul controsoffitto sottostante, causando così il crollo completo, per cedimento strutturale, di tutta la superficie della stanza sottostante, sotto il peso (parliamo di quintali) delle anzidette macerie via via accumulatesi”;
• il sinistro non aveva avuto conseguenze peggiori solo perché, fortunatamente e per caso, la conduttrice quel giorno non era presente nell'abitazione;
• la medesima conduttrice, a causa dell'intervenuta inagibilità dell'immobile a lei concesso in locazione, era stata esonerata dal pagamento dei canoni fino all'integrale ripristino dell'appartamento e aveva fruito di altro immobile di proprietà della ricorrente, in forza di contratto di comodato d'uso temporaneo fino al 30 giugno 2021, data in cui “la sig.ra Parte_4 ha comunicato la disdetta ed il rapporto locativo è cessato con decorrenza dal 1.7.2021” sicché “l'immobile, d'altra parte inagibile, è a tutt'oggi sfitto”;
• l'attrice aveva chiesto allora al di “assumere l'impegno alla rimissione in pristino dello CP_1 stato dell'immobile di proprietà della a proprie spese, ma a cura di impresa di Parte_1 fiducia della e di “risarcire ogni pregiudizio comunque patito dall'attrice, ivi Parte_1 compreso il danno patrimoniale per canoni di locazione” ma tali richieste erano state respinte dal;
CP_1
• l'attrice aveva perciò richiesto un accertamento preventivo (RG 16094/2021) in cui il CP_1 aveva fra l'altro confermato di aver eseguito lavori edili nell'appartamento soprastante a quello della negando però qualsivoglia responsabilità, asserendo che il sinistro era stato Pt_1 causato da “perdita proveniente da tubatura condominiale”;
• sulla scorta della relazione depositata dal CTU arch. risultava inconfutabile la Per_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 3 responsabilità esclusiva del convenuto ex a. 2043 cc, giacché il CTU aveva accertato che l'apporto determinante per il crollo del solaio era stato dato dai lavori di demolizione eseguiti dal;
CP_1
• sussisteva quindi il diritto a ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni. L'attrice pertanto concludeva chiedendo che, accertata l'esclusiva responsabilità del , egli fosse CP_1 condannato a risarcire all'attrice i danni pari al complessivo importo di € 33.675,76.
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata il 29.8.2022 osservando che: CP_1
• non v'era nesso di causa tra il crollo del soffitto e l'intervento “'di mera manutenzione ordinaria' che egli stava in autonomia ponendo in essere” giacché egli s'era limitato alla
“semplice rimozione delle piastrelle del pavimento”;
• egli era anzi a sua volta danneggiato dal sinistro, poiché dalla aveva appreso “una Pt_4 problematica di “perdita d'acqua” che aveva interessato l'immobile di proprietà della stessa La Signora durante il primissimo sopralluogo (e, quindi, quando per la Pt_1 Parte_4 prima volta tutte le parti si incontravano) a seguito dell'accaduto ha affermato di aver segnalato “mille volte” alla proprietà la presenza di perdite d'acqua”;
• tale situazione “che di certo si è protratta nel tempo, nell'inerzia di controparte (unica ad avere e a poter avere contezza della problematica infiltrativa)” aveva “ammalorato gli elementi strutturali già gravati dal tempo (l'edificio risale al primo dopoguerra)”;
• “le infiltrazioni, andate avanti per anni ed anni, interessavano il bagno e con ogni probabilità lo scarico, producendo un'infiltrazione da acque reflue (il colore scuro delle macchie sul cartongesso lo confermano) con tutto ciò che ne consegue anche in termini di insalubrità e cattivo odore. Non è plausibile che un inquilino non segnali al proprietario dell'immobile la situazione” e del resto anche la CTU aveva rilevato tali infiltrazioni nonché la presenza di salnitro e di muffe, “elementi che, tangendo la salubrità dell'immobile, rendevano di per sé non abitabile l'appartamento” ciò che dimostrava l'infondatezza della pretesa di risarcire i canoni perduti;
• il consulente di parte del , del resto, aveva criticato la relazione del CTU in quanto da CP_1 essa emergeva che “il crollo [aveva] come prima causa il deterioramento nel tempo dell'impalcato dovuto alle infiltrazioni e il conseguente accumulo di detriti sul controsoffitto sottostante'” sicché “le opere di “rimozione delle piastrelle” hanno avuto … una concomitanza solo temporale e non avrebbero di certo causato alcuna problematica se non vi fosse stata la situazione di deterioramento dovuta alle infiltrazioni storiche e alla mancata segnalazione delle stesse da parte del proprietario sottostante (unico a poterle riscontrare)”;
• d'altra parte, lo stesso CTU aveva ritenuto che le infiltrazioni fossero “concausa – evidentemente prevalente” dell'evento lesivo, dovendosi così interpretare la locuzione del CTU
“causa prima” tanto più che il CTU ascriveva al non già un'imperizia né una negligenza CP_1 né errori nell'esecuzione degli “asseriti lavori”, ma ne affermava la responsabilità soltanto per
“un'omissione per non aver verificato l'appartamento sottostante per comprendere se vi erano perdite d'acqua”, verifica che il non era tenuto a svolgere;
CP_1
• in subordine, sussisteva concorso del fatto colposo della norma degli aa. 1227 e 2056 Pt_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 4 cc, dovendosi anche ricordare che con lettera 28 febbraio 2021 il “pur in difetto di CP_1 qualsivoglia responsabilità, … ha immediatamente fornito un alloggio a sua cura e spese alla Signora [nonché] offerto alla la disponibilità a svolgere a mezzo di Parte_4 Parte_1 impresa di sua fiducia e anticipandone i costi le opere di risistemazione dell'immobile di controparte”, offerta non accolta dall'attrice;
• contestava comunque l'entità dei danni. Il convenuto quindi concludeva chiedendo (previa chiamata in causa dell'assicuratore del ) CP_5 di respingere le domande dell'attrice e, in via subordinata, di ridurre il risarcimento del danno ex aa. 1227 e 2056 cc e di condannare il terzo, soc. , a tenerlo indenne. CP_3
La terza chiamata soc. si costituiva con comparsa depositata il 14.12.2022 osservando che: CP_3
• la domanda di manleva svolta dal era infondata, poiché il danno lamentato dall'attrice CP_1 era stato cagionato dai lavori di ristrutturazione effettuati nell'immobile di proprietà del medesimo , come accertato nell'ATP; CP_1
• il CTU aveva infatti sottolineato che, indipendentemente dai fenomeni infiltrativi Per_1 susseguitisi nel tempo, sussisteva “un chiaro nesso di causalità tra i lavori eseguiti da parte resistente e il crollo verificatosi in quanto i lavori hanno sia modificato in modo sostanziale la statica del solaio alleggerendolo di gran parte del carico statico con conseguenti deformazioni causando la caduta del sottofondo sul controsoffitto sottostante”;
• infatti, ai fenomeni infiltrativi dovuti alla presenza del bagno al piano secondo avevano deteriorato le assi nella zona interessata e allagato gli spazi tra esse, si erano unite le vibrazioni conseguenti alle demolizioni, così determinando la progressiva caduta e accumulo del sottofondo non coerente sulla faccia superiore del controsoffitto in canne palustri,: tale fenomeno, avvenuto con minore rilevanza nelle porzioni nelle parti non interessate dalle infiltrazioni era stato particolarmente rilevante in quella relativa alla zona del crollo, sicché l' aumento di carico sul controsoffitto originario unito al movimento di rialzo elastico delle travi, non più gravate dal carico dei pavimenti e dei sottofondi e dei tavolati, aveva provocato il distacco del controsoffitto in cannette delle travi a cui era affrancato e il crollo di questo sul controsoffitto in cartongesso sottostante con conseguente spanciamento e crollo del medesimo;
