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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1825/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: Dott.ssa Dania Mori Presidente Dott. Alberto Panu Consigliere Estensore Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1825/2020 promossa da: (c.f. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 Avv. Mori Piergiovanni e Ciasullo Luca, elettivamente domiciliato presso il loro Studio come da procura in atti;
APPELLANTE contro (c.f. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 CP_2 sent agli Avv. Giannerini Michela e Cambi
[...] ente domiciliata presso il loro Studio come da procura in atti;
APPELLATA
avverso La sentenza n. 383/2020 del Tribunale di Prato pubblicata il 06.08.2020; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 21.02.2024 sulle seguenti CONCLUSIONI Per l'appellante:
“Nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello: rigettare in toto la domanda di risarcimento danni introdotta dalla appellata con il favore delle spese di lite e con condanna della appellata al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura di giustizia. Col favore delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Rigettarsi l'appello proposto dal Rag. poiché infondato, Parte_1 confermando la sentenza del Tribunale di gni sua parte. Con vittoria di spese ed onorari anche di questo grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 383/2020 del Tribunale di Prato, in materia di responsabilità professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il Ragioniere Parte_1 interpone appello avverso la sentenza n. 383/2020 , emessa il 06.08.2020, con la quale il Tribunale di Prato, in parziale accoglimento della domanda della società attrice e previo rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento del CP_1 compenso, lo ha condannato al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla sua negligente condotta professionale, nonché a rifondere integralmente le spese di lite alla controparte.
In particolare, in data 27.11.12 la ha venduto Controparte_3 alla società un appartamento per Parte_2 civile abitazione, posto in Prato via Guittone D'Arezzo,15.
Con provvedimento del 28 ottobre 2014 la Direzione Provinciale di Prato dell'Agenzia delle Entrate accertò in euro 103.000,00 il maggior valore imponibile alle imposte di registro, trascrizione e voltura dei beni trasferiti con l'atto indicato, provvedendo a liquidare maggiori imposte di registro per euro 7.210,00,maggiori imposte di trascrizione per euro 2.060,00,maggiori imposte catastali per euro 1.030,00.Con il richiamato provvedimento sono state irrogate inoltre sanzioni amministrative per euro
10.300,00. Il provvedimento è stato notificato a il 13 novembre 2014. CP_1
Gli amministratori della società attrice, ricevutane la notifica, hanno sottoposto il provvedimento, consegnandogli una fotocopia, all'attenzione del rag.
[...]
per una propria valutazione professionale. All'inizio di dicembre 2014, Parte_1 quando ancora era utilmente impugnabile, gli venne consegnato l'originale del provvedimento, conferendogli l'incarico di provvedere alla tutela della Società . CP_1
Il provvedimento è divenuto definitivo, in quanto il rag. non ha assunto Parte_1 alcuna iniziativa, per cui l'Ente creditore ha iscritto a ruolo gli importi richiamati, per omesso versamento, unitamente alla sanzione del 30% , agli aggi esattoriali e agli interessi di mora.
La stima in base alla quale è stato accertato il maggior valore si fonda sul presupposto che i beni in valutazione abbiano una superficie lorda di mq 71, ma risulta, in realtà, che quella superficie è di mq 45,30 e che la maggiore ritenuta superficie è stata individuata dall'Agenzia delle Entrate in base al tipo planimetrico presentato in data 13 novembre 2012, compilato erroneamente, allegato al rogito. La stima, inoltre, si fonda sul presupposto che il valore venale in comune commercio del bene in stima ammonti ad euro/mq 2.290,00 , importo che la ha ritenuto eccessivo . CP_1
Gli inadempimenti commessi dal rag. in danno della società sarebbero Parte_1 molteplici, in quanto avrebbe omesso ogni attività di protezione degli interessi e del
2 patrimonio della società attrice , non avrebbe fornito alcuna informazione circa le conseguenze in cui l'attrice sarebbe incorsa, ove il provvedimento fosse divenuto definitivo, per mancata impugnazione. Infine , avrebbe omesso di fornire ogni informazione circa le concrete opzioni difensionali suscettibili di arrecare tutela ai diritti della società attrice e di assumere ogni iniziativa a sua tutela , quanto ai rimedi di carattere meramente amministrativo e a quelli più strettamente giurisdizionali . Gli inadempimenti contestati , inoltre, si porrebbero in immediata correlazione eziologica con il danno che sarebbe derivato alla società attrice dalla definitività del provvedimento .
Nel costituirsi in giudizio, il ragioniere si è difeso,sostenendo di aver Parte_1 esaminato l'atto ed aver espresso il parere richiesto, consigliando alla società di agire in autonomia tramite un accertamento con adesione, in quanto il ricorso non sarebbe stato consigliabile , perché il valore accertato dall'Agenzia delle Entrate era fondato su una stima incontestabile. Sarebbe stato preferibile , quindi, recarsi personalmente presso l'Agenzia delle Entrate per concordare, in procedura di adesione, il valore minimo possibile e risparmiare in tal modo il pagamento delle sovrattasse . Ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per l'attività prestata.
Il Giudice di prime cure, previo riconoscimento della sussistenza di un contratto d'opera tra le parti in causa, ha ritenuto non soddisfatto l'onere della prova gravante sul convenuto ragioniere, il quale, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte dell'attrice, non ha dimostrato il suo esatto adempimento, o comunque l'impossibilità di eseguire l'incarico per causa a lui non imputabile.
In particolare il Tribunale ha ritenuto “altamente probabile che se il convenuto avesse svolto diligentemente l'incarico di consulenza e avesse prospettato alla cliente la possibilità di far valere in sede giurisdizionale o amministrativa l'errore di stima di cui si è detto, l'attrice avrebbe scelto di agire, in vista del notevole e probabile risparmio conseguibile in termini di minori imposte e sanzioni”, nonché “altrettanto probabile, in base a un giudizio prognostico, che la commissione tributaria o l'Agenzia delle Entrate
(in caso di accertamento con adesione) avrebbero rideterminato le somme indicate nel provvedimento impugnato” (vedi a pag. 9 della sentenza appellata).
Il Tribunale, pertanto, ha condannato il Rag. a corrispondere all'attrice la Parte_1 somma di € 20.608,24, a titolo di risarcimento del danno emergente, consistente nella differenza tra quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento del 28 ottobre 2024 e quanto sarebbe stato dovuto, in mancanza dell'inadempimento
3 del Ragioniere. Il Giudice ha condannato altresì il professionista a rifondere alla società le spese processuali, liquidate in € 264,00 per esborsi e € 4.353,00 per compensi professionali, con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv.
Alessio Bottai, per la parte eccedente € 2.000,00.
Espone l'appellante che la sentenza impugnata è ingiusta, affidandosi ai seguenti motivi di appello:
1) Erroneo riconoscimento dell'esistenza di un rapporto professionale tra le parti poiché, a parere dell'appellante, nessun contratto sarebbe stato concluso ma, al contrario, lo stesso professionista avrebbe rifiutato espressamente l'incarico;
2) Violazione dell'art. 2697 c.c. laddove il Giudice ha ritenuto non assolto l'onere probatorio a carico del ragioniere. A parere dell'appellante, invece, l'onere sarebbe stato pienamente soddisfatto, avendo lo stesso dimostrato di aver reso alla società un parere corretto, sulla base dell'unico documento consegnatogli (l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate);
3) Erronea valutazione del compendio probatorio. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe, infatti, affermato la sua responsabilità professionale sulla base di documenti redatti posteriormente rispetto all'attività di consulenza che, dunque, il professionista era impossibilitato a conoscere;
4) Erroneo riconoscimento di una responsabilità omissiva in capo al ragioniere, dal momento che lo stesso non poteva conoscere il preesistente errore commesso dalla cliente nella propria dichiarazione e, dunque, sarebbe stato impossibile per lui rendere un parere diverso.
5) Violazione dell'art. 112 c.p.c., laddove il Giudice ha affermato la responsabilità del ragioniere fondandola su una condotta negligente - costituita dall'aver reso un parere errato alla cliente - diversa, quindi, rispetto a quella allegata dalla società attrice, la quale aveva lamentato esclusivamente una condotta omissiva della controparte.
6) Erronea valutazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra il parere reso dal ragioniere e il pregiudizio patrimoniale sofferto dall'appellata. Il danno sarebbe stato, infatti, causato da un errore di fatto commesso dalla stessa società danneggiata, che
4 ha dichiarato nel rogito di vendita una superficie dell'immobile superiore a quella effettiva.
7) Erroneo riconoscimento del danno come risarcibile, in quanto non prevedibile, ai sensi dell'art. 1225 c.c., dal momento che il professionista non avrebbe potuto immaginare che la società cliente non avrebbe seguito il proprio consiglio di recarsi autonomamente all'Agenzia delle Entrate e chiedere un accertamento con adesione.
8) Violazione dell'art. 2697 c.c. avendo il Giudice condannato il ragioniere al risarcimento di un danno patrimoniale non provato. A parere dell'appellante, infatti, la società non avrebbe diritto al risarcimento, perché non avrebbe dimostrato di aver effettivamente sopportato gli esborsi richiesti dall'Agenzia delle Entrate e non avrebbe prodotto l'esito dell'istanza di autotutela dalla stessa presentata in data 22 aprile
2016.
9) Errato rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto il Giudice avrebbe omesso di considerare la responsabilità della stessa attrice che, pur sapendo di aver cagionato autonomamente la propria perdita patrimoniale, avrebbe introdotto e coltivato una lite temeraria.
L'appellante chiede quindi che la Corte, previa sospensione dell'esecutività della sentenza, accolga le conclusioni come in epigrafe trascritte e riformi la sentenza impugnata. Radicatosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di inibitoria, la Società si è costituita in giudizio, contestando le censure mosse dalla controparte CP_1 alla sentenza di primo grado di cui ha chiesto la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, esperita la procedura di mediazione con esito negativo, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza collegiale, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5
1. I fatti di causa e il perimetro della decisione
Nella presente causa è pacifico che, in data 27 novembre 2012, la società in CP_1 persona del legale rappresentante , ha venduto alla società Controparte_2 [...] un immobile, sito in via Guittone D'Arezzo Parte_2
n. 15 (Prato), meglio identificato nella planimetria allegata al contratto di compravendita (allegato n. 1 dell'atto di citazione in primo grado). Parimenti, emerge che, con riferimento al predetto atto di trasferimento immobiliare, la Direzione
Provinciale di Prato dell'Agenzia delle Entrate, in data 13.11.2014, ha emesso nei confronti della Società un avviso di accertamento, con rettifica e CP_1 liquidazione del 28 ottobre 2014 prot. 31698 nr. 201201T012177000, con cui ha comunicato alla contribuente l'accertamento di un maggior valore dell'immobile compravenduto, rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta di registro, di trascrizione e catastale, con conseguente rettifica dell'imposta dovuta ed irrogazione delle sanzioni amministrative (€ 7.210,00 per imposta di registro, € 2.060,00 per imposta di trascrizione, € 1.030,00 per imposta di voltura, € 10.300,00 per sanzioni).
La valutazione dell'Agenzia delle Entrate si è basata sull'erroneo presupposto che la superficie dell'immobile fosse di mq 71, così come dichiarato dalla stessa contribuente nel tipo planimetrico presentato in data 13.11.2012, allegato al rogito, anziché di mq.
45,30, dimensione reale dell'appartamento.
Risulta pacificamente - poiché allegato da entrambe le parti - che, nel dicembre del
2014, la società attrice ha consegnato al rag. odierno appellante, una Parte_1 copia dell'avviso di accertamento. Fermi tali profili, risulta controverso se la consegna del documento e il successivo parere orale reso dal ragioniere, possano configurare o meno la conclusione di un contratto d'opera professionale, questione oggetto del primo motivo di gravame. Gli altri motivi di appello si incentrano, poi, su tutti gli elementi costitutivi della responsabilità professionale che deriva dal contratto d'opera e, dunque, l'esistenza di un inadempimento imputabile al ragioniere, di un danno risarcibile, del nesso di causalità che li lega. L'ultimo motivo di appello riguarda, invece, le spese di lite e l'erroneo rigetto implicito da parte del primo Giudice della domanda del ragioniere di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Da ultimo si specificano i capi della sentenza di primo grado ormai passati in giudicato, per acquiescenza delle parti ex art. 329 c.p.c.
Innanzitutto, definitivo è il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento del compenso avanzata dal convenuto, stante l'assenza di uno specifico motivo di gravame volto al ribaltamento della decisione di primo grado. Analogamente, in
6 questo caso per mancata proposizione di appello incidentale da parte della CP_1
risulta ormai coperta da giudicato la decisione del Giudice di prime cure che ha
[...] respinto la domanda attorea tesa ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance di un risultato ancora più favorevole in termini di risparmio di spese , se il ragioniere avesse eccepito davanti al Giudice tributario l'erroneità della stima del valore dell'immobile da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il Tribunale di Prato ha, al riguardo, ha ritenuto improbabile che la Commissione tributaria avrebbe potuto accogliere l'impugnazione, e comunque non provato il nesso di causalità tra condotta omissiva del professionista e tale ulteriore voce di danno.
2. Il primo motivo di appello: la conclusione di un contratto d'opera professionale – Con il primo motivo di appello il ha Parte_3 impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistere tra le parti in causa un contratto d'opera professionale, a suo parere mai conclusosi, per suo espresso rifiuto. Infatti, secondo parte appellante, non vi sarebbe stato alcun conferimento di incarico, neppure di consulenza, da parte della società
, dal momento che il ragioniere, esaminato il provvedimento dell'Agenzia delle CP_1
Entrate, esplicitò il proprio rifiuto in occasione del parere telefonico, con cui consigliò alla società di agire in autonomia, mediante un accertamento con adesione.
Il motivo è infondato, per i motivi che di seguito si espongono.
Il nostro ordinamento non prevede - a pena di nullità - un vincolo formale per il contratto d'opera , per cui la conclusione può avvenire anche oralmente o per fatti concludenti. A tal proposito, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore
l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva”
(Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1792 del 24/01/2017). Ciò posto, va stabilito se la consegna al ragioniere dell'avviso di accertamento, unitamente al parere telefonico reso dallo stesso in risposta, possano configurare fatti concludenti in ordine alla volontà delle parti di stipulare un contratto d'opera professionale. Ebbene, nonostante l'appellante lamenti la circostanza che la società, nel consegnargli il documento, non avesse specificato se e quale incarico intendesse dargli, appare verosimile che l'intenzione dell'appellata fosse quantomeno quella di chiedere un parere professionale
7 e, dunque, di provvedere alla tutela dei propri interessi. In base al criterio della preponderanza dell'evidenza è, infatti, più probabile che la abbia CP_1 consegnato l'avviso ad un professionista per chiedere un consiglio su come procedere e, se del caso, conferirgli un incarico specifico, rispetto alle possibili versioni alternative (che comunque l'appellante non allega). Tale presunzione è corroborata dal comportamento dello stesso professionista il quale, ricevendo il provvedimento Cont dell' e senza chiedere chiarimenti ai legali rappresentanti della società, ha comunque reso un parere tecnico, con il quale ha descritto una specifica via di tutela da seguire, non limitandosi a rifiutare il mandato o a invitare la a rivolgersi CP_1 ad altro studio. La circostanza per cui il suggerimento del ragioniere non ha coinvolto una sua successiva attività, certamente non esclude l'esistenza stessa del parere, allegato in primo luogo proprio dall'appellante, il quale costituisce di per sé frutto di un'attività di studio e consulenza professionale svolta dal in esecuzione Parte_1 di un rapporto di cui in tal modo ne ha accettato - di fatto - l'instaurazione. Tanto più se si considera che, nel corso del giudizio di primo grado, il ragioniere ha proposto domanda riconvenzionale del pagamento del compenso per il parere prestato e mai retribuito. Sulla scorta di tale premessa, il primo motivo è da ritenersi infondato e non meritevole di accoglimento, risultando provata la fonte dell'obbligo professionale assunto per facta concludentia, mediante lo schema costituito dalla consegna dell'avviso e dal conseguente parere tecnico, con successiva richiesta di pagamento del compenso.
8 Il motivo è infondato. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione
“Il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge” (cfr. da ultimo Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 20932 del 05/08/2019). Ebbene, in tal caso il problema della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato certamente si porrebbe, se l'attrice avesse effettivamente allegato come inadempimento la integrale omissione da parte del ragioniere di qualsiasi condotta, inquadrabile quale attività professionale, nei confronti della cliente. In tal caso il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente posto a fondamento della condanna un fatto costitutivo distinto da quello allegato dalla parte e dunque, trattandosi di diritto eterodeterminato, un diritto di credito diverso da quello dedotto in giudizio, seppur intercorrente tra le medesime parti. Effettivamente la nel proprio atto di citazione, ha dedotto soltanto CP_1 omissioni del professionista, coerentemente alla propria versione dei fatti secondo cui lo stesso, a fronte della richiesta di valutare il provvedimento dell'Agenzia delle
Entrate e di far conoscere i possibili rimedi da porre in essere, non avrebbe mai dato alcuna risposta alle richieste di tutela. In particolare, l'attrice ha riferito che il professionista ha tralasciato “ogni attività di protezione degli interessi e del patrimonio della società attrice, omettendo, fra l'altro, di fornire ogni e qualsiasi informazione circa le conseguenze in cui l'attrice stessa sarebbe incorsa ove il provvedimento fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione” nonché “di fornire ogni informazione circa le concrete opzioni difensionali suscettibili di arrecare tutela della società attrice”.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha introdotto la propria versione dei fatti, deducendo di non essere rimasto totalmente inerte di fronte alle domande della società, ma di avere telefonicamente consigliato al suo interlocutore di recarsi in autonomia all'Agenzia delle Entrate, per un eventuale accertamento con adesione, sconsigliando al contempo l'instaurazione di un giudizio davanti al giudice tributario.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., facendo seguito alla ricostruzione del convenuto e per difendersi dalla domanda riconvenzionale di pagamento del
9 compenso, l'attrice ha individuato - quale ulteriore inadempimento imputabile al ragioniere - il parere erroneamente espresso a mezzo del telefono, ponendo anche tale condotta quale fatto costitutivo della propria domanda. Nel punto 5) della memoria attorea si legge, infatti, “in subordine, la società attrice rileva che, ove anche fosse raggiunta la prova della somministrazione all'attrice delle valutazioni ed informazioni che egli, invece, asserisce in comparsa d'averle somministrato, il
Convenuto dovrebbe comunque qualificarsi inadempiente, essendo stata resa per negligenza inescusabile la prognosi di assoluta fondatezza della pretesa e di correlata inutilità ed antieconomicità del processo, sol ché si consideri l'errore commesso nella determinazione della superficie del fabbricato oggetto di cessione”.
Tale domanda non può essere considerata una mutatio libelli, per orientamento conforme della Corte di legittimità (infatti il convenuto neppure ha proposto la relativa eccezione). La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi dei suoi elementi oggettivi ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la modifica risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (cfr. Sez. 3,
Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 e Sez. 1, Sentenza n. 26782 del 22/12/2016).
Le potenzialità difensive del convenuto, dunque , non sono state compromesse, anche perché il ragioniere si è difeso nel merito, sostenendo la correttezza del proprio operato in tutti gli atti difensivi successivi alla prima memoria attorea, senza nulla eccepire rispetto ad una presunta tardività. Ad abundantiam, comunque, è possibile senz'altro considerare ricompresa nell'inadempimento allegato dall'attrice con l'atto di citazione l'omissione di un generale dovere di informare in modo corretto e completo la cliente circa le possibilità di difesa, previo approfondito studio della vicenda. Tale condotta omissiva risulta essere quella effettivamente considerata dal Giudice di prime cure a fondamento della responsabilità del professionista, nel pieno rispetto dell'art. 112 c.p.c. Per tali motivi la doglianza risulta infondata e non meritevole di accoglimento.
4. Il secondo, il terzo, il quarto motivo di appello: l'inadempimento del professionista.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, poiché attengono tutti alla valutazione circa la sussistenza o meno di un inadempimento in capo al ragioniere, odierno appellante.
10 In particolare, con il secondo motivo il ragioniere ha impugnato la Parte_1 sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non raggiunta la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione professionale pattuita.
L'appellante ritiene, al contrario, di aver assolto al proprio onere probatorio, poiché avrebbe dimostrato di aver reso un parere corretto alla società, consigliandole di agire in autonomia tramite un accertamento con adesione, come risulterebbe in base all'unico documento consegnatogli dalla cliente.
In sostanza il ragioniere ha dedotto di aver bene consigliato la , avendo a CP_1 disposizione quell'unico atto che la società stessa gli aveva fornito e, dunque, di aver tenuto la condotta più diligente e corretta esigibile in quel momento.
Il terzo ed il quarto motivo attengono all'impossibilità - per il professionista - di redigere un parere diverso da quello reso, che invece risulterebbe corretto “allo stato degli atti”. Più precisamente, con il terzo si censura la parte della sentenza di primo grado che ha dato rilievo a documenti (la nuova planimetria presentata il 31.07.2015
e la relazione dell'architetto del 21.04.2016) formatisi in epoca posteriore Per_1 all'attività professionale del ragioniere, svoltasi nel dicembre del 2014, i quali risulterebbero irrilevanti ai fini del decidere, poiché inesistenti al momento dell'esecuzione dell'obbligazione e, dunque, inutilizzabili ai fini del parere tecnico.
Con il quarto si lamenta la mancata considerazione dell'impossibilità per il ragioniere di conoscere o prevedere che vi fosse una difformità tra quanto dichiarato nel rogito e la reale consistenza dell'immobile compravenduto, proprio perché egli non disponeva dei documenti da cui emergeva tale difformità, con la conseguente impossibilità di elaborare un diverso parere rispetto a quello proposto.
Nell'analisi dei motivi di appello, si deve allora stabilire se il professionista sia venuto meno al suo dovere di informazione e se avrebbe dovuto conoscere, sulla base della descrizione dell'immobile, così come riportata nell'avviso di accertamento, la difformità tra superficie reale e dichiarata, o almeno se avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al cliente, e se quest'ultimo fosse ignaro della problematica o se, invece,
l'eventuale mancanza di informazione fosse superata dal fatto che il legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile fosse già a conoscenza delle reali dimensioni dell'immobile, di talché l'informazione sarebbe stata superflua. Si deve stabilire, quindi, se si possa riscontrare una colpevole omissione da parte del ragioniere, e, se sia ravvisabile - come ritenuto dal Tribunale - un danno conseguente all'omissione.
11 Il primo Giudice ha ritenuto assolto l'onere assertivo e probatorio gravante su parte attrice e, conseguentemente, ha poi verificato la sussistenza o meno di un esatto adempimento, la cui prova doveva essere fornita dalla convenuta, in base al principio della vicinitas , per evitare di porre in capo al creditore l'onere di una prova negativa.
In via preliminare si evidenzia l'orientamento consolidato della Cassazione, a partire dalla sentenza a Sezioni Unite del 2001 n. 13533, in base alla quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza
(nel caso di specie il contratto di consulenza), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della prestazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore sarà sufficiente la mera allegazione di tale inesattezza, frutto di violazione di doveri di informazione o di diligenza (in questo caso allegazione effettuata dalla parte attrice rispetto al parere reso, ritenuto superficiale e non corretto), gravando nuovamente sul convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (si veda anche, più di recente,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015). Ancora preliminarmente, si ricorda che l'obbligazione del professionista assume dei contenuti peculiari, che influiscono necessariamente sulla valutazione della responsabilità. L'obbligazione professionale, infatti, è tradizionalmente definita come “di mezzi” e non “di risultato”, per cui presuppone la violazione del dovere di diligenza qualificata o professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., da commisurare alla natura e alla complessità dell'attività esercitata. Anche recentemente la giurisprudenza è tornata sul punto affermando che “la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi” (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
12407 del 24/06/2020).
Tanto premesso si deve rilevare che è emerso pacificamente come, al momento del conferimento dell'incarico, al rag. non era stata comunicata l'inesattezza Parte_1
12 contenuta nel tipo planimetrico presentato in data 13 novembre 2012 ed allegato al rogito, che era stato appunto compilato erroneamente. Neppure gli amministratori della società attrice ne erano consapevoli, in quanto il dato relativo alla consistenza dell'immobile oggetto di compravendita si fondava sulla planimetria presentata nell'anno 2012 che, per un errore materiale di digitazione, riportava una raffigurazione non corrispondente allo stato dei luoghi. In sostanza, la rappresentazione grafica collegata al docfa presentato il 13.11.2012 conteneva un errore materiale, che è tuttavia emerso soltanto nel mese di aprile 2016, quando la ha incaricato CP_1
l'architetto di determinare l'effettiva consistenza e valore unitario di mercato Per_1 dell'unità immobiliare oggetto del contratto di compravendita concluso. Pertanto, il ragioniere non soltanto non era stato informato dell'esistenza di un dato Parte_1 erroneo, sul quale si è fondata la stima del valore del bene compiuta dall'Agenzia delle
Entrate, ma, dal documento che gli era stato consegnato - l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate - non avrebbe potuto rilevarne l'esistenza, impiegando la diligenza professionale richiestagli , considerato , altresì , che, secondo l'id quod plerumque accidit , è di certo poco frequente la presenza di un errore sulla planimetria del bene compravenduto, avuto riguardo alle sue reali dimensioni. Non era quindi ragionevolmente prevedibile che l'avviso di accertamento si fondasse su un dato impreciso fornito dalla stessa Società venditrice del bene, per cui non si sarebbe potuto pretendere dal Ragioniere un dovere di informarsi sull'esattezza di un dato, se, dalla lettura dell'unico atto messo a sua disposizione, formalmente non erano emersi errori, ignorati peraltro anche dagli amministratori della società che avevano conferito l'incarico . Il parere fornito dal ragioniere quindi, aveva un duplice Parte_1 contenuto in quanto, per un verso, sconsigliava alla società di presentare un ricorso, per altro verso, suggeriva la proposizione di un accertamento con adesione, che avrebbe consentito verosimilmente la riduzione della stima sul valore del bene immobile, evitando il pagamento delle sovrattasse. Sotto questo profilo la produzione documentale compiuta dall'appellata – di cui al secondo motivo di appello – supporta e rafforza la tesi difensiva del ragioniere perché dimostra che egli, al Parte_1 momento del conferimento dell'incarico, non era stato reso edotto dell'errore contenuto nella planimetria e non avrebbe potuto neppure ipotizzarlo, né avrebbe acquisito il dato se anche avesse chiesto informazioni più dettagliate a chi gli attribuiva l'incarico, posto che l'errore era ignoto anche agli amministratori della società . CP_1
13 Devono pertanto essere accolti il secondo, terzo e quarto motivo di appello, valutati unitariamente, poiché l'appellante ha provato di aver reso la prestazione richiestagli, in base agli elementi che gli erano stati forniti, ed è emerso che non avrebbe potuto - con la diligenza richiesta al prestatore d'opera - individuare l'errore su cui era fondato l'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sotto questo profilo non può essere condiviso il percorso argomentativo del primo Giudice, laddove ha posto a base del riconoscimento della responsabilità del ragioniere l'errore Parte_1 nell'indicazione della reale superficie dell'immobile, che sarebbe emerso dalla produzione documentale compiuta dalla non soltanto, infatti, tali documenti CP_1 sono stati formati dopo oltre un anno dal conferimento dell'incarico , ma contenevano dati sconosciuti anche alla società, nel momento in cui aveva interpellato Parte_1 come peraltro riconosciuto dal Tribunale. Oltretutto non risulta che il professionista sia stato contattato anche successivamente al mese di aprile 2016 , quando l'architetto
, su espresso incarico della aveva riscontrato l'errore contenuto nella Per_1 CP_1 planimetria più volte richiamato, per cui deve escludersi che il ragioniere interpellato ne sia mai stato messo a conoscenza.
5. Il sesto, il settimo, l'ottavo motivo di appello: il nesso causale e il risarcimento del danno.
Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello, tutti intimamente connessi tra di loro per essere afferenti alla sussistenza della responsabilità professionale dell'appellante nei confronti dell'appellata, vanno trattati congiuntamente.
Una volta accertata l'insussistenza di un inadempimento rimproverabile al ragionier le questioni connesse all'esistenza del danno patrimoniale derivante Parte_1 dall'asserito inadempimento divengono superflue, perché assorbite nella mancata prova dell'inadempimento contestato al prestatore d'opera . In base ai principi generali del contratto di prestazione d'opera intellettuale, il danneggiato deve provare, mediante una conferente allegazione, la difettosa o inadeguata o negligente prestazione professionale e l'esistenza di un danno ed il rapporto causale fra detta prestazione ed il danno (cfr. Cass. 9238/07).
Tanto premesso , si deve convenire con l'appellante quanto dedotto con l'ottavo motivo di appello , laddove ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c., avendo il primo Giudice condannato il ragioniere al risarcimento di un danno patrimoniale comunque non provato;
è indimostrato, infatti, che la abbia effettivamente CP_1 sopportato gli esborsi richiesti dall'Agenzia delle Entrate , così come è parimenti indimostrato quale sia stato l'esito dell'istanza di autotutela presentata dall'appellata
14 in data 22 aprile 2016. Inoltre, negli atti di causa non c'è traccia di un atto di esecuzione, né di alcuna cartella esattoriale emessa a carico della;
è stato CP_1 allegato soltanto un estratto di ruolo di , per la complessiva somma di € CP_5
28.505,79, dal quale si evince per tabulas la mancata notifica della cartella esattoriale;
la società attrice non ha quindi dimostrato, come era suo onere, di avere effettivamente pagato all'erario la somma indicata nell'estratto di ruolo, non potendosi quindi escludere che ciò non sia avvenuto per le ragioni più disparate (per es. per prescrizione del credito erariale, o per estinzione totale o parziale del credito per
“rottamazione”, etc..).
6. Il nono motivo di appello: la responsabilità per lite temeraria
L'appellante ha chiesto, infine, la condanna di ex art. 96 c.p.c., per aver CP_1 coltivato una lite temeraria, instaurando un giudizio nella consapevolezza di aver causato essa stessa il proprio pregiudizio patrimoniale.
La doglianza non può essere condivisa.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. Nel caso di specie , il primo
Giudice ha accolto la domanda attorea, ritenendola evidentemente fondata e , nel giudizio di appello , la si è difesa, sostenendo delle tesi che , pur non CP_1 condivise da questa Corte, costituiscono il normale esercizio delle prerogative difensive, per cui non è configurabile una condotta processuale caratterizzata da scorrettezza , tanto da sfociare nell'antigiuridicità , che giustifichi la condanna anche per lite temeraria.
8. Le spese di lite
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali,
15 il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale.In tal senso, nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado impongono la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Tali spese si liquidano come in dispositivo, in base al DM 55/14, così come aggiornato al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso dunque nello scaglione da € 5.200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio). Per il primo grado, si liquidano per l'intero in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase di trattazione;
€ 1.701,00 per la fase decisionale). Per il secondo grado, si liquidano (esclusa la fase istruttoria non espletata) per l'intero in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€ 1911,00 per la fase decisionale).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal rag. e, in riforma della sentenza Parte_1 appellata, rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla società attrice;
2) condanna la al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 spese che si liquidano nei seguenti termini : quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario , oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado, in € 3.966,00 per compensi, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario , oltre IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alberto Panu Dott.ssa Dania Mori
16 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Il quinto motivo di appello: il vizio di extra petizione –
Per ragioni di ordine espositivo occorre prima esaminare la doglianza riguardante la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la soluzione della questione si pone come antecedente logico dei rilievi successivi, i quali, in caso di accoglimento del motivo, rimarrebbero assorbiti.
Con il quinto motivo di appello il ragioniere ha rilevato un vizio di extra petizione nella parte in cui la sentenza di primo grado ha individuato la condotta inadempiente nel parere errato e superficiale reso alla cliente e non, come allegato dall'attrice, in una condotta di tipo puramente omissivo, costituita nel non aver dato alcun seguito alle istanze di tutela richiestegli. Costituendosi in giudizio , l'appellata ha eccepito l'infondatezza di tale doglianza, in quanto l'oggetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado è costituito dall'inadempimento in generale del professionista, su cui il Giudice si è certamente pronunciato.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: Dott.ssa Dania Mori Presidente Dott. Alberto Panu Consigliere Estensore Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1825/2020 promossa da: (c.f. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 Avv. Mori Piergiovanni e Ciasullo Luca, elettivamente domiciliato presso il loro Studio come da procura in atti;
APPELLANTE contro (c.f. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 CP_2 sent agli Avv. Giannerini Michela e Cambi
[...] ente domiciliata presso il loro Studio come da procura in atti;
APPELLATA
avverso La sentenza n. 383/2020 del Tribunale di Prato pubblicata il 06.08.2020; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 21.02.2024 sulle seguenti CONCLUSIONI Per l'appellante:
“Nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello: rigettare in toto la domanda di risarcimento danni introdotta dalla appellata con il favore delle spese di lite e con condanna della appellata al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura di giustizia. Col favore delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Rigettarsi l'appello proposto dal Rag. poiché infondato, Parte_1 confermando la sentenza del Tribunale di gni sua parte. Con vittoria di spese ed onorari anche di questo grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 383/2020 del Tribunale di Prato, in materia di responsabilità professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il Ragioniere Parte_1 interpone appello avverso la sentenza n. 383/2020 , emessa il 06.08.2020, con la quale il Tribunale di Prato, in parziale accoglimento della domanda della società attrice e previo rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento del CP_1 compenso, lo ha condannato al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla sua negligente condotta professionale, nonché a rifondere integralmente le spese di lite alla controparte.
In particolare, in data 27.11.12 la ha venduto Controparte_3 alla società un appartamento per Parte_2 civile abitazione, posto in Prato via Guittone D'Arezzo,15.
Con provvedimento del 28 ottobre 2014 la Direzione Provinciale di Prato dell'Agenzia delle Entrate accertò in euro 103.000,00 il maggior valore imponibile alle imposte di registro, trascrizione e voltura dei beni trasferiti con l'atto indicato, provvedendo a liquidare maggiori imposte di registro per euro 7.210,00,maggiori imposte di trascrizione per euro 2.060,00,maggiori imposte catastali per euro 1.030,00.Con il richiamato provvedimento sono state irrogate inoltre sanzioni amministrative per euro
10.300,00. Il provvedimento è stato notificato a il 13 novembre 2014. CP_1
Gli amministratori della società attrice, ricevutane la notifica, hanno sottoposto il provvedimento, consegnandogli una fotocopia, all'attenzione del rag.
[...]
per una propria valutazione professionale. All'inizio di dicembre 2014, Parte_1 quando ancora era utilmente impugnabile, gli venne consegnato l'originale del provvedimento, conferendogli l'incarico di provvedere alla tutela della Società . CP_1
Il provvedimento è divenuto definitivo, in quanto il rag. non ha assunto Parte_1 alcuna iniziativa, per cui l'Ente creditore ha iscritto a ruolo gli importi richiamati, per omesso versamento, unitamente alla sanzione del 30% , agli aggi esattoriali e agli interessi di mora.
La stima in base alla quale è stato accertato il maggior valore si fonda sul presupposto che i beni in valutazione abbiano una superficie lorda di mq 71, ma risulta, in realtà, che quella superficie è di mq 45,30 e che la maggiore ritenuta superficie è stata individuata dall'Agenzia delle Entrate in base al tipo planimetrico presentato in data 13 novembre 2012, compilato erroneamente, allegato al rogito. La stima, inoltre, si fonda sul presupposto che il valore venale in comune commercio del bene in stima ammonti ad euro/mq 2.290,00 , importo che la ha ritenuto eccessivo . CP_1
Gli inadempimenti commessi dal rag. in danno della società sarebbero Parte_1 molteplici, in quanto avrebbe omesso ogni attività di protezione degli interessi e del
2 patrimonio della società attrice , non avrebbe fornito alcuna informazione circa le conseguenze in cui l'attrice sarebbe incorsa, ove il provvedimento fosse divenuto definitivo, per mancata impugnazione. Infine , avrebbe omesso di fornire ogni informazione circa le concrete opzioni difensionali suscettibili di arrecare tutela ai diritti della società attrice e di assumere ogni iniziativa a sua tutela , quanto ai rimedi di carattere meramente amministrativo e a quelli più strettamente giurisdizionali . Gli inadempimenti contestati , inoltre, si porrebbero in immediata correlazione eziologica con il danno che sarebbe derivato alla società attrice dalla definitività del provvedimento .
Nel costituirsi in giudizio, il ragioniere si è difeso,sostenendo di aver Parte_1 esaminato l'atto ed aver espresso il parere richiesto, consigliando alla società di agire in autonomia tramite un accertamento con adesione, in quanto il ricorso non sarebbe stato consigliabile , perché il valore accertato dall'Agenzia delle Entrate era fondato su una stima incontestabile. Sarebbe stato preferibile , quindi, recarsi personalmente presso l'Agenzia delle Entrate per concordare, in procedura di adesione, il valore minimo possibile e risparmiare in tal modo il pagamento delle sovrattasse . Ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per l'attività prestata.
Il Giudice di prime cure, previo riconoscimento della sussistenza di un contratto d'opera tra le parti in causa, ha ritenuto non soddisfatto l'onere della prova gravante sul convenuto ragioniere, il quale, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte dell'attrice, non ha dimostrato il suo esatto adempimento, o comunque l'impossibilità di eseguire l'incarico per causa a lui non imputabile.
In particolare il Tribunale ha ritenuto “altamente probabile che se il convenuto avesse svolto diligentemente l'incarico di consulenza e avesse prospettato alla cliente la possibilità di far valere in sede giurisdizionale o amministrativa l'errore di stima di cui si è detto, l'attrice avrebbe scelto di agire, in vista del notevole e probabile risparmio conseguibile in termini di minori imposte e sanzioni”, nonché “altrettanto probabile, in base a un giudizio prognostico, che la commissione tributaria o l'Agenzia delle Entrate
(in caso di accertamento con adesione) avrebbero rideterminato le somme indicate nel provvedimento impugnato” (vedi a pag. 9 della sentenza appellata).
Il Tribunale, pertanto, ha condannato il Rag. a corrispondere all'attrice la Parte_1 somma di € 20.608,24, a titolo di risarcimento del danno emergente, consistente nella differenza tra quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento del 28 ottobre 2024 e quanto sarebbe stato dovuto, in mancanza dell'inadempimento
3 del Ragioniere. Il Giudice ha condannato altresì il professionista a rifondere alla società le spese processuali, liquidate in € 264,00 per esborsi e € 4.353,00 per compensi professionali, con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv.
Alessio Bottai, per la parte eccedente € 2.000,00.
Espone l'appellante che la sentenza impugnata è ingiusta, affidandosi ai seguenti motivi di appello:
1) Erroneo riconoscimento dell'esistenza di un rapporto professionale tra le parti poiché, a parere dell'appellante, nessun contratto sarebbe stato concluso ma, al contrario, lo stesso professionista avrebbe rifiutato espressamente l'incarico;
2) Violazione dell'art. 2697 c.c. laddove il Giudice ha ritenuto non assolto l'onere probatorio a carico del ragioniere. A parere dell'appellante, invece, l'onere sarebbe stato pienamente soddisfatto, avendo lo stesso dimostrato di aver reso alla società un parere corretto, sulla base dell'unico documento consegnatogli (l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate);
3) Erronea valutazione del compendio probatorio. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe, infatti, affermato la sua responsabilità professionale sulla base di documenti redatti posteriormente rispetto all'attività di consulenza che, dunque, il professionista era impossibilitato a conoscere;
4) Erroneo riconoscimento di una responsabilità omissiva in capo al ragioniere, dal momento che lo stesso non poteva conoscere il preesistente errore commesso dalla cliente nella propria dichiarazione e, dunque, sarebbe stato impossibile per lui rendere un parere diverso.
5) Violazione dell'art. 112 c.p.c., laddove il Giudice ha affermato la responsabilità del ragioniere fondandola su una condotta negligente - costituita dall'aver reso un parere errato alla cliente - diversa, quindi, rispetto a quella allegata dalla società attrice, la quale aveva lamentato esclusivamente una condotta omissiva della controparte.
6) Erronea valutazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra il parere reso dal ragioniere e il pregiudizio patrimoniale sofferto dall'appellata. Il danno sarebbe stato, infatti, causato da un errore di fatto commesso dalla stessa società danneggiata, che
4 ha dichiarato nel rogito di vendita una superficie dell'immobile superiore a quella effettiva.
7) Erroneo riconoscimento del danno come risarcibile, in quanto non prevedibile, ai sensi dell'art. 1225 c.c., dal momento che il professionista non avrebbe potuto immaginare che la società cliente non avrebbe seguito il proprio consiglio di recarsi autonomamente all'Agenzia delle Entrate e chiedere un accertamento con adesione.
8) Violazione dell'art. 2697 c.c. avendo il Giudice condannato il ragioniere al risarcimento di un danno patrimoniale non provato. A parere dell'appellante, infatti, la società non avrebbe diritto al risarcimento, perché non avrebbe dimostrato di aver effettivamente sopportato gli esborsi richiesti dall'Agenzia delle Entrate e non avrebbe prodotto l'esito dell'istanza di autotutela dalla stessa presentata in data 22 aprile
2016.
9) Errato rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto il Giudice avrebbe omesso di considerare la responsabilità della stessa attrice che, pur sapendo di aver cagionato autonomamente la propria perdita patrimoniale, avrebbe introdotto e coltivato una lite temeraria.
L'appellante chiede quindi che la Corte, previa sospensione dell'esecutività della sentenza, accolga le conclusioni come in epigrafe trascritte e riformi la sentenza impugnata. Radicatosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di inibitoria, la Società si è costituita in giudizio, contestando le censure mosse dalla controparte CP_1 alla sentenza di primo grado di cui ha chiesto la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, esperita la procedura di mediazione con esito negativo, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza collegiale, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. I fatti di causa e il perimetro della decisione
Nella presente causa è pacifico che, in data 27 novembre 2012, la società in CP_1 persona del legale rappresentante , ha venduto alla società Controparte_2 [...] un immobile, sito in via Guittone D'Arezzo Parte_2
n. 15 (Prato), meglio identificato nella planimetria allegata al contratto di compravendita (allegato n. 1 dell'atto di citazione in primo grado). Parimenti, emerge che, con riferimento al predetto atto di trasferimento immobiliare, la Direzione
Provinciale di Prato dell'Agenzia delle Entrate, in data 13.11.2014, ha emesso nei confronti della Società un avviso di accertamento, con rettifica e CP_1 liquidazione del 28 ottobre 2014 prot. 31698 nr. 201201T012177000, con cui ha comunicato alla contribuente l'accertamento di un maggior valore dell'immobile compravenduto, rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta di registro, di trascrizione e catastale, con conseguente rettifica dell'imposta dovuta ed irrogazione delle sanzioni amministrative (€ 7.210,00 per imposta di registro, € 2.060,00 per imposta di trascrizione, € 1.030,00 per imposta di voltura, € 10.300,00 per sanzioni).
La valutazione dell'Agenzia delle Entrate si è basata sull'erroneo presupposto che la superficie dell'immobile fosse di mq 71, così come dichiarato dalla stessa contribuente nel tipo planimetrico presentato in data 13.11.2012, allegato al rogito, anziché di mq.
45,30, dimensione reale dell'appartamento.
Risulta pacificamente - poiché allegato da entrambe le parti - che, nel dicembre del
2014, la società attrice ha consegnato al rag. odierno appellante, una Parte_1 copia dell'avviso di accertamento. Fermi tali profili, risulta controverso se la consegna del documento e il successivo parere orale reso dal ragioniere, possano configurare o meno la conclusione di un contratto d'opera professionale, questione oggetto del primo motivo di gravame. Gli altri motivi di appello si incentrano, poi, su tutti gli elementi costitutivi della responsabilità professionale che deriva dal contratto d'opera e, dunque, l'esistenza di un inadempimento imputabile al ragioniere, di un danno risarcibile, del nesso di causalità che li lega. L'ultimo motivo di appello riguarda, invece, le spese di lite e l'erroneo rigetto implicito da parte del primo Giudice della domanda del ragioniere di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Da ultimo si specificano i capi della sentenza di primo grado ormai passati in giudicato, per acquiescenza delle parti ex art. 329 c.p.c.
Innanzitutto, definitivo è il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento del compenso avanzata dal convenuto, stante l'assenza di uno specifico motivo di gravame volto al ribaltamento della decisione di primo grado. Analogamente, in
6 questo caso per mancata proposizione di appello incidentale da parte della CP_1
risulta ormai coperta da giudicato la decisione del Giudice di prime cure che ha
[...] respinto la domanda attorea tesa ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance di un risultato ancora più favorevole in termini di risparmio di spese , se il ragioniere avesse eccepito davanti al Giudice tributario l'erroneità della stima del valore dell'immobile da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il Tribunale di Prato ha, al riguardo, ha ritenuto improbabile che la Commissione tributaria avrebbe potuto accogliere l'impugnazione, e comunque non provato il nesso di causalità tra condotta omissiva del professionista e tale ulteriore voce di danno.
2. Il primo motivo di appello: la conclusione di un contratto d'opera professionale – Con il primo motivo di appello il ha Parte_3 impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistere tra le parti in causa un contratto d'opera professionale, a suo parere mai conclusosi, per suo espresso rifiuto. Infatti, secondo parte appellante, non vi sarebbe stato alcun conferimento di incarico, neppure di consulenza, da parte della società
, dal momento che il ragioniere, esaminato il provvedimento dell'Agenzia delle CP_1
Entrate, esplicitò il proprio rifiuto in occasione del parere telefonico, con cui consigliò alla società di agire in autonomia, mediante un accertamento con adesione.
Il motivo è infondato, per i motivi che di seguito si espongono.
Il nostro ordinamento non prevede - a pena di nullità - un vincolo formale per il contratto d'opera , per cui la conclusione può avvenire anche oralmente o per fatti concludenti. A tal proposito, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore
l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva”
(Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1792 del 24/01/2017). Ciò posto, va stabilito se la consegna al ragioniere dell'avviso di accertamento, unitamente al parere telefonico reso dallo stesso in risposta, possano configurare fatti concludenti in ordine alla volontà delle parti di stipulare un contratto d'opera professionale. Ebbene, nonostante l'appellante lamenti la circostanza che la società, nel consegnargli il documento, non avesse specificato se e quale incarico intendesse dargli, appare verosimile che l'intenzione dell'appellata fosse quantomeno quella di chiedere un parere professionale
7 e, dunque, di provvedere alla tutela dei propri interessi. In base al criterio della preponderanza dell'evidenza è, infatti, più probabile che la abbia CP_1 consegnato l'avviso ad un professionista per chiedere un consiglio su come procedere e, se del caso, conferirgli un incarico specifico, rispetto alle possibili versioni alternative (che comunque l'appellante non allega). Tale presunzione è corroborata dal comportamento dello stesso professionista il quale, ricevendo il provvedimento Cont dell' e senza chiedere chiarimenti ai legali rappresentanti della società, ha comunque reso un parere tecnico, con il quale ha descritto una specifica via di tutela da seguire, non limitandosi a rifiutare il mandato o a invitare la a rivolgersi CP_1 ad altro studio. La circostanza per cui il suggerimento del ragioniere non ha coinvolto una sua successiva attività, certamente non esclude l'esistenza stessa del parere, allegato in primo luogo proprio dall'appellante, il quale costituisce di per sé frutto di un'attività di studio e consulenza professionale svolta dal in esecuzione Parte_1 di un rapporto di cui in tal modo ne ha accettato - di fatto - l'instaurazione. Tanto più se si considera che, nel corso del giudizio di primo grado, il ragioniere ha proposto domanda riconvenzionale del pagamento del compenso per il parere prestato e mai retribuito. Sulla scorta di tale premessa, il primo motivo è da ritenersi infondato e non meritevole di accoglimento, risultando provata la fonte dell'obbligo professionale assunto per facta concludentia, mediante lo schema costituito dalla consegna dell'avviso e dal conseguente parere tecnico, con successiva richiesta di pagamento del compenso.
8 Il motivo è infondato. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione
“Il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge” (cfr. da ultimo Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 20932 del 05/08/2019). Ebbene, in tal caso il problema della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato certamente si porrebbe, se l'attrice avesse effettivamente allegato come inadempimento la integrale omissione da parte del ragioniere di qualsiasi condotta, inquadrabile quale attività professionale, nei confronti della cliente. In tal caso il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente posto a fondamento della condanna un fatto costitutivo distinto da quello allegato dalla parte e dunque, trattandosi di diritto eterodeterminato, un diritto di credito diverso da quello dedotto in giudizio, seppur intercorrente tra le medesime parti. Effettivamente la nel proprio atto di citazione, ha dedotto soltanto CP_1 omissioni del professionista, coerentemente alla propria versione dei fatti secondo cui lo stesso, a fronte della richiesta di valutare il provvedimento dell'Agenzia delle
Entrate e di far conoscere i possibili rimedi da porre in essere, non avrebbe mai dato alcuna risposta alle richieste di tutela. In particolare, l'attrice ha riferito che il professionista ha tralasciato “ogni attività di protezione degli interessi e del patrimonio della società attrice, omettendo, fra l'altro, di fornire ogni e qualsiasi informazione circa le conseguenze in cui l'attrice stessa sarebbe incorsa ove il provvedimento fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione” nonché “di fornire ogni informazione circa le concrete opzioni difensionali suscettibili di arrecare tutela della società attrice”.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha introdotto la propria versione dei fatti, deducendo di non essere rimasto totalmente inerte di fronte alle domande della società, ma di avere telefonicamente consigliato al suo interlocutore di recarsi in autonomia all'Agenzia delle Entrate, per un eventuale accertamento con adesione, sconsigliando al contempo l'instaurazione di un giudizio davanti al giudice tributario.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., facendo seguito alla ricostruzione del convenuto e per difendersi dalla domanda riconvenzionale di pagamento del
9 compenso, l'attrice ha individuato - quale ulteriore inadempimento imputabile al ragioniere - il parere erroneamente espresso a mezzo del telefono, ponendo anche tale condotta quale fatto costitutivo della propria domanda. Nel punto 5) della memoria attorea si legge, infatti, “in subordine, la società attrice rileva che, ove anche fosse raggiunta la prova della somministrazione all'attrice delle valutazioni ed informazioni che egli, invece, asserisce in comparsa d'averle somministrato, il
Convenuto dovrebbe comunque qualificarsi inadempiente, essendo stata resa per negligenza inescusabile la prognosi di assoluta fondatezza della pretesa e di correlata inutilità ed antieconomicità del processo, sol ché si consideri l'errore commesso nella determinazione della superficie del fabbricato oggetto di cessione”.
Tale domanda non può essere considerata una mutatio libelli, per orientamento conforme della Corte di legittimità (infatti il convenuto neppure ha proposto la relativa eccezione). La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi dei suoi elementi oggettivi ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la modifica risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (cfr. Sez. 3,
Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 e Sez. 1, Sentenza n. 26782 del 22/12/2016).
Le potenzialità difensive del convenuto, dunque , non sono state compromesse, anche perché il ragioniere si è difeso nel merito, sostenendo la correttezza del proprio operato in tutti gli atti difensivi successivi alla prima memoria attorea, senza nulla eccepire rispetto ad una presunta tardività. Ad abundantiam, comunque, è possibile senz'altro considerare ricompresa nell'inadempimento allegato dall'attrice con l'atto di citazione l'omissione di un generale dovere di informare in modo corretto e completo la cliente circa le possibilità di difesa, previo approfondito studio della vicenda. Tale condotta omissiva risulta essere quella effettivamente considerata dal Giudice di prime cure a fondamento della responsabilità del professionista, nel pieno rispetto dell'art. 112 c.p.c. Per tali motivi la doglianza risulta infondata e non meritevole di accoglimento.
4. Il secondo, il terzo, il quarto motivo di appello: l'inadempimento del professionista.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, poiché attengono tutti alla valutazione circa la sussistenza o meno di un inadempimento in capo al ragioniere, odierno appellante.
10 In particolare, con il secondo motivo il ragioniere ha impugnato la Parte_1 sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non raggiunta la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione professionale pattuita.
L'appellante ritiene, al contrario, di aver assolto al proprio onere probatorio, poiché avrebbe dimostrato di aver reso un parere corretto alla società, consigliandole di agire in autonomia tramite un accertamento con adesione, come risulterebbe in base all'unico documento consegnatogli dalla cliente.
In sostanza il ragioniere ha dedotto di aver bene consigliato la , avendo a CP_1 disposizione quell'unico atto che la società stessa gli aveva fornito e, dunque, di aver tenuto la condotta più diligente e corretta esigibile in quel momento.
Il terzo ed il quarto motivo attengono all'impossibilità - per il professionista - di redigere un parere diverso da quello reso, che invece risulterebbe corretto “allo stato degli atti”. Più precisamente, con il terzo si censura la parte della sentenza di primo grado che ha dato rilievo a documenti (la nuova planimetria presentata il 31.07.2015
e la relazione dell'architetto del 21.04.2016) formatisi in epoca posteriore Per_1 all'attività professionale del ragioniere, svoltasi nel dicembre del 2014, i quali risulterebbero irrilevanti ai fini del decidere, poiché inesistenti al momento dell'esecuzione dell'obbligazione e, dunque, inutilizzabili ai fini del parere tecnico.
Con il quarto si lamenta la mancata considerazione dell'impossibilità per il ragioniere di conoscere o prevedere che vi fosse una difformità tra quanto dichiarato nel rogito e la reale consistenza dell'immobile compravenduto, proprio perché egli non disponeva dei documenti da cui emergeva tale difformità, con la conseguente impossibilità di elaborare un diverso parere rispetto a quello proposto.
Nell'analisi dei motivi di appello, si deve allora stabilire se il professionista sia venuto meno al suo dovere di informazione e se avrebbe dovuto conoscere, sulla base della descrizione dell'immobile, così come riportata nell'avviso di accertamento, la difformità tra superficie reale e dichiarata, o almeno se avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al cliente, e se quest'ultimo fosse ignaro della problematica o se, invece,
l'eventuale mancanza di informazione fosse superata dal fatto che il legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile fosse già a conoscenza delle reali dimensioni dell'immobile, di talché l'informazione sarebbe stata superflua. Si deve stabilire, quindi, se si possa riscontrare una colpevole omissione da parte del ragioniere, e, se sia ravvisabile - come ritenuto dal Tribunale - un danno conseguente all'omissione.
11 Il primo Giudice ha ritenuto assolto l'onere assertivo e probatorio gravante su parte attrice e, conseguentemente, ha poi verificato la sussistenza o meno di un esatto adempimento, la cui prova doveva essere fornita dalla convenuta, in base al principio della vicinitas , per evitare di porre in capo al creditore l'onere di una prova negativa.
In via preliminare si evidenzia l'orientamento consolidato della Cassazione, a partire dalla sentenza a Sezioni Unite del 2001 n. 13533, in base alla quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza
(nel caso di specie il contratto di consulenza), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della prestazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore sarà sufficiente la mera allegazione di tale inesattezza, frutto di violazione di doveri di informazione o di diligenza (in questo caso allegazione effettuata dalla parte attrice rispetto al parere reso, ritenuto superficiale e non corretto), gravando nuovamente sul convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (si veda anche, più di recente,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015). Ancora preliminarmente, si ricorda che l'obbligazione del professionista assume dei contenuti peculiari, che influiscono necessariamente sulla valutazione della responsabilità. L'obbligazione professionale, infatti, è tradizionalmente definita come “di mezzi” e non “di risultato”, per cui presuppone la violazione del dovere di diligenza qualificata o professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., da commisurare alla natura e alla complessità dell'attività esercitata. Anche recentemente la giurisprudenza è tornata sul punto affermando che “la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi” (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
12407 del 24/06/2020).
Tanto premesso si deve rilevare che è emerso pacificamente come, al momento del conferimento dell'incarico, al rag. non era stata comunicata l'inesattezza Parte_1
12 contenuta nel tipo planimetrico presentato in data 13 novembre 2012 ed allegato al rogito, che era stato appunto compilato erroneamente. Neppure gli amministratori della società attrice ne erano consapevoli, in quanto il dato relativo alla consistenza dell'immobile oggetto di compravendita si fondava sulla planimetria presentata nell'anno 2012 che, per un errore materiale di digitazione, riportava una raffigurazione non corrispondente allo stato dei luoghi. In sostanza, la rappresentazione grafica collegata al docfa presentato il 13.11.2012 conteneva un errore materiale, che è tuttavia emerso soltanto nel mese di aprile 2016, quando la ha incaricato CP_1
l'architetto di determinare l'effettiva consistenza e valore unitario di mercato Per_1 dell'unità immobiliare oggetto del contratto di compravendita concluso. Pertanto, il ragioniere non soltanto non era stato informato dell'esistenza di un dato Parte_1 erroneo, sul quale si è fondata la stima del valore del bene compiuta dall'Agenzia delle
Entrate, ma, dal documento che gli era stato consegnato - l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate - non avrebbe potuto rilevarne l'esistenza, impiegando la diligenza professionale richiestagli , considerato , altresì , che, secondo l'id quod plerumque accidit , è di certo poco frequente la presenza di un errore sulla planimetria del bene compravenduto, avuto riguardo alle sue reali dimensioni. Non era quindi ragionevolmente prevedibile che l'avviso di accertamento si fondasse su un dato impreciso fornito dalla stessa Società venditrice del bene, per cui non si sarebbe potuto pretendere dal Ragioniere un dovere di informarsi sull'esattezza di un dato, se, dalla lettura dell'unico atto messo a sua disposizione, formalmente non erano emersi errori, ignorati peraltro anche dagli amministratori della società che avevano conferito l'incarico . Il parere fornito dal ragioniere quindi, aveva un duplice Parte_1 contenuto in quanto, per un verso, sconsigliava alla società di presentare un ricorso, per altro verso, suggeriva la proposizione di un accertamento con adesione, che avrebbe consentito verosimilmente la riduzione della stima sul valore del bene immobile, evitando il pagamento delle sovrattasse. Sotto questo profilo la produzione documentale compiuta dall'appellata – di cui al secondo motivo di appello – supporta e rafforza la tesi difensiva del ragioniere perché dimostra che egli, al Parte_1 momento del conferimento dell'incarico, non era stato reso edotto dell'errore contenuto nella planimetria e non avrebbe potuto neppure ipotizzarlo, né avrebbe acquisito il dato se anche avesse chiesto informazioni più dettagliate a chi gli attribuiva l'incarico, posto che l'errore era ignoto anche agli amministratori della società . CP_1
13 Devono pertanto essere accolti il secondo, terzo e quarto motivo di appello, valutati unitariamente, poiché l'appellante ha provato di aver reso la prestazione richiestagli, in base agli elementi che gli erano stati forniti, ed è emerso che non avrebbe potuto - con la diligenza richiesta al prestatore d'opera - individuare l'errore su cui era fondato l'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sotto questo profilo non può essere condiviso il percorso argomentativo del primo Giudice, laddove ha posto a base del riconoscimento della responsabilità del ragioniere l'errore Parte_1 nell'indicazione della reale superficie dell'immobile, che sarebbe emerso dalla produzione documentale compiuta dalla non soltanto, infatti, tali documenti CP_1 sono stati formati dopo oltre un anno dal conferimento dell'incarico , ma contenevano dati sconosciuti anche alla società, nel momento in cui aveva interpellato Parte_1 come peraltro riconosciuto dal Tribunale. Oltretutto non risulta che il professionista sia stato contattato anche successivamente al mese di aprile 2016 , quando l'architetto
, su espresso incarico della aveva riscontrato l'errore contenuto nella Per_1 CP_1 planimetria più volte richiamato, per cui deve escludersi che il ragioniere interpellato ne sia mai stato messo a conoscenza.
5. Il sesto, il settimo, l'ottavo motivo di appello: il nesso causale e il risarcimento del danno.
Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello, tutti intimamente connessi tra di loro per essere afferenti alla sussistenza della responsabilità professionale dell'appellante nei confronti dell'appellata, vanno trattati congiuntamente.
Una volta accertata l'insussistenza di un inadempimento rimproverabile al ragionier le questioni connesse all'esistenza del danno patrimoniale derivante Parte_1 dall'asserito inadempimento divengono superflue, perché assorbite nella mancata prova dell'inadempimento contestato al prestatore d'opera . In base ai principi generali del contratto di prestazione d'opera intellettuale, il danneggiato deve provare, mediante una conferente allegazione, la difettosa o inadeguata o negligente prestazione professionale e l'esistenza di un danno ed il rapporto causale fra detta prestazione ed il danno (cfr. Cass. 9238/07).
Tanto premesso , si deve convenire con l'appellante quanto dedotto con l'ottavo motivo di appello , laddove ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c., avendo il primo Giudice condannato il ragioniere al risarcimento di un danno patrimoniale comunque non provato;
è indimostrato, infatti, che la abbia effettivamente CP_1 sopportato gli esborsi richiesti dall'Agenzia delle Entrate , così come è parimenti indimostrato quale sia stato l'esito dell'istanza di autotutela presentata dall'appellata
14 in data 22 aprile 2016. Inoltre, negli atti di causa non c'è traccia di un atto di esecuzione, né di alcuna cartella esattoriale emessa a carico della;
è stato CP_1 allegato soltanto un estratto di ruolo di , per la complessiva somma di € CP_5
28.505,79, dal quale si evince per tabulas la mancata notifica della cartella esattoriale;
la società attrice non ha quindi dimostrato, come era suo onere, di avere effettivamente pagato all'erario la somma indicata nell'estratto di ruolo, non potendosi quindi escludere che ciò non sia avvenuto per le ragioni più disparate (per es. per prescrizione del credito erariale, o per estinzione totale o parziale del credito per
“rottamazione”, etc..).
6. Il nono motivo di appello: la responsabilità per lite temeraria
L'appellante ha chiesto, infine, la condanna di ex art. 96 c.p.c., per aver CP_1 coltivato una lite temeraria, instaurando un giudizio nella consapevolezza di aver causato essa stessa il proprio pregiudizio patrimoniale.
La doglianza non può essere condivisa.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. Nel caso di specie , il primo
Giudice ha accolto la domanda attorea, ritenendola evidentemente fondata e , nel giudizio di appello , la si è difesa, sostenendo delle tesi che , pur non CP_1 condivise da questa Corte, costituiscono il normale esercizio delle prerogative difensive, per cui non è configurabile una condotta processuale caratterizzata da scorrettezza , tanto da sfociare nell'antigiuridicità , che giustifichi la condanna anche per lite temeraria.
8. Le spese di lite
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali,
15 il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale.In tal senso, nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado impongono la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Tali spese si liquidano come in dispositivo, in base al DM 55/14, così come aggiornato al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso dunque nello scaglione da € 5.200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio). Per il primo grado, si liquidano per l'intero in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase di trattazione;
€ 1.701,00 per la fase decisionale). Per il secondo grado, si liquidano (esclusa la fase istruttoria non espletata) per l'intero in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€ 1911,00 per la fase decisionale).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal rag. e, in riforma della sentenza Parte_1 appellata, rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla società attrice;
2) condanna la al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 spese che si liquidano nei seguenti termini : quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario , oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado, in € 3.966,00 per compensi, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario , oltre IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alberto Panu Dott.ssa Dania Mori
16 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Il quinto motivo di appello: il vizio di extra petizione –
Per ragioni di ordine espositivo occorre prima esaminare la doglianza riguardante la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la soluzione della questione si pone come antecedente logico dei rilievi successivi, i quali, in caso di accoglimento del motivo, rimarrebbero assorbiti.
Con il quinto motivo di appello il ragioniere ha rilevato un vizio di extra petizione nella parte in cui la sentenza di primo grado ha individuato la condotta inadempiente nel parere errato e superficiale reso alla cliente e non, come allegato dall'attrice, in una condotta di tipo puramente omissivo, costituita nel non aver dato alcun seguito alle istanze di tutela richiestegli. Costituendosi in giudizio , l'appellata ha eccepito l'infondatezza di tale doglianza, in quanto l'oggetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado è costituito dall'inadempimento in generale del professionista, su cui il Giudice si è certamente pronunciato.