Articolo 2 della Legge 16 luglio 1960, n. 756
Articolo 1
Versione
18 agosto 1960
Art. 2.
All'onere di lire 5000 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1960-61, sara' fatto fronte a carico del fondo speciale della categoria "Movimento di capitali" iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per, il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 agosto 1960