• pertando, sebbene il crollo avesse come prima causa il deterioramento nel tempo dell'impalcato dovuto alle infiltrazioni e il conseguente accumulo di detriti sul controsoffitto sottostante, restavano evidenti sia il nesso cronologico sia quello etiologico tra esecuzione dei lavori e crollo;
• inoltre, “i fenomeni infiltrativi invocati dal , onde veder in qualche modo coinvolta CP_1
l'assicurazione, sono dovuti al grave stato di incuria in cui versava l'appartamento ed in particolare il bagno e pertanto … non oggetto di garanzia”, giacché descrivendo l'unità immobiliare del il CTU rilevava che “in corrispondenza della zona crollata dove CP_1 evidentemente era stato realizzato il bagno ormai demolito erano visibili le linee dell'impianto idrico sanitario e una linea di scarico in pvc rosso che proseguiva in direzione dell'ingresso. In tale zona l'impalcato, ove non già crollato o rimosso era in pessime condizioni.” E ancora cfr. punto 4) “In ragione dell'entità e della distribuzione dei danni sull'impalcato si poteva
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 5 escludere che la perdita all'origine dell'ammaloramento fosse quella individuata da parte resistente in corrispondenza della parte destra, si ritiene invece che fosse la conseguenza di anni di uso del bagno”. E' pertanto acclarato che i fenomeni infiltrativi fossero dovuti a usura ed incuria dell'immobile e pertanto ogni pretesa nei confronti della compagnia dovrà essere disattesa”;
• sussisteva peraltro anche il concorso di responsabilità dell'attrice poiché il CTU aveva rilevato che “sul controsoffitto in cartongesso nella porzione non crollata in direzione dell'ingesso erano visibili due macchie di colore giallo dovute a infiltrazioni dall'alto ormai asciutte”, fenomeni che l'attrice non aveva mai segnalato, così concorrendo a determinare l'aggravamento del danno;
• quanto al rapporto assicurativo invocato dal convenuto, il fatto dedotto non era suscettibile di garanzia in forza della Polizza Globale fabbricati 2018.80.2294358 e delle CGA, poiché la clausola 12.1.2 della Sezione danni da Acqua delle CGA stabiliva che “ tiene CP_3 indenne l' di quanto sia tenuto a pagare (a titolo di risarcimento (…) per danni Parte_5 involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali, e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale. (…) Le garanzie di cui ai precedenti punti 12.11 e 12.1.2 operano esclusivamente in relazione ai danni causati da spargimento d'acqua: a) Proveniente da impianti al servizio del fabbricato idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio, tecnici lesionatisi a seguito di: b) Rottura accidentale;
c) Gelo (…)” mentre nella vicenda in esame “come ben emerge dalla CTU preventiva” risulta che “la perdita che ha dato origine alle dedotte infiltrazioni [era] conseguenza di anni di uso del bagno e pertanto non imputabile a gelo o rottura accidentale”;
• ancora, la clausola 13.2 della CGA - Sezione Danni da Acqua, stabilisce che: “Per le garanzie di cui al punto 12.1.2 “Danni a Terzi” non indennizza i danni derivanti da lavori CP_3 di ordinaria e straordinaria manutenzione, innovazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione(…). on indennizza altresì i danni dovuti a umidità, stillicidio o CP_3 insalubrità dei locali”;
• nella specie, quindi, non operava la garanzia assicurativa invocata dal convenuto, la cui domanda di manleva doveva essere respinta;
• contestava la domanda anche in relazione al quantum. La soc. REALE concludeva chiedendo in via principale di respingere la domanda di manleva proposta da e in via subordinata ridurre la pretesa. CP_1
All'udienza di prima comparizione tenuta il 19.12.2022 venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc.
A seguito dell'udienza 8.5.2023, con provvedimento 24.11.2023 venivano ammesse alcune prove orali, sicché all'udienza 1.2.2024 venivano interrogati i testimoni (impiegata Testimone_1 dell'attrice) e (socio della soc. attrice, insieme al fratello Controparte_6 [...]
) nonché, formalmente, il convenuto . CP_7 CP_1
Con provvedimento 28.2.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. Con provvedimento 22.3.2024 veniva disposta la regolarizzazione di alcuni documenti e l'acquisizione
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 6 della relazione depositata dalla CTU nel procedimento preventivo RG 16094/2021. Respinta il 27.3.2024 l'istanza attorea ex a. 186 quater cpc, all'udienza del giorno 21/11/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 10.2.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
È opportuno sintetizzare dapprima l'istruttoria orale:
• la testimone impiegata della ha riferito che il convenuto << il Tes_1 Pt_1 CP_1
17/2/2021 … venne nell'ufficio ove io lavoravo e mi spiegò che mentre lui stava eseguendo lavori edili nell'appartamento di sua proprietà era crollato il pavimento nell'appartamento sottostante, di cui qualcuno gli aveva poi detto che era proprietaria la soc. Insieme a Pt_1 me ad ascoltare il racconto del quel giorno c'era la mia collega . CP_1 Parte_6
Il era venuto a esortarci a controllare che non vi fossero persone sotto le macerie che CP_1 erano in quantità davvero notevole e lo stesso era molto agitato >> CP_1
• il testimone (uno dei due soci dell'attrice) ha dichiarato che il Controparte_6
17/2/2021 gli aveva telefonato la che gli aveva riferito di quanto a lei raccontato dal Tes_1
, cioè del crollo in questione;
egli s'era quindi recato in quell'appartamento ove aveva CP_1 rilevato che “non c'era più il soffitto che era appunto crollato per buona parte. Nel soprastante appartamento del c'erano degli operai egiziani … gli operai erano nell'appartamento CP_1 sopra a quello della ioè nell'appartamento del quale era crollata gran parte del Pt_1 pavimento”
• interrogato formalmente, il convenuto ha dichiarato << confermo che il 17/02/2021 CP_1 andai presso gli uffici della Nego che dissi che era crollato il pavimento del mio Parte_1 appartamento in via Chavez 2. Dissi solo che si erano ammalorate le travi. Peraltro confermo che nel pavimento del mio appartamento era presente un buco di circa due metri quadri, sicché dall'appartamento sottostante della era possibile vedere l'appartamento Parte_1 sovrastante, cioè il mio … Confermo che partecipai al sopralluogo del 17/02/2021, ma nego che fosse presente era presente solo Persona_4 Persona_5
Durante quel sopralluogo confermo che c'erano macerie e detriti. Confermo che l'appartamento sottostante, della era arredato. Quando feci il sopralluogo mobili e Pt_1 suppellettili non erano danneggiati, ma solo ricoperti da polvere, salvo il tavolo che era l'unico mobile ricoperto di macerie. Al sopralluogo partecipò anche la conduttrice dell'appartamento la sigr.a … confermo che il 17/02/2021 stavo eseguendo lavori Parte_4 edili da solo nel mio appartamento. Confermo che in occasione del sopralluogo dissi a
che stavo eseguendo dei lavori edili. ADR: confermo che eseguii i lavori da Persona_5 solo e senza l'ausilio di nessun operaio. Nego che i lavori in questione fossero eseguiti anche da operai, in particolare egiziani … confermo che l'appartamento della di via Parte_1
Chavez 2 a Milano è ancora oggi sfitto>>.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 7 Alla luce delle dichiarazioni testimoniali (e delle parziali ammissioni rese dal convenuto), nonché tenuto conto delle conclusioni della relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento RG 16094/2021 dall'arch. (esente da vizi logici, adeguatamente argomentata, coerente e Per_1 pienamente condivisibile) la domanda risulta parzialmente fondata.
Si deve anzitutto sottolineare che (diversamente da quanto opina il convenuto) la circostanza che il CTU abbia qualificato l'accertata presenza risalente di infiltrazioni come “prima causa” del crollo, con ogni evidenza non significa che essa sia stata anche l'unica causa del medesimo. Né può ragionevolmente sostenersi che l'aggettivo numerale ordinale sia interpretabile come indicazione di prevalenza di tale causa rispetto alle altre. Al riguardo infatti:
• invano il convenuto tenta di minimizzare l'entità dei lavori che nell'appartamento di sua CP_1 proprietà egli avrebbe eseguito da solo, o al più colla collaborazione del fratello (e non già cogli operai egiziani di cui ha fatto menzione il testimone ), giacché il CTU a pag. 13 invece CP_6 sottolinea (e documenta fotograficamente) che
<< sulle pareti, intonacate a gesso con i segni di diverse imbiancature occorse nel tempo, erano visibili i segni di rimozione dei divisori interni, della rimozione di piastrelle a parete. … in ragione dell'entità e della distribuzione dei danni sull'impalcato si poteva escludere che la perdita all'origine dell'ammaloramento fosse quella individuata da parte resistente in corrispondenza della parete di destra, si ritiene invece che fosse la conseguenza di anni di uso del bagno >>
• a pag. 18 della relazione conclusiva il CTU ha così ricostruito la dinamica del crollo: <<
1. I fenomeni infiltrativi dovuti alla presenza del bagno al piano secondo hanno causato il deterioramento delle assi nella zona interessata e l'allargamento degli spazi tra queste.
2. Tale fenomeno, unito alle vibrazioni conseguenti alle demolizioni, ha causato la progressiva caduta e accumulo del sottofondo non coerente sulla faccia superiore del controsoffitto in canne palustri: tale fenomeno, avvenuto con minore rilevanza nelle porzioni non interessate dalle infiltrazioni … è stato particolarmente rilevante in quella relativa alla zona del crollo;
3. Tale aumento di carico sul controsoffitto originario unito al movimento di rialzo elastico delle travi, non più gravate dal carico dei pavimenti e sottofondi e dei tavolati ha causato il distacco dell'controsoffitto in cannette dalle travi a cui era affrancato e il crollo di questo sul controsoffitto in cartongesso sottostante e il conseguente spanciamento e crollo di questo.
Nesso di causa eff etto e responsabilità connesse:
Seppure il crollo abbia come prima causa il deterioramento nel tempo dell'impalcato dovuto alle infiltrazioni e il conseguente accumulo di detriti sul controsoffitto sottostante è evidente sia il nesso temporale sia di causa effetto tra esecuzione dei lavori e crollo stesso >>
• a pagina 23 della stessa relazione, rispondendo all'analoga obiezione del consulente di parte convenuta, il CTU ha ben spiegato che:
<< distorcendo le argomentazioni del CTU [il CTP del RUSSO] vuole attribuire le ragioni del crollo esclusivamente alle infiltrazioni. E' evidente che se le infiltrazioni sono la causa prima dell'ammaloramento delle strutture sono concausa nel crollo che, senza l'esecuzione di opere, con conseguenti vibrazioni e modificazioni dei carichi e quindi del sistema statico del solaio, sarebbe potuto non avvenire mai >>,
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 8 • soprattutto a pag. 24 il CTU ha così univocamente e persuasivamente concluso:
<< Il CTU ritiene che:
1. in ragione di un susseguirsi di perdite nel corso del tempo in corrispondenza dell'area adibita a bagno dell'appartamento al piano secondo il solaio nella zona del crollo si sia gravemente compromesso già prima dell'inizio di opere; in particolare si è appurata la fragilità delle tavole dell'impalcato e l'apertura di spazzi tra queste;
2. il fenomeno infiltrativo [era] visibile al momento del fatto dall'appartamento oggetto di danneggiamento …
3. non risultano agli atti segnalazioni dell'infiltrazione da parte ricorrente al condominio o a controparte;
4. parimenti parte resistente, responsabile delle opere al piano secondo, non richiedeva a controparte di poter accedere ai luoghi per un sopralluogo preliminare all'avvio dei lavori ...
5. si ritine via sia un chiaro nesso di causalità tra i lavori eseguiti da parte resistente e il crollo verificatosi in quanto i lavori hanno sia modificato in modo sostanziale la statica del solaio alleggerendolo di gran parte del carico statico con conseguenti deformazioni, sia causato la caduta del sottofondo sul controsoffitto sottostante;
6. il costo di ripristino del solaio di interpiano, dei danni riscontrati nell'appartamento di parte ricorrente e dei beni danneggiati in esso presenti ammonti a € 15.323,00 (quindicimilasettecentoventitre/00) oltre oneri fiscali e previdenziali >>
In ragione di tali valutazioni, va dunque accertato anche ex a. 1227 cc che il crollo fu causato non soltanto dalla negligenza del convenuto che procedette con evidente imperizia e palese negligenza all'esecuzione di importanti opere di ristrutturazione (per giunta, senza prima sincerarsi della compatibilità cogli elementi statici, benché anch'egli potesse avvedersi delle infiltrazioni dell'area adibita a bagno del suo appartamento) bensì pure dalla concorrente responsabilità della stessa società attrice che (malgrado le ripetute segnalazioni da parte della conduttrice Parte_4
, specificamente ricordate nella comparsa di risposta del convenuto, senza che l'attrice ne
[...] abbia fatto specifica contestazione nella prima memoria) rimase del tutto inerte e silente né intervenne tempestivamente per risolvere il perdurante problema. Trattandosi di responsabilità aquiliana, l'asserita imprevedibilità (da parte del convenuto) della preesistente condizione di ammaloramento risulta del tutto ininfluente ai fini della risarcibilità del danno causato da colpa del convenuto, tanto più che, come accertato dal CTU, le infiltrazioni erano comunque rilevabili nel bagno dell'appartamento del . CP_1
In conseguenza di ciò, la responsabilità del crollo da ascrivere all'attrice va stimata pari alla metà di quella della convenuta, dal che discende che la domanda può essere accolta soltanto nei limiti dei due terzi del danno di seguito liquidato.
Per quantificare il danno, occorre intanto considerare i costi di ripristino del solaio e dei beni danneggiati, stimati congrui dal CTU nell'importo di € 15.323, arrotondabile a € 15.330,00. È appena il caso di notare l'irrilevanza dell'offerta fatta dal convenuto all'attrice di intervenire con impresa e professionisti di fiducia dello stesso convenuto, le cui specifiche competenze apparivano quanto meno dubbie proprio alla luce della gravità del danno a cui i suoi lavori avevano rilevantemente contribuito.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 9 Per contro, la pretesa di rimborso dei canoni di locazione fino alla data odierna, asseritamente perduti per colpa del convenuto, è infondata: va invero notato che la conduttrice (che aveva stipulato il contratto in data 1.2.2015 per quattro anni rinnovabili di altrettanti, doc. 3) diede disdetta con decorrenza 1.7.2021 (doc. 13). A tutto concedere, quindi, i canoni perduti sarebbero quelli dal 18.2.2021 all'1.7.2021. Nondimeno, da un lato manca la prova che l'attrice abbia effettivamente subìto una contrazione del reddito che essa ritraeva da tale locazione (non essendo stata prodotta nessuna documentazione fiscale al riguardo) e dall'altro lato la stessa attrice ammette che, malgrado il tempo trascorso, non ha ancora reperito nuovi conduttori dell'appartamento ammalorato, restando irrilevante che ciò sia conseguenza della mancata riparazione dei danni o della mancanza di offerte: di certo va escluso che il fatto sia conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo, dovendosi anzi rilevare l'applicabilità nella specie dell'a. 1227 cc trattandosi di danni evitabili coll'ordinaria diligenza dell'asserita creditrice.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, il convenuto dev'essere condannato a pagare all'attrice l'importo di € 10.220,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Va respinta la richiesta del convenuto d'essere manlevato dall'assicuratrice terza chiamata: in proposito sono pienamente fondate le eccezioni della soc. REALE.
Indipendentemente dall'innegabile fatto che le infiltrazioni accertate dal CTU erano dovute anche al grave stato di incuria nel quale si trovava l'appartamento del (in particolare, nel bagno CP_1 demolito in occasione delle incaute opere intraprese dal convenuto, che il CTU ha constatato trovarsi
“in pessime condizioni”), deve infatti riconoscersi che le condizioni generali di assicurazione della polizza globale fabbricati invocata dal convenuto (2018.80.2294358) nella clausola 12.1.2 della sezione
“danni da acqua” è chiaramente stabilito che “ tiene indenne l'Assicurato di quanto sia CP_3 tenuto a pagare (a titolo di risarcimento (…) per danni involontariamente provocati a terzi … per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale”, laddove non è certo qualificabile come accidentale non soltanto l'incuria suddetta ma neppure la negligente e imperita modalità di esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Inoltre, la stessa clausola prevede che le garanzie “operano esclusivamente in relazione ai danni causati da spargimento d'acqua: a) Proveniente da impianti al servizio del fabbricato idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio, tecnici lesionatisi a seguito di: b) Rottura accidentale;
c) Gelo (…)”, senonché il CTU ha accertato che la perdita era stata determinata da anni di uso del bagno e non certo a gelo né a rotture accidentali. In ogni caso, la clausola 13.2 della menzionate condizioni generali di assicurazione esclude univocamente che possano essere indennizzati i danni derivanti (come nella specie) “da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, innovazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione”.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in dispositivo (rispettivamente, in favore dell'attrice e della terza chiamata) applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 11452 / 2022 - pag. 10 delle questioni trattate. All'attrice devono essere liquidate anche le spese del giudizio di accertamento preventivo e quelle di assistenza del consulente di parte (rideterminate in € 3.000,00, poiché il doc. 18 dimostra unicamente il pagamento di € 2.000 per acconti e non contiene la fattura quietanzata del saldo).
Le spese liquidate al CTU arch. nel procedimento RG 16094/2021 (€ 3.147,93 come da Per_1 provvedimento 8.2.2022 del giudice dottore BLANDINI, escluse le spese in quanto non documentate) devono essere poste definitivamente a carico del convenuto . CP_1
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande proposte dall'attrice soc. Parte_1
(2) per l'effetto, accertato che il fatto dannoso del 17 febbraio 2021 va ascritto per un terzo alla responsabilità dell'attrice e per i due terzi alla responsabilità del convenuto , CP_1 condanna quest'ultimo a risarcire alla soc. i due terzi del danno, liquidati in Parte_1 complessivi EUR 10.220,00 oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda (notificata il 21 marzo 2022) al saldo;
(3) respinge la domanda di manleva proposta dal convenuto contro il terzo
[...]
; Controparte_8
(4) condanna il convenuto RUSSO a rifondere alla società attrice: a) le spese di questo procedimento, liquidate in € 545,00 per spese e € 3.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
b) le spese del procedimento RG 16094/2021, liquidate in € 276,00 per spese e € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA c) le spese di assistenza del CTP ing. nel proc. RG 16094/2021, rideterminate in € Per_2
3.000,00; (5) condanna il convenuto a rifondere al terzo chiamato CP_1 Controparte_8
le spese di questo procedimento, liquidate in € 3.300,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(6) pone definitivamente a carico del convenuto le spese del CTU arch. el procedimento Per_1
RG 16094/2021 (ivi già liquidate in complessivi € 3.147,93).
Così deciso il giorno 6 settembre 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
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