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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/12/2025, n. 3551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3551 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti C.F._2
PP LI (C.F. ) e MA PO (C.F. C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in VIA M. A. BRAGADINO 3, MILANO giusta delega in atti appellanti contro
(P.IVA C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore sig. (C.F. ) con sede presso la Casa Comunale in Persona_1 C.F._5
alla Via dei Caduti n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. VITTORIO COZZOLINO (CF: CP_1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Melzo n. 36, Milano C.F._6 pagina 1 di 22 giusta delega in atti appellato
contro
C.F. ) con sede legale a Milano - Via Rimini 38 in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Direttore Generale Avv. Michele Falcone, rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELA PEDRONI
COLA (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in C.F._7
PIAZZA DIAZ N.1, MILANO giusta delega in atti appellata
contro
(PIVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_4 tempore sig. corrente in Brescia alla via Bose 1 bis, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. MAURIZIO ROMAGNOLI (C.F. ) e C.F._8 dall'Avv. GIANFRANCO ESPOSITO (C.F. ed elettivamente domiciliata presso C.F._9 il suo studio giusta delega in atti appellata
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 c.c., 2051 c.c., 2052 c.c.
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per i motivi di cui tutti in atti e contrariis reiectis:
Nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
7701/2024 pubblicata il 19 agosto 2024 dal Tribunale di Milano, Sez. X Civile, all'esito della causa n.
45108/2019 R.G., accertare e dichiarare l'assenza di corresponsabilità in capo agli attori nella causazione dell'evento per cui è causa nonché il diritto del sig. alla personalizzazione Parte_1 del danno biologico nella misura massima consentita dalle Tabelle di riferimento ed al risarcimento integrale del danno riportato dal motociclo di sua proprietà e, per l'effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1 ulteriore di € 12.018,45 per danno non patrimoniale, della somma di € 5.600,00 a titolo di personalizzazione del medesimo danno non patrimoniale e della somma di € 5.069,00 per danno patrimoniale, nonché condannarli al pagamento in favore della Sig.ra della somma Parte_2
pagina 2 di 22 ulteriore di € 3.261,15 per danno non patrimoniale, o diverse somme ritenute di Giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: disporre CTU per l'esatta quantificazione dei danni al veicolo di proprietà del Sig.
, ed ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli (riproduttivi di queLL indicati in primo Parte_1 grado), da intendersi tutti preceduti dalla locuzione "Vero che":
Capitoli su personalizzazione del danno del sig. Parte_1
1. In seguito al sinistro per cui causa, al sig. risulta ancora oggi dolorosa la flessione e Parte_1
l'estensione del ginocchio sinistro.
2. In seguito al sinistro per cui è causa, per il sig. è ancora oggi impossibile effettuare salti Parte_1
e cambi di direzione.
3. In seguito al sinistro per cui è causa, il sig. ancora oggi durante il turno di lavoro è Parte_1 costretto a sedersi ogni ora per fare riposare il ginocchio sinistro.
4. In seguito al sinistro per cui è causa, il sig. , al termine della giornata lavorativa, avverte Parte_1 dei forti dolori al ginocchio sinistro.
5. In seguito al sinistro per cui è causa, il sig. , al termine della giornata lavorativa, zoppica. Parte_1
6. In seguito al sinistro per cui è causa, dopo aver camminato per tratte medio-brevi, il sig. Parte_1 deve arrestarsi a causa dei dolori al ginocchio sinistro.
7. In seguito al sinistro per cui è causa, dopo aver camminato per tratte medio-brevi, il sig. Parte_1 zoppica.
8. In seguito al sinistro per cui è causa, il sig. ha cessato le attività sportive prima praticate: Parte_1 la corsa e la partita settimanale di calcetto.
9. In seguito al sinistro per cui è causa, il sig. ha manifestato un profondo dolore, tristezza e Parte_1 rammarico per il radicale mutamento delle sue abitudini di vita.
Capitoli sui danni al mezzo:
10. Il motociclo marca Kymco AK550, targato EL71114 in data 26/06/2018, dopo l'incidente, veniva consegnato dal carroattrezzi inviato in pari data dall'Assicurazione all'autofficina CP_5
Motoway F.LL EZ srl.
11. Il motociclo del sig. , marca Kymco AK550, targato EL71114, in occasione del sinistro Parte_1 verificatosi in data 26/06/2018 in , su via Verdi all'intersezione con via Reggio Emilia, CP_1 riportava i danni meglio specificati nelle fotoriproduzioni sub doc. 25 e nella fattura sub doc. 22 che si rammostrano.
pagina 3 di 22 12. I danni subiti dal motociclo del sig. , marca Kymco AK550, targato EL71114, in Parte_1 occasione del sinistro verificatosi in data 26/06/2018 in , su via Verdi all'intersezione con via CP_1
Reggio Emilia, sono stati riparati dalla Motoway F.LL EZ, con sede in , via M. Idiomi n. CP_1
10/a, come attestato dalla fattura prodotta sub doc. 22 che si rammostra.
13. Sul motociclo, marca Kymco AK550, targato EL71114, di proprietà del sig. sono Parte_1 state effettuate dalla Motoway F.LL EZ s.r.l. le riparazioni alla carrozzeria, alle parti meccaniche
e sono stati sostituiti i pezzi di ricambio indicati nella fattura prodotta sub doc. 22 che si rammostra.
14. Le riparazioni del motociclo del sig. , marca Kymco AK550, targato EL71114, Parte_1 danneggiato nel sinistro per cui è causa comportavano un esborso per il sig. di euro Parte_1
5.069,00 come attestato dalla fattura prodotta sub doc. 22 che si rammostra.
15. Il sig. pagava all'autofficina Motoway F. F.LL EZ s.r.l. il corrispettivo per la fattura Parte_1 prodotta sub doc. 22 nella seguente maniera: euro 2000,00 in contanti ed il residuo in data 4/06/2019 tramite bonifico bancario come attestato dal doc. 31 che si rammostra.
Si indicano a testimonio:
- , residente a [...] sui cap. 1 e 9; Testimone_1
- , residente a [...] sui cap. 1 e 9; Testimone_2
- , residente in [...] sui cap. 1 e 9; Testimone_3
- Sovrintendente presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di sui cap. 10 Controparte_6 CP_1
e 11;
- Sovrintendente presso il Corpo di Polizia Locale del sui cap. 10 Testimone_4 Controparte_1
e 11;
- c/o Motoway s.r.l, in , via Idiomi, 10/A sui cap. da 10 a 15; Tes_5 CP_1
- c/o Motoway s.r.l, in , via Idiomi, 10/A sui cap. da 10 a 15; Testimone_6 CP_1
Con vittoria integrale delle spese di primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimb. forf., c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”
Conclusioni per : Controparte_1
“acchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, voglia così provvedere:
- rigettare l'appello proposto dai sig.ri e perché inammissibile Parte_1 Parte_2 oltre che infondato oltre che non provato in fatto ed in diritto, sia in punto di an che di quantum debeatur, per tutti i motivi di cui in premessa.
pagina 4 di 22 - per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 7701/2024 pubblicata il 19.10.2024 resa dal Tribunale di Milano Sez. X Civile dr.ssa Grazia Fedele in procedimento n. 45108/2019 di R.G. notificata in data 23 ottobre 2024.
- in denegata ipotesi in cui L'Ecc.mo Giudicante intenda liquidare una qualsiasi eventuale ulteriore somma in favore degli appellanti, la sentenza di parziale riforma sarà inerente al solo quantum debeatur ed andrà limitata alle sole parti soccombenti in primo grado, con conseguente esclusione, anche in sede di corrente gravame, di ogni forma di concorrente responsabilità del , Controparte_1 totalmente manlevata e tenuta indenne per quanto già accertato ed adeguatamente motivato nella sentenza resa dal Tribunale di Milano.
- con vittoria anche delle spese e competenze del secondo grado di giudizio”.
Conclusioni per Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previe le opportune declaratorie e i necessari accertamenti, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO:
- respingere l'appello proposto dai sig. ri e in quanto infondato in Parte_1 Parte_2 fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti e per l'effetto, confermare in toto la sentenza n.
7701/2024 pubblicata il 19 agosto 2024 dal Tribunale di Milano Sez. X civ. Dott.ssa Grazia Fedele, all'esito della causa n. 45108/2019 R.G. notificata in data 23 ottobre 2024.
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudicante dovesse ritenere di liquidare ulteriori somme a favore degli appellanti, per i motivi sopra esposti, nessun importo neppure sotto forma di concorrente responsabilità, potrà essere imputato a , in quanto totalmente manlevata e CP_2 tenuta indenne, per quanto già accertato e correttamente motivato nella sentenza resa dal Tribunale di
Milano.
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
”
Conclusioni per : Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
in quanto inammissibile o comunque infondato e conseguentemente confermare
[...] integralmente la sentenza impugnata.
IN SUBORDINE, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado di seguito ritrascritte:
PRELIMINARMENTE
pagina 5 di 22 - Autorizzare la notifica della presente comparsa di costituzione e risposta nei confronti dei convenuti eventualmente contumaci;
- Dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea, in ragione del dedotto conflitto di interessi;
- Dichiarare inammissibile la domanda formulata dall'attrice per i motivi suesposti e Pt_2 segnatamente in riferimento alla possibilità in capo alla stessa di agire ex art. 141 cod. ass.
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Comparente
NEL MERITO
Rigettare la domanda giudiziale proposta dagli attori perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
IN VIA SUBORDINATA
- Accertato e dichiarato il concorso di colpa degli attori nella causazione dell'occorso dedotto nel presente giudizio, liquidare i danni riportati dalla stessa nella misura che parrà di giustizia.
- Accertata e dichiarata la sussistenza di colpa esclusiva o concorrente a carico di Parte_1
, condannarlo, in misura della colpa accertata, a rifondere in favore della
[...] Controparte_3 quanto la stessa ha dovuto esborsare in favore dell'attrice Pt_2
- Procedere con la ripartizione interna della responsabilità tra condebitori, accertando la quota interna di responsabilità attribuibile in capo a ciascuno dei coobbligati
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio il , la società Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e la società chiedendo che i medesimi fossero Controparte_2 CP_3 Controparte_3 condannati, in solido e nelle rispettive qualità, al risarcimento integrale dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso il 26 giugno 2018 nel Comune di . Gli attori CP_1 deducevano che, in tale data, intorno alle ore 15.10, al termine del proprio turno di lavoro presso l'Autogrill Italia S.p.A. sito in via G. Di Vittorio n. 6, Assago (MI), si recavano a bordo del motociclo Kymco AK550, targa EL7114, di proprietà del e da lui condotto, verso Parte_1
l'abitazione. Giunti nei pressi della rotatoria ubicata in via Verdi/SP 184, il motociclista effettuava una svolta a sinistra, procedendo a velocità moderata e, imboccata via Verdi, a causa di un cantiere stradale non segnalato e del manto asfaltato dissestato, perdeva aderenza con le ruote del motociclo e cadeva a terra. A seguito del sinistro interveniva sul luogo la Polizia pagina 6 di 22 locale del Comune di , la quale acquisiva le dichiarazioni del signor , CP_1 Parte_1 accertando altresì l'assenza della segnaletica stradale prescritta.
2. Gli attori rappresentavano che la società incaricata di eseguire i lavori di rispristino del manto stradale era la incaricata dalla e che i lavori erano Controparte_3 Controparte_2 stati commissionati a quest'ultima dal Comune di come deliberato dalla Giunta CP_1 comunale del 22.06.2016; tuttavia, tale ultima circostanza era emersa solo nel 2019, in quanto il
, per circa un anno, aveva escluso la propria competenza sul tratto di strada Controparte_1 in questione.
3. A seguito dell'evento, e venivano trasportati in autoambulanza presso il Parte_1 Pt_2 pronto soccorso dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, il primo per “trauma contusivo dell'arto inferiore sinistro in policontuso e abrasioni multiple di 4 arti”, mentre la seconda per
“frattura pluriframmentaria sostanzialmente composta della branca ischio-pubica di sinistra”.
In ordine ai danni subiti, la difesa attorea deduceva che, in data 26 giugno 2018, il signor era stato sottoposto a una serie di accertamenti medici, interventi chirurgici e terapie, Parte_1 con certificazioni di inabilità temporanea assoluta e permanente, nonché riduzione permanente dell'efficienza psicofisica pari al 14-15%; che la signora riportava una frattura con Pt_2 prognosi di 30 giorni e una riduzione permanente della efficienza psicofisica pari al 5-6%.
Veniva altresì denunciato il danno patrimoniale subito dal motociclo, quantificato in € 5.069,00, come da fattura che allegava.
4. Si costituiva il eccependo preliminarmente la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva e chiedendo di essere estromesso dal giudizio in considerazione della responsabilità della società appaltatrice obbligata contrattualmente con il Controparte_2
e della società in qualità di ditta subappaltatrice, incaricata CP_1 CP_3 Controparte_3 dalla di eseguire i lavori di ripristino del manto stradale di via Verdi. CP_2
5. Sollevava, inoltre, eccezione di improcedibilità della domanda della in ragione della Pt_2 richiesta risarcitoria quale trasportata ai sensi dell'art. 141 c.d.a. e per l'effetto chiedeva di dichiarare, con separata pronuncia, la carenza di legittimazione passiva del con CP_1 condanna dell'attrice alle spese di lite.
6. Nel merito, contestava la fondatezza delle domande, chiedendo il rigetto per insussistenza del danno e della responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., che dell'art. 2043 c.c.; in subordine, chiedeva la limitazione della condanna alle sole società convenute e, in subordine, instava per pagina 7 di 22 la ripartizione in diversi gradi di responsabilità tra tutte le parti in causa, quantificando il danno subito dagli attori a mezzo di richiesta di CTU e al netto delle somme già corrisposte a favore degli stessi dall' ; infine, chiedeva una diversa quantificazione anche dei danni relativi al CP_7 motociclo.
7. Si costituiva la società domandando, in via principale, l'accertamento Controparte_2 dell'assenza di propria responsabilità e, di conseguenza, il rigetto integrale delle domande formulate nei suoi confronti, con vittoria di spese;
in via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'esclusiva e/o concorrente responsabilità del e degli altri convenuti nella Parte_1 causazione dell'evento dannoso ciascuno per la quota di propria spettanza;
in caso di accertamento anche parziale di responsabilità in capo alla stessa, chiedeva di condannare la società a manlevarla e tenerla indenne, ai sensi dell'art. 11 del contratto Controparte_3 di appalto stipulato tra le parti, da qualunque somma dovuta agli attori decurtata di quanto già versato dall' . CP_7
8. Si costituiva la società deducendo l'inammissibilità della domanda Controparte_3 formulata dall'attrice in ragione del conflitto di interessi ed eccepiva la propria Pt_2 carenza di legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, deduceva il concorso di colpa degli attori nella causazione dell'evento; chiedeva, altresì, l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del , con condanna Parte_1 di quest'ultimo a risarcire la per la quota di propria spettanza;
infine, chiedeva la Pt_2 ripartizione interna della responsabilità tra i condebitori, accertando la quota di responsabilità in capo a ciascuno dei coobbligati. con ogni conseguenza in punto spese di giudizio.
9. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7701/2024, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore , quanto alla causazione del sinistro del 26 giugno 2018, dichiarava Parte_1 tenuti i convenuti , e in solido al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 risarcimento del 70% del danno subito dagli attori nel sinistro de quo e, conseguentemente, li condannava a pagare la somma di euro 7.609,35 a favore di e di euro Parte_2
12.690,21 a favore di a titolo di risarcimento dei danni;
respingeva ogni altra Parte_1 domanda attorea, compensava le spese di lite nella misura di un terzo e condannava i convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite per i restanti due terzi;
poneva, inoltre, a carico solidale delle parti convenute le spese di CTU medico legale come liquidate in corso di causa. Dichiarava, altresì, tenute e condannava e a Controparte_2 Controparte_3
pagina 8 di 22 manlevare e tenere indenne il di quanto lo stesso risultasse tenuto a versare Controparte_1 agli attori. Analogamente, condannava a manlevare e tenere indenne Controparte_3 di quanto la stessa fosse tenuta a versare agli attori o al Controparte_2 CP_1
10. Il giudice di prime cure deduceva che la domanda avanzata dall'attrice non poteva Pt_2 considerarsi inammissibile per violazione del disposto dell'art. 141 cod. ass. poiché l'azione diretta a favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto ad altre azioni previste dall'ordinamento e tesa ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicurazione del vettore e di ottenere il risarcimento a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Il giudice riteneva di applicare alla fattispecie in esame l'art. 2051 c.c., norma che prevede la responsabilità da cose in custodia e che prescinde da qualsivoglia comportamento colposo del custode, fondandosi esclusivamente sulla relazione di custodia tra soggetto e cosa dannosa e sul rischio a carico del custode per danni non imputabili a caso fortuito. Quanto alla fattispecie concreta, dalla documentazione acquisita emergeva che gli attori avevano fornito prova dei fatti costitutivi della domanda, potendosi ritenere provato, per presunzione, che il sinistro era stato provocato dall'insidia rappresentata dal carattere dissestato del manto stradale in via Verdi,
Comune di . Il verbale redatto dagli agenti della Polizia locale ricostruiva, infatti, la CP_1 dinamica del sinistro, evidenziando l'assenza della prescritta segnaletica temporanea di lavori in corso, di dislivello del manto stradale e di cantiere mobile, in violazione dell'art. 21, commi 3 e
4, del Codice della Strada, a carico della società appaltatrice Inoltre, Controparte_3 il consulente medico legale accertava la piena compatibilità tra le lesioni riportate dagli attori e la dinamica del sinistro. Le suddette risultanze documentali, secondo il giudice, consentivano di affermare, in base ad un ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c., che gli attori avevano fornito la prova della derivazione causale dell'evento lesivo dalla res in custodia dell'ente convenuto.
11. Quanto alla corresponsabilità dell'ente proprietario, dell'appaltatore e del subappaltatore, il giudice deduceva che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la stipula di un contratto di appalto da parte dell'Amministrazione comunale non comporta la perdita della qualità di custode ex art. 2051 c.c. sino a quando l'area interessata dai lavori non sia stata integralmente delimitata ed interdetta al transito veicolare e pedonale, con conseguente affidamento dell'esclusiva custodia all'appaltatore. Ciò posto, rilevava che la circostanza secondo cui il aveva consegnato alla società l'area interessata dai CP_1 Controparte_2
pagina 9 di 22 lavori di realizzazione della rete fognaria non era idonea a far venir meno la qualità di custode in capo all'ente territoriale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. Il Tribunale ravvisava, inoltre, la responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore, in conformità all'art. 119, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023. L'affidamento della realizzazione dell'opera, da parte della alla società pertanto, non esonerava la Controparte_2 Controparte_3 prima dalla propria responsabilità.
12. A livello fattuale, il giudice di prime cure rilevava che, come accertato dagli agenti di Polizia intervenuti sul luogo del sinistro - la società subappaltatrice aveva omesso di predisporre la prescritta segnaletica relativa all'esecuzione dei lavori, con conseguente responsabilità di
[...]
e di Riteneva, poi, che anche il comportamento CP_2 Controparte_3 dell'attore avesse concorso causalmente alla produzione dell'evento lesivo, in ragione di un sostanziale difetto di attenzione, alla luce delle particolari circostanze di tempo e di luogo rappresentate da: ora diurna di una giornata estiva, strada abitualmente percorsa dal conducente per raggiungere la propria abitazione, con conseguente conoscenza dello stato dei luoghi. Sulla base di tali elementi, riteneva che il comportamento dell'attore avesse incrementato la potenzialità lesiva della “cosa”, assumendo rilievo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in quanto espressivo di un difetto di diligenza e prudenza nella fruizione della strada, circostanze, tutte, che comportavano l'attribuzione della corresponsabilità nella misura del 30%.
13. Passando alla quantificazione del danno, il giudice, sulla base delle conclusioni condivise del
C.T.U., quanto a , accertava un'invalidità temporanea assoluta di 2 giorni, in Parte_1 forma parziale al 75% pari a 45 giorni, in forma parziale al 50% pari a 45 giorni e in forma parziale al 25% pari a 60 giorni. Il grado di sofferenza psicofisica veniva indicato nella misura di 3/5. I postumi complessivi con riferimento al danno biologico venivano stimati nella misura dell'11% e la sofferenza psicofisica conseguente allo stesso veniva quantificata in 1/5.
Quanto a l'inabilità temporanea veniva stimata in 30 giorni al 75%, 30 giorni Parte_2 al 50% e in ulteriori 30 giorni al 25%. Il grado di sofferenza psicofisica veniva indicato nella misura di 2/5. Il postumo complessivo permanente risultava valutabile nella misura di 3,5% e la sofferenza psicofisica conseguente allo stesso veniva individuata in misura inferiore a 1/5.
14. Sulla base delle Tabelle milanesi aggiornate, il Tribunale liquidava, dunque, i seguenti importi, già ridotti del 30% per il concorso di colpa:
pagina 10 di 22 – per il signor (di anni 41 al momento della stabilizzazione dei postumi) € 28.043,05, Parte_1 di cui € 21.377,30 per invalidità permanente e € 6.665,75 per invalidità temporanea;
– per la signora (di anni 40 al momento della stabilizzazione dei postumi) € 7.609,35, Pt_2 di cui € 3.986,85 per invalidità permanente e € 3.622,50 per invalidità temporanea.
15. Il giudice riteneva che nessuna somma potesse essere riconosciuta a titolo di personalizzazione, attesa la carenza di prova al riguardo.
16. Al fine di evitare duplicazioni del ristoro dei danni subiti, il Tribunale, dalla somma dovuta al a titolo di danno biologico permanente, limitata alla sola componente dinamico - Parte_1 relazionale e già ridotta del 30% (euro 16.832,90), detraeva l'indennità percepita dallo CP_7 stesso ante causam pari ad euro 13.110,88, previa rivalutazione dal 1.12.2019 ad oggi, così residuando l'importo di euro 1.480,06 che sommato al danno morale di euro 4.544,40 e all'invalidità temporanea di euro 6.665,75 determinava il credito residuo dovuto all'attore a titolo di danno alla persona in € 12.690,21.
Nessuna detrazione veniva invece operata nei confronti di alla quale era stata Parte_2 riconosciuta unicamente la somma di euro 4.614,76, corrisposta dall al datore di lavoro, a CP_7 titolo di indennità temporanea giornaliera, non incidente sul danno biologico permanente.
17. Il giudice riteneva di non rimborsare le spese mediche per difetto di prova documentale, rilevato anche dal CTU.
18. Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni al motoveicolo, il Tribunale riteneva di non disporre CTU per valutare la congruità delle riparazioni esposte nella fattura prodotta, dato che la descrizione dei danni di cui al verbale di polizia e le riproduzioni fotografiche non apparivano sufficienti a sorreggere, neppure a livello indiziario, le consistenti riparazioni di cui alla fattura del 06.06.2019, che apparivano sintomatiche di una revisione generale del motoveicolo e, peraltro, la medesima risultava ben successiva rispetto alla data del sinistro.
19. Sulle somme liquidate all'attualità venivano riconosciuti interessi compensativi, da calcolarsi, conformemente ai principi sanciti dalle Sezioni Unite n. 1712/1995, sulle somme devalutate alla data del fatto e progressivamente rivalutate sino alla decisione, oltre che interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della sentenza sino al saldo.
20. Quanto alle domande di manleva e regresso, il Tribunale faceva applicazione dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, in presenza di un cantiere stradale non completamente delimitato e ancora adibito al traffico veicolare, la custodia permane in capo all'ente pagina 11 di 22 proprietario della strada, sia pure insieme all'appaltatore, con conseguente responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c. e diritto di regresso tra coobbligati ex art. 2055, comma 2,
c.c.. Pertanto, posto che la mancata segnalazione del cantiere era indice di una condotta omissiva e gravemente colposa dell'appaltatore e del subappaltatore, le società CP_2
e dovevano essere condannate a manlevare e tenere indenne il
[...] Controparte_3
da ogni somma che quest'ultimo avesse dovuto versare agli attori a titolo di Controparte_1 capitale, interessi e spese legali. Analoga pronuncia veniva emessa nei rapporti tra CP_2
e il subappaltatore in virtù dell'art. 11 del contratto di subappalto, che Controparte_3 poneva a carico del subappaltatore la responsabilità per ogni danno arrecato a terzi nell'esecuzione delle opere affidate.
21. Avverso la decisione del giudice prime cure hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
chiedendo di accertare l'assenza di corresponsabilità in capo agli attori nella
[...] causazione del sinistro, nonché il diritto del alla personalizzazione del danno Parte_1 biologico nella misura massima consentita dalle Tabelle di riferimento ed al risarcimento integrale del danno riportato dal motociclo di sua proprietà, eventualmente anche mediante
C.T.U. tecnica.
22. Tutte le parti appellate hanno chiesto il rigetto dell'appello e delle relative istanze istruttorie, opponendosi anche alle richieste istruttorie dedotte dagli appellanti relative all'ammissione delle prove orali sia in ordine alla personalizzazione del danno del , sia per i danni Parte_1 relativi al motociclo di sua proprietà, nonché alla richiesta di CTU tecnica sul motociclo.
23. Le altre parti appellate e hanno chiesto di Controparte_2 Controparte_3 respingere l'appello e le formulate istanze istruttorie. In particolare ha Controparte_8 reiterato la richiesta di “autorizzare la notifica della presente comparsa di costituzione e risposta nei confronti dei convenuti eventualmente contumaci;
dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea, in ragione del dedotto conflitto di interessi;
dichiarare inammissibile la domanda formulata dall'attrice per i motivi suesposti e segnatamente in riferimento Pt_2 alla possibilità in capo alla stessa di agire ex art. 141 cod. ass.; dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente”.
24. All'udienza del 17.06.2025 la causa veniva rimessa in decisione ex artt. 127 ter e 352 c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
pagina 12 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
25. Primo motivo: ritenuto concorso di colpa degli attori.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato il concorso di colpa dei danneggiati, riducendo, di conseguenza, il risarcimento del danno nella misura del 30% tanto in capo al conducente del motociclo, quanto alla trasportata, per non avere il conducente prestato la dovuta attenzione nell'utilizzo del bene demaniale. In primo luogo, deducono che il giudice non aveva tenuto conto delle pessime condizioni del manto stradale a causa dei lavori in corso, privo dei necessari presidi di sicurezza e di segnalazione. Il Tribunale, in sostanza, a fondamento del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. aveva posto non elementi specifici, ma mere congetture, quali la conoscenza dei luoghi ed il conseguente difetto di attenzione del motociclista. In secondo luogo, gli impugnanti deducono un ulteriore errore nell'estensione automatica della riduzione del risarcimento anche rispetto alla trasportata pur in assenza di qualsiasi addebito di colpa, in violazione del diritto della Pt_2 trasportata all'integrale ristoro del danno, salvo condotta propria colpevole, nella specie insussistente.
26. Opinione della Corte sul primo motivo.
Il motivo è fondato.
Sul punto occorre rilevare che il giudice di primo grado ha attribuito agli appellanti un concorso di colpa nella misura del 30% nella causazione del sinistro, senza tuttavia muovere alcuno specifico addebito nei confronti della condotta né di , né di Parte_1 Pt_2
[...]
Il Tribunale ha osservato che, date le circostanze di tempo e di luogo del sinistro - in ora diurna di una giornata estiva, nella strada verso la propria abitazione, motivo a fondamento della presunzione di conoscenza dello stato dei luoghi - non aveva prestato Parte_1
“la dovuta attenzione nell'utilizzo del bene demaniale” e che tale difetto di attenzione aveva incrementato la potenzialità lesiva della cosa, assumendo rilievo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Il giudice di primo grado, però, non ha rintracciato ed evidenziato specifici elementi di corresponsabilità del conducente, quali la velocità eccessiva, una manovra imprudente o la mancata osservanza della segnaletica stradale. In particolare, pur emergendo dal verbale pagina 13 di 22 della Polizia locale (doc. n. 1 del fascicolo di parte attorea) l'esistenza del cantiere, non erano emersi elementi circa la data di insorgenza di detto cantiere;
con il ché non risultava possibile attribuire al una consolidata conoscenza specifica in punto esistenza Parte_1 del cantiere in questione, pur percorrendo egli il tragitto casa - lavoro all'epoca del sinistro de quo.
Risulta espressamente che il conducente e il passeggero rovinavano a terra a causa di un dislivello sul manto stradale dovuto ad un cantiere non segnalato.
Ed, invero, nel verbale in questione si legge: “dagli accertamenti esperiti è emerso che la società non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 21 comma 3° Controparte_3
e 4° del vigente Codice della Strada perché: sulla carreggiata interessata al rifacimento dell'asfalto con dislivello sulla corsia in direzione Cascina Bazzanella mancava la segnaletica stradale prescritta (segnalamento temporaneo – segnaletica di lavori in corso – segnaletica di dislivello del manto stradale – segnaletica di riduzione della velocità – segnaletica di cantiere mobile) le veniva pertanto contestata la relativa violazione” (cfr. relazione di incidente stradale pag. 2).
Né, infine, sul luogo del sinistro erano state rinvenute tracce di frenata, il che induce a ritenere che il motociclo non procedesse a velocità elevata, considerazione supportata sia dalla modesta entità dei danni riscontrati (“lacerazioni e graffi sulla carena dx e sx e sulla marmitta”), sia dalla documentazione fotografica acquisita (cfr. doc. 25 fascicolo primo grado dell'attore).
Conclusivamente, lo stato dei luoghi come risultante dal verbale della Polizia locale e la documentazione fotografica a corredo, unitamente all'assenza di elementi specifici di colpa in capo al conducente del motociclo, depongono per l'esclusione del concorso di colpa. Ed, invero, anche la presunta conoscenza dello stato dei luoghi non dà ragione di quando il cantiere sia stato posto in essere e di come, quindi, il dovesse ragionevolmente Parte_1 essere ben edotto di tale circostanza.
Passando alla posizione della è opportuno evidenziare che, secondo Pt_2
l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il concorso di colpa del trasportato può essere riconosciuto solo quando il suo comportamento abbia avuto un'effettiva incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso, non essendo sufficiente la semplice esposizione a una situazione di rischio. Tale ipotesi può verificarsi, a mero titolo esemplificativo, qualora il pagina 14 di 22 passeggero non indossi la cintura di sicurezza e tale omissione contribuisca al verificarsi o all'aggravarsi del danno, oppure quando la sua presenza su un veicolo non idoneo ne comprometta la stabilità. Anche relativamente alla posizione di detta parte appellante va, di conseguenza, esclusa qualsivoglia la riduzione nella quantificazione del danno. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, ai danneggiati spetta l'integrale ristoro del
100% dei danni senza alcuna decurtazione, come da conteggio di cui infra.
27. Secondo motivo: negato risarcimento dei danni al veicolo.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria relativa ai danni subiti dal motociclo, ritenendo insufficiente la prova della correlazione tra i danni subiti in occasione del sinistro e le riparazioni effettuate, nonostante l'attore avesse allegato documentazione
(fattura, foto, bonifico) e articolato capitoli di prova testimoniale, volti a dimostrare l'effettivo collegamento tra i danni ed il sinistro. Deduce, di conseguenza, la violazione dell'art. 2697 c.c., per errata applicazione dell'onere probatorio, in quanto il Tribunale aveva negato l'ammissione di mezzi istruttori adeguati e idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda, respingendo anche la CTU che ben avrebbe potuto dimostrare la riferibilità dei danni al sinistro.
28. Opinione della Corte sul secondo motivo.
Il motivo è infondato.
Con riferimento ai danni subiti dal motoveicolo di proprietà del , dall'esame della Parte_1 documentazione fotografica prodotta (cfr. doc. 25 fascicolo attoreo) appare evidente che, a seguito del sinistro, il mezzo riportò danni di lieve entità. Tale circostanza trova conferma anche nel verbale di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di in data CP_1
26.06.2018, nel quale, alla voce “danni”, vengono riportati unicamente “lacerazioni e graffi sulla carena dx e sx e sulla marmitta”.
I danni sopra descritti non appaiono compatibili con le numerose voci di riparazione indicate nella fattura prodotta dall'appellante (cfr. doc. 22 fascicolo attoreo), non sussistendo alcuna corrispondenza tra i limitati danni visibili dalle fotografie e l'ampiezza degli interventi riportati nel documento contabile. La scarna descrizione dei danni di cui al verbale e la scarsa rappresentatività delle riproduzioni fotografiche non giustificano,
pagina 15 di 22 neppure in via indiziaria, le consistenti riparazioni di cui alla fattura, che sembrano piuttosto riferibili a una generale revisione del motoveicolo.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, correttamente ritenuto superflua l'ammissione di
C.T.U. tecnica, volta a verificare la congruità delle riparazioni indicate nella fattura, atteso che la documentazione agli atti non offre elementi sufficienti a giustificare tali consistenti riparazioni.
Infine, non può trascurarsi l'ampio lasso temporale tra il sinistro e la riparazione del motociclo, come documentato dalla fattura, che rendono non verosimile un utilizzo del mezzo in condizioni ne scalfisce ulteriormente la valenza probatoria.
Tanto premesso il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
29. Terzo motivo: negata personalizzazione del danno non patrimoniale del signor . Parte_1
L'appellante censura il capo della sentenza di primo grado in cui il giudice ha negato all'attore il riconoscimento di una somma aggiuntiva a titolo di personalizzazione del danno biologico, ritenendo insussistente la prova delle circostanze specifiche, idonee a dimostrare una maggiore incidenza dei postumi nella vita relazionale.
Deduce che in primo grado aveva allegato conseguenze ulteriori e diverse rispetto a quelle da quelle ordinarie discendenti dall'evento lesivo, con particolare riferimento all'abbandono forzato di attività sportive e ludico-ricreative da sempre praticate, come emergeva dai capitoli di prova, reiterati anche in sede di precisazione delle conclusioni.
In conclusione, chiede il riconoscimento della personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, sussistendo ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente considerazione in termini monetari da quantificarsi in una somma aggiuntiva pari ad almeno € 5.600,00.
30. Opinione della Corte sul terzo motivo.
Il motivo risulta fondato. Occorre rilevare che, nel caso de quo, l'attore, sin dall'atto introduttivo del giudizio, aveva allegato una maggiore difficoltà nell'esecuzione delle attività sportive praticate in precedenza. In particolare, aveva rappresentato di aver “ripreso la propria attività lavorativa solo a maggio 2019, dopo quasi un anno dall'incidente. In particolare, dalla perizia si evidenzia che “allo stato il periziando lamenta ancora dolenzia
e limitazione funzionale al ginocchio sinistro con esacerbazione della sintomatologia dopo sollecitazioni e ai cambiamenti metereologici” (doc.18) Ad oggi risultano complicati e
pagina 16 di 22 particolarmente dolorosi i movimenti che comportano il coinvolgimento del ginocchio sinistro in particolar modo la sua estensione e flessione. Ciò comporta disfunzioni che comprendono una debolezza e una ridotta attivazione del quadricipite, un'asimmetria funzionale e alterazioni quantitative e qualitative durante l'esecuzione di compiti motori…determinando una gravissima ripercussione sulla routine quotidiana dell'esponente” (cfr. pag. 13 atto di citazione di primo grado).
Orbene, in primo luogo, sul punto, il CTU ha riscontrato che “…pur essendo stato, infatti, riconosciuto un miglioramento del quadro clinico residua, ad oggi, un'alterata stabilità posturale e deambulatoria…con conseguenze riverberanti sugli atti quotidiani della vita quali, ad esempio, deambulazione per lunghi tragitti e su terreni sconnessi, uso di scale, posture prolungate nel tempo, preclusione ad attività sportiva ecc.. A questo deve aggiungersi una soggettiva esacerbazione della sintomatologia dolorosa conseguente anch'essa allo svolgimento di mansioni gravose quali, ad esempio: la torsione, l'estensione
e la flessione forzate del ginocchio sinistro” (cfr. CTU pag.18 e 19).
In secondo luogo, in appello sono state assunte le prove testimoniali sui capitoli nn. 5 – 9 dell'atto di appello. Con riguardo ai testimoni escussi all'udienza del 17 giugno 2025, va segnalato che il teste conoscente dell'appellante da oltre trent'anni, Testimone_1 interrogato sul capo n. 5, ha confermato il fatto che a fine giornata, Persona_2
come risulta dalle seguenti dichiarazioni, quanto al capitolo n. 5 (del seguente
[...] tenore: “in seguito al sinistro per cui è causa, il sig. , al termine della giornata Parte_1 lavorativa, zoppica”): “è vero e l'ho visto di persona a fine giornata pur non lavorando più con lui”; quanto al capo n. 6, il medesimo teste ha dichiarato che, a seguito del sinistro,
l'appellante dopo aver percorso tratti di breve o media distanza, è costretto a fermarsi a causa dei dolori al ginocchio sinistro. Ha infine confermato che aveva cessato di Parte_1 praticare le attività sportive cui si dedicava prima dell'incidente ovvero la corsa e il calcetto.
Anche il teste , amico di lunga data del e suo collega fino al 2020, Testimone_3 Parte_1 ha riferito che quest'ultimo lamenta un dolore costante al ginocchio sinistro, che si manifesta nel corso della giornata, a seguito di brevi o medie percorrenze, provocandogli una lieve zoppia.
Ora, ad avviso della Corte, le circostanze sopra illustrate costituiscono conseguenze ulteriori e diverse rispetto a quelle normalmente correlate ad un danno biologico permanente come pagina 17 di 22 accertato, proprio alla luce delle attività sportive praticate da . Alla luce di Parte_1 tali considerazioni, la Corte, tenuto conto della specificità e della particolarità della condizione menomativa dell'appellante e in ragione dei riflessi nella vita quotidiana, ritiene sussistenti i presupposti per la richiesta personalizzazione alla luce delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come aggiornate all'anno 2024. All'uopo la S.C. ha ripetutamente affermato che: “la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche…” (Cass. civ., n. 25164/2020).
Procedendo, dunque, alla quantificazione dei danni, ne deriva che, per i postumi permanenti come già riconosciuti in primo grado, a compete l'importo Parte_1 globale di € 24.047,00, importo correlato ad una responsabilità integrale delle odierne parti appellate ( rispetto all'importo di € 16.832,90 relativo alla responsabilità delle controparti del 70%). Da tale somma va detratta la somma erogata dall' , come già CP_7 rivalutata in prime cure e pari ad € 15.352,84 (profilo non oggetto di gravame) e da tale differenza residua la somma di € 8.694,16. Ritenuto, poi, congruo ed equo, in rapporto alle circostanze soggettive del caso, l'aumento del 10% a titolo di personalizzazione del danno biologico, ne deriva che al compete l'ulteriore somma di € 2.404,70 (pari al 10% Parte_1 dell'importo attribuito per i postumi permanenti).
Complessivamente residua, ancora, al danneggiato l'importo di € 22.309,01 (derivante dall'importo di € 8.694,16 a titolo di danno biologico permanente, detratta la somma erogata dall' , € 2.404,70 a titolo di personalizzazione del danno biologico, € CP_7
4.544,40 per il danno morale e € 6.665,75 per l'invalidità temporanea, essendo le due ultime voci di danno non coinvolte da alcun gravame).
Inoltre, la Corte osserva che, come rilevato da Cass. civ. n. 30293/23 “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito CP_7 risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo,
pagina 18 di 22 all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”.
Orbene, tra le voci di danno di cui l' è tenuta al pagamento in adempimento dei propri CP_7 obblighi istituzionali, si possono annoverare due tipi di pregiudizi: a) il danno biologico, che viene erogato sotto forma di capitale o di rendita a seconda dell'entità del danno stesso (ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 38/2000) e b) il danno patrimoniale che può rilevare sotto diversi aspetti, ovvero, in primo luogo, quale riduzione della capacità di guadagno e in secondo luogo, quale perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia. Ciò premesso, come già ritenuto da questo ufficio con sentenza n. 499/2025, la cd. personalizzazione del danno biologico fuoriesce dal calcolo della somma corrisposta dall' a titolo di danno CP_7 biologico, in quanto si tratta di elaborazione giurisprudenziale che non trova una corrispondenza nell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000; diversamente operando, si giungerebbe proprio ad avvantaggiare l'assicuratore sociale in rapporto alle ipotesi gravi di compromissione del bene salute, che sono nella esclusiva titolarità del danneggiato, in difetto di previsione normativa ad hoc.
Con riguardo alla signora l'attribuzione della completa responsabilità del sinistro Pt_2 alle odierne parti appellate, comporta il riconoscimento della somma di € 10.870,50.
Sulle somme dovute ai danneggiati, devalutate alla data del sinistro e progressivamente rivalutate anno per anno sulla base degli indici medi ISTAT FOI competono gli interessi legali in coerenza con i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione ( come consolidati, v. Cass. civ. n. 18243/2015).
La Corte esamina, ora, le conclusioni rassegnate da che ha richiamato Controparte_3 le domande ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.. Ebbene, in via preliminare, si osserva che il dedotto difetto di legittimazione passiva della avrebbe Controparte_3 dovuto formare oggetto di appello incidentale e non essere reiterato, per giunta, in difetto di una puntuale argomentazione contraria alle motivazioni espresse in prime cure. La richiesta di autorizzazione alla notifica della comparsa nei confronti eventualmente contumaci è inaccoglibile, posto che non è indicato il soggetto nei cui confronti la notifica dovrebbe essere effettuata, osservandosi peraltro che nel giudizio non vi sono parti contumaci. Né
pagina 19 di 22 sono ammissibili le contestazioni in punto conflitto di interessi che coinvolgerebbe la domanda attorea, alla luce del fatto che la era difesa dallo stesso legale che Pt_2 assisteva il conducente del motociclo sul quale la stessa era trasportata. A tale riguardo, condividendo integralmente le motivazioni del giudice di prime cure, si osserva che l'odierna parte appellata non è legittimata a sollevare un conflitto di interessi, di cui solo uno dei due appellanti avrebbe potuto, in teoria, dolersi
Parimenti inammissibile è la contestazione di inammissibilità della domanda, per non avere la convenuto in giudizio il conducente proprietario del motoveicolo, Pt_2 [...]
con la relativa assicurazione. Ed, invero, come spiegato dal giudice di primo Parte_1 grado, la ben poteva indirizzare la propria domanda risarcitoria nei confronti Pt_2 delle odierne parti appellate, non essendo prevista da alcuna disposizione normativa l'obbligatorietà di indirizzare la richiesta nei confronti del conducente e relativa assicurazione.
31. Il quarto motivo inerente la ritenuta, non corretta parziale compensazione delle spese di lite è assorbito dalla riliquidazione delle spese processuali, in ragione dell'accoglimento, sia pure parziale, del gravame. Ed, invero, sul punto la Suprema Corte ha statuito che “l'accoglimento, anche parziale, dell'appello comporta la caducazione della statuizione sulle spese del primo grado, con conseguente assorbimento del motivo di gravame che la censuri” (cfr. Cass. civ., n.
16600/2019, Cass. civ., n. 7836/2021).
32. Conclusivamente, dunque, in parziale riforma della sentenza di prime cure, dichiara tenuti il
, e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, della somma di € 22.309,01 ed al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di €10.870,50.- oltre sulle predette somme agli interessi come previsti al superiore punto n. 30. La sentenza di prime cure è confermata quanto al resto.
33. L'esito del gravame comporta la condanna delle parti appellate alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese di lite, rapportate al valore della causa, con l'adozione dei valori medi ex
D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto
10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, tenendo conto del valore della domanda, in rapporto ai valori medi pagina 20 di 22 previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate e con esclusione, quanto al solo secondo grado, della fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
34. Quanto alle spese di lite del secondo grado tra le parti appellate, le stesse sono regolate alla luce della soccombenza interna tra le stesse parti, come accertata in primo grado e confermata in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 3259/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da e da ed in Parte_1 Parte_2 parziale riforma della sentenza n. 7701/2024 emessa dal Tribunale di Milano, accerta l'assenza di responsabilità di e di quanto al sinistro avvenuto in data Parte_1 Parte_2
26.6.2018;
II. in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 7701/2024 emessa dal Tribunale di Milano, condanna il e Controparte_1 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_3 Parte_1
€ 22.309,01 ed al pagamento, in favore di della somma di € 10.870,50, a Parte_2 titolo di risarcimento dei danni, - oltre sulle predette somme agli interessi come previsti al punto n. 30 ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
III. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 7701/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
IV. condanna il , e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro a rimborsare, in favore di e di le spese processuali che, Parte_1 Parte_2 quanto al primo grado di giudizio, liquida in complessivi € 5.077,00; quanto al secondo grado di giudizio, liquida in complessivi € 3.966,00 - oltre 15% per rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio;
V. condanna e a rimborsare, in favore del Controparte_2 Controparte_3 CP_1
, le spese processuali di secondo grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 - oltre
[...]
15% per rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge;
VI. condanna a rimborsare, in favore di le spese CP_3 Controparte_3 Controparte_2 processuali di secondo grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 - oltre 15% per rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
pagina 21 di 22 Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti C.F._2
PP LI (C.F. ) e MA PO (C.F. C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in VIA M. A. BRAGADINO 3, MILANO giusta delega in atti appellanti contro
(P.IVA C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore sig. (C.F. ) con sede presso la Casa Comunale in Persona_1 C.F._5
alla Via dei Caduti n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. VITTORIO COZZOLINO (CF: CP_1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Melzo n. 36, Milano C.F._6 pagina 1 di 22 giusta delega in atti appellato
contro
C.F. ) con sede legale a Milano - Via Rimini 38 in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Direttore Generale Avv. Michele Falcone, rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELA PEDRONI
COLA (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in C.F._7
PIAZZA DIAZ N.1, MILANO giusta delega in atti appellata
contro
(PIVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_4 tempore sig. corrente in Brescia alla via Bose 1 bis, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. MAURIZIO ROMAGNOLI (C.F. ) e C.F._8 dall'Avv. GIANFRANCO ESPOSITO (C.F. ed elettivamente domiciliata presso C.F._9 il suo studio giusta delega in atti appellata
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 c.c., 2051 c.c., 2052 c.c.
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per i motivi di cui tutti in atti e contrariis reiectis:
Nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
7701/2024 pubblicata il 19 agosto 2024 dal Tribunale di Milano, Sez. X Civile, all'esito della causa n.
45108/2019 R.G., accertare e dichiarare l'assenza di corresponsabilità in capo agli attori nella causazione dell'evento per cui è causa nonché il diritto del sig. alla personalizzazione Parte_1 del danno biologico nella misura massima consentita dalle Tabelle di riferimento ed al risarcimento integrale del danno riportato dal motociclo di sua proprietà e, per l'effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1 ulteriore di € 12.018,45 per danno non patrimoniale, della somma di € 5.600,00 a titolo di personalizzazione del medesimo danno non patrimoniale e della somma di € 5.069,00 per danno patrimoniale, nonché condannarli al pagamento in favore della Sig.ra della somma Parte_2
pagina 2 di 22 ulteriore di € 3.261,15 per danno non patrimoniale, o diverse somme ritenute di Giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: disporre CTU per l'esatta quantificazione dei danni al veicolo di proprietà del Sig.
, ed ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli (riproduttivi di queLL indicati in primo Parte_1 grado), da intendersi tutti preceduti dalla locuzione "Vero che":
Capitoli su personalizzazione del danno del sig. Parte_1
1. In seguito al sinistro per cui causa, al sig. risulta ancora oggi dolorosa la flessione e Parte_1
l'estensione del ginocchio sinistro.
2. In seguito al sinistro per cui è causa, per il sig. è ancora oggi impossibile effettuare salti Parte_1
e cambi di direzione.
3. In seguito al sinistro per cui è causa, il sig. ancora oggi durante il turno di lavoro è Parte_1 costretto a sedersi ogni ora per fare riposare il ginocchio sinistro.
4. In seguito al sinistro per cui è causa, il sig. , al termine della giornata lavorativa, avverte Parte_1 dei forti dolori al ginocchio sinistro.
5. In seguito al sinistro per cui è causa, il sig. , al termine della giornata lavorativa, zoppica. Parte_1
6. In seguito al sinistro per cui è causa, dopo aver camminato per tratte medio-brevi, il sig. Parte_1 deve arrestarsi a causa dei dolori al ginocchio sinistro.
7. In seguito al sinistro per cui è causa, dopo aver camminato per tratte medio-brevi, il sig. Parte_1 zoppica.
8. In seguito al sinistro per cui è causa, il sig. ha cessato le attività sportive prima praticate: Parte_1 la corsa e la partita settimanale di calcetto.
9. In seguito al sinistro per cui è causa, il sig. ha manifestato un profondo dolore, tristezza e Parte_1 rammarico per il radicale mutamento delle sue abitudini di vita.
Capitoli sui danni al mezzo:
10. Il motociclo marca Kymco AK550, targato EL71114 in data 26/06/2018, dopo l'incidente, veniva consegnato dal carroattrezzi inviato in pari data dall'Assicurazione all'autofficina CP_5
Motoway F.LL EZ srl.
11. Il motociclo del sig. , marca Kymco AK550, targato EL71114, in occasione del sinistro Parte_1 verificatosi in data 26/06/2018 in , su via Verdi all'intersezione con via Reggio Emilia, CP_1 riportava i danni meglio specificati nelle fotoriproduzioni sub doc. 25 e nella fattura sub doc. 22 che si rammostrano.
pagina 3 di 22 12. I danni subiti dal motociclo del sig. , marca Kymco AK550, targato EL71114, in Parte_1 occasione del sinistro verificatosi in data 26/06/2018 in , su via Verdi all'intersezione con via CP_1
Reggio Emilia, sono stati riparati dalla Motoway F.LL EZ, con sede in , via M. Idiomi n. CP_1
10/a, come attestato dalla fattura prodotta sub doc. 22 che si rammostra.
13. Sul motociclo, marca Kymco AK550, targato EL71114, di proprietà del sig. sono Parte_1 state effettuate dalla Motoway F.LL EZ s.r.l. le riparazioni alla carrozzeria, alle parti meccaniche
e sono stati sostituiti i pezzi di ricambio indicati nella fattura prodotta sub doc. 22 che si rammostra.
14. Le riparazioni del motociclo del sig. , marca Kymco AK550, targato EL71114, Parte_1 danneggiato nel sinistro per cui è causa comportavano un esborso per il sig. di euro Parte_1
5.069,00 come attestato dalla fattura prodotta sub doc. 22 che si rammostra.
15. Il sig. pagava all'autofficina Motoway F. F.LL EZ s.r.l. il corrispettivo per la fattura Parte_1 prodotta sub doc. 22 nella seguente maniera: euro 2000,00 in contanti ed il residuo in data 4/06/2019 tramite bonifico bancario come attestato dal doc. 31 che si rammostra.
Si indicano a testimonio:
- , residente a [...] sui cap. 1 e 9; Testimone_1
- , residente a [...] sui cap. 1 e 9; Testimone_2
- , residente in [...] sui cap. 1 e 9; Testimone_3
- Sovrintendente presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di sui cap. 10 Controparte_6 CP_1
e 11;
- Sovrintendente presso il Corpo di Polizia Locale del sui cap. 10 Testimone_4 Controparte_1
e 11;
- c/o Motoway s.r.l, in , via Idiomi, 10/A sui cap. da 10 a 15; Tes_5 CP_1
- c/o Motoway s.r.l, in , via Idiomi, 10/A sui cap. da 10 a 15; Testimone_6 CP_1
Con vittoria integrale delle spese di primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimb. forf., c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”
Conclusioni per : Controparte_1
“acchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, voglia così provvedere:
- rigettare l'appello proposto dai sig.ri e perché inammissibile Parte_1 Parte_2 oltre che infondato oltre che non provato in fatto ed in diritto, sia in punto di an che di quantum debeatur, per tutti i motivi di cui in premessa.
pagina 4 di 22 - per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 7701/2024 pubblicata il 19.10.2024 resa dal Tribunale di Milano Sez. X Civile dr.ssa Grazia Fedele in procedimento n. 45108/2019 di R.G. notificata in data 23 ottobre 2024.
- in denegata ipotesi in cui L'Ecc.mo Giudicante intenda liquidare una qualsiasi eventuale ulteriore somma in favore degli appellanti, la sentenza di parziale riforma sarà inerente al solo quantum debeatur ed andrà limitata alle sole parti soccombenti in primo grado, con conseguente esclusione, anche in sede di corrente gravame, di ogni forma di concorrente responsabilità del , Controparte_1 totalmente manlevata e tenuta indenne per quanto già accertato ed adeguatamente motivato nella sentenza resa dal Tribunale di Milano.
- con vittoria anche delle spese e competenze del secondo grado di giudizio”.
Conclusioni per Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previe le opportune declaratorie e i necessari accertamenti, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO:
- respingere l'appello proposto dai sig. ri e in quanto infondato in Parte_1 Parte_2 fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti e per l'effetto, confermare in toto la sentenza n.
7701/2024 pubblicata il 19 agosto 2024 dal Tribunale di Milano Sez. X civ. Dott.ssa Grazia Fedele, all'esito della causa n. 45108/2019 R.G. notificata in data 23 ottobre 2024.
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudicante dovesse ritenere di liquidare ulteriori somme a favore degli appellanti, per i motivi sopra esposti, nessun importo neppure sotto forma di concorrente responsabilità, potrà essere imputato a , in quanto totalmente manlevata e CP_2 tenuta indenne, per quanto già accertato e correttamente motivato nella sentenza resa dal Tribunale di
Milano.
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
”
Conclusioni per : Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
in quanto inammissibile o comunque infondato e conseguentemente confermare
[...] integralmente la sentenza impugnata.
IN SUBORDINE, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado di seguito ritrascritte:
PRELIMINARMENTE
pagina 5 di 22 - Autorizzare la notifica della presente comparsa di costituzione e risposta nei confronti dei convenuti eventualmente contumaci;
- Dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea, in ragione del dedotto conflitto di interessi;
- Dichiarare inammissibile la domanda formulata dall'attrice per i motivi suesposti e Pt_2 segnatamente in riferimento alla possibilità in capo alla stessa di agire ex art. 141 cod. ass.
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Comparente
NEL MERITO
Rigettare la domanda giudiziale proposta dagli attori perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
IN VIA SUBORDINATA
- Accertato e dichiarato il concorso di colpa degli attori nella causazione dell'occorso dedotto nel presente giudizio, liquidare i danni riportati dalla stessa nella misura che parrà di giustizia.
- Accertata e dichiarata la sussistenza di colpa esclusiva o concorrente a carico di Parte_1
, condannarlo, in misura della colpa accertata, a rifondere in favore della
[...] Controparte_3 quanto la stessa ha dovuto esborsare in favore dell'attrice Pt_2
- Procedere con la ripartizione interna della responsabilità tra condebitori, accertando la quota interna di responsabilità attribuibile in capo a ciascuno dei coobbligati
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio il , la società Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e la società chiedendo che i medesimi fossero Controparte_2 CP_3 Controparte_3 condannati, in solido e nelle rispettive qualità, al risarcimento integrale dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso il 26 giugno 2018 nel Comune di . Gli attori CP_1 deducevano che, in tale data, intorno alle ore 15.10, al termine del proprio turno di lavoro presso l'Autogrill Italia S.p.A. sito in via G. Di Vittorio n. 6, Assago (MI), si recavano a bordo del motociclo Kymco AK550, targa EL7114, di proprietà del e da lui condotto, verso Parte_1
l'abitazione. Giunti nei pressi della rotatoria ubicata in via Verdi/SP 184, il motociclista effettuava una svolta a sinistra, procedendo a velocità moderata e, imboccata via Verdi, a causa di un cantiere stradale non segnalato e del manto asfaltato dissestato, perdeva aderenza con le ruote del motociclo e cadeva a terra. A seguito del sinistro interveniva sul luogo la Polizia pagina 6 di 22 locale del Comune di , la quale acquisiva le dichiarazioni del signor , CP_1 Parte_1 accertando altresì l'assenza della segnaletica stradale prescritta.
2. Gli attori rappresentavano che la società incaricata di eseguire i lavori di rispristino del manto stradale era la incaricata dalla e che i lavori erano Controparte_3 Controparte_2 stati commissionati a quest'ultima dal Comune di come deliberato dalla Giunta CP_1 comunale del 22.06.2016; tuttavia, tale ultima circostanza era emersa solo nel 2019, in quanto il
, per circa un anno, aveva escluso la propria competenza sul tratto di strada Controparte_1 in questione.
3. A seguito dell'evento, e venivano trasportati in autoambulanza presso il Parte_1 Pt_2 pronto soccorso dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, il primo per “trauma contusivo dell'arto inferiore sinistro in policontuso e abrasioni multiple di 4 arti”, mentre la seconda per
“frattura pluriframmentaria sostanzialmente composta della branca ischio-pubica di sinistra”.
In ordine ai danni subiti, la difesa attorea deduceva che, in data 26 giugno 2018, il signor era stato sottoposto a una serie di accertamenti medici, interventi chirurgici e terapie, Parte_1 con certificazioni di inabilità temporanea assoluta e permanente, nonché riduzione permanente dell'efficienza psicofisica pari al 14-15%; che la signora riportava una frattura con Pt_2 prognosi di 30 giorni e una riduzione permanente della efficienza psicofisica pari al 5-6%.
Veniva altresì denunciato il danno patrimoniale subito dal motociclo, quantificato in € 5.069,00, come da fattura che allegava.
4. Si costituiva il eccependo preliminarmente la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva e chiedendo di essere estromesso dal giudizio in considerazione della responsabilità della società appaltatrice obbligata contrattualmente con il Controparte_2
e della società in qualità di ditta subappaltatrice, incaricata CP_1 CP_3 Controparte_3 dalla di eseguire i lavori di ripristino del manto stradale di via Verdi. CP_2
5. Sollevava, inoltre, eccezione di improcedibilità della domanda della in ragione della Pt_2 richiesta risarcitoria quale trasportata ai sensi dell'art. 141 c.d.a. e per l'effetto chiedeva di dichiarare, con separata pronuncia, la carenza di legittimazione passiva del con CP_1 condanna dell'attrice alle spese di lite.
6. Nel merito, contestava la fondatezza delle domande, chiedendo il rigetto per insussistenza del danno e della responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., che dell'art. 2043 c.c.; in subordine, chiedeva la limitazione della condanna alle sole società convenute e, in subordine, instava per pagina 7 di 22 la ripartizione in diversi gradi di responsabilità tra tutte le parti in causa, quantificando il danno subito dagli attori a mezzo di richiesta di CTU e al netto delle somme già corrisposte a favore degli stessi dall' ; infine, chiedeva una diversa quantificazione anche dei danni relativi al CP_7 motociclo.
7. Si costituiva la società domandando, in via principale, l'accertamento Controparte_2 dell'assenza di propria responsabilità e, di conseguenza, il rigetto integrale delle domande formulate nei suoi confronti, con vittoria di spese;
in via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'esclusiva e/o concorrente responsabilità del e degli altri convenuti nella Parte_1 causazione dell'evento dannoso ciascuno per la quota di propria spettanza;
in caso di accertamento anche parziale di responsabilità in capo alla stessa, chiedeva di condannare la società a manlevarla e tenerla indenne, ai sensi dell'art. 11 del contratto Controparte_3 di appalto stipulato tra le parti, da qualunque somma dovuta agli attori decurtata di quanto già versato dall' . CP_7
8. Si costituiva la società deducendo l'inammissibilità della domanda Controparte_3 formulata dall'attrice in ragione del conflitto di interessi ed eccepiva la propria Pt_2 carenza di legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, deduceva il concorso di colpa degli attori nella causazione dell'evento; chiedeva, altresì, l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del , con condanna Parte_1 di quest'ultimo a risarcire la per la quota di propria spettanza;
infine, chiedeva la Pt_2 ripartizione interna della responsabilità tra i condebitori, accertando la quota di responsabilità in capo a ciascuno dei coobbligati. con ogni conseguenza in punto spese di giudizio.
9. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7701/2024, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore , quanto alla causazione del sinistro del 26 giugno 2018, dichiarava Parte_1 tenuti i convenuti , e in solido al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 risarcimento del 70% del danno subito dagli attori nel sinistro de quo e, conseguentemente, li condannava a pagare la somma di euro 7.609,35 a favore di e di euro Parte_2
12.690,21 a favore di a titolo di risarcimento dei danni;
respingeva ogni altra Parte_1 domanda attorea, compensava le spese di lite nella misura di un terzo e condannava i convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite per i restanti due terzi;
poneva, inoltre, a carico solidale delle parti convenute le spese di CTU medico legale come liquidate in corso di causa. Dichiarava, altresì, tenute e condannava e a Controparte_2 Controparte_3
pagina 8 di 22 manlevare e tenere indenne il di quanto lo stesso risultasse tenuto a versare Controparte_1 agli attori. Analogamente, condannava a manlevare e tenere indenne Controparte_3 di quanto la stessa fosse tenuta a versare agli attori o al Controparte_2 CP_1
10. Il giudice di prime cure deduceva che la domanda avanzata dall'attrice non poteva Pt_2 considerarsi inammissibile per violazione del disposto dell'art. 141 cod. ass. poiché l'azione diretta a favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto ad altre azioni previste dall'ordinamento e tesa ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicurazione del vettore e di ottenere il risarcimento a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Il giudice riteneva di applicare alla fattispecie in esame l'art. 2051 c.c., norma che prevede la responsabilità da cose in custodia e che prescinde da qualsivoglia comportamento colposo del custode, fondandosi esclusivamente sulla relazione di custodia tra soggetto e cosa dannosa e sul rischio a carico del custode per danni non imputabili a caso fortuito. Quanto alla fattispecie concreta, dalla documentazione acquisita emergeva che gli attori avevano fornito prova dei fatti costitutivi della domanda, potendosi ritenere provato, per presunzione, che il sinistro era stato provocato dall'insidia rappresentata dal carattere dissestato del manto stradale in via Verdi,
Comune di . Il verbale redatto dagli agenti della Polizia locale ricostruiva, infatti, la CP_1 dinamica del sinistro, evidenziando l'assenza della prescritta segnaletica temporanea di lavori in corso, di dislivello del manto stradale e di cantiere mobile, in violazione dell'art. 21, commi 3 e
4, del Codice della Strada, a carico della società appaltatrice Inoltre, Controparte_3 il consulente medico legale accertava la piena compatibilità tra le lesioni riportate dagli attori e la dinamica del sinistro. Le suddette risultanze documentali, secondo il giudice, consentivano di affermare, in base ad un ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c., che gli attori avevano fornito la prova della derivazione causale dell'evento lesivo dalla res in custodia dell'ente convenuto.
11. Quanto alla corresponsabilità dell'ente proprietario, dell'appaltatore e del subappaltatore, il giudice deduceva che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la stipula di un contratto di appalto da parte dell'Amministrazione comunale non comporta la perdita della qualità di custode ex art. 2051 c.c. sino a quando l'area interessata dai lavori non sia stata integralmente delimitata ed interdetta al transito veicolare e pedonale, con conseguente affidamento dell'esclusiva custodia all'appaltatore. Ciò posto, rilevava che la circostanza secondo cui il aveva consegnato alla società l'area interessata dai CP_1 Controparte_2
pagina 9 di 22 lavori di realizzazione della rete fognaria non era idonea a far venir meno la qualità di custode in capo all'ente territoriale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. Il Tribunale ravvisava, inoltre, la responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore, in conformità all'art. 119, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023. L'affidamento della realizzazione dell'opera, da parte della alla società pertanto, non esonerava la Controparte_2 Controparte_3 prima dalla propria responsabilità.
12. A livello fattuale, il giudice di prime cure rilevava che, come accertato dagli agenti di Polizia intervenuti sul luogo del sinistro - la società subappaltatrice aveva omesso di predisporre la prescritta segnaletica relativa all'esecuzione dei lavori, con conseguente responsabilità di
[...]
e di Riteneva, poi, che anche il comportamento CP_2 Controparte_3 dell'attore avesse concorso causalmente alla produzione dell'evento lesivo, in ragione di un sostanziale difetto di attenzione, alla luce delle particolari circostanze di tempo e di luogo rappresentate da: ora diurna di una giornata estiva, strada abitualmente percorsa dal conducente per raggiungere la propria abitazione, con conseguente conoscenza dello stato dei luoghi. Sulla base di tali elementi, riteneva che il comportamento dell'attore avesse incrementato la potenzialità lesiva della “cosa”, assumendo rilievo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in quanto espressivo di un difetto di diligenza e prudenza nella fruizione della strada, circostanze, tutte, che comportavano l'attribuzione della corresponsabilità nella misura del 30%.
13. Passando alla quantificazione del danno, il giudice, sulla base delle conclusioni condivise del
C.T.U., quanto a , accertava un'invalidità temporanea assoluta di 2 giorni, in Parte_1 forma parziale al 75% pari a 45 giorni, in forma parziale al 50% pari a 45 giorni e in forma parziale al 25% pari a 60 giorni. Il grado di sofferenza psicofisica veniva indicato nella misura di 3/5. I postumi complessivi con riferimento al danno biologico venivano stimati nella misura dell'11% e la sofferenza psicofisica conseguente allo stesso veniva quantificata in 1/5.
Quanto a l'inabilità temporanea veniva stimata in 30 giorni al 75%, 30 giorni Parte_2 al 50% e in ulteriori 30 giorni al 25%. Il grado di sofferenza psicofisica veniva indicato nella misura di 2/5. Il postumo complessivo permanente risultava valutabile nella misura di 3,5% e la sofferenza psicofisica conseguente allo stesso veniva individuata in misura inferiore a 1/5.
14. Sulla base delle Tabelle milanesi aggiornate, il Tribunale liquidava, dunque, i seguenti importi, già ridotti del 30% per il concorso di colpa:
pagina 10 di 22 – per il signor (di anni 41 al momento della stabilizzazione dei postumi) € 28.043,05, Parte_1 di cui € 21.377,30 per invalidità permanente e € 6.665,75 per invalidità temporanea;
– per la signora (di anni 40 al momento della stabilizzazione dei postumi) € 7.609,35, Pt_2 di cui € 3.986,85 per invalidità permanente e € 3.622,50 per invalidità temporanea.
15. Il giudice riteneva che nessuna somma potesse essere riconosciuta a titolo di personalizzazione, attesa la carenza di prova al riguardo.
16. Al fine di evitare duplicazioni del ristoro dei danni subiti, il Tribunale, dalla somma dovuta al a titolo di danno biologico permanente, limitata alla sola componente dinamico - Parte_1 relazionale e già ridotta del 30% (euro 16.832,90), detraeva l'indennità percepita dallo CP_7 stesso ante causam pari ad euro 13.110,88, previa rivalutazione dal 1.12.2019 ad oggi, così residuando l'importo di euro 1.480,06 che sommato al danno morale di euro 4.544,40 e all'invalidità temporanea di euro 6.665,75 determinava il credito residuo dovuto all'attore a titolo di danno alla persona in € 12.690,21.
Nessuna detrazione veniva invece operata nei confronti di alla quale era stata Parte_2 riconosciuta unicamente la somma di euro 4.614,76, corrisposta dall al datore di lavoro, a CP_7 titolo di indennità temporanea giornaliera, non incidente sul danno biologico permanente.
17. Il giudice riteneva di non rimborsare le spese mediche per difetto di prova documentale, rilevato anche dal CTU.
18. Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni al motoveicolo, il Tribunale riteneva di non disporre CTU per valutare la congruità delle riparazioni esposte nella fattura prodotta, dato che la descrizione dei danni di cui al verbale di polizia e le riproduzioni fotografiche non apparivano sufficienti a sorreggere, neppure a livello indiziario, le consistenti riparazioni di cui alla fattura del 06.06.2019, che apparivano sintomatiche di una revisione generale del motoveicolo e, peraltro, la medesima risultava ben successiva rispetto alla data del sinistro.
19. Sulle somme liquidate all'attualità venivano riconosciuti interessi compensativi, da calcolarsi, conformemente ai principi sanciti dalle Sezioni Unite n. 1712/1995, sulle somme devalutate alla data del fatto e progressivamente rivalutate sino alla decisione, oltre che interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della sentenza sino al saldo.
20. Quanto alle domande di manleva e regresso, il Tribunale faceva applicazione dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, in presenza di un cantiere stradale non completamente delimitato e ancora adibito al traffico veicolare, la custodia permane in capo all'ente pagina 11 di 22 proprietario della strada, sia pure insieme all'appaltatore, con conseguente responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c. e diritto di regresso tra coobbligati ex art. 2055, comma 2,
c.c.. Pertanto, posto che la mancata segnalazione del cantiere era indice di una condotta omissiva e gravemente colposa dell'appaltatore e del subappaltatore, le società CP_2
e dovevano essere condannate a manlevare e tenere indenne il
[...] Controparte_3
da ogni somma che quest'ultimo avesse dovuto versare agli attori a titolo di Controparte_1 capitale, interessi e spese legali. Analoga pronuncia veniva emessa nei rapporti tra CP_2
e il subappaltatore in virtù dell'art. 11 del contratto di subappalto, che Controparte_3 poneva a carico del subappaltatore la responsabilità per ogni danno arrecato a terzi nell'esecuzione delle opere affidate.
21. Avverso la decisione del giudice prime cure hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
chiedendo di accertare l'assenza di corresponsabilità in capo agli attori nella
[...] causazione del sinistro, nonché il diritto del alla personalizzazione del danno Parte_1 biologico nella misura massima consentita dalle Tabelle di riferimento ed al risarcimento integrale del danno riportato dal motociclo di sua proprietà, eventualmente anche mediante
C.T.U. tecnica.
22. Tutte le parti appellate hanno chiesto il rigetto dell'appello e delle relative istanze istruttorie, opponendosi anche alle richieste istruttorie dedotte dagli appellanti relative all'ammissione delle prove orali sia in ordine alla personalizzazione del danno del , sia per i danni Parte_1 relativi al motociclo di sua proprietà, nonché alla richiesta di CTU tecnica sul motociclo.
23. Le altre parti appellate e hanno chiesto di Controparte_2 Controparte_3 respingere l'appello e le formulate istanze istruttorie. In particolare ha Controparte_8 reiterato la richiesta di “autorizzare la notifica della presente comparsa di costituzione e risposta nei confronti dei convenuti eventualmente contumaci;
dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea, in ragione del dedotto conflitto di interessi;
dichiarare inammissibile la domanda formulata dall'attrice per i motivi suesposti e segnatamente in riferimento Pt_2 alla possibilità in capo alla stessa di agire ex art. 141 cod. ass.; dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente”.
24. All'udienza del 17.06.2025 la causa veniva rimessa in decisione ex artt. 127 ter e 352 c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
pagina 12 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
25. Primo motivo: ritenuto concorso di colpa degli attori.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato il concorso di colpa dei danneggiati, riducendo, di conseguenza, il risarcimento del danno nella misura del 30% tanto in capo al conducente del motociclo, quanto alla trasportata, per non avere il conducente prestato la dovuta attenzione nell'utilizzo del bene demaniale. In primo luogo, deducono che il giudice non aveva tenuto conto delle pessime condizioni del manto stradale a causa dei lavori in corso, privo dei necessari presidi di sicurezza e di segnalazione. Il Tribunale, in sostanza, a fondamento del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. aveva posto non elementi specifici, ma mere congetture, quali la conoscenza dei luoghi ed il conseguente difetto di attenzione del motociclista. In secondo luogo, gli impugnanti deducono un ulteriore errore nell'estensione automatica della riduzione del risarcimento anche rispetto alla trasportata pur in assenza di qualsiasi addebito di colpa, in violazione del diritto della Pt_2 trasportata all'integrale ristoro del danno, salvo condotta propria colpevole, nella specie insussistente.
26. Opinione della Corte sul primo motivo.
Il motivo è fondato.
Sul punto occorre rilevare che il giudice di primo grado ha attribuito agli appellanti un concorso di colpa nella misura del 30% nella causazione del sinistro, senza tuttavia muovere alcuno specifico addebito nei confronti della condotta né di , né di Parte_1 Pt_2
[...]
Il Tribunale ha osservato che, date le circostanze di tempo e di luogo del sinistro - in ora diurna di una giornata estiva, nella strada verso la propria abitazione, motivo a fondamento della presunzione di conoscenza dello stato dei luoghi - non aveva prestato Parte_1
“la dovuta attenzione nell'utilizzo del bene demaniale” e che tale difetto di attenzione aveva incrementato la potenzialità lesiva della cosa, assumendo rilievo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Il giudice di primo grado, però, non ha rintracciato ed evidenziato specifici elementi di corresponsabilità del conducente, quali la velocità eccessiva, una manovra imprudente o la mancata osservanza della segnaletica stradale. In particolare, pur emergendo dal verbale pagina 13 di 22 della Polizia locale (doc. n. 1 del fascicolo di parte attorea) l'esistenza del cantiere, non erano emersi elementi circa la data di insorgenza di detto cantiere;
con il ché non risultava possibile attribuire al una consolidata conoscenza specifica in punto esistenza Parte_1 del cantiere in questione, pur percorrendo egli il tragitto casa - lavoro all'epoca del sinistro de quo.
Risulta espressamente che il conducente e il passeggero rovinavano a terra a causa di un dislivello sul manto stradale dovuto ad un cantiere non segnalato.
Ed, invero, nel verbale in questione si legge: “dagli accertamenti esperiti è emerso che la società non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 21 comma 3° Controparte_3
e 4° del vigente Codice della Strada perché: sulla carreggiata interessata al rifacimento dell'asfalto con dislivello sulla corsia in direzione Cascina Bazzanella mancava la segnaletica stradale prescritta (segnalamento temporaneo – segnaletica di lavori in corso – segnaletica di dislivello del manto stradale – segnaletica di riduzione della velocità – segnaletica di cantiere mobile) le veniva pertanto contestata la relativa violazione” (cfr. relazione di incidente stradale pag. 2).
Né, infine, sul luogo del sinistro erano state rinvenute tracce di frenata, il che induce a ritenere che il motociclo non procedesse a velocità elevata, considerazione supportata sia dalla modesta entità dei danni riscontrati (“lacerazioni e graffi sulla carena dx e sx e sulla marmitta”), sia dalla documentazione fotografica acquisita (cfr. doc. 25 fascicolo primo grado dell'attore).
Conclusivamente, lo stato dei luoghi come risultante dal verbale della Polizia locale e la documentazione fotografica a corredo, unitamente all'assenza di elementi specifici di colpa in capo al conducente del motociclo, depongono per l'esclusione del concorso di colpa. Ed, invero, anche la presunta conoscenza dello stato dei luoghi non dà ragione di quando il cantiere sia stato posto in essere e di come, quindi, il dovesse ragionevolmente Parte_1 essere ben edotto di tale circostanza.
Passando alla posizione della è opportuno evidenziare che, secondo Pt_2
l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il concorso di colpa del trasportato può essere riconosciuto solo quando il suo comportamento abbia avuto un'effettiva incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso, non essendo sufficiente la semplice esposizione a una situazione di rischio. Tale ipotesi può verificarsi, a mero titolo esemplificativo, qualora il pagina 14 di 22 passeggero non indossi la cintura di sicurezza e tale omissione contribuisca al verificarsi o all'aggravarsi del danno, oppure quando la sua presenza su un veicolo non idoneo ne comprometta la stabilità. Anche relativamente alla posizione di detta parte appellante va, di conseguenza, esclusa qualsivoglia la riduzione nella quantificazione del danno. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, ai danneggiati spetta l'integrale ristoro del
100% dei danni senza alcuna decurtazione, come da conteggio di cui infra.
27. Secondo motivo: negato risarcimento dei danni al veicolo.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria relativa ai danni subiti dal motociclo, ritenendo insufficiente la prova della correlazione tra i danni subiti in occasione del sinistro e le riparazioni effettuate, nonostante l'attore avesse allegato documentazione
(fattura, foto, bonifico) e articolato capitoli di prova testimoniale, volti a dimostrare l'effettivo collegamento tra i danni ed il sinistro. Deduce, di conseguenza, la violazione dell'art. 2697 c.c., per errata applicazione dell'onere probatorio, in quanto il Tribunale aveva negato l'ammissione di mezzi istruttori adeguati e idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda, respingendo anche la CTU che ben avrebbe potuto dimostrare la riferibilità dei danni al sinistro.
28. Opinione della Corte sul secondo motivo.
Il motivo è infondato.
Con riferimento ai danni subiti dal motoveicolo di proprietà del , dall'esame della Parte_1 documentazione fotografica prodotta (cfr. doc. 25 fascicolo attoreo) appare evidente che, a seguito del sinistro, il mezzo riportò danni di lieve entità. Tale circostanza trova conferma anche nel verbale di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di in data CP_1
26.06.2018, nel quale, alla voce “danni”, vengono riportati unicamente “lacerazioni e graffi sulla carena dx e sx e sulla marmitta”.
I danni sopra descritti non appaiono compatibili con le numerose voci di riparazione indicate nella fattura prodotta dall'appellante (cfr. doc. 22 fascicolo attoreo), non sussistendo alcuna corrispondenza tra i limitati danni visibili dalle fotografie e l'ampiezza degli interventi riportati nel documento contabile. La scarna descrizione dei danni di cui al verbale e la scarsa rappresentatività delle riproduzioni fotografiche non giustificano,
pagina 15 di 22 neppure in via indiziaria, le consistenti riparazioni di cui alla fattura, che sembrano piuttosto riferibili a una generale revisione del motoveicolo.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, correttamente ritenuto superflua l'ammissione di
C.T.U. tecnica, volta a verificare la congruità delle riparazioni indicate nella fattura, atteso che la documentazione agli atti non offre elementi sufficienti a giustificare tali consistenti riparazioni.
Infine, non può trascurarsi l'ampio lasso temporale tra il sinistro e la riparazione del motociclo, come documentato dalla fattura, che rendono non verosimile un utilizzo del mezzo in condizioni ne scalfisce ulteriormente la valenza probatoria.
Tanto premesso il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
29. Terzo motivo: negata personalizzazione del danno non patrimoniale del signor . Parte_1
L'appellante censura il capo della sentenza di primo grado in cui il giudice ha negato all'attore il riconoscimento di una somma aggiuntiva a titolo di personalizzazione del danno biologico, ritenendo insussistente la prova delle circostanze specifiche, idonee a dimostrare una maggiore incidenza dei postumi nella vita relazionale.
Deduce che in primo grado aveva allegato conseguenze ulteriori e diverse rispetto a quelle da quelle ordinarie discendenti dall'evento lesivo, con particolare riferimento all'abbandono forzato di attività sportive e ludico-ricreative da sempre praticate, come emergeva dai capitoli di prova, reiterati anche in sede di precisazione delle conclusioni.
In conclusione, chiede il riconoscimento della personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, sussistendo ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente considerazione in termini monetari da quantificarsi in una somma aggiuntiva pari ad almeno € 5.600,00.
30. Opinione della Corte sul terzo motivo.
Il motivo risulta fondato. Occorre rilevare che, nel caso de quo, l'attore, sin dall'atto introduttivo del giudizio, aveva allegato una maggiore difficoltà nell'esecuzione delle attività sportive praticate in precedenza. In particolare, aveva rappresentato di aver “ripreso la propria attività lavorativa solo a maggio 2019, dopo quasi un anno dall'incidente. In particolare, dalla perizia si evidenzia che “allo stato il periziando lamenta ancora dolenzia
e limitazione funzionale al ginocchio sinistro con esacerbazione della sintomatologia dopo sollecitazioni e ai cambiamenti metereologici” (doc.18) Ad oggi risultano complicati e
pagina 16 di 22 particolarmente dolorosi i movimenti che comportano il coinvolgimento del ginocchio sinistro in particolar modo la sua estensione e flessione. Ciò comporta disfunzioni che comprendono una debolezza e una ridotta attivazione del quadricipite, un'asimmetria funzionale e alterazioni quantitative e qualitative durante l'esecuzione di compiti motori…determinando una gravissima ripercussione sulla routine quotidiana dell'esponente” (cfr. pag. 13 atto di citazione di primo grado).
Orbene, in primo luogo, sul punto, il CTU ha riscontrato che “…pur essendo stato, infatti, riconosciuto un miglioramento del quadro clinico residua, ad oggi, un'alterata stabilità posturale e deambulatoria…con conseguenze riverberanti sugli atti quotidiani della vita quali, ad esempio, deambulazione per lunghi tragitti e su terreni sconnessi, uso di scale, posture prolungate nel tempo, preclusione ad attività sportiva ecc.. A questo deve aggiungersi una soggettiva esacerbazione della sintomatologia dolorosa conseguente anch'essa allo svolgimento di mansioni gravose quali, ad esempio: la torsione, l'estensione
e la flessione forzate del ginocchio sinistro” (cfr. CTU pag.18 e 19).
In secondo luogo, in appello sono state assunte le prove testimoniali sui capitoli nn. 5 – 9 dell'atto di appello. Con riguardo ai testimoni escussi all'udienza del 17 giugno 2025, va segnalato che il teste conoscente dell'appellante da oltre trent'anni, Testimone_1 interrogato sul capo n. 5, ha confermato il fatto che a fine giornata, Persona_2
come risulta dalle seguenti dichiarazioni, quanto al capitolo n. 5 (del seguente
[...] tenore: “in seguito al sinistro per cui è causa, il sig. , al termine della giornata Parte_1 lavorativa, zoppica”): “è vero e l'ho visto di persona a fine giornata pur non lavorando più con lui”; quanto al capo n. 6, il medesimo teste ha dichiarato che, a seguito del sinistro,
l'appellante dopo aver percorso tratti di breve o media distanza, è costretto a fermarsi a causa dei dolori al ginocchio sinistro. Ha infine confermato che aveva cessato di Parte_1 praticare le attività sportive cui si dedicava prima dell'incidente ovvero la corsa e il calcetto.
Anche il teste , amico di lunga data del e suo collega fino al 2020, Testimone_3 Parte_1 ha riferito che quest'ultimo lamenta un dolore costante al ginocchio sinistro, che si manifesta nel corso della giornata, a seguito di brevi o medie percorrenze, provocandogli una lieve zoppia.
Ora, ad avviso della Corte, le circostanze sopra illustrate costituiscono conseguenze ulteriori e diverse rispetto a quelle normalmente correlate ad un danno biologico permanente come pagina 17 di 22 accertato, proprio alla luce delle attività sportive praticate da . Alla luce di Parte_1 tali considerazioni, la Corte, tenuto conto della specificità e della particolarità della condizione menomativa dell'appellante e in ragione dei riflessi nella vita quotidiana, ritiene sussistenti i presupposti per la richiesta personalizzazione alla luce delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come aggiornate all'anno 2024. All'uopo la S.C. ha ripetutamente affermato che: “la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche…” (Cass. civ., n. 25164/2020).
Procedendo, dunque, alla quantificazione dei danni, ne deriva che, per i postumi permanenti come già riconosciuti in primo grado, a compete l'importo Parte_1 globale di € 24.047,00, importo correlato ad una responsabilità integrale delle odierne parti appellate ( rispetto all'importo di € 16.832,90 relativo alla responsabilità delle controparti del 70%). Da tale somma va detratta la somma erogata dall' , come già CP_7 rivalutata in prime cure e pari ad € 15.352,84 (profilo non oggetto di gravame) e da tale differenza residua la somma di € 8.694,16. Ritenuto, poi, congruo ed equo, in rapporto alle circostanze soggettive del caso, l'aumento del 10% a titolo di personalizzazione del danno biologico, ne deriva che al compete l'ulteriore somma di € 2.404,70 (pari al 10% Parte_1 dell'importo attribuito per i postumi permanenti).
Complessivamente residua, ancora, al danneggiato l'importo di € 22.309,01 (derivante dall'importo di € 8.694,16 a titolo di danno biologico permanente, detratta la somma erogata dall' , € 2.404,70 a titolo di personalizzazione del danno biologico, € CP_7
4.544,40 per il danno morale e € 6.665,75 per l'invalidità temporanea, essendo le due ultime voci di danno non coinvolte da alcun gravame).
Inoltre, la Corte osserva che, come rilevato da Cass. civ. n. 30293/23 “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito CP_7 risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo,
pagina 18 di 22 all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”.
Orbene, tra le voci di danno di cui l' è tenuta al pagamento in adempimento dei propri CP_7 obblighi istituzionali, si possono annoverare due tipi di pregiudizi: a) il danno biologico, che viene erogato sotto forma di capitale o di rendita a seconda dell'entità del danno stesso (ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 38/2000) e b) il danno patrimoniale che può rilevare sotto diversi aspetti, ovvero, in primo luogo, quale riduzione della capacità di guadagno e in secondo luogo, quale perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia. Ciò premesso, come già ritenuto da questo ufficio con sentenza n. 499/2025, la cd. personalizzazione del danno biologico fuoriesce dal calcolo della somma corrisposta dall' a titolo di danno CP_7 biologico, in quanto si tratta di elaborazione giurisprudenziale che non trova una corrispondenza nell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000; diversamente operando, si giungerebbe proprio ad avvantaggiare l'assicuratore sociale in rapporto alle ipotesi gravi di compromissione del bene salute, che sono nella esclusiva titolarità del danneggiato, in difetto di previsione normativa ad hoc.
Con riguardo alla signora l'attribuzione della completa responsabilità del sinistro Pt_2 alle odierne parti appellate, comporta il riconoscimento della somma di € 10.870,50.
Sulle somme dovute ai danneggiati, devalutate alla data del sinistro e progressivamente rivalutate anno per anno sulla base degli indici medi ISTAT FOI competono gli interessi legali in coerenza con i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione ( come consolidati, v. Cass. civ. n. 18243/2015).
La Corte esamina, ora, le conclusioni rassegnate da che ha richiamato Controparte_3 le domande ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.. Ebbene, in via preliminare, si osserva che il dedotto difetto di legittimazione passiva della avrebbe Controparte_3 dovuto formare oggetto di appello incidentale e non essere reiterato, per giunta, in difetto di una puntuale argomentazione contraria alle motivazioni espresse in prime cure. La richiesta di autorizzazione alla notifica della comparsa nei confronti eventualmente contumaci è inaccoglibile, posto che non è indicato il soggetto nei cui confronti la notifica dovrebbe essere effettuata, osservandosi peraltro che nel giudizio non vi sono parti contumaci. Né
pagina 19 di 22 sono ammissibili le contestazioni in punto conflitto di interessi che coinvolgerebbe la domanda attorea, alla luce del fatto che la era difesa dallo stesso legale che Pt_2 assisteva il conducente del motociclo sul quale la stessa era trasportata. A tale riguardo, condividendo integralmente le motivazioni del giudice di prime cure, si osserva che l'odierna parte appellata non è legittimata a sollevare un conflitto di interessi, di cui solo uno dei due appellanti avrebbe potuto, in teoria, dolersi
Parimenti inammissibile è la contestazione di inammissibilità della domanda, per non avere la convenuto in giudizio il conducente proprietario del motoveicolo, Pt_2 [...]
con la relativa assicurazione. Ed, invero, come spiegato dal giudice di primo Parte_1 grado, la ben poteva indirizzare la propria domanda risarcitoria nei confronti Pt_2 delle odierne parti appellate, non essendo prevista da alcuna disposizione normativa l'obbligatorietà di indirizzare la richiesta nei confronti del conducente e relativa assicurazione.
31. Il quarto motivo inerente la ritenuta, non corretta parziale compensazione delle spese di lite è assorbito dalla riliquidazione delle spese processuali, in ragione dell'accoglimento, sia pure parziale, del gravame. Ed, invero, sul punto la Suprema Corte ha statuito che “l'accoglimento, anche parziale, dell'appello comporta la caducazione della statuizione sulle spese del primo grado, con conseguente assorbimento del motivo di gravame che la censuri” (cfr. Cass. civ., n.
16600/2019, Cass. civ., n. 7836/2021).
32. Conclusivamente, dunque, in parziale riforma della sentenza di prime cure, dichiara tenuti il
, e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, della somma di € 22.309,01 ed al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di €10.870,50.- oltre sulle predette somme agli interessi come previsti al superiore punto n. 30. La sentenza di prime cure è confermata quanto al resto.
33. L'esito del gravame comporta la condanna delle parti appellate alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese di lite, rapportate al valore della causa, con l'adozione dei valori medi ex
D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto
10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, tenendo conto del valore della domanda, in rapporto ai valori medi pagina 20 di 22 previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate e con esclusione, quanto al solo secondo grado, della fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
34. Quanto alle spese di lite del secondo grado tra le parti appellate, le stesse sono regolate alla luce della soccombenza interna tra le stesse parti, come accertata in primo grado e confermata in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 3259/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da e da ed in Parte_1 Parte_2 parziale riforma della sentenza n. 7701/2024 emessa dal Tribunale di Milano, accerta l'assenza di responsabilità di e di quanto al sinistro avvenuto in data Parte_1 Parte_2
26.6.2018;
II. in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 7701/2024 emessa dal Tribunale di Milano, condanna il e Controparte_1 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_3 Parte_1
€ 22.309,01 ed al pagamento, in favore di della somma di € 10.870,50, a Parte_2 titolo di risarcimento dei danni, - oltre sulle predette somme agli interessi come previsti al punto n. 30 ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
III. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 7701/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
IV. condanna il , e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro a rimborsare, in favore di e di le spese processuali che, Parte_1 Parte_2 quanto al primo grado di giudizio, liquida in complessivi € 5.077,00; quanto al secondo grado di giudizio, liquida in complessivi € 3.966,00 - oltre 15% per rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio;
V. condanna e a rimborsare, in favore del Controparte_2 Controparte_3 CP_1
, le spese processuali di secondo grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 - oltre
[...]
15% per rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge;
VI. condanna a rimborsare, in favore di le spese CP_3 Controparte_3 Controparte_2 processuali di secondo grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 - oltre 15% per rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
pagina 21 di 22 Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
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