Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/05/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1184/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Mario Samperi Presidente – relatore
Dr. Rossella Busacca Giudice Dr. Rosalia Russo Femminella Giudice con l'intervento del PM ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 05/12/2024, da 1) , nata in [...] il [...] Parte_1
(Cod. Fisc. ), parte rappresentata, assistita C.F._1
e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. ANTOCI VERA (Cod. Fisc. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore 2) , nato a [...] il [...], Parte_2
(Cod. Fisc. ), parte rappresentata, C.F._3 assistita e difesa, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. CUVA CARMELO MAURIZIO (Cod. Fisc.
ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare la separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
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FATTO
Con ricorso in data 05/12/2024, i sig.ri Parte_1
e chiedevano con domanda
[...] Parte_2 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologazione della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 18/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che
2 concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis.12, primo comma, numeri 1),
2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis.13, terzo comma. Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni della separazione personale consensualmente intervenuta alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge;
4) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 10/05/2025 Il Presidente estensore Mario Samperi
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