Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 10620/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.R.G. 10620/2017 promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv.to C.F._1
Marcantonio Ferrara (C.F.: ) elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio sito in Santa Maria a Vico (CE), alla via
Appia n.452;
-attore-
CONTRO
C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Crisci Daniele (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) C.so Aldo Moro 100;
- convenuta-
1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio veniva azionato con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, dai sig.ri e Controparte_3 [...]
quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore CP_4
. Parte_1
Nelle more del giudizio, divenuto maggiorenne, visto le eccezioni di legittimazione processuale dei genitori sollevate dalla convenuta sanava tale circostanza costituendosi Controparte_1
autonomamente in sostituzione dei genitori e Controparte_3
Controparte_4
Ciò premesso, riferiva che in data 8 luglio Parte_1
2015, alle ore 17,00 circa, in Arienzo (CE) mentre scendeva in Via
Delle Torrette con direzione Piazza N. Lettieri, nei pressi della propria abitazione, veniva investito dalla vettura Hyundai Atos, Tg.CL 957
RX, di proprietà di , la cui conducente, si immetteva in Controparte_2
Via Delle Torrette effettuando una veloce curva a sinistra senza tener conto della scarsa visibilità finendo per investire l'odierno attore
. Dopo l'investimento, la conducente del Parte_1
veicolo Hyundai Atos al fine di liberare il pedone rimasto
2 parzialmente sotto il veicolo, effettuava una maldestra manovra in retromarcia, causando ulteriori danni.
A seguito dell'occorso, l'attore riportava gravissime lesioni personali così come refertate nel Presidio Ospedaliero PSAUT di San Felice a
Cancello. A causa della gravità delle lesioni subite, l'istante veniva accompagnato presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù (BN) successivamente ricoverato e costretto a sottoporsi ad ulteriori accertamenti, cure mediche, visite specialistiche, presenza di danni estetici, il tutto documentalmente provato e allegato da copiosa documentazione agli atti.
Pertanto, chiedeva in forza delle avvenute modalità del sinistro, di essere risarcito in solido dagli odierni convenuti, dei danni quantificati in euro € 149.353,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese e onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la compagnia eccependo Controparte_1
l'improponibilità e la nullità della domanda attorea, nonché il rigetto integrale della stessa, mentre nel merito escludeva che vi fosse la prova in atti delle modalità del sinistro narrate dall'attore attesa la comunicazione cautelativa inviata dal convenuto ed invocando CP_2
una più rigida ricostruzione della vicenda, vinte le spese di giudizio.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, svolta C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dall'attore, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 Il convenuto pur se ritualmente citato non si Controparte_2
costituiva, pertanto va dichiarata la sua contumacia.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di improponibilità dell'atto di citazione, avanzata dalla convenuta per la Controparte_5
mancanza delle condizioni previste dagli artt. 145, 148 e 142 c.d.a. per la dedotta genericità dello stesso, invero, parte attrice, ha assolto l'onere di richiesta stragiudiziale di risarcimento, corredate dall'avviso di ricevimento, il che ha consentito di superare ogni dubbio in ordine alla possibilità da parte del Giudice di emettere una sentenza di merito.
È utile precisare che la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata, in linea generale, ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta. A tale esito interpretativo, che peraltro è l'unico che garantisce un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma in relazione agli artt. 3, 24 e 32 Cost., è pervenuta la Suprema
Corte (sent. n. 9912/11), secondo la quale “ai fini della procedibilità della domanda di risarcimento è sufficiente che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste”.
D'altronde, la stessa convenuta, ha preso atto della documentazione attestante le condizioni di procedibilità della domanda e nulla ha documentato la compagnia assicuratrice circa eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni, con la conseguenza che deve ritenersi che
4 sia stata valutata dall'assicurazione come sufficiente e completa la richiesta stragiudiziale avanzata dall'attore.
Sempre preliminarmente, prive di pregio assumono le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo, atteso che sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna in solido della convenuta al ristoro delle lesioni dallo stesso subito, in conseguenza del sinistro sopra descritto.
La legittimazione attiva e passiva è stata ampiamente soddisfatta e provata.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta, sebbene nei limiti di cui alle seguenti valutazioni.
Va premesso che per quel che concerne le circostanze di fatto relative alla verificazione del sinistro, ai fini della ricostruzione delle modalità di svolgimento della vicenda dedotta in lite, la delibazione del giudicante non può che fondarsi sulla documentazione allegata al fascicolo attoreo e dalle prove testimoniale espletate.
Ciò premesso, va ora esaminato se l'attore, che ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, abbia superato l'onere posto a suo carico, di dimostrare che il sinistro si sia verificato per esclusiva condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo di proprietà del convenuto rimasto inerte all'azione. CP_2
5 In generale, in caso di incidente stradale con investimento di minore, il conducente si presume responsabile fino a prova contraria. Per dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'investimento, il conducente deve adottare tutte le cautele esigibili, a partire da una velocità del veicolo adeguata allo stato dei luoghi.
Inoltre, deve essere in grado di dimostrare che la condotta del bambino investito è stata anomala e che il suo attraversamento della strada non poteva essere previsto ed evitato neppure mantenendo la massima diligenza nella guida.
Ora, per quel che concerne le circostanze di fatto relative alla verificazione del sinistro, dalla documentazione prodotta e, da una lettura degli atti, nonché dai testi escussi, è risultata particolarmente rilevante la deposizione del teste , indifferente alle Testimone_1
parti, interrogato sui capitoli di prova dichiara: … io so dei fatti in quanto mi trovavo insieme alla sig.ra (nonna minore) sui luoghi Persona_1
di causa. erano le 17.00 circa ed ero di fronte all'abitazione dei della Per_1
che si trova al piano terra su via delle Torrette . Preciso che via delle Per_1
Torrette è una strada in salita a senso unico e divide due lati ed è sprovvista di marciapiede. Io mi trovavo sul lato sinistro e l'accesso della casa va direttamente sulla strada. Vi era proprio davanti alla casa, i ragazzi, ossia Per_1 Pt_1
con il fratello ed un amico che giocavano a pallone nel giardino della Per_2
sig.ra . Quando è uscito il pallone dal giardino e è uscito per Per_1 Pt_1
riprenderlo, è passato vicino a noi, ma visto che la strada è in discesa il pallone stava scivolando, ed il bambino lo rincorreva e dietro a lui la nonna. Ad un certo punto è salita una macchina, che però da Piazza Lettieri non ha preso bene la curva ma l'ha tagliata per andare alla sua abitazione, rasentando il muro di
6 sinistra. Andava veloce, ha frenato ma ha colpito il bambino, che è finito sotto la macchina ed io ho visto che è stato colpito sull'addome, ed è finito sotto la macchina. La conducente nel tentativo di districare il bambino ha fatto retromarcia ma si è trascinata il bambino per un tratto. Poi il bambino si è districato ma era tutto escoriato sul volto e aveva bruciature sul corpo, ed in particolare sul viso aveva anche una canottiera rossa piena di grasso, Ricordo che la vettura era una Atos di colore blu ed a condurla vi era una donna molto giovane…preciso che il bambino era sorvegliato in quanto vi era la nonna, ossia con cui io stavo parlando Per_1
e non passavano altre vetture, solo quella investitrice. L'impatto è avvenuto proprio dal lato opposto a quello dell'abitazione di , ossia di fronte. Per_1
Preciso che la nonna si trovava subito dietro il bambino…preciso che la strada su cui è avvenuto il sinistro non è trafficata.
Ora, dalla disamina degli atti, benché, questi siano sufficienti a far ritenere provato l'accadimento storico, ovvero che il sinistro si sia verificato a causa di un investimento del minore nel mentre giocava a pallone, non altrettanto è da dirsi per l'addebito della responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore.
Nella valutazione della responsabilità, va presa in considerazione la condotta delle parti coinvolte prima dell'incidente, come la velocità del conducente, l'attenzione prestata alla guida e il rispetto delle norme del
Codice della strada, così come altrettanto va valutata la condotta del bambino.
Non pare superfluo ricordare che, ai sensi dell'articolo 141 del Codice della strada, il conducente deve mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada, del traffico e della visibilità, e deve prestare costantemente attenzione all'ambiente circostante. Inoltre, il
7 conducente deve essere pronto a reagire a situazioni impreviste, come può essere proprio l'apparizione improvvisa di un pedone sulla strada.
Sempre secondo il Codice della Strada, il conducente deve sempre tenere sotto controllo il veicolo e deve essere in grado di fermarlo in ogni momento, e quindi deve mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede.
Per quanto riguarda l'investimento di un bambino, il conducente deve prestare particolare attenzione nei tratti urbani, nei pressi di veicoli parcheggiati e ai margini della strada, dove possono trovarsi bambini.
Inoltre, il conducente deve rallentare la velocità del veicolo in presenza di scuole, parchi giochi, attraversamenti pedonali e zone residenziali, dove è previsto un maggior afflusso di pedoni, tra i quali anche bambini. Nel caso in esame, la pacifica circostanza che la conducente del veicolo investitore tenesse una guida non idonea allo stato dei luoghi, pur essendo vicina di casa dell'attore, come è serenamente emerso dall'istruttoria, doveva certamente prestare massima attenzione alla guida.
Di contro restano tutte le norme previste dall'articolo 190 del Codice della strada, dove vengono chiaramente indicati tutti i doveri dei pedoni nella circolazione stradale, con esplicito riferimento alle norme di comportamento dei pedoni per l'attraversamento della strada.
Nel caso in esame, appare chiaramente che la condotta del minore (di anni dieci all'epoca dei fatti), che ha attraversato la strada in modo improvviso e imprevedibile, concentrandosi maggiormente sul recupero del pallone piuttosto che sull'osservazione dei veicoli in avvicinamento, abbia costituito un concorso di colpa significativo.
8 Tale comportamento, imprudente e non conforme alle regole di normale attenzione, ha avuto un ruolo determinante nel verificarsi dell'incidente, contribuendo in modo rilevante all'evento dannoso.
Ad avviso del Tribunale, ricorrono i presupposti per la configurabilità, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c..
Ne discende che, qualora le risultanze istruttorie non depongano univocamente nel senso di avvalorare la prospettazione assunta dall'attore a fondamento della proposta domanda, la presunzione ex art. 2054 c.c. non può trovare applicazione, operando il principio dell'onere della prova, e cioè la regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi (cfr.: Cassazione civile, sez.
III, 16/06/1998, n. 5980).
Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che, in caso di sinistro, in primo luogo, occorrerà valutare se esso si sia verificato secondo la dinamica descritta dall'attore e, successivamente, ove tale accertamento abbia avuto esito positivo, s'impone la verifica della possibilità di ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054 c.c..
Da tale esame, ne discende, che non sono emersi elementi sufficienti a ritenere superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, c.c. che costituisce criterio di distribuzione delle responsabilità che il giudice è tenuto ad applicare se l'istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche modalità del sinistro e l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose.
9 Dalle considerazioni finora svolte deriva, dunque, la declaratoria di concorrente responsabilità delle arti da graduarsi nella misura del 80% in capo al conducente del veicolo di proprietà del convenuto e del restante 20% in capo all'attore.
In merito al quantum, non possono che essere recepite le conclusioni sul danno biologico fornite dal nominato CTU in quanto coerenti con la miglior scienza del settore e logicamente motivate. Il CTU dott.
così conclude la sua copiosa relazione, ivi da ritenersi Persona_3
comunque integralmente riportata e trascritta e che, da un esame medico dettagliato e attento del corpo del periziando, ha così descritto il nesso di causa: <<…Senza dubbio trattasi del trauma che rende evidenti significativi postumi, prevalentemente di natura estetica, notevolmente migliorati dopo le congrue e prolungate terapie effettuate, se si tiene conto di quanto si rileva dalle immagini rilevate appena dopo il sinistro Clinicamente, oltre agli esiti cicatriziali non sono evidenti significative limitazioni funzionali se non una limitazione della flessione del V° dito di sinistra nei gradi estremi di impegno. Le lesioni cicatriziali del volto e le ulteriori discromie rilevate sono stabilizzate >>.
Il consulente ne ha poi determinato il periodo di inabilità e la percentuale del danno biologico:<< Come durata della malattia vanno considerate le certificazioni esibite nel corso del mese di aprile 2016,tanto in sede di visita chirurgica che in sede psicologica(cfr pag 7 della CTU) per un totale di gg
297(duecentonovantasette/00), dal 8.7.2025 al 29.4.2016, considerando il congruo trattamento psicoterapeutico al quale fu sottoposto il minore, con remissione totale della sintomatologia(cfr certificazione 29.4.2016 : Drssa Persona_4
(Psicologa-Psicoterapeuta),cosi' divisa: ITT : gg 30 Trenta/00 ITR
[...]
relativa al 75% gg 30(trenta) ITR relativa al 50% gg 90(novanta) IT residua al
10 25% gg 147(centoquarantaasette)… Le lesioni rilevate e decsritte hanno causato postumi permanenti quantificabili nella misura massima del 15%, come da barèmes delle recenti Linee Guida SIMLA 2016,peraltro riportate alla pag 18-
19 della CTU >>. Il CTU, nella sua meticolosa relazione, esprime la sua valutazione anche sul danno estetico e, con un excursus logico scientifico, così precisa: fisiognomico di tipo medio attribuibile prevalentemente all'area cicatriziale( riportato in foto eseguita in corso di operazioni peritali cfr pag 11 della CTU) localizzata in regione temporale sinistra. Essa area cicatriziale, stabilizzata, presenta lieve perdita di sostanza e puo' essere suscettibile di ulteriore miglioramento con terapia adeguate. Di cio' si e' dato conto attribuendo, nell'ambito del danno biologico, il massimo previsto dalle Linee Guida per i pregiudizi estetici di tipo medio (cfr pag 18 della ctu).
Spese mediche documentate pari ad euro 370,48.
Mentre per quanto concerne le ulteriori voci di danno non patrimoniale occorre precisare quanto segue. La quantificazione del danno alla sfera non patrimoniale, a mente del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve tener conto di una duplice esigenza: quella di garantire un risarcimento integrale dei pregiudizi riferibili al danneggiato, nonché quella di evitare una duplicazione delle voci risarcitorie. Tale obiettivo va perseguito, nel bipolarismo del modello risarcitorio segnato dalla giurisprudenza di legittimità e normativamente individuato negli artt. 2043 e 2059 c.c., considerando il danno non patrimoniale come un'unica categoria capace di includere tutti i pregiudizi sofferti dalla vittima in relazione ad interessi costituzionalmente rilevanti o ritenuti meritevoli di tale
11 forma di tutela per espressa disposizione di legge, i quali dovranno essere ristorati con adeguata personalizzazione secondo le circostanze del caso concreto (Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972). Anche recentemente la Corte di Cassazione Civile Sezione III con l'ordinanza
1573/2022 del 17/05/2022, torna prepotentemente sulla problematica della valutazione e della liquidazione del danno non patrimoniale a persona, stilando un vero e proprio decalogo a cui questo giudicante ritiene seguire pedissequamente. Possono dunque costituire solo
"voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione e al punto 2 e 3 della citata sentenza si legge…in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto…all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno. Alla luce di quanto precisato, occorre quindi individuare nelle tabelle milanesi
(aggiornate al 2024) quelle in grado di garantire uniformità decisionale e in definitiva l'equità del giudizio, salvo adattamenti dovuti alle peculiarità del singolo caso. Ed infatti, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale, fatte proprie dalla giurisprudenza milanese, è stata inclusa nel valore di punto del danno non
12 patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi alla sfera relazionale dell'individuo, secondo una percentuale ponderata sulla tipologia delle lesioni.
Pertanto, alcun'altra voce di danno va riconosciuta.
Tenuto conto di quanto esposto ed applicando i criteri enunciati, il complessivo danno non patrimoniale, applicando la personalizzazione non nella sua massima estensione, all'attore, andrà riconosciuta la somma comprensiva di spese mediche, pari ad euro € 94.103,73, ridotta nella percentuale di corresponsabilità riconosciuta del 20% in capo all'attore per un totale di euro 75.282,984. Sulla somma riconosciuta vanno calcolati gli interessi, così come recentemente affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 832/23 depositata il 13 gennaio 2023, nella quale la Suprema Corte ha ribadito che gli interessi vanno calcolati ovviamente dal momento del fatto illecito ma, soprattutto, ha chiarito che vanno conteggiati e liquidati anche quelli sulle somme eventualmente pagate a titolo di acconto. Giova precisare che la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare
(successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione o meglio un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere. Infatti, la necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è
13 derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra”.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento parziale della domanda di condanna formulata nei confronti dei convenuti in solido nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sulla somma riconosciuta le stesse andranno compensate nella misura del 20% quale percentuale di corresponsabilità riconosciuta in capo all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- dichiara la concorrente responsabilità di parte attrice e convenuto in solido con la nella causazione del sinistro Controparte_6
per cui è procedimento nella misura dell'80% a carico del conducente dell'autovettura Hyundai Atos, Tg. CL 957RX, di proprietà di , e del restante 20% in capo all'attore; Controparte_2
- condanna, per l'effetto, in solido, i convenuti e Controparte_2
in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei Controparte_1
danni patiti dall'attore, nei limiti di cui alla parte motiva, della somma di euro 75.282,984 oltre interessi e rivalutazione.
14 - condanna in solido i convenuti e Controparte_2 Controparte_1
in persona del l.r.p.t. a rimborsare all'attore le spese di lite, nella
[...]
misura del 80% (restando l'ulteriore 20% a carico dell'attore) che si liquidano al netto delle riduzioni del 20% in € 10.282,40 per compenso professionale, oltre spese, i.v.a., c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con attribuzione ai procuratori antistatari.
- Condanna definitivamente i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di CTU come liquidate in atti.
Lì, 10/04/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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