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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1222/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio adottate con la Sentenza n.
206/2016 nel procedimento iscritto al n. 1222/2023 tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]7 REPUBBLICA DI C.F._1
SAN MARINO, con il patrocinio dell'avv. NUTI PAMELA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO ARMANDO DIAZ, 62 FORLÌ
ricorrente
Nei confronti di nata in [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...]3 , con il patrocinio dell'avv. CP_2
VALENTINI CRISTIANA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CARLO
CIGNANI 19 FORLI'; ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera COA del
25.9.23
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con “note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 22 luglio 2024 dal ricorrente e in data 12 gennaio 2025 dalla resistente, le parti hanno precisato le proprie conclusioni congiunte chiedendo al Tribunale di: “1) disporre che il Sig. Parte_1
corrisponda alla Sig.ra un assegno mensile pari ad euro
[...] Controparte_1
100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
2) disporre che il Sig. Parte_1
contribuisca al 65% delle spese straordinarie mediche, scolastiche (libri,
[...]
trasporto, mensa, pre/post scuola, spese per corsi di specializzazione scolastica e o professionale, universitarie anche di alloggio), sportive, ludico-ricreative in genere, dei figli
e . Si precisa che le spese straordinarie di importo Persona_1 Persona_2 superiore agli euro 50 dovranno essere preventivamente concordate tra le parti;
3) le spese legali per il giudizio e per la presente transazione saranno interamente compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 16/05/2023, Parte_1
chiedeva la modifica della sentenza n.206/2016 del Tribunale di Forlì
[...]
relativo alle condizioni di divorzio, nel quale era previsto che il medesimo doveva provvedere in favore dei figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] al Per_1 Per_2
pagamento del 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche (libri, trasporto, mensa, pre/post scuola), sportive, ricreative e per i centri estivi che i figli frequentano durante il periodo estivo quando la madre è impegnata al lavoro, oltre che a corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento mensile di € 120,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Rappresentava che la situazione esistente al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale era venuta a modificarsi nel corso del tempo poiché era divenuto padre di una bambina nata il 2 febbraio del 2017, inoltre la sua situazione economica era peggiorata.
Per contro, la resistente svolge attività lavorativa, non sostiene spese di affitto, percepisce l'intero assegno unico per i figli e la medesima gode della contribuzione del suo attutale compagno. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 6 ottobre 2023 CP_1
contestando integralmente gli assunti di controparte, opponendosi alla richiesta di
[...] modifica delle condizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio, chiedendo quindi il rigetto della domanda del ricorrente.
In particolare, rappresentava che, come si evince dagli atti processuali, le condizioni reddituali del ricorrente non fossero peggiorate nel corso degli anni.
Sosteneva, poi, di avere sempre regolarmente contribuito al ménage familiare anche cercando ripetutamente di reperire una ulteriore attività lavorativa.
Negava, infine, di avere intrapreso una nuova convivenza stabile.
All'udienza di comparizione delle parti svoltasi in data 16 novembre 2023 il Giudice istruttore tentava la conciliazione, che falliva.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo e, precisate le conclusioni con note scritte come in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto ed al recepimento delle condizioni in epigrafe trascritte, concordate dai coniugi, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Il raggiungimento di un accordo e l'espressa domanda avanzata in tal senso dalle parti determinano la compensazione per l'intero delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede, visti gli artt. 473 bis.12, 473 bis.29 c.p.c, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.206/2016 emessa dal Tribunale di Forlì del 20 febbraio 2016 nel procedimento iscritto al n.52/2026 R.G;
recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti, così come sopra riportate, e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria Il Giudice rel. dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio adottate con la Sentenza n.
206/2016 nel procedimento iscritto al n. 1222/2023 tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]7 REPUBBLICA DI C.F._1
SAN MARINO, con il patrocinio dell'avv. NUTI PAMELA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO ARMANDO DIAZ, 62 FORLÌ
ricorrente
Nei confronti di nata in [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...]3 , con il patrocinio dell'avv. CP_2
VALENTINI CRISTIANA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CARLO
CIGNANI 19 FORLI'; ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera COA del
25.9.23
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con “note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 22 luglio 2024 dal ricorrente e in data 12 gennaio 2025 dalla resistente, le parti hanno precisato le proprie conclusioni congiunte chiedendo al Tribunale di: “1) disporre che il Sig. Parte_1
corrisponda alla Sig.ra un assegno mensile pari ad euro
[...] Controparte_1
100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
2) disporre che il Sig. Parte_1
contribuisca al 65% delle spese straordinarie mediche, scolastiche (libri,
[...]
trasporto, mensa, pre/post scuola, spese per corsi di specializzazione scolastica e o professionale, universitarie anche di alloggio), sportive, ludico-ricreative in genere, dei figli
e . Si precisa che le spese straordinarie di importo Persona_1 Persona_2 superiore agli euro 50 dovranno essere preventivamente concordate tra le parti;
3) le spese legali per il giudizio e per la presente transazione saranno interamente compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 16/05/2023, Parte_1
chiedeva la modifica della sentenza n.206/2016 del Tribunale di Forlì
[...]
relativo alle condizioni di divorzio, nel quale era previsto che il medesimo doveva provvedere in favore dei figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] al Per_1 Per_2
pagamento del 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche (libri, trasporto, mensa, pre/post scuola), sportive, ricreative e per i centri estivi che i figli frequentano durante il periodo estivo quando la madre è impegnata al lavoro, oltre che a corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento mensile di € 120,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Rappresentava che la situazione esistente al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale era venuta a modificarsi nel corso del tempo poiché era divenuto padre di una bambina nata il 2 febbraio del 2017, inoltre la sua situazione economica era peggiorata.
Per contro, la resistente svolge attività lavorativa, non sostiene spese di affitto, percepisce l'intero assegno unico per i figli e la medesima gode della contribuzione del suo attutale compagno. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 6 ottobre 2023 CP_1
contestando integralmente gli assunti di controparte, opponendosi alla richiesta di
[...] modifica delle condizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio, chiedendo quindi il rigetto della domanda del ricorrente.
In particolare, rappresentava che, come si evince dagli atti processuali, le condizioni reddituali del ricorrente non fossero peggiorate nel corso degli anni.
Sosteneva, poi, di avere sempre regolarmente contribuito al ménage familiare anche cercando ripetutamente di reperire una ulteriore attività lavorativa.
Negava, infine, di avere intrapreso una nuova convivenza stabile.
All'udienza di comparizione delle parti svoltasi in data 16 novembre 2023 il Giudice istruttore tentava la conciliazione, che falliva.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo e, precisate le conclusioni con note scritte come in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto ed al recepimento delle condizioni in epigrafe trascritte, concordate dai coniugi, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Il raggiungimento di un accordo e l'espressa domanda avanzata in tal senso dalle parti determinano la compensazione per l'intero delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede, visti gli artt. 473 bis.12, 473 bis.29 c.p.c, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.206/2016 emessa dal Tribunale di Forlì del 20 febbraio 2016 nel procedimento iscritto al n.52/2026 R.G;
recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti, così come sopra riportate, e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria Il Giudice rel. dott.ssa Serena Chimichi