Sentenza 28 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00214/2025REG.PROV.COLL.
N. 04844/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4844 del 2024, proposto da
GI De RN, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Emilio Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00390/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. per l’Umbria – notificato in data 20/01/2023 – l’odierna appellante rappresentava che:
- con Decreto n. 778/2016 ( depositato il 4/5/2016 ed emesso in materia di equa riparazione, ex Legge n. 89/2001 ), la Corte di Appello di Perugia ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell’istante, della somma di “ € 2.084,00 “ ( somma poi corretta in “ € 1.375,00 “, a seguito di provvedimento di correzione di errore materiale della stessa Corte umbra del 5/10/2016 ), oltre interessi legali dalla domanda e spese di lite, determinate in € 250,00 per compensi professionali, e poste a carico dell’Amministrazione soccombente;
- avverso tale Decreto n. 778/2016 l’istante proponeva ricorso per Cassazione, censurandone solo ed esclusivamente la liquidazione delle spese di lite, in quanto inferiore ai relativi “minimi tariffari”;
- con ordinanza n. 3586/2018, depositata il 14/2/2018 la Suprema Corte accoglieva il ricorso e, decidendo nel merito, rideterminava le spese di primo grado, aumentandone l’importo, e ponendo a carico del Ministero della Giustizia anche quelle del giudizio di legittimità;
- veniva quindi inviata dall’istante, in data 24/5/2018, la dichiarazione ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 (così come previsto dall’art. 5 sexies della Legge n. 89/2001), rimasta tuttavia senza alcun esito;
Chiedeva pertanto che il Tribunale Amministrativo adito ordinasse al Ministero della Giustizia di procedere al pagamento degli importi a lei spettanti (nominando contestualmente un Commissario ad acta, perché potesse provvedere, in via sostitutiva, nel caso di ulteriore inadempimento dell’Amm.ne).
1.2. Con la sentenza n. 390 del 28 maggio 2024 il TAR per l’Umbria ha dichiarato il ricorso “inammissibile per mancanza della prova della definitività del decreto della Corte d’Appello di Perugia della cui ottemperanza si tratta” (vale a dire del decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 778 del 04/05/2016) condannando, altresì, la parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre agli oneri ed accessori di legge.
1.3. Avverso tale sentenza l’interessata ha proposto appello.
1.4. Nella camera di consiglio del 21 novembre 2024 la causa è stata tratta in decisione.
2. L’appello è fondato.
2.1. Risulta dagli atti:
- che avverso il Decreto della Corte di Appello di Perugia l’appellante ha proposto ricorso di legittimità per Cassazione ai fini della sola ri-determinazione delle spese di lite, in quanto la Corte di Appello di Perugia le aveva liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari;
- che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3586/2018, ha accolto il ricorso ed ha rideterminato le spese di primo grado, aumentandone l’importo e ponendo a carico del Ministero della Giustizia anche le spese del giudizio di legittimità; entrambi i compensi (del giudizio di merito e di quello di legittimità) sono stati liquidati con distrazione in favore dei due difensori delle parti;
- che la predetta ordinanza n. 3586/2018 della Corte di Cassazione, ha pertanto reso definitivo il Decreto della Corte di Appello di Perugia n. 778/2016;
- che la somma ivi liquidata a tutt’oggi non è stata pagata all’appellante dall’Amministrazione della Giustizia, nonostante l’invio, già il 24/05/2018, della relativa dichiarazione, prescritta dall’art. 5 sexies della Legge n. 89/2001.
2.2. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l’accoglimento del presente ricorso, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione al Decreto della Corte di Appello di Perugia n.778/2016 (depositato il 4/5/2016 ed emesso in materia di equa riparazione, ex Legge n. 89/2001), entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla notifica della presente sentenza.
2.3. In caso di mancata esecuzione, entro il temine assegnato, vi provvederà un commissario ad acta, individuato sin da ora nel Prefetto di Roma o suo delegato, la cui nomina avverrà automaticamente, allo scadere del suddetto termine.
2.4. Ne discende conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento della domanda di ottemperanza, con l’ordine all’Amministrazione di provvedere al pagamento della somma indicata nel decreto di cui in premessa.
2.5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e ordina al Ministero della Giustizia di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente delle somme di cui al Decreto della Corte di Appello di Perugia n.778/2016 (depositato il 4/5/2016 ed emesso in materia di equa riparazione, ex Legge n. 89/2001).
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in favore dell’appellante, in complessivi € 2.000,00 oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO