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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/02/2026, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01961/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08725/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8725 del 2025, proposto da
Deca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale prot. CM/78264/2025 del 21/07/2025 notificata in data 28/07/2025 di revoca della concessione temporanea di occupazione emergenziale covid della ricorrente con ordine di rimozione entro 7 giorni dalla notificazione;
delle note prott. VM/24143/2024, VM/31507/2024 e VM/66871/2024, menzionate ma non comunicate;
della nota prot. CM/52199/2024;
delle note VM/35759/2024 e VM/22007/2025, menzionate e non comunicate;
della nota prot. CM/43741/2025;
della nota prot.VM/31741 del 26/05/2025, menzionata e non comunicata;
di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le ordinanze cautelari del Tar Lazio n. 4754 del 2025 e del Consiglio di Stato n. 3576 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa UC AR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, la revoca della concessione temporanea di occupazione emergenziale covid che Roma Capitale le aveva rilasciato nel 2021.
Fa presente che il procedimento di revoca è stato avviato nel 2025 e sostiene che non sussisterebbe nessuna sopravvenienza tale da giustificarla, dato che lo stato dei luoghi era rimasto negli anni invariato, compresa la presenza di un attraversamento pedonale sulla quale si incentra il provvedimento impugnato. Inoltre, la motivazione sarebbe erronea, in quanto non conterrebbe alcun richiamo normativo o regolamentare da cui far derivare l’impossibilità di collocare la pedana nelle vicinanze dell’attraversamento pedonale.
Sarebbe, poi, dirimente la circostanza che lo stesso titolo concessorio menziona che l’occupazione è «su stalli di parcheggio» e, quindi, se non vi fosse l’occupazione vi sarebbero autoveicoli, maggiormente impattanti sulla incolumità dei pedoni.
Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 l’istanza cautelare è stata respinta, per la preminenza degli interessi legati alla sicurezza stradale. Il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3576 del 2025 ha accolto la domanda, in ragione della circostanza che l’eccessiva vicinanza del manufatto rispetto alle strisce pedonali era conoscibile anche al momento del rilascio della OSP nel 2021.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
La revoca impugnata non si basa sulla presenza di sopravvenienze di fatto, bensì su sopravvenuti motivi di pubblico interesse, consistenti nella pericolosità per l’incolumità pubblica dell’OSP Covid di cui beneficia parte ricorrente, che è collocata in prossimità di un attraversamento pedonale.
Giova precisare che l’occupazione in questione è stata realizzata in vigenza del regime emergenziale Covid-19 e, per tale motivo, non era stato acquisito il parere preventivo sulla compatibilità dell’occupazione con le esigenze di sicurezza stradale.
All’esito di successivi sopralluoghi posti in essere dalla Polizia Locale, Roma Capitale ha rilevato che l’OSP costituiva un pericolo rispetto all’esigenza di garantire adeguati livelli di sicurezza stradale e ha formulato un giudizio negativo sulla possibilità di mantenere l’occupazione già assentita, per la presenza di «condizioni di estrema criticità relative alla presenza dell'attraversamento pedonale che dista ad appena 50 cm dalla pedana». Ciò anche alla luce della necessità, esplicitata nella DAC n. 118/2025, che le pedane con le quali si realizza l’occupazione di suolo pubblico siano posizionate in modo che sia “garantita la visibilità e la fruibilità degli attraversamenti pedonali” (cfr. art. 10, comma 2, lettera c).
Non è poi rilevante la circostanza che nel titolo concessorio si faccia riferimento alla presenza nell’area oggetto di occupazione di stalli di parcheggio, non risultando irragionevole la valutazione dell’amministrazione circa l’impatto negativo dell’OSP sulla sicurezza stradale a causa della estrema vicinanza con l’attraversamento pedonale, specie avuto riguardo alla visibilità dello stesso.
Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
In ragione della novità delle questioni sottoposte le spese di lite possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
UC AR CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC AR CA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO