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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11980 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18140/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII
SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 18140/2024 promosso con ricorso depositato in data 30.8.2024 da:
nato a [...], EW YO, Stati Uniti d'America il 4 dicembre 1961, e residente al 1119 Sunset CP_1
Avenue, Asbury Park, EW Jersey, Stati Uniti d'America;
nato a [...], EW YO, Stati Uniti d'America il 3 ottobre 1991 e residente al 9999 Controparte_2
W Missouri Ave, Glendale, Arizona, Stati Uniti d'America;
nata a [...], EW Jersey, Stati Uniti d'America l'11 febbraio 1998 e residente al 9999 W Controparte_3
Missouri Ave, Glendale, Arizona, Stati Uniti d'America;
nato EW YO, Stati Uniti d'America il 31 agosto 1993 e residente al 13340 Washington Parte_1
Blvd, Culver City, California, Stati Uniti d'America
nata a [...], EW YO Stati Uniti d'America il 2 luglio 1996 residente al 4331Fanuel Parte_2
Street, San Diego, California, Stati Uniti d'America, tutti elettivamente domiciliati, in virtù di procura alle liti presso
gli Avv.ti Alessandro Conte ( ) e Roberto Biancogiglio ( ), con C.F._1 C.F._2
studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 416, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
nonchè
P.M. Interventore ex lege
Il GOT Dott.ssa Adele Granata, all'esito dell'udienza del 9.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc Con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , cittadina italiana, nata a Persona_1
Sturno (AV) il 3.10.1864 dove contraeva matrimonio con il Sig. il 20.6.1885 dal Parte_3 matrimonio tra e è venuto alla luce il figlio Parte_4 Persona_1 Per_2 nato in data [...] nel distretto di Brooklyn nella città di EW YO nello Stato di
[...]
EW YO (U.S.A.), il quale risulta essersi coniugato con la Sig.ra in data 04 Maggio 1919 nel Persona_3 distretto di Brooklyn nella città di EW YO nello Stato di EW YO ( ; (cfr. Allegati nn. 3-4) CP_5 dal matrimonio tra e è venuta alla luce la figlia , nata in Parte_5 Persona_3 Persona_4 data 29 Maggio 1929 nel distretto di Brooklyn nella città di EW YO nello Stato di EW YO (U.S.A.), la quale risulta essersi coniugata con in data 08 Settembre 1957 nella contea di Kings Persona_5 nello Stato di EW YO (U.S.A.); (cfr. Allegati nn. 5-6) dal matrimonio tra e è venuto alla luce il ricorrente , Persona_5 Persona_4 CP_1 nato in data [...] nel distretto di Brooklyn nella città di EW YO nello Stato di EW YO
(U.S.A.), il quale risulta essersi coniugato con in data 16 Luglio 1991 nella città di EW Controparte_6
NS – LE nello Stato del EW Jersey ( ; (cfr. Allegati nn. 7-8) CP_5 dal matrimonio tra e sono venuti alla luce CP_1 Controparte_6 Controparte_2
nato in data [...] nel distretto di Manhattan nella città di EW YO nello Stato di EW
[...]
YO (U.S.A.), nato in data [...] nel distretto di Manhattan nella Parte_1 città di EW YO nello Stato di EW YO (U.S.A.), , nata in data [...] Parte_2 nel distretto di Manhattan nella città di EW YO nello Stato di EW YO (U.S.A.), Controparte_3 nata in data [...] nella città di Red Bank nello Stato di EW Jersey (U.S.A.); (cfr. Allegati nn. 9-
10-11-12)
Il è rimasto contumace. Controparte_4
Il P.M. ha chiesto accogliersi il ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
La detta fattispecie rientra nel caso di riconoscimento di cittadinanza italiana ire sanguinis tramandata da donna prima del 1948 partendo dalla linea di sangue dell'ava italiana
[...]
al proprio figlio nato nel 1897. Persona_1 Persona_2
Nel merito va specificato che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla
Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
la Corte Costituzionale con Sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 Legge 555/1912 per violazione degli art. 3 e 29 della Costituzione “(..omissis..) nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte costituzionale con Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Successivamente, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha esteso tale principio anche al periodo antecedente l'entrata in vigore della Carta Costituente. Il giudice di legittimità, a fondamento della suddetta decisione, ha applicato i principi della Convenzione di EW YO del 18 dicembre 1979, secondo la quale alle donne spettano “diritti uguali a quelle degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza”. Così dal 2009, anche il discendente di cittadina italiana emigrata all'estero può richiedere, in via giudiziale, che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana Jure Sanguinis, così coe specificato dalla Corte di Cassazione nella summenzionata pronuncia: “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del
1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio della incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto nei rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1 gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salvo l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (sul punto
Cass. Sez. Unite Sent. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (ex art. 8 n. 2 legge
555 del 1912) (..omissis…). Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come nel caso di specie, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo ed in ogni e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena citate dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e conseguentemente ai loro discendenti. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.” pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione
(Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009) Va richiamata la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, con la quale la Corte Costituzionale dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art.10 della Legge n.
555 del 1912, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in accoglimento della domanda gli odierni ricorrenti, essendo TUTTI discendenti diretti di
[...]
, nata nella città di Sturno (AV) il 03 Ottobre 1864 e mai naturalizzatasi cittadina Persona_1 statunitense, hanno il diritto costituzionalmente garantito di essere riconosciuti cittadini italiani Jure
Sanguinis.deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Granata
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII
SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 18140/2024 promosso con ricorso depositato in data 30.8.2024 da:
nato a [...], EW YO, Stati Uniti d'America il 4 dicembre 1961, e residente al 1119 Sunset CP_1
Avenue, Asbury Park, EW Jersey, Stati Uniti d'America;
nato a [...], EW YO, Stati Uniti d'America il 3 ottobre 1991 e residente al 9999 Controparte_2
W Missouri Ave, Glendale, Arizona, Stati Uniti d'America;
nata a [...], EW Jersey, Stati Uniti d'America l'11 febbraio 1998 e residente al 9999 W Controparte_3
Missouri Ave, Glendale, Arizona, Stati Uniti d'America;
nato EW YO, Stati Uniti d'America il 31 agosto 1993 e residente al 13340 Washington Parte_1
Blvd, Culver City, California, Stati Uniti d'America
nata a [...], EW YO Stati Uniti d'America il 2 luglio 1996 residente al 4331Fanuel Parte_2
Street, San Diego, California, Stati Uniti d'America, tutti elettivamente domiciliati, in virtù di procura alle liti presso
gli Avv.ti Alessandro Conte ( ) e Roberto Biancogiglio ( ), con C.F._1 C.F._2
studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 416, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
nonchè
P.M. Interventore ex lege
Il GOT Dott.ssa Adele Granata, all'esito dell'udienza del 9.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc Con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , cittadina italiana, nata a Persona_1
Sturno (AV) il 3.10.1864 dove contraeva matrimonio con il Sig. il 20.6.1885 dal Parte_3 matrimonio tra e è venuto alla luce il figlio Parte_4 Persona_1 Per_2 nato in data [...] nel distretto di Brooklyn nella città di EW YO nello Stato di
[...]
EW YO (U.S.A.), il quale risulta essersi coniugato con la Sig.ra in data 04 Maggio 1919 nel Persona_3 distretto di Brooklyn nella città di EW YO nello Stato di EW YO ( ; (cfr. Allegati nn. 3-4) CP_5 dal matrimonio tra e è venuta alla luce la figlia , nata in Parte_5 Persona_3 Persona_4 data 29 Maggio 1929 nel distretto di Brooklyn nella città di EW YO nello Stato di EW YO (U.S.A.), la quale risulta essersi coniugata con in data 08 Settembre 1957 nella contea di Kings Persona_5 nello Stato di EW YO (U.S.A.); (cfr. Allegati nn. 5-6) dal matrimonio tra e è venuto alla luce il ricorrente , Persona_5 Persona_4 CP_1 nato in data [...] nel distretto di Brooklyn nella città di EW YO nello Stato di EW YO
(U.S.A.), il quale risulta essersi coniugato con in data 16 Luglio 1991 nella città di EW Controparte_6
NS – LE nello Stato del EW Jersey ( ; (cfr. Allegati nn. 7-8) CP_5 dal matrimonio tra e sono venuti alla luce CP_1 Controparte_6 Controparte_2
nato in data [...] nel distretto di Manhattan nella città di EW YO nello Stato di EW
[...]
YO (U.S.A.), nato in data [...] nel distretto di Manhattan nella Parte_1 città di EW YO nello Stato di EW YO (U.S.A.), , nata in data [...] Parte_2 nel distretto di Manhattan nella città di EW YO nello Stato di EW YO (U.S.A.), Controparte_3 nata in data [...] nella città di Red Bank nello Stato di EW Jersey (U.S.A.); (cfr. Allegati nn. 9-
10-11-12)
Il è rimasto contumace. Controparte_4
Il P.M. ha chiesto accogliersi il ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
La detta fattispecie rientra nel caso di riconoscimento di cittadinanza italiana ire sanguinis tramandata da donna prima del 1948 partendo dalla linea di sangue dell'ava italiana
[...]
al proprio figlio nato nel 1897. Persona_1 Persona_2
Nel merito va specificato che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla
Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
la Corte Costituzionale con Sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 Legge 555/1912 per violazione degli art. 3 e 29 della Costituzione “(..omissis..) nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte costituzionale con Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Successivamente, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha esteso tale principio anche al periodo antecedente l'entrata in vigore della Carta Costituente. Il giudice di legittimità, a fondamento della suddetta decisione, ha applicato i principi della Convenzione di EW YO del 18 dicembre 1979, secondo la quale alle donne spettano “diritti uguali a quelle degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza”. Così dal 2009, anche il discendente di cittadina italiana emigrata all'estero può richiedere, in via giudiziale, che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana Jure Sanguinis, così coe specificato dalla Corte di Cassazione nella summenzionata pronuncia: “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del
1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio della incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto nei rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1 gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salvo l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (sul punto
Cass. Sez. Unite Sent. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (ex art. 8 n. 2 legge
555 del 1912) (..omissis…). Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come nel caso di specie, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo ed in ogni e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena citate dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e conseguentemente ai loro discendenti. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.” pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione
(Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009) Va richiamata la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, con la quale la Corte Costituzionale dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art.10 della Legge n.
555 del 1912, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in accoglimento della domanda gli odierni ricorrenti, essendo TUTTI discendenti diretti di
[...]
, nata nella città di Sturno (AV) il 03 Ottobre 1864 e mai naturalizzatasi cittadina Persona_1 statunitense, hanno il diritto costituzionalmente garantito di essere riconosciuti cittadini italiani Jure
Sanguinis.deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Granata