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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 207/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], domiciliato in Sassuolo, al Parte_1
Parco degli Estensi, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Francesco Dente, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via G.V. Quaranta, n. 5; appellante
E
“ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. CP_1
, p. iva , in persona del suo procuratore speciale, dott. P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
quale mandataria della , con sede legale in Roma, alla CP_2 Controparte_3 via Piemonte, n. 38, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in P.IVA_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Girolamo Barbaro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via L. Cacciatore, n. 21; appellata
NONCHE'
, nata a [...] il [...], residente in [...], al Parco CP degli Aranci, n. 20/22, cod. fisc. in proprio e quale esercente la C.F._2
1 responsabilità genitoriale su , nato a [...] Persona_1 il 30 giugno 2009, cod. fisc. ; C.F._3 intimati ex art. 331, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3438/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in via preliminare e nel merito, disporre la sospensione dell'esecuzione e/o dell'esecutività della sentenza impugnata, alla luce della fondatezza del presente appello e del periculum in mora, costituito dalla immediata eseguibilità della pronuncia;
- in via preliminare e nel merito, accogliere il presente appello e revocare la sentenza di primo grado, sulla base della considerazione che non sono stati provati i fatti costitutivi della domanda e la conseguente titolarità del diritto controverso, presupposto indefettibile e necessario per potere agire in revocatoria, dal momento che non ha provato di essere il cessionario dello specifico credito Parte_2 per cui agisce, alla luce di quanto esposto nella narrativa del presente atto, con conseguente violazione da parte del Giudice del primo grado del disposto di cui all'art. 2697 cc;
in via principale e nel merito, previa revoca della sentenza di primo grado, rigettare integralmente le avverse domande, in quanto difettano i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, essendo l'atto impugnato da qualificarsi comunque come atto a titolo oneroso, stipulato in adempimento degli obblighi omologati di cessazione del vincolo matrimoniale e non essendoci alcuna consapevolezza della controparte della Contr esposizione debitoria del verso il con conseguente violazione da Parte_1 parte del Giudice di primo grado del disposto di cui all'art. 2901 cc;
- il tutto, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio ed attribuzione ex art. 93 cpc”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “1) respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, poiché formulata in difetto dei presupposti di legge e comunque infondata in fatto ed in diritto;
2) rigettare l'appello proposto dal sig.
[...]
ed i motivi ivi prospettati con ogni domanda formulata, perché inammissibili Parte_1
e, comunque, infondati in fatto ed in diritto, con conseguente conferma in toto della sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 3438/2023, resa il 19.07.2023, pubblicata il
25.07.2023. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 207/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall' “ , quale mandataria della Parte_3 Parte_4
[...] , nei confronti di e , in proprio e quali esercenti la
[...] Parte_1 CP responsabilità genitoriale sul figlio , ex art. 2901 cod. civ., con atto di Persona_1 citazione notificato il 5 ottobre 2020, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia, nei confronti della , dell'atto Controparte_3 pubblico per notaio da Pontecagnano Faiano del 16 ottobre 2015, rep. n. 9107 Persona_2
– racc. n. 5560, con il quale , in esecuzione degli obblighi derivanti dal Parte_1 decreto di separazione consensuale reso dal Tribunale di Salerno il 22 settembre 2015, aveva ceduto alla coniuge , per l'intero, la piena proprietà del fondo censito CP nel catasto terreni del Comune di Salerno al foglio 10, particella 1776, nonché il diritto di usufrutto del fabbricato per civile abitazione riportato nel catasto urbano del Comune di
Salerno al foglio 22, particella 801, subalterno 2, p. S1-T-1, categoria A/2, classe 7, vani
9,5, e particella 803, subalterno 3, categoria C/6, classe 4, e al figlio Persona_1
l'intera nuda proprietà di tale consistenza immobiliare;
2) autorizzava il Conservatore dei
Registri Immobiliari ad annotare la sentenza a margine della trascrizione del predetto atto pubblico, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
3) condannava i convenuti alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato all' “ , quale mandataria della , il 23 Parte_3 Controparte_3 febbraio 2024 e, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio del 9/17 gennaio
2025, a , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio CP
, il 24 luglio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il Persona_1 giudice di primo grado aveva violato l'art. 2697 cod. civ., avendo accolto la domanda revocatoria proposta dalla , nonostante la società attrice non avesse Controparte_3 dimostrato di essersi resa cessionaria del credito vantato dalla “MPS Capital Services
Banca per le Imprese s.p.a.” e, dunque, di esserne divenuta titolare, per non essere a tal fine sufficiente la produzione in giudizio dell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n.
385/1993; 2) il giudice di prime cure aveva accolto la domanda revocatoria sull'erroneo presupposto che l'atto dispositivo impugnato fosse a titolo gratuito e non oneroso, non avendo considerato che il debitore, nel cedere alla coniuge e al figlio gli immobili ivi identificati, aveva operato una sistemazione compensativa di tutti i rapporti economici intercorsi con la in costanza del vincolo matrimoniale e che, in tal modo, aveva CP assolto l'obbligo di mantenimento, in mancanza di altre sostanze patrimoniali che ne garantissero l'adempimento; in ogni caso, proprio la dissoluzione del rapporto coniugale con la costituiva circostanza incompatibile con la conoscenza, da parte di CP
3 quest'ultima, dei debiti gravanti sul marito e del conseguente pregiudizio che l'atto impugnato avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 maggio 2024, la , CP_1 quale mandataria della “ , contestava la fondatezza dei motivi di Controparte_3 appello, chiedendone il rigetto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocata in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su , non si Persona_1 CP costituiva, veniva riservata per la decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale il lamenta che il Tribunale Per_1 di Salerno ha accolto la domanda di revoca dell'atto pubblico per notaio da Persona_2
Pontecagnano Faiano del 16 ottobre 2015, rep. n. 9107 – racc. n. 5560, sebbene la
[...]
non avesse comprovato la titolarità del diritto azionato, occorre Controparte_3 preliminarmente osservare che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo il riscontro documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr., ex plurimis, Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella fattispecie de qua agitur, la , nel produrre in giudizio Controparte_3
l'avviso del contratto di cessione di crediti individuabili in blocco del 20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017, la dichiarazione del 19 ottobre 2020, con la quale la “Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a.”, nella qualità di procuratrice della Controparte_6
[...] , attestava che il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria, id est quello
[...] derivante dal contratto di mutuo del 24 maggio 2010, da quest'ultima stipulato con la
“ , di cui il si era costituito fideiussore, era compreso Controparte_7 Per_1 nella richiamata operazione traslativa, nonché la schermata del sito www.gruppomps.it, da cui emergeva che la posizione debitoria in oggetto, identificata con il n. FG 5024430, rientrava tra quelle cedute, ha fornito elementi documentali oltremodo idonei a dimostrare, soprattutto ove unitariamente esaminati, la titolarità del diritto controverso.
Ed invero, l'avviso del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco del
20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017, nel riportare, in modo alquanto specifico, i tratti distintivi dei crediti che la aveva acquistato, pro soluto, dalla “MPS Capital Services Controparte_3
Banca per le Imprese s.p.a.”, identificandoli in quelli derivanti da “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a MPS Capital Services
(o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in 'sofferenza' sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto
[...]
costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 Controparte_8 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da , Controparte_9
e nell'evidenziare che “i dati indicativi di ciascuno dei Crediti MPS Capital Services, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei- crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, consente ampiamente di accertare che tra le posizioni debitorie in questione è compresa anche quella scaturente dal contratto di mutuo fondiario stipulato dalla “ Controparte_7
per atto pubblico del notaio da Eboli del 24 maggio 2010, rep. n. 11100.
[...] Per_3
In effetti, il credito a garanzia del quale è stata esperita l'azione revocatoria possiede le caratteristiche indicate nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n.
151 del 23 dicembre 2017, giacché rinveniente da un rapporto giuridico 1) regolato dalla legge italiana, 2) sorto in capo alla “MPS Capital Services s.p.a.” il 24 maggio 2010, 3) caratterizzato dalla decadenza del debitore dal beneficio del termine, verificatasi, ex art. 5 55, comma 2, R.D. n. 267/1942, per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento della
“ , resa dal Tribunale di Salerno il 17 marzo 2014, 4) volturato a Controparte_7 sofferenza sin dalla data del 16 luglio 2013, sicché risponde ai parametri riportati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla in forza del contratto di cessione del 20 dicembre 2017. Controparte_3
Inoltre, la ha prodotto la dichiarazione del 19 ottobre 2020, con Controparte_3 la quale la “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, quale procuratrice speciale della
“MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a.”, attestava che “il credito vantato dalla
Banca MPS Capital Services PA … nei confronti della società Controparte_7 originato dalla seguente linea di credito: • Mutuo fondiario n. 502443001 di complessivi
€ 5.600.000,00 – stipulato ai sensi degli artt. 38 e segg. D.Lgs. 385/93 con atto del
24.05.2010 ai rogiti Dr. Notaio in Eboli (Rep. 11100 – Racc. 6478) – Persona_4 ed assistito da ipoteca volontaria c/ (parte mutuataria e datrice Controparte_7 di ipoteca) e c/ (parte datrice di ipoteca) per complessivi € Persona_1
11.200.000,00 di cui € 5.600.000,00 in capitale, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno in data 09/06/2010 ai nn. 24033/4443 su immobili in Salerno e in Montecorvino
Pugliano Eboli (SA); rientra nel perimetro dei crediti ceduti … alla Controparte_10
in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli
[...] effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 … D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 stipulato in data 20 dicembre 2017 (del quale è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 151 del 23 dicembre 2017 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni…)”, in tal modo confermando, in maniera decisiva (cfr. Cass. ord. 16 aprile
2021, n. 10200), l'avvenuto trasferimento, in proprio favore, della posizione creditoria per la quale ha esercitato l'azione revocatoria.
Infine, la , depositando in giudizio anche la schermata del sito Controparte_3 internet www.gruppomps.it, da cui risulta che la posizione debitoria della “
[...]
, contraddistinta con il n. FG 5024430 e garantita dal Controparte_7 Per_1 rientrava tra quelle cedute dalla “MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a.”, ha offerto un ulteriore riscontro istruttorio utile a rimuovere qualsiasi possibile incertezza sull'acquisto del diritto in contestazione.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale il assume Per_1 che l'atto pubblico per notaio da Pontecagnano Faiano del 16 ottobre 2015, Persona_2 rep. n. 9107 – racc. n. 5560, costituiva un negozio dispositivo a titolo oneroso e non
6 gratuito e che, in ogni caso, il deterioramento del rapporto coniugale escludeva che la avesse conoscenza della sua esposizione debitoria. CP
Al riguardo, è necessario premettere che l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà o costituisca diritti reali minori su un immobile può essere sottoposto ad azione revocatoria ordinaria, non assumendo rilevanza in senso contrario né l'avvenuta omologazione dei suddetti accordi, che non risponde alla finalità di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale delle pattuizioni, né la circostanza che il negozio dispositivo sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, per venire in contestazione, nella fattispecie, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento, convenzionalmente stabilite dalle parti.
Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina dettata dall'art. 2901 cod. civ., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione solutorio- compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 15 aprile 2019, n. 10443;
Cass. ord. 30 dicembre 2023, n. 36562; Cass. ord. 22 aprile 2025, n. 10545).
Dal verbale di separazione consensuale del 30 giugno 2015, omologata dal Tribunale di
Salerno con decreto del 22 settembre 2015, e dall'atto pubblico per notaio da Persona_2
Pontecagnano Faiano del 16 ottobre 2015, rep. n. 9107 – racc. n. 5560, con il quale il dava esecuzione agli obblighi derivanti dal predetto provvedimento Per_1 giudiziario, non emerge in alcun modo che la cessione in favore della coniuge e del figlio degli immobili contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Salerno al foglio Per_1
10, particella 1776, e nel relativo catasto fabbricati al foglio 22, particella 801, subalterno
2, e particella 803, subalterno 3, venne posta in essere nell'ambito di una complessiva definizione solutorio-compensativa di rapporti patrimoniali sorti in costanza della vita matrimoniale con la , per non averli le parti neanche genericamente richiamati, e, CP dunque, che il negozio dispositivo venne compiuto dal debitore con funzione corrispettiva di un vantaggio economico ricevuto e non in maniera gratuita o anche con spirito di liberalità a beneficio dei componenti del nucleo familiare in stato di crisi.
In realtà, il con l'atto pubblico del 16 ottobre 2015, in esecuzione degli Per_1 impegni trasfusi nel verbale di separazione consensuale del 30 giugno 2015, stipulava un
7 negozio traslativo a titolo gratuito in favore della coniuge e del figlio , non avendo Per_1 precedentemente ottenuto dalla alcuna attribuzione o utilità patrimoniale che CP potessero consentire di qualificare come onerosa la cessione delle predette consistenze immobiliari a beneficio dei congiunti.
In ogni caso, quand'anche, in ipotesi, si volesse ritenere che l'atto pubblico del 16 ottobre
2015 integri un contratto a titolo oneroso e non gratuito, la domanda di revoca proposta dalla ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. resterebbe comunque fondata Controparte_3
e meritevole di accoglimento, avendo la società creditrice ampiamente comprovato la sussistenza del requisito soggettivo della scientia damni in capo alla . CP
Ed invero, la , nel proporre il ricorso per separazione giudiziale, iscritto al n. CP
11112/2014 RGC del Tribunale di Salerno, attribuiva al la responsabilità del Per_1 dissesto dell'attività imprenditoriale della “ e il depauperamento Controparte_7 del suo patrimonio personale, in tal modo dimostrando, con ogni evidenza, di essere perfettamente consapevole sia delle ingenti esposizioni debitorie gravanti sul coniuge, sia delle sue limitate risorse economiche e, di conseguenza, dell'inevitabile nocumento che costui avrebbe arrecato al ceto creditorio per effetto del negozio dispositivo posto in essere in esecuzione del decreto di omologazione emanato dal predetto Ufficio giudiziario, a norma dell'art. 711, comma 4, c.p.c., il 22 settembre 2015.
Parimenti, nel verbale di separazione consensuale del 30 giugno 2015, le parti davano atto, tra l'altro, che la casa familiare era assoggettata ad ipoteca volontaria iscritta in favore dell' a garanzia di un mutuo “dell'importo originario di euro un milione Controparte_11
e con un debito residuo di circa € 850.000,00, attualmente in morosità”, e che il fabbricato censito nel catasto urbano del Comune di Montecorvino Pugliano al foglio 12, particella
242, subalterno 1, categoria D/8, che il si impegnava a cedere alla figlia Per_1
“è attualmente sottoposto a procedura esecutiva immobiliare da parte di Pt_5 [...]
ed è gravato da ipoteca per complessivi € Controparte_12
5.600.000,00 …”, sicché la non poteva non conoscere la situazione di grave CP indebitamento in cui versava il coniuge e l'evidente lesività che il negozio traslativo del
16 ottobre 2015 avrebbe provocato alle ragioni creditorie.
Pertanto, anche a prescindere dalla circostanza che il rapporto matrimoniale, anche se in crisi, rendeva, ex se, oltremodo inverosimile che la coniuge non avesse cognizione delle difficoltà imprenditoriali, patrimoniali ed economiche del era proprio la Per_1
a comprovare, nel corso del giudizio di separazione, di avere piena consapevolezza CP dei suoi consistenti debiti e del pregiudizio che sarebbe derivato ai creditori dal
8 compimento dell'atto dispositivo del 16 ottobre 2015, con la conseguenza che nessun dubbio è configurabile in ordine all'esistenza, in capo alla beneficiaria, della scientia damni e, quindi, alla fondatezza della domanda spiegata dalla con Controparte_3
l'atto di citazione notificato il 5 ottobre 2020 per ottenere la pronuncia di inefficacia, nei propri confronti, del richiamato negozio dismissivo.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come Per_1 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00, in ragione dell'entità del credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata proposta (cfr., ex ceteris, Cass. 6 dicembre
1986, n. 7250; Cass. 17 marzo 2004, n. 5402; Cass. ord. 9 maggio 2014, n. 10089), ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , quale mandataria della CP_1
, in complessivi euro 19.000,00 per compenso, di cui euro 7.000,00 CP_3 Controparte_3 per la fase di studio, euro 4.000,00 per la fase introduttiva ed euro 8.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3438/2023 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato all' “ , quale mandataria della Parte_3 Controparte_3
, il 23 febbraio 2024 e a , in proprio e quale esercente la responsabilità
[...] CP genitoriale sul figlio , il 24 luglio 2024, così provvede: Persona_1
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della , quale Parte_1 CP_1 mandataria della , delle spese del secondo grado del giudizio, Controparte_3 che si liquidano in complessivi euro 19.000,00 per compenso difensivo, di cui euro
7.000,00 per la fase di studio, euro 4.000,00 per la fase introduttiva ed euro 8.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
9 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 207/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], domiciliato in Sassuolo, al Parte_1
Parco degli Estensi, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Francesco Dente, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via G.V. Quaranta, n. 5; appellante
E
“ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. CP_1
, p. iva , in persona del suo procuratore speciale, dott. P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
quale mandataria della , con sede legale in Roma, alla CP_2 Controparte_3 via Piemonte, n. 38, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in P.IVA_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Girolamo Barbaro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via L. Cacciatore, n. 21; appellata
NONCHE'
, nata a [...] il [...], residente in [...], al Parco CP degli Aranci, n. 20/22, cod. fisc. in proprio e quale esercente la C.F._2
1 responsabilità genitoriale su , nato a [...] Persona_1 il 30 giugno 2009, cod. fisc. ; C.F._3 intimati ex art. 331, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3438/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in via preliminare e nel merito, disporre la sospensione dell'esecuzione e/o dell'esecutività della sentenza impugnata, alla luce della fondatezza del presente appello e del periculum in mora, costituito dalla immediata eseguibilità della pronuncia;
- in via preliminare e nel merito, accogliere il presente appello e revocare la sentenza di primo grado, sulla base della considerazione che non sono stati provati i fatti costitutivi della domanda e la conseguente titolarità del diritto controverso, presupposto indefettibile e necessario per potere agire in revocatoria, dal momento che non ha provato di essere il cessionario dello specifico credito Parte_2 per cui agisce, alla luce di quanto esposto nella narrativa del presente atto, con conseguente violazione da parte del Giudice del primo grado del disposto di cui all'art. 2697 cc;
in via principale e nel merito, previa revoca della sentenza di primo grado, rigettare integralmente le avverse domande, in quanto difettano i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, essendo l'atto impugnato da qualificarsi comunque come atto a titolo oneroso, stipulato in adempimento degli obblighi omologati di cessazione del vincolo matrimoniale e non essendoci alcuna consapevolezza della controparte della Contr esposizione debitoria del verso il con conseguente violazione da Parte_1 parte del Giudice di primo grado del disposto di cui all'art. 2901 cc;
- il tutto, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio ed attribuzione ex art. 93 cpc”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “1) respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, poiché formulata in difetto dei presupposti di legge e comunque infondata in fatto ed in diritto;
2) rigettare l'appello proposto dal sig.
[...]
ed i motivi ivi prospettati con ogni domanda formulata, perché inammissibili Parte_1
e, comunque, infondati in fatto ed in diritto, con conseguente conferma in toto della sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 3438/2023, resa il 19.07.2023, pubblicata il
25.07.2023. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 207/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall' “ , quale mandataria della Parte_3 Parte_4
[...] , nei confronti di e , in proprio e quali esercenti la
[...] Parte_1 CP responsabilità genitoriale sul figlio , ex art. 2901 cod. civ., con atto di Persona_1 citazione notificato il 5 ottobre 2020, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia, nei confronti della , dell'atto Controparte_3 pubblico per notaio da Pontecagnano Faiano del 16 ottobre 2015, rep. n. 9107 Persona_2
– racc. n. 5560, con il quale , in esecuzione degli obblighi derivanti dal Parte_1 decreto di separazione consensuale reso dal Tribunale di Salerno il 22 settembre 2015, aveva ceduto alla coniuge , per l'intero, la piena proprietà del fondo censito CP nel catasto terreni del Comune di Salerno al foglio 10, particella 1776, nonché il diritto di usufrutto del fabbricato per civile abitazione riportato nel catasto urbano del Comune di
Salerno al foglio 22, particella 801, subalterno 2, p. S1-T-1, categoria A/2, classe 7, vani
9,5, e particella 803, subalterno 3, categoria C/6, classe 4, e al figlio Persona_1
l'intera nuda proprietà di tale consistenza immobiliare;
2) autorizzava il Conservatore dei
Registri Immobiliari ad annotare la sentenza a margine della trascrizione del predetto atto pubblico, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
3) condannava i convenuti alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato all' “ , quale mandataria della , il 23 Parte_3 Controparte_3 febbraio 2024 e, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio del 9/17 gennaio
2025, a , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio CP
, il 24 luglio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il Persona_1 giudice di primo grado aveva violato l'art. 2697 cod. civ., avendo accolto la domanda revocatoria proposta dalla , nonostante la società attrice non avesse Controparte_3 dimostrato di essersi resa cessionaria del credito vantato dalla “MPS Capital Services
Banca per le Imprese s.p.a.” e, dunque, di esserne divenuta titolare, per non essere a tal fine sufficiente la produzione in giudizio dell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n.
385/1993; 2) il giudice di prime cure aveva accolto la domanda revocatoria sull'erroneo presupposto che l'atto dispositivo impugnato fosse a titolo gratuito e non oneroso, non avendo considerato che il debitore, nel cedere alla coniuge e al figlio gli immobili ivi identificati, aveva operato una sistemazione compensativa di tutti i rapporti economici intercorsi con la in costanza del vincolo matrimoniale e che, in tal modo, aveva CP assolto l'obbligo di mantenimento, in mancanza di altre sostanze patrimoniali che ne garantissero l'adempimento; in ogni caso, proprio la dissoluzione del rapporto coniugale con la costituiva circostanza incompatibile con la conoscenza, da parte di CP
3 quest'ultima, dei debiti gravanti sul marito e del conseguente pregiudizio che l'atto impugnato avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 maggio 2024, la , CP_1 quale mandataria della “ , contestava la fondatezza dei motivi di Controparte_3 appello, chiedendone il rigetto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocata in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su , non si Persona_1 CP costituiva, veniva riservata per la decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale il lamenta che il Tribunale Per_1 di Salerno ha accolto la domanda di revoca dell'atto pubblico per notaio da Persona_2
Pontecagnano Faiano del 16 ottobre 2015, rep. n. 9107 – racc. n. 5560, sebbene la
[...]
non avesse comprovato la titolarità del diritto azionato, occorre Controparte_3 preliminarmente osservare che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo il riscontro documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr., ex plurimis, Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella fattispecie de qua agitur, la , nel produrre in giudizio Controparte_3
l'avviso del contratto di cessione di crediti individuabili in blocco del 20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017, la dichiarazione del 19 ottobre 2020, con la quale la “Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a.”, nella qualità di procuratrice della Controparte_6
[...] , attestava che il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria, id est quello
[...] derivante dal contratto di mutuo del 24 maggio 2010, da quest'ultima stipulato con la
“ , di cui il si era costituito fideiussore, era compreso Controparte_7 Per_1 nella richiamata operazione traslativa, nonché la schermata del sito www.gruppomps.it, da cui emergeva che la posizione debitoria in oggetto, identificata con il n. FG 5024430, rientrava tra quelle cedute, ha fornito elementi documentali oltremodo idonei a dimostrare, soprattutto ove unitariamente esaminati, la titolarità del diritto controverso.
Ed invero, l'avviso del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco del
20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017, nel riportare, in modo alquanto specifico, i tratti distintivi dei crediti che la aveva acquistato, pro soluto, dalla “MPS Capital Services Controparte_3
Banca per le Imprese s.p.a.”, identificandoli in quelli derivanti da “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a MPS Capital Services
(o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in 'sofferenza' sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto
[...]
costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 Controparte_8 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da , Controparte_9
e nell'evidenziare che “i dati indicativi di ciascuno dei Crediti MPS Capital Services, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei- crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, consente ampiamente di accertare che tra le posizioni debitorie in questione è compresa anche quella scaturente dal contratto di mutuo fondiario stipulato dalla “ Controparte_7
per atto pubblico del notaio da Eboli del 24 maggio 2010, rep. n. 11100.
[...] Per_3
In effetti, il credito a garanzia del quale è stata esperita l'azione revocatoria possiede le caratteristiche indicate nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n.
151 del 23 dicembre 2017, giacché rinveniente da un rapporto giuridico 1) regolato dalla legge italiana, 2) sorto in capo alla “MPS Capital Services s.p.a.” il 24 maggio 2010, 3) caratterizzato dalla decadenza del debitore dal beneficio del termine, verificatasi, ex art. 5 55, comma 2, R.D. n. 267/1942, per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento della
“ , resa dal Tribunale di Salerno il 17 marzo 2014, 4) volturato a Controparte_7 sofferenza sin dalla data del 16 luglio 2013, sicché risponde ai parametri riportati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla in forza del contratto di cessione del 20 dicembre 2017. Controparte_3
Inoltre, la ha prodotto la dichiarazione del 19 ottobre 2020, con Controparte_3 la quale la “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, quale procuratrice speciale della
“MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a.”, attestava che “il credito vantato dalla
Banca MPS Capital Services PA … nei confronti della società Controparte_7 originato dalla seguente linea di credito: • Mutuo fondiario n. 502443001 di complessivi
€ 5.600.000,00 – stipulato ai sensi degli artt. 38 e segg. D.Lgs. 385/93 con atto del
24.05.2010 ai rogiti Dr. Notaio in Eboli (Rep. 11100 – Racc. 6478) – Persona_4 ed assistito da ipoteca volontaria c/ (parte mutuataria e datrice Controparte_7 di ipoteca) e c/ (parte datrice di ipoteca) per complessivi € Persona_1
11.200.000,00 di cui € 5.600.000,00 in capitale, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno in data 09/06/2010 ai nn. 24033/4443 su immobili in Salerno e in Montecorvino
Pugliano Eboli (SA); rientra nel perimetro dei crediti ceduti … alla Controparte_10
in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli
[...] effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 … D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 stipulato in data 20 dicembre 2017 (del quale è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 151 del 23 dicembre 2017 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni…)”, in tal modo confermando, in maniera decisiva (cfr. Cass. ord. 16 aprile
2021, n. 10200), l'avvenuto trasferimento, in proprio favore, della posizione creditoria per la quale ha esercitato l'azione revocatoria.
Infine, la , depositando in giudizio anche la schermata del sito Controparte_3 internet www.gruppomps.it, da cui risulta che la posizione debitoria della “
[...]
, contraddistinta con il n. FG 5024430 e garantita dal Controparte_7 Per_1 rientrava tra quelle cedute dalla “MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a.”, ha offerto un ulteriore riscontro istruttorio utile a rimuovere qualsiasi possibile incertezza sull'acquisto del diritto in contestazione.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale il assume Per_1 che l'atto pubblico per notaio da Pontecagnano Faiano del 16 ottobre 2015, Persona_2 rep. n. 9107 – racc. n. 5560, costituiva un negozio dispositivo a titolo oneroso e non
6 gratuito e che, in ogni caso, il deterioramento del rapporto coniugale escludeva che la avesse conoscenza della sua esposizione debitoria. CP
Al riguardo, è necessario premettere che l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà o costituisca diritti reali minori su un immobile può essere sottoposto ad azione revocatoria ordinaria, non assumendo rilevanza in senso contrario né l'avvenuta omologazione dei suddetti accordi, che non risponde alla finalità di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale delle pattuizioni, né la circostanza che il negozio dispositivo sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, per venire in contestazione, nella fattispecie, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento, convenzionalmente stabilite dalle parti.
Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina dettata dall'art. 2901 cod. civ., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione solutorio- compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 15 aprile 2019, n. 10443;
Cass. ord. 30 dicembre 2023, n. 36562; Cass. ord. 22 aprile 2025, n. 10545).
Dal verbale di separazione consensuale del 30 giugno 2015, omologata dal Tribunale di
Salerno con decreto del 22 settembre 2015, e dall'atto pubblico per notaio da Persona_2
Pontecagnano Faiano del 16 ottobre 2015, rep. n. 9107 – racc. n. 5560, con il quale il dava esecuzione agli obblighi derivanti dal predetto provvedimento Per_1 giudiziario, non emerge in alcun modo che la cessione in favore della coniuge e del figlio degli immobili contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Salerno al foglio Per_1
10, particella 1776, e nel relativo catasto fabbricati al foglio 22, particella 801, subalterno
2, e particella 803, subalterno 3, venne posta in essere nell'ambito di una complessiva definizione solutorio-compensativa di rapporti patrimoniali sorti in costanza della vita matrimoniale con la , per non averli le parti neanche genericamente richiamati, e, CP dunque, che il negozio dispositivo venne compiuto dal debitore con funzione corrispettiva di un vantaggio economico ricevuto e non in maniera gratuita o anche con spirito di liberalità a beneficio dei componenti del nucleo familiare in stato di crisi.
In realtà, il con l'atto pubblico del 16 ottobre 2015, in esecuzione degli Per_1 impegni trasfusi nel verbale di separazione consensuale del 30 giugno 2015, stipulava un
7 negozio traslativo a titolo gratuito in favore della coniuge e del figlio , non avendo Per_1 precedentemente ottenuto dalla alcuna attribuzione o utilità patrimoniale che CP potessero consentire di qualificare come onerosa la cessione delle predette consistenze immobiliari a beneficio dei congiunti.
In ogni caso, quand'anche, in ipotesi, si volesse ritenere che l'atto pubblico del 16 ottobre
2015 integri un contratto a titolo oneroso e non gratuito, la domanda di revoca proposta dalla ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. resterebbe comunque fondata Controparte_3
e meritevole di accoglimento, avendo la società creditrice ampiamente comprovato la sussistenza del requisito soggettivo della scientia damni in capo alla . CP
Ed invero, la , nel proporre il ricorso per separazione giudiziale, iscritto al n. CP
11112/2014 RGC del Tribunale di Salerno, attribuiva al la responsabilità del Per_1 dissesto dell'attività imprenditoriale della “ e il depauperamento Controparte_7 del suo patrimonio personale, in tal modo dimostrando, con ogni evidenza, di essere perfettamente consapevole sia delle ingenti esposizioni debitorie gravanti sul coniuge, sia delle sue limitate risorse economiche e, di conseguenza, dell'inevitabile nocumento che costui avrebbe arrecato al ceto creditorio per effetto del negozio dispositivo posto in essere in esecuzione del decreto di omologazione emanato dal predetto Ufficio giudiziario, a norma dell'art. 711, comma 4, c.p.c., il 22 settembre 2015.
Parimenti, nel verbale di separazione consensuale del 30 giugno 2015, le parti davano atto, tra l'altro, che la casa familiare era assoggettata ad ipoteca volontaria iscritta in favore dell' a garanzia di un mutuo “dell'importo originario di euro un milione Controparte_11
e con un debito residuo di circa € 850.000,00, attualmente in morosità”, e che il fabbricato censito nel catasto urbano del Comune di Montecorvino Pugliano al foglio 12, particella
242, subalterno 1, categoria D/8, che il si impegnava a cedere alla figlia Per_1
“è attualmente sottoposto a procedura esecutiva immobiliare da parte di Pt_5 [...]
ed è gravato da ipoteca per complessivi € Controparte_12
5.600.000,00 …”, sicché la non poteva non conoscere la situazione di grave CP indebitamento in cui versava il coniuge e l'evidente lesività che il negozio traslativo del
16 ottobre 2015 avrebbe provocato alle ragioni creditorie.
Pertanto, anche a prescindere dalla circostanza che il rapporto matrimoniale, anche se in crisi, rendeva, ex se, oltremodo inverosimile che la coniuge non avesse cognizione delle difficoltà imprenditoriali, patrimoniali ed economiche del era proprio la Per_1
a comprovare, nel corso del giudizio di separazione, di avere piena consapevolezza CP dei suoi consistenti debiti e del pregiudizio che sarebbe derivato ai creditori dal
8 compimento dell'atto dispositivo del 16 ottobre 2015, con la conseguenza che nessun dubbio è configurabile in ordine all'esistenza, in capo alla beneficiaria, della scientia damni e, quindi, alla fondatezza della domanda spiegata dalla con Controparte_3
l'atto di citazione notificato il 5 ottobre 2020 per ottenere la pronuncia di inefficacia, nei propri confronti, del richiamato negozio dismissivo.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come Per_1 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00, in ragione dell'entità del credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata proposta (cfr., ex ceteris, Cass. 6 dicembre
1986, n. 7250; Cass. 17 marzo 2004, n. 5402; Cass. ord. 9 maggio 2014, n. 10089), ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , quale mandataria della CP_1
, in complessivi euro 19.000,00 per compenso, di cui euro 7.000,00 CP_3 Controparte_3 per la fase di studio, euro 4.000,00 per la fase introduttiva ed euro 8.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3438/2023 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato all' “ , quale mandataria della Parte_3 Controparte_3
, il 23 febbraio 2024 e a , in proprio e quale esercente la responsabilità
[...] CP genitoriale sul figlio , il 24 luglio 2024, così provvede: Persona_1
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della , quale Parte_1 CP_1 mandataria della , delle spese del secondo grado del giudizio, Controparte_3 che si liquidano in complessivi euro 19.000,00 per compenso difensivo, di cui euro
7.000,00 per la fase di studio, euro 4.000,00 per la fase introduttiva ed euro 8.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
9 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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