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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n. 3646/2017 R.G.;
TRA
, già Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_1 in Salerno alla via Felline n. 11, presso lo studio dell'avv. Caterina Maffey, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Salerno alla via Diaz n. 12, presso lo studio dell'avv. Ludovico Montera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele, 58, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E
, in persona del sindaco pro tempore Controparte_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Salerno l'agente della riscossione, Controparte_4 nonché la e il ed ha spiegato opposizione Controparte_2 Controparte_3 avverso le cartelle di pagamento n. 10020110057393201 e n. 10020110059230856 concernenti il mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. per l'importo complessivo di euro 658,73.
In particolare, l'opponente – premesso di avere avuto conoscenza della predetta attività di riscossione unicamente a seguito della ricezione dell'atto di sollecito notificato ad istanza della convenuta in data 24/04/2015 – in primo luogo, ha postulato la nullità del predetto Pt_1 sollecito per omessa notifica della cartelle di pagamento e dei verbali di accertamento di infrazione al Codice della Strada;
in secondo luogo, ed in ogni caso, ha contestato l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione.
Nel procedimento innanzi al Giudice di Pace si è costituita la quale, Controparte_4 eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica dei verbali, ha predicato l'infondatezza delle avverse censure offrendo prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento, anche ai fini della interruzione della prescrizione. Del pari, costituitisi in giudizio, gli enti impositori hanno chiesto il rigetto della domanda versando in atti la prova della notifica degli atti prodromici.
Con sentenza n. 4788/2016 depositata in data 6/10/2016 il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione: in particolare, assumendo come non sufficiente la mera allegazione agli atti della cartolina di ricevimento, ha ritenuto non adeguatamente raggiunta la prova della notificazione delle cartelle in difetto del deposito dell'originale dell'atto notificato e della relativa relata di notifica.
Con atto di citazione notificato in data 5/4/2017 la società Parte_2 ha spiegato appello avverso la sopra indicata sentenza evidenziandone l'erroneità in
[...] punto di prova della notificazione delle cartelle di pagamento.
Costituitosi in giudizio, la parte appellata denunziata l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e ribadite le difese di merito già svolte in primo grado, ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese. La si è associata alla domanda di accoglimento del gravame, mentre il Controparte_2
sebbene regolarmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_3
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 26/2/2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto premesso, anzitutto deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 348-bis c.p.c.
Al riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare come la disposizione in questione non introduca una nuova fattispecie di ammissibilità/procedibilità, bensì preveda un meccanismo di decisione semplificata per il caso della prognosi di infondatezza dell'impugnazione (ipotesi che
– come si vedrà nel prosieguo – non ricorre nel caso di specie).
Sempre in limine litis pure rigettata deve essere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla . In tal senso, non pare fuor luogo osservare che nel Controparte_2 giudizio di opposizione a cartella esattoriale l'interessato può infatti agire indifferentemente tanto nei confronti dell'esattore quanto dell'ente impositore (cfr. Cass. n. 10528/17).
Nel merito, la domanda formulata dall'appellante deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che tanto gli enti impositori quanto l'agente della riscossione già in primo grado avevano sufficientemente documentato l'avvenuta notifica degli atti di rispettiva competenza: in specie mediante il deposito, quanto alla notifica delle cartelle esattoriali n. 10020110057393201 e n. 10020110059230856 avvenute in data
17/11/2011 e 15/12/2011, dei relativi avvisi di ricevimento (cfr. produzioni primo grado del e dell' ). Controparte_2 Parte_1
In proposito - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure - appare opportuno osservare che, per condivisa e costante giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale - una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario – deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 24 settembre
2018, n. 22531, in motivazione;
Cass. 29 ottobre 2016, n. 21803; Cass. 27 novembre 2015, n.
24235, in motivazione;
Cass. 7 maggio 2015, n. 9246). Orbene, applicando i principi in questione nel caso di specie, deve ritenersi validamente provata la notificazione delle cartelle, posto che – come sopra sottolineato – l'agente della riscossione ha fornito la prova della stessa mediante deposito in atti degli avvisi di ricevimento della notificazione (tutti consegnati nelle mani di familiare convivente).
Del pari, gli enti impositori hanno prodotto copia della relazione di notificazione postale dei verbali. Ciò esclude la prescrizione del credito per il quale è causa: invero, la notificazione delle cartelle di pagamento (eseguita, come illustrato, nell'anno 2011) risulta intervenuta prima del decorso del termine quinquennale normativamente previsto in tema di sanzioni amministrative
(riferite a infrazioni contestate negli anni 2009 e 2010), dovendosi pertanto ritenere tempestivo ed efficace l'impugnato sollecito di pagamento pervenuto al contribuente in data 24/04/2015.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della impugnata sentenza.
§ 3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'originaria parte opponente in favore dell' , nonché Controparte_1 Parte_1 nei confronti della e del (in riferimento al Controparte_2 Controparte_3 primo grado di giudizio); e in favore dell' e della sola Parte_1 Controparte_2
(in riferimento al secondo grado di giudizio), e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 per tutte le fasi del giudizio.
Nulla invece si dispone nei rapporti con il rimasto nel presente Controparte_3 grado di giudizio contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia della parte appellata Controparte_3
ACCOGLIE l'appello.
RIFORMA la sentenza n. 4788/2016 depositata in data 6/10/2016 resa dal Giudice di Pace di
Salerno e per l'effetto:
• RIGETTA l'opposizione formulata in primo grado da . Controparte_1
CONDANNA al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che Controparte_1 si liquidano per ciascuna parte:
• per il primo grado di giudizio: in euro 139,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge • per il secondo grado di giudizio in euro 232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
NULLA sulle spese del presente grado di appello nei rapporti con il Controparte_3
contumace.
[...]
Salerno, 5/6/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n. 3646/2017 R.G.;
TRA
, già Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_1 in Salerno alla via Felline n. 11, presso lo studio dell'avv. Caterina Maffey, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Salerno alla via Diaz n. 12, presso lo studio dell'avv. Ludovico Montera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele, 58, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E
, in persona del sindaco pro tempore Controparte_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Salerno l'agente della riscossione, Controparte_4 nonché la e il ed ha spiegato opposizione Controparte_2 Controparte_3 avverso le cartelle di pagamento n. 10020110057393201 e n. 10020110059230856 concernenti il mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. per l'importo complessivo di euro 658,73.
In particolare, l'opponente – premesso di avere avuto conoscenza della predetta attività di riscossione unicamente a seguito della ricezione dell'atto di sollecito notificato ad istanza della convenuta in data 24/04/2015 – in primo luogo, ha postulato la nullità del predetto Pt_1 sollecito per omessa notifica della cartelle di pagamento e dei verbali di accertamento di infrazione al Codice della Strada;
in secondo luogo, ed in ogni caso, ha contestato l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione.
Nel procedimento innanzi al Giudice di Pace si è costituita la quale, Controparte_4 eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica dei verbali, ha predicato l'infondatezza delle avverse censure offrendo prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento, anche ai fini della interruzione della prescrizione. Del pari, costituitisi in giudizio, gli enti impositori hanno chiesto il rigetto della domanda versando in atti la prova della notifica degli atti prodromici.
Con sentenza n. 4788/2016 depositata in data 6/10/2016 il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione: in particolare, assumendo come non sufficiente la mera allegazione agli atti della cartolina di ricevimento, ha ritenuto non adeguatamente raggiunta la prova della notificazione delle cartelle in difetto del deposito dell'originale dell'atto notificato e della relativa relata di notifica.
Con atto di citazione notificato in data 5/4/2017 la società Parte_2 ha spiegato appello avverso la sopra indicata sentenza evidenziandone l'erroneità in
[...] punto di prova della notificazione delle cartelle di pagamento.
Costituitosi in giudizio, la parte appellata denunziata l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e ribadite le difese di merito già svolte in primo grado, ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese. La si è associata alla domanda di accoglimento del gravame, mentre il Controparte_2
sebbene regolarmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_3
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 26/2/2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto premesso, anzitutto deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 348-bis c.p.c.
Al riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare come la disposizione in questione non introduca una nuova fattispecie di ammissibilità/procedibilità, bensì preveda un meccanismo di decisione semplificata per il caso della prognosi di infondatezza dell'impugnazione (ipotesi che
– come si vedrà nel prosieguo – non ricorre nel caso di specie).
Sempre in limine litis pure rigettata deve essere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla . In tal senso, non pare fuor luogo osservare che nel Controparte_2 giudizio di opposizione a cartella esattoriale l'interessato può infatti agire indifferentemente tanto nei confronti dell'esattore quanto dell'ente impositore (cfr. Cass. n. 10528/17).
Nel merito, la domanda formulata dall'appellante deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che tanto gli enti impositori quanto l'agente della riscossione già in primo grado avevano sufficientemente documentato l'avvenuta notifica degli atti di rispettiva competenza: in specie mediante il deposito, quanto alla notifica delle cartelle esattoriali n. 10020110057393201 e n. 10020110059230856 avvenute in data
17/11/2011 e 15/12/2011, dei relativi avvisi di ricevimento (cfr. produzioni primo grado del e dell' ). Controparte_2 Parte_1
In proposito - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure - appare opportuno osservare che, per condivisa e costante giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale - una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario – deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 24 settembre
2018, n. 22531, in motivazione;
Cass. 29 ottobre 2016, n. 21803; Cass. 27 novembre 2015, n.
24235, in motivazione;
Cass. 7 maggio 2015, n. 9246). Orbene, applicando i principi in questione nel caso di specie, deve ritenersi validamente provata la notificazione delle cartelle, posto che – come sopra sottolineato – l'agente della riscossione ha fornito la prova della stessa mediante deposito in atti degli avvisi di ricevimento della notificazione (tutti consegnati nelle mani di familiare convivente).
Del pari, gli enti impositori hanno prodotto copia della relazione di notificazione postale dei verbali. Ciò esclude la prescrizione del credito per il quale è causa: invero, la notificazione delle cartelle di pagamento (eseguita, come illustrato, nell'anno 2011) risulta intervenuta prima del decorso del termine quinquennale normativamente previsto in tema di sanzioni amministrative
(riferite a infrazioni contestate negli anni 2009 e 2010), dovendosi pertanto ritenere tempestivo ed efficace l'impugnato sollecito di pagamento pervenuto al contribuente in data 24/04/2015.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della impugnata sentenza.
§ 3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'originaria parte opponente in favore dell' , nonché Controparte_1 Parte_1 nei confronti della e del (in riferimento al Controparte_2 Controparte_3 primo grado di giudizio); e in favore dell' e della sola Parte_1 Controparte_2
(in riferimento al secondo grado di giudizio), e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 per tutte le fasi del giudizio.
Nulla invece si dispone nei rapporti con il rimasto nel presente Controparte_3 grado di giudizio contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia della parte appellata Controparte_3
ACCOGLIE l'appello.
RIFORMA la sentenza n. 4788/2016 depositata in data 6/10/2016 resa dal Giudice di Pace di
Salerno e per l'effetto:
• RIGETTA l'opposizione formulata in primo grado da . Controparte_1
CONDANNA al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che Controparte_1 si liquidano per ciascuna parte:
• per il primo grado di giudizio: in euro 139,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge • per il secondo grado di giudizio in euro 232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
NULLA sulle spese del presente grado di appello nei rapporti con il Controparte_3
contumace.
[...]
Salerno, 5/6/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco