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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2310/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/02/2025 da
1) Parte_1
Nata a Shandong (Repubblica Popolare Cinese) il 7/9/1988 cittadina: cinese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mara Ursitto presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Montecchio Emilia (RE) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]7 con gli Avv.ti Simone Spennato e Marco Alifano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bibbiano (RE)
(anno 2016 atto n. 7 reg. atti di matrimonio parte 1 serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
nato a [...] il [...], cittadino italiano Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
◦ dichiarare la Separazione Personale dei coniugi, signori e Parte_1 Parte_2 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
◦ ordinare al Comune di Bibbiano (RE) d'annotare l'emananda Sentenza a margine dell'Atto di
Matrimonio;
◦ dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) I s'impegnano ad estinguere, entro trenta giorni dal deposito del presente Ricorso, il Pt_4
conto-corrente cointestato acceso presso Banco B.P.M. S.p.A. meglio indicato nella narrativa del ricorso sub Cap. VIII. Il saldo attivo, ad eccezione delle somme erogate a titolo di contributo al mantenimento dal signor di spettanza della signora Parte_2 Pt_1
successivamente meglio divisate, verranno suddivise tra entrambi gli ex Cointestatari nella misura della metà ciascuno.
2) Entrambi i Coniugi si danno reciproco atto di non avere ulteriori pendenze economiche reciproche, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti.
3) I figli minori, e rimarranno affidati Persona_2 Persona_3
congiuntamente ad entrambi i Genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la Madre in Via Piave, 126 – 20008 Bareggio (MI).
4) La casa familiare di Bareggio, da cui il signor si è già allontanato, resta assegnata Parte_2
alla signora con tutti gli arredi (che le Parti riconoscono essere di proprietà esclusiva Pt_1
della signora . Pt_1
5) Il Padre potrà incontrare i Figli, salvo diverso accordo tra i Coniugi, con le seguenti modalità: tutti i pomeriggi infrasettimanali, tenendo conto degli impegni e del desiderio dei Minori, dando un preavviso di quattro giorni alla Madre;
a fine settimana alternati, con pernottamento d'entrambi i Minori presso la residenza del Padre, solo quando il piccolo avrà Pt_3
compiuto due anni (con precisazione che il Padre – nei fine settimana di sua competenza e sino a quando non avrà compiuto due anni – starà con entrambi i Minori nella Città Pt_3
Metropolitana di Milano, in albergo ovvero in altro immobile in locazione, che sia consono alle necessità della Prole e non condurrà solo il figlio presso la sua abitazione). Per_1
6) Negli anni in cui i Figli non passeranno le vacanze estive nella Repubblica Popolare Cinese con la Madre, il Padre potrà tenere con sé i Figli minori durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i Minori trascorreranno con il Padre il giorno di Pasqua e con la Madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno successivo;
nel periodo delle vacanze estive i Figli trascorreranno con ciascuno dei due Genitori due settimane da stabilirsi concordemente tra i
Genitori; per le altre festività e per il giorno del Compleanno dei Minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. L'alternanza annuale di cui al presente punto non sarà applicabile nelle annualità in cui i Minori trascorreranno le Ferie estive con la Madre in Cina (vedasi infra Cap. 13). A parziale compensazione dell'estate in Oriente, infatti, il Padre avrà diritto di tenere con sé i propri Figli nei periodi succitati, fatto salvo il compimento dei due anni da parte del piccolo Pt_3
7) Le ulteriori festività ed eventuali ponti scolastici seguiranno l'alternanza tra i Genitori nei fine settimana, ma sino a quando non avrà compiuto due anni, il signor Pt_3 Parte_2
s'impegna a trascorrere detti periodi con i figli nella Città Metropolitana di Milano, con pernottamento presso il Padre solo nel caso in cui venga reperita una sistemazione adeguata ad ospitare i Figli. Per le Festività del Capodanno cinese nella Città Metropolitana di Milano, entrambi i Figli minori, invece, saranno con la Madre.
8) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli, versando mensilmente alla signora Parte_2
(sul suo conto personale), a decorrere dal mese di Febbraio 2025, la somma mensile di Pt_1
Euro ottocento/00 (Euro quattrocento/00 per ciascun Figlio), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 20 di ciascun mese, e sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo l'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT.
9) La signora percepirà l'Assegno Unico INPS per i Figli nella misura del 100%, con Pt_1
impegno del Marito a rinunziarvi con decorrenza da Gennaio 2025 e con impegno del signor occorrendo, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a firmare i moduli Parte_2
necessari per la richiesta dell'Assegno Unico.
10) Il signor oltre al contributo di cui al punto sub Cap. 8), terrà a proprio carico la metà Parte_2
(50%) delle spese extra-assegno relative ai Figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14
Novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Si dà atto che il Padre presta sin d'ora il proprio assenso alle seguenti spese per i Figli a cui si impegna a concorrere nella misura della metà (50%) previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa: due attività extrascolastiche per ciascun figlio, iscrizione e rette per asilo/ scuola materna private per – se necessarie e previo accordo tra i Genitori Pt_3 relativamente al prezzo, ed attività che i Figli svolgeranno durante il periodo estivo durante il soggiorno con la Madre nella Repubblica Popolare Cinese, tipo corso Tai Ji, grafia cinese e altri corsi che i Minori gradiranno frequentare in sicurezza. Per queste ultime attività (i corsi che i Figli svolgeranno in Cina durante il periodo estivo) l'assenso tacito alla spesa del signor varrà sino alla concorrenza di Euro trecento/00 (€ 300,00). Oltre tale importo le spese Parte_2
dovranno essere preventivamente concordate tra i Genitori, ai fini di rimborso di spesa da parte del Padre.
11) Il Padre, al fine di non compromettere il rapporto con i propri Figli, nei giorni non di sua competenza e nei quali non abbia già trascorso del tempo con i Minori, potrà effettuare, previo preavviso alla Madre, una videochiamata della durata di quindici minuti, al telefono della
Madre per poter poter parlare con la prole.
12) In caso di vacanze “fuori porta” sarà indispensabile, ed obbligatoria, l'informativa all'altro
Genitore della Località prescelta per il soggiorno e dei relativi recapiti. In caso di viaggi al di fuori dell'Unione Europea, sarà indispensabile la preventiva autorizzazione all'Espatrio dell'altro genitore, nei modi e nei termini di Legge, con facoltà di diniego motivato, salvo che per il periodo estivo che i Minori trascorreranno in Cina con la signora Pt_1
13) Le Parti concordano sul fatto che i Figli possano trascorrere ogni anno, con la Madre, durante l'Estate, un periodo, non superiore a novanta giorni, nella Repubblica Popolare Cinese, compatibilmente con il Calendario scolastico Italiano. Per consentire tale viaggio annuale, il
Padre s'impegna a prestare il suo assenso al rilascio/rinnovo dei Passaporti dei Minori e di tutti gli altri Documenti necessari per la partenza per la Cina rispettando le tempistiche necessarie affinchè tutta la documentazione sia disponibile con largo anticipo per poter organizzare il viaggio. La Madre, dovrà garantire l'esecuzione dei compiti e delle letture affidate per l'Estate ai Minori dal Corpo Insegnante Italiano. La Madre, salvi i casi di forza maggiore, dovrà altresì permettere ai Minori il rientro a Scuola con congruo anticipo rispetto alla ripresa delle lezioni scolastiche e ciò al fine di ridurre gli effetti da jet lag ovvero dei ritmi circadiani dei Minori che non permetterebbero la necessaria concentrazione mentale durante le lezioni. Ad ulteriore precisazione di quanto esposto al precedente Cap. 6), le festività natalizie, dal 22 Dicembre al 6 Gennaio, e le Vacanze pasquali, salvo diverso accordo tra i
Genitori, saranno sempre di competenza del Padre negli anni in cui i Figli trascorreranno tutte le vacanze estive con la madre in Cina. In tali periodi prolungati il Padre potrà condurre entrambi i Figli presso la propria abitazione od, in subordine, potrà optare, previo accordo con la Madre, per il pernottamento nella Città Metropolitana di Milano, in albergo ovvero in altro immobile in locazione, che sia consono alle necessità della Prole. Il Padre, a parziale compensazione del trimestre trascorso in Oriente, al compimento dei due anni del piccolo avrà altresì diritto di trascorrere annualmente due settimane continuative di vacanza Pt_3
con i Figli in periodi compatibili con gli impegni scolastici dei Minori e previa informativa ed accordo con la Madre circa la collocazione temporale. La Madre, tuttavia, non potrà negare ingiustificatamente detto diritto al Padre, dovendo collaborare con l'altro Genitore per la fruizione di detto periodo sempre compatibilmente con gli impegni scolastici dei Figli e con il loro desiderio e gradimento.
14) I Passaporti dei Minori saranno conservati dalla Madre, mentre il Padre tratterà presso di sé i
Documenti di Viaggio – Travel Documents rilasciati per i Minori dalla Rappresentanza
Diplomatica della Repubblica Popolare Cinese. Il Padre s'impegna a consegnare alla Madre tali Documenti di Viaggio – Travel Documents almeno trenta giorni prima della partenza per la Cina. La Madre, provvederà, al rientro in Italia, alla riconsegna dei suddetti documenti al
Padre che avrà la custodia dei medesimi e sarà ritenuto responsabile in caso di smarrimento degli stessi. La Madre, dal canto suo, consegnerà al Padre il Passaporto dei Figli in caso di viaggi all'Estero con il Padre concordati tra i Genitori. Nel caso in cui il viaggio annuale in
Cina non fosse possibile per via del mancato conseguimento dei Documenti necessari per colpa del signor o/e per via della mancata consegna dei Documenti di Viaggio Parte_2
rilasciati per i Minori dalla Rappresentanza diplomatica Cinese da parte del signor Parte_2
lo stesso dovrà rimborsare alla signora i costi di tutti i biglietti aerei acquistati per il Pt_1
viaggio (per i Figli, per sé e per i di lei Genitori) e risarcire tutti i danni correlati alla mancata partenza. Il signor non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato tempestivo Parte_2
conseguimento dei Passaporti dei Minori e dei Documenti di Viaggio – Travel Documents per il periodo antecedente la sottoscrizione del presente Ricorso o per problemi di natura amministrativa, o burocratica, non dipendenti dalla volontà di quest'ultimo ovvero per carenza di produzione documentale o mancanza di tempestività nell'esibizione da parte della Madre o dipendenti dalle Amministrazioni competenti della Repubblica Popolare Cinese e della
Repubblica Italiana.
15) Entrambi i s'impegnano a garantire un rapporto stabile tra i Figli minori ed i Nonni. Pt_4
16) Ciascun Genitore s'impegna ad astenersi, dinanzi ai Minori, da qualsivoglia commento od affermazione pregiudizievole dell'onore o del decoro dell'altro Genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Bibbiano (RE) in data 11/7/2016.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bibbiano (RE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/02/2025 da
1) Parte_1
Nata a Shandong (Repubblica Popolare Cinese) il 7/9/1988 cittadina: cinese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mara Ursitto presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Montecchio Emilia (RE) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]7 con gli Avv.ti Simone Spennato e Marco Alifano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bibbiano (RE)
(anno 2016 atto n. 7 reg. atti di matrimonio parte 1 serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
nato a [...] il [...], cittadino italiano Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
◦ dichiarare la Separazione Personale dei coniugi, signori e Parte_1 Parte_2 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
◦ ordinare al Comune di Bibbiano (RE) d'annotare l'emananda Sentenza a margine dell'Atto di
Matrimonio;
◦ dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) I s'impegnano ad estinguere, entro trenta giorni dal deposito del presente Ricorso, il Pt_4
conto-corrente cointestato acceso presso Banco B.P.M. S.p.A. meglio indicato nella narrativa del ricorso sub Cap. VIII. Il saldo attivo, ad eccezione delle somme erogate a titolo di contributo al mantenimento dal signor di spettanza della signora Parte_2 Pt_1
successivamente meglio divisate, verranno suddivise tra entrambi gli ex Cointestatari nella misura della metà ciascuno.
2) Entrambi i Coniugi si danno reciproco atto di non avere ulteriori pendenze economiche reciproche, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti.
3) I figli minori, e rimarranno affidati Persona_2 Persona_3
congiuntamente ad entrambi i Genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la Madre in Via Piave, 126 – 20008 Bareggio (MI).
4) La casa familiare di Bareggio, da cui il signor si è già allontanato, resta assegnata Parte_2
alla signora con tutti gli arredi (che le Parti riconoscono essere di proprietà esclusiva Pt_1
della signora . Pt_1
5) Il Padre potrà incontrare i Figli, salvo diverso accordo tra i Coniugi, con le seguenti modalità: tutti i pomeriggi infrasettimanali, tenendo conto degli impegni e del desiderio dei Minori, dando un preavviso di quattro giorni alla Madre;
a fine settimana alternati, con pernottamento d'entrambi i Minori presso la residenza del Padre, solo quando il piccolo avrà Pt_3
compiuto due anni (con precisazione che il Padre – nei fine settimana di sua competenza e sino a quando non avrà compiuto due anni – starà con entrambi i Minori nella Città Pt_3
Metropolitana di Milano, in albergo ovvero in altro immobile in locazione, che sia consono alle necessità della Prole e non condurrà solo il figlio presso la sua abitazione). Per_1
6) Negli anni in cui i Figli non passeranno le vacanze estive nella Repubblica Popolare Cinese con la Madre, il Padre potrà tenere con sé i Figli minori durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i Minori trascorreranno con il Padre il giorno di Pasqua e con la Madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno successivo;
nel periodo delle vacanze estive i Figli trascorreranno con ciascuno dei due Genitori due settimane da stabilirsi concordemente tra i
Genitori; per le altre festività e per il giorno del Compleanno dei Minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. L'alternanza annuale di cui al presente punto non sarà applicabile nelle annualità in cui i Minori trascorreranno le Ferie estive con la Madre in Cina (vedasi infra Cap. 13). A parziale compensazione dell'estate in Oriente, infatti, il Padre avrà diritto di tenere con sé i propri Figli nei periodi succitati, fatto salvo il compimento dei due anni da parte del piccolo Pt_3
7) Le ulteriori festività ed eventuali ponti scolastici seguiranno l'alternanza tra i Genitori nei fine settimana, ma sino a quando non avrà compiuto due anni, il signor Pt_3 Parte_2
s'impegna a trascorrere detti periodi con i figli nella Città Metropolitana di Milano, con pernottamento presso il Padre solo nel caso in cui venga reperita una sistemazione adeguata ad ospitare i Figli. Per le Festività del Capodanno cinese nella Città Metropolitana di Milano, entrambi i Figli minori, invece, saranno con la Madre.
8) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli, versando mensilmente alla signora Parte_2
(sul suo conto personale), a decorrere dal mese di Febbraio 2025, la somma mensile di Pt_1
Euro ottocento/00 (Euro quattrocento/00 per ciascun Figlio), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 20 di ciascun mese, e sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo l'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT.
9) La signora percepirà l'Assegno Unico INPS per i Figli nella misura del 100%, con Pt_1
impegno del Marito a rinunziarvi con decorrenza da Gennaio 2025 e con impegno del signor occorrendo, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a firmare i moduli Parte_2
necessari per la richiesta dell'Assegno Unico.
10) Il signor oltre al contributo di cui al punto sub Cap. 8), terrà a proprio carico la metà Parte_2
(50%) delle spese extra-assegno relative ai Figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14
Novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Si dà atto che il Padre presta sin d'ora il proprio assenso alle seguenti spese per i Figli a cui si impegna a concorrere nella misura della metà (50%) previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa: due attività extrascolastiche per ciascun figlio, iscrizione e rette per asilo/ scuola materna private per – se necessarie e previo accordo tra i Genitori Pt_3 relativamente al prezzo, ed attività che i Figli svolgeranno durante il periodo estivo durante il soggiorno con la Madre nella Repubblica Popolare Cinese, tipo corso Tai Ji, grafia cinese e altri corsi che i Minori gradiranno frequentare in sicurezza. Per queste ultime attività (i corsi che i Figli svolgeranno in Cina durante il periodo estivo) l'assenso tacito alla spesa del signor varrà sino alla concorrenza di Euro trecento/00 (€ 300,00). Oltre tale importo le spese Parte_2
dovranno essere preventivamente concordate tra i Genitori, ai fini di rimborso di spesa da parte del Padre.
11) Il Padre, al fine di non compromettere il rapporto con i propri Figli, nei giorni non di sua competenza e nei quali non abbia già trascorso del tempo con i Minori, potrà effettuare, previo preavviso alla Madre, una videochiamata della durata di quindici minuti, al telefono della
Madre per poter poter parlare con la prole.
12) In caso di vacanze “fuori porta” sarà indispensabile, ed obbligatoria, l'informativa all'altro
Genitore della Località prescelta per il soggiorno e dei relativi recapiti. In caso di viaggi al di fuori dell'Unione Europea, sarà indispensabile la preventiva autorizzazione all'Espatrio dell'altro genitore, nei modi e nei termini di Legge, con facoltà di diniego motivato, salvo che per il periodo estivo che i Minori trascorreranno in Cina con la signora Pt_1
13) Le Parti concordano sul fatto che i Figli possano trascorrere ogni anno, con la Madre, durante l'Estate, un periodo, non superiore a novanta giorni, nella Repubblica Popolare Cinese, compatibilmente con il Calendario scolastico Italiano. Per consentire tale viaggio annuale, il
Padre s'impegna a prestare il suo assenso al rilascio/rinnovo dei Passaporti dei Minori e di tutti gli altri Documenti necessari per la partenza per la Cina rispettando le tempistiche necessarie affinchè tutta la documentazione sia disponibile con largo anticipo per poter organizzare il viaggio. La Madre, dovrà garantire l'esecuzione dei compiti e delle letture affidate per l'Estate ai Minori dal Corpo Insegnante Italiano. La Madre, salvi i casi di forza maggiore, dovrà altresì permettere ai Minori il rientro a Scuola con congruo anticipo rispetto alla ripresa delle lezioni scolastiche e ciò al fine di ridurre gli effetti da jet lag ovvero dei ritmi circadiani dei Minori che non permetterebbero la necessaria concentrazione mentale durante le lezioni. Ad ulteriore precisazione di quanto esposto al precedente Cap. 6), le festività natalizie, dal 22 Dicembre al 6 Gennaio, e le Vacanze pasquali, salvo diverso accordo tra i
Genitori, saranno sempre di competenza del Padre negli anni in cui i Figli trascorreranno tutte le vacanze estive con la madre in Cina. In tali periodi prolungati il Padre potrà condurre entrambi i Figli presso la propria abitazione od, in subordine, potrà optare, previo accordo con la Madre, per il pernottamento nella Città Metropolitana di Milano, in albergo ovvero in altro immobile in locazione, che sia consono alle necessità della Prole. Il Padre, a parziale compensazione del trimestre trascorso in Oriente, al compimento dei due anni del piccolo avrà altresì diritto di trascorrere annualmente due settimane continuative di vacanza Pt_3
con i Figli in periodi compatibili con gli impegni scolastici dei Minori e previa informativa ed accordo con la Madre circa la collocazione temporale. La Madre, tuttavia, non potrà negare ingiustificatamente detto diritto al Padre, dovendo collaborare con l'altro Genitore per la fruizione di detto periodo sempre compatibilmente con gli impegni scolastici dei Figli e con il loro desiderio e gradimento.
14) I Passaporti dei Minori saranno conservati dalla Madre, mentre il Padre tratterà presso di sé i
Documenti di Viaggio – Travel Documents rilasciati per i Minori dalla Rappresentanza
Diplomatica della Repubblica Popolare Cinese. Il Padre s'impegna a consegnare alla Madre tali Documenti di Viaggio – Travel Documents almeno trenta giorni prima della partenza per la Cina. La Madre, provvederà, al rientro in Italia, alla riconsegna dei suddetti documenti al
Padre che avrà la custodia dei medesimi e sarà ritenuto responsabile in caso di smarrimento degli stessi. La Madre, dal canto suo, consegnerà al Padre il Passaporto dei Figli in caso di viaggi all'Estero con il Padre concordati tra i Genitori. Nel caso in cui il viaggio annuale in
Cina non fosse possibile per via del mancato conseguimento dei Documenti necessari per colpa del signor o/e per via della mancata consegna dei Documenti di Viaggio Parte_2
rilasciati per i Minori dalla Rappresentanza diplomatica Cinese da parte del signor Parte_2
lo stesso dovrà rimborsare alla signora i costi di tutti i biglietti aerei acquistati per il Pt_1
viaggio (per i Figli, per sé e per i di lei Genitori) e risarcire tutti i danni correlati alla mancata partenza. Il signor non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato tempestivo Parte_2
conseguimento dei Passaporti dei Minori e dei Documenti di Viaggio – Travel Documents per il periodo antecedente la sottoscrizione del presente Ricorso o per problemi di natura amministrativa, o burocratica, non dipendenti dalla volontà di quest'ultimo ovvero per carenza di produzione documentale o mancanza di tempestività nell'esibizione da parte della Madre o dipendenti dalle Amministrazioni competenti della Repubblica Popolare Cinese e della
Repubblica Italiana.
15) Entrambi i s'impegnano a garantire un rapporto stabile tra i Figli minori ed i Nonni. Pt_4
16) Ciascun Genitore s'impegna ad astenersi, dinanzi ai Minori, da qualsivoglia commento od affermazione pregiudizievole dell'onore o del decoro dell'altro Genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Bibbiano (RE) in data 11/7/2016.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bibbiano (RE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG