Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2024, proposto da
Roberto NO, EG NO, rappresentati e difesi dagli avvocati Grazia Antonio Romano, Roberto NO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'avviso dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza datato 3/12/2020, di ogni altro atto/provvedimento conseguenziale, presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti;
- per nullità derivata, del Decreto di Occupazione d'urgenza ed Immissione in possesso R.G. n. 1946 del 12/11/2023, emesso dal Dirigente dell'Area Tecnica – Servizio 10, Provincia di Matera, e notificato in copia ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e con le modalità di cui all'art. 24 dello stesso D.P.R. ad entrambi i ricorrenti in data 20.11.2023 in relazione ai beni immobili di proprietà comune pervenuti per successione in morte di NA CC nato a [...] il [...] e deceduto in Matera il 26/06/2022, identificati nel catasto terreni del Comune di Stigliano (MT) al foglio 88 particelle 107, 110, 104, 106 e 173 ed al foglio 89 particella 152, e notificato al solo NO EG in relazione ai beni immobili assegnatigli dall'ISMEA anch'essi in agro di Stigliano al foglio 88, particella 370 ed al foglio 89 particelle 62, 108, 106, 131, 104, tutti occorrenti per la realizzazione dei Lavori di Completamento della Strada Provinciale del Carpinello in territorio del Comune di Stigliano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Matera;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, i deducenti hanno chiesto l’annullamento degli atti specificati in epigrafe, adottati dalla Provincia di Matera nell’ambito di un procedimento espropriativo ex D.P.R. n. 327/2001, (volto alla realizzazione di un’opera pubblica) avente ad oggetto aree nella loro disponibilità.
2. Si è costituita in giudizio, per resistere al gravame, la Provincia di Matera, la quale ne ha eccepito in limine l’irricevibilità per tardività del deposito.
3. All’udienza pubblica del 18/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è irricevibile, secondo quanto eccepito.
Ed invero, secondo quanto previsto dall’art. 45, co. 1, cod. proc. amm., “ il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario ”. Tale termine, per i giudizi nelle materie di cui all’art. 119 cod. proc. amm., tra cui rientrano quelli aventi ad oggetto “ i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione ”, fattispecie qui rilevante, è assoggettato a dimezzamento, unitamente a tutti i termini processuali ordinari, salvo quelli ivi specificamente previsti, secondo quanto disposto dal comma 2 della medesima disposizione.
Ciò posto, il termine di perfezionamento della notificazione del presente ricorso all’intimata Provincia coincide con il 19/1/2024, come emerge dalla relata di notifica versata in atti, mentre il relativo deposito è avvenuto il 18/2/2024, oltre il termine perentorio di 15 giorni imposto dalle richiamate prescrizioni.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a), cod. proc. amm..
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, da quantificarsi nella misura onnicomprensiva di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Mariano | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO