Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di diritti sui beni asportati in Germania con la violenza o la costrizione dopo il 3 settembre 1943, la cui mancata restituzione da parte delle tre Potenze occupanti la Germania occidentale ha dato luogo a procedimenti instaurati nei confronti del Governo federale tedesco dinanzi alla "commissione arbitrale sui beni, diritti e interessi in Germania" con sede in Coblenza o dinanzi al Tribunale di Bonn, ai sensi del capitolo V articolo 4 della Convenzione di regolamento sulle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841 .
L'ammontare globale degli indennizzi di cui al precedente comma non potra' superare il controvalore in lire italiane della somma netta di marchi 28.313.503,80 corrispondente a marchi 30.281.822,25 dovuti dalla Repubblica federale di Germania per transazioni parziali e in base all'Accordo transattivo globale di Francoforte sul Meno del 20 dicembre 1964, reso esecutivo in Italia col decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664 , previa detrazione delle spese previste dall'articolo 4, lettera a), dell'Accordo predetto.
E' autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di diritti sui beni asportati in Germania con la violenza o la costrizione dopo il 3 settembre 1943, la cui mancata restituzione da parte delle tre Potenze occupanti la Germania occidentale ha dato luogo a procedimenti instaurati nei confronti del Governo federale tedesco dinanzi alla "commissione arbitrale sui beni, diritti e interessi in Germania" con sede in Coblenza o dinanzi al Tribunale di Bonn, ai sensi del capitolo V articolo 4 della Convenzione di regolamento sulle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841 .
L'ammontare globale degli indennizzi di cui al precedente comma non potra' superare il controvalore in lire italiane della somma netta di marchi 28.313.503,80 corrispondente a marchi 30.281.822,25 dovuti dalla Repubblica federale di Germania per transazioni parziali e in base all'Accordo transattivo globale di Francoforte sul Meno del 20 dicembre 1964, reso esecutivo in Italia col decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664 , previa detrazione delle spese previste dall'articolo 4, lettera a), dell'Accordo predetto.