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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 571/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1 [...]
), ivi elettivamente domiciliato presso lo studio degli C.F._1
avvocati Fabrizio Rodin, Teodoro Rodin, Giuliana Murino e Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici
[...] dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana
Murino e Roberto Di Tucci per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.2.2024 il signor ha Parte