TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/02/2026, n. 1961
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Decreto cautelare 29 luglio 2025
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Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
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Ordinanza cautelare 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante il rilascio della concessione in regime emergenziale Covid-19 senza parere preventivo sulla sicurezza stradale, i successivi sopralluoghi hanno evidenziato criticità tali da giustificare la revoca per garantire la sicurezza stradale e la visibilità degli attraversamenti pedonali, in conformità con le normative vigenti.

  • Rigettato
    Insussistenza di sopravvenienze tali da giustificare la revoca

    Il Tribunale ha respinto l'argomentazione, affermando che la revoca si basa su sopravvenuti motivi di pubblico interesse legati alla sicurezza stradale, non su sopravvenienze di fatto. La vicinanza dell'attraversamento pedonale è stata ritenuta una condizione di criticità rilevata successivamente.

  • Rigettato
    Irrilevanza della collocazione su stalli di parcheggio

    Il Tribunale ha ritenuto irrilevante tale circostanza, confermando la valutazione dell'amministrazione sull'impatto negativo dell'OSP sulla sicurezza stradale a causa della vicinanza all'attraversamento pedonale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/02/2026, n. 1961
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1961
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo