Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Andrea Dell'Orso Consigliere
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza dell'8.5.2015 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 432 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
, , rappresentati e difesi dall'Avv. DAMIANO LUCA Parte_7 Parte_8
e dall'Avv. FREDIANI MARCO, giusta procura in atti;
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. BELLI GERMANO Controparte_1
giusta procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 696/2018 questa Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 43/2017 del
Tribunale di Vasto – G.L., ha rigettato le domande di pagamento dei tempi di vestizione delle divise di lavoro proposte con ricorso del 2/8/2016 dagli odierni ricorrenti in riassunzione,
Contr operatori sanitari alle dipendenze della odierna convenuta, in servizio presso l'Ospedale Contr di Vasto, unitamente ad altri operatori sanitari della stessa.
La Corte, premesso che i tempi necessari agli operatori sanitari per indossare la divisa, operazione da effettuare necessariamente presso la sede di lavoro per ragioni di igiene,
Contr aveva regolato la fattispecie solo con il CCNL 2016-2018 e che i regolamenti della datrice di lavoro del 2011 e del 2012 riconoscevano ai lavoratori turnisti 15 minuti “in uscita” per la presa in carico dei pazienti e la continuità assistenziale, comprensivi anche dei tempi di vestizione e svestizione, ha ritenuto che i regolamenti fossero applicabili solo ai turnisti della continuità assistenziale ed agli addetti alla sala operatoria, ma non agli odierni ricorrenti,
i quali, non essendo adibiti a tali compiti e non essendo perciò vincolati a sovrapposizioni orarie, potevano vestirsi o svestirsi nell'ambito del proprio turno di lavoro.
Avverso detta sentenza gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
Contr in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando il fatto che la non avesse contestato l'obbligo di indossare la divisa e non avesse mai effettuato distinzioni tra professionalità, espressamente anzi riconoscendo che anche tali lavoratori avevano l'obbligo di indossare e dismettere il predetto camice all'interno dell'Ospedale;
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20784 del 18/04/2024-25/07/2024, ha accolto tale motivo di ricorso, statuendo che: nel rapporto di lavoro degli operatori sanitari sia i tempi di vestizione/svestizione, sia i tempi di passaggio consegne danno diritto alla retribuzione, trattandosi –per quanto attiene alla vestizione/svestizione– di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, attinenti sia alla gestione del servizio pubblico sia alla stessa incolumità del personale addetto, e -per quanto attiene al cambio di consegne nel passaggio di turno- di diligente effettiva prestazione di lavoro, connessa, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest'ultimo la continuità terapeutica ed assistenziale, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, di per sé stessa remunerabile;
dunque, non è legittimo un sistema di rilevazione dell'orario che in ipotesi lasci al di fuori dei tempi di lavoro, e di quanto vada remunerato, il tempo tuta o il tempo di passaggio consegne, ed i due tempi di lavoro, almeno nella loro definizione astratta, individuano due autonomi momenti della prestazione;
il fatto che, per certe figure professionali (infermieri ed altro personale della continuità assistenziale e della sala operatoria operanti in turni), vi sia disciplina datoriale dei tempi di vestizione/svestizione e di cambio consegne, nei regolamenti del 2011 e del 2012, nulla ha a che vedere con il fatto che, anche in relazione al restante personale, quali gli odierni ricorrenti, si ponga una questione di remunerazione dei c.d. tempi tuta;
ciò che conta non è l'assetto astratto degli obblighi, ma quanto in concreto sia accaduto, ovverosia se nell'orario di lavoro di tali addetti siano stati ricompresi e remunerati i tempi di vestizione e svestizione;
infatti, se ciò non è accaduto, evidentemente anche quei tempi, previa stima anche in questo caso di quanto a ciò necessario, vanno remunerati, a prescindere dal fatto che il lavoro si svolga per turni o meno e dal fatto che i tempi di vestizione/svestizione si sommino o meno a tempi di passaggio consegne – quest'ultimo aspetto potendo semmai solo giustificare una fissazione in misura minore, come del resto ha poi fatto il CCNL del 2016-2018 all'art. 27, co. 11; sul punto è sostanzialmente fondato il quinto motivo, nella parte in cui rileva che l'obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro era anche per tali addetti pacifico;
La Corte di Cassazione ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione per la decisione della controversia previo svolgimento degli accertamenti di fatto indicati, attenendosi ai principi enunciati, nonché per provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato il 23/10/2024 , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, hanno riassunto il giudizio chiedendo il rigetto dell'appello originariamente proposto Pt_8
Contr dalla e la condanna della stessa al pagamento in loro favore di differenze Pt_9
retributive pari a 10 minuti prima e 10 minuti dopo ogni turno, per indossare e dismettere le divise di lavoro, o in via subordinata nel limite dei 15 minuti di “ulteriore tempo di lavoro” già statuiti;
oltre interessi fino al saldo, e con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio.
L' si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_2
il rigetto del ricorso e deducendo che:
I sigg.ri e risultano inquadrati nel profilo di operatore tecnico – autista Pt_3 Parte_7
di ambulanza;
essi non svolgerebbero attività di natura assistenziale ma solamente di interventi di natura manuale e tecnica sui mezzi affidatigli, a loro dunque non potrebbe essere riconosciuto alcunchè.
Quanto agli altri ricorrenti, essi comunque non avrebbero dimostrato di aver effettuato attività di vestizione e svestizione prima e dopo l'attività di timbratura, al di fuori del turno ordinario.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione La domanda degli odierni ricorrenti è fondata, per le seguenti considerazioni.
In base alle statuizioni della S.C. nella citata pronuncia rescindente, nella fattispecie va accertato se nell'orario di lavoro dei ricorrenti -anche se non adibiti a mansioni di continuità assistenziale o di sala operatoria, ed a prescindere dal fatto che il lavoro si svolga per turni o meno, a contatto con pazienti o meno, al di fuori del presidio ospedaliero di appartenenza o meno- siano stati ricompresi, nel periodo per cui è causa, i tempi di vestizione e svestizione;
e, qualora l'esito dell'accertamento sia negativo, i tempi di vestizione e svestizione, previa stima del tempo necessario, vanno remunerati, trattandosi di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, attinenti sia alla gestione del servizio pubblico sia alla stessa incolumità del personale addetto, come tali riferibili ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, di per sé stessa remunerabile.
Dette statuizioni sono peraltro in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (anche con riferimento a casi già esaminati da questa Corte territoriale), in base alla quale l'attività di vestizione e svestizione e di passaggio di consegne, per il personale sanitario, attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale, è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell datrice di lavoro, ma dell'igiene pubblica, Controparte_2
imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, nonché del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico dei pazienti e della continuità assistenziale. Pertanto, essa dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte Contr dell (cfr. Cass. Sez. L. n. 8622/2020).
Con particolare riferimento a e , che svolgono mansioni di autista di Pt_3 Parte_7
Contr ambulanza, la convenuta, pur negando che le divise di lavoro da essi indossate sono soggette alle medesime regole di igiene e sicurezza proprie del personale sanitario, non ha in alcun modo contestato che i lavoratori, come dedotto, sono adibiti anche alla movimentazione dei pazienti secondo le istruzioni del medico, sia sul luogo dell'intervento dell'ambulanza, sia presso il Pronto Soccorso ove il paziente trasportato viene collocato, e sono perciò obbligati ad indossare divise del medesimo tipo di quelle del personale sanitario, senza le quali non potrebbero accedere alle aree assistenziali. Deve quindi ritenersi che anche e Pt_3
siano addetti, in parte, a mansioni assistenziali. Parte_7 Per quanto riguarda gli altri lavoratori, sono in atti (allegato 5 al ricorso in primo grado) gli estratti delle timbrature da cui risulta mediamente un orario di lavoro superiore a quello Contr ordinario, dovendosi peraltro rilevare che la stessa sin dal primo grado di giudizio ha affermato che la vestizione avveniva dopo la timbratura in entrata e la svestizione avveniva prima della timbratura in uscita, senza tuttavia dimostrare di avere effettivamente retribuito il tempo aggiuntivo.
Per quanto statuito dalla S.C. nella pronuncia rescindente, tutti i ricorrenti hanno perciò diritto al riconoscimento nell'orario di lavoro del tempo necessario a vestizione e svestizione.
Per il periodo successivo all'efficacia del citato CCNL di comparto 21/05/2018, peraltro, tale diritto è riconosciuto, in misura di 10 minuti per ciascun turno, dall'art. 27 c. 11 del contratto collettivo. Tale periodo decorre, ex art. 2 c. 1 del CCNL, dal 1/1/2016, appunto in quanto le pattuizioni contrattualcollettive, per espressa previsione, concernono il periodo dal 1/1/2016 al 31/12/2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Per il periodo anteriore, i tempi di vestizione e svestizione possono essere fissati nella Contr medesima misura, tenuto conto che i citati regolamenti della convenuta del 29/07/2011
e 12/07/2012 prevedevano, per i lavoratori addetti alla continuità assistenziale, il riconoscimento di 15 minuti aggiuntivi al turno di lavoro ordinario, comprensivi di vestizione o svestizione e presa in carico e passaggio di consegne, sicché la misura di 10 minuti per ciascun turno appare pienamente congrua, sia in relazione ai tempi normalmente necessari per ciascuna delle due tipologie di operazioni, sia in considerazione del fatto che i prospetti presenze dei ricorrenti, in atti, riportano un orario di lavoro, nella massima parte dei casi, superiore a quello ordinario appunto di 10 minuti circa per ciascun turno.
Tale tempo, qualora sia aggiuntivo rispetto alla durata ordinaria di ciascun turno di lavoro, in base alle risultanze delle timbrature in entrata ed uscita effettuate, va qualificato come lavoro straordinario cd. preautorizzato, come pacifico nella giurisprudenza della S.C. in materia, pienamente condivisa da questa Corte (cfr. Cass. Sez. L. nn. n. 27799 del 22/11/2017 rv.
646503 – 01 e 12935 del 24/05/2018 rv. 649059 – 01; Cass. Sez. 6 – L. n. 28561 del 11/9/2018
– 8/11/2018).
Pertanto, deve dichiararsi il diritto dei ricorrenti al riconoscimento quale orario di lavoro di un tempo non superiore a 10 minuti per ciascun turno di lavoro per le operazioni di vestizione e svestizione, per il periodo dal 02/08/2011 al 01/08/2016, in base alla domanda avanzata. Contr La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dei ricorrenti delle relative differenze retributive, oltre accessori di legge.
In ragione dei contrasti giurisprudenziali sussistenti all'epoca dell'introduzione del giudizio appare equo compensare le spese dei precedenti gradi di giudizio in misura della metà, seguendo la restante quota – liquidata come da dispositivo in base allo scaglione di tariffa corrispondente al diritto riconosciuto a ciascun lavoratore ex art. 5 c. 1 d.M. n. 55/2014 e con riduzione per gli altri ex art. 4 c. 4 d.M. stesso e 151 d.a. c.p.c., non essendovi specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per tutti i ricorrenti -la soccombenza dell'odierna convenuta;
le spese del presente grado, liquidate in base ai medesimi criteri, considerato l'intervento consolidamento della giurisprudenza in materia, seguono la soccombenza della convenuta.
PQM
dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento quale orario di lavoro di un tempo non superiore a 10 minuti per ciascun turno di lavoro per le operazioni di vestizione e svestizione, per il periodo dal 06/05/2011 al 01/08/2016; per l'effetto, condanna la Parte_10
al pagamento in favore dei ricorrenti delle retribuzioni spettanti per tali tempi di
[...]
lavoro; compensa in ragione della metà le spese di lite dei gradi primo, di appello e di cassazione;
condanna la convenuta alla refusione in favore dei ricorrenti, in solido, della restante quota, liquidata quanto al primo grado in euro 2.400 per compensi professionali, oltre rimborsi
(15%) IVA e CPA come per legge, e quanto al giudizio di cassazione in euro 3.000 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%) IVA e CPA come per legge;
condanna la convenuta alla refusione in favore dei ricorrenti, in solido, delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 5.904,10 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%) IVA e CPA come per legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 08/05/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga