Sentenza 17 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/03/2021, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2021
N. 00370/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01093/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2020, proposto da
AN MB, quale titolare della ditta MB AN s.a.s. di MB AN & C., rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, dott. Luca Zaia, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Franco Botteon, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale del Veneto in Venezia, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio n. 23, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Allevamento Trote di TI OL, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto opposto all’dell’istanza di accesso alla documentazione richiesta con domanda inviata a mezzo pec in data 20 agosto 2020 e della nota (se ritenuta di natura provvedimentale e di contenuto negativo) pot. 442654 del 19 ottobre 2020 e per la declaratoria del diritto all’accesso degli stessi con condanna della Regione Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Difesa del Suolo Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza a rilasciare al ricorrente copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, gestore di un allevamento di trote che attinge l’acqua necessaria allo svolgimento della sua attività dal torrente Chiampo in forza di concessione demaniale, in data 20 agosto 2020 presentava alla Regione del Veneto domanda di accesso agli elaborati grafici e relazione tecnica relativi al rilascio della concessione a derivare acqua dal medesimo torrente Chiampo della ditta concorrente TI.
Con nota del 19 ottobre 2020 l’Ufficio del Genio Civile di Vicenza faceva seguito a tale istanza “ per comunicare che la ditta TI OL con EC in data 27.08.2020, Ns prot. 2337700 del 28.08.2020, ha negato l’assenso a fornire i documenti richiesti da Voi richiesti con la nota in oggetto. Al riguardo si fa presente che il progetto presentato dalla ditta TI OL, è stato attentamente esaminato dall’Ufficio e si dà assicurazione che le opere previste sono finalizzate a garantire che vengano derivate dal torrente Chiampo solo le portate d’acqua di concessione, in quanto, con le soluzioni progettuali approvate dallo scrivente, è possibile r controllare tali portate mediante il misuratore di portata previsto in progetto. E’ sottointeso che una volta realizzate tali opere l’Ufficio provvederà ad effettuare tutti i controlli del caso ”.
2. Con ricorso, notificato in data 19 ottobre 2020 e depositato in data 30 ottobre 2020, il ricorrente ha impugnato detta nota di riscontro e ha chiesto l’esibizione dei documenti richiesti sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione degli artt. 10, 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241 del 1990.
Il ricorrente avrebbe un interesse diretto ed attuale a conoscere il progetto presentato dalla ditta TI in quanto:
- i due allevamenti sono sostanzialmente frontistanti;
- l’intervento del controinteressato riguarda l’utilizzo delle acque del medesimo torrente Chiampo, acque che, in quanto risorsa scarsa, richiedono una ripartizione equa tra gli allevamenti MB e TI;
- le istruttorie relative al rinnovo della concessione del ricorrente e del controinteressato nella prima fase procedimentale sono state esaminate congiuntamente. La stessa Amministrazione procedente ha riconosciuto che le due derivazioni “ danno luogo ad interferenze tecniche ”.
Sotto il profilo oggettivo – rileva il ricorrente - i documenti richiesti sono accessibili in quanto detenuti dall’Amministrazione e collegati alla situazione giuridica di cui è titolare lo stesso ricorrente.
II - Violazione degli artt. 3, 24 e 25, comma 3, della legge n. 241 del 1990 sotto il profilo della carenza di motivazione; contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per perplessità.
Il diniego all’ostensione formulato dal controinteressato non costituisce motivo ex se ostativo del diritto all’accesso. Né sussistono ragioni di tutela della riservatezza del controinteressato né altre ipotesi di esclusione del diritto all’accesso di cui all’art. 24 della legge n. 241 del 1990.
Irrilevanti sono invece le rassicurazioni dell’Amministrazione sui controlli effettuati affinché le opere della aggiudicataria derivino solo l’acqua “ concessionata ”.
3. Costituitasi in giudizio la Regione del Veneto rilevava che il ricorrente è “ sempre stato posto nella condizione di conoscere prendere visione di ogni documento inerente la presente vicenda ”.
L’Amministrazione resistente evidenziava come nel corso dell’incontro del 20 gennaio 2020 – il cui verbale era stato inviato alla ricorrente - sia stata richiesta a entrambe le Ditte l’esecuzione di alcuni interventi per consentire il controllo delle portate di concessione ed i relativi rilasci al fine di assicurare la continuità idrobiologica, evitando modifiche sostanziali alle pescicolture in essere. In particolare nei confronti della ditta TI veniva precisato quanto segue: “ La progettazione e realizzazione del deviatore di scarico delle acque rilasciate dalla ditta MB ai fini della garanzia della continuità idrobiologica, lo scarico dovrà avvenire al piede della confluenza dei torrenti Corbiolo e Chiampo ”.
In definitiva, osserva l’Amministrazione, gli interventi della ditta TI non sarebbero lesivi per il ricorrente.
Inoltre la ricorrente non avrebbe più interesse al ricorso in quanto in data 23 novembre 2020 ha sottoscritto il Disciplinare n. 604 e con decreto n. 870 del 26 novembre 2020 del Genio civile di Vicenza le è stata rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal Torrente Chiampo.
4. Depositate le memorie e le repliche all’udienza del 27 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Le censure proposte sono fondate nei limiti di seguito precisati.
Costituiscono principi acquisiti in giurisprudenza che:
- la disciplina legale della ostensibilità dei documenti amministrativi pone – sul piano oggettivo – un rapporto di regola/eccezione, nel senso che la regola è data dall’accesso, mentre le specifiche eccezioni, analiticamente indicate, costituiscono ipotesi derogatorie; la “ ratio ” che accomuna tali eccezioni è data dall’essere le stesse preordinate alla protezione di dati riservati in possesso dell’Amministrazione, la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela di interessi superindividuali, ovvero alla protezione della riservatezza di soggetti terzi (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 326);
- il diritto di accesso, quale principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza, può subire limitazioni nei soli casi indicati dalla legge - costituenti eccezione al detto principio generale in attuazione di un bilanciamento di valori tutti costituzionalmente tutelati - e non già sulla base di unilaterali valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla maggiore o minore utilità dell'accesso ai fini di una proficua tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive dell'istante (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 23 agosto 2017, n. 4115);
- in linea generale la legittimazione all’accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto (Cons. Stato, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213; Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4372);
- in base alla disciplina contenuta negli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso può esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica, purché concernenti attività di pubblico interesse (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 326);
- l’opposizione manifestata dal soggetto controinteressato non può costituire ragione di per sé sufficiente a giustificare il diniego all’accesso, posto che, a fronte di tale manifestazione, l’Amministrazione è comunque tenuta a valutare se l’esigenza di riservatezza espressa dalla ditta controinteressata debba prevalere sulla richiesta di ostensione avanzata dai commercianti della zona, in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (T.A.R., Lazio, Roma, Sez. II Ter , 9 febbraio 2009, n. 1340; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 27 settembre 2019, n. 1672; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 26 marzo 2018, n. 757; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5901).
5.1. Nel caso di specie sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto di accesso del ricorrente ai documenti richiesti.
Infatti il ricorrente, quale concessionario di una derivazione d’acqua dal medesimo torrente, è un soggetto potenzialmente inciso dagli interventi del controinteressato e ha un interesse diretto ed attuale all’esibizione dei documenti richiesti.
La stessa Amministrazione ha dato atto che fra la concessione del ricorrente e quella del controinteressato vi è un’interferenze tecnica: in ragione della scarsità della risorsa gli interventi eseguiti da un concessionario possono incidere sull’effettiva disponibilità di acqua da parte dell’altro.
Tale interesse non può ritenersi venuto meno a seguito della sottoscrizione del disciplinare e del rilascio della concessione.
Per quanto la Regione affermi di avere sempre posto il ricorrente nella condizione di prendere visione di ogni documento inerente la vicenda in questione, il diritto di accesso comprende sia la facoltà di prendere visione che di estrarre copia dei documenti e non risulta agli atti che il ricorrente abbia ricevuto copia dei documenti richiesti.
A ciò si aggiunga che al ricorrente deve in ogni caso essere riconosciuta la facoltà di verificare la consistenza e la corretta esecuzione degli interventi che deve realizzare la Ditta TI.
Quanto al profilo oggettivo, i documenti richiesti sono detenuti ed utilizzati dall’Amministrazione resistente e pertanto rientrano nell’ampia nozione di documento accessibile di cui all’art. 22 della legge n. 241 del 1990.
5.2. Irrilevante – come si è già evidenziato – è il richiamo alla mera opposizione del controinteressato. Né l’Amministrazione resistente evidenzia la sussistenza di profili di riservatezza o di altre ragioni di esclusione dall’accesso di cui all’art. 24 della legge n. 241 del 1990, che possano legittimamente giustificare la reiezione dell’istanza presentata dal ricorrente.
6. Il ricorso deve pertanto essere accolto. Al ricorrente deve pertanto essere riconosciuto il diritto ad ottenere l’esibizione degli elaborati grafici e della relazione tecnica relativi al rilascio della concessione della ditta concorrente TI.
Per la peculiarità della fattispecie ed in particolare in ragione della collaborazione manifestata dall’Amministrazione resistente anche in occasione dell’incontro del 20 gennaio 2020, sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e per l’effetto dispone che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, la Regione del Veneto consenta l’accesso ai documenti richiesti dalla parte ricorrente con l’istanza del 20 agosto 2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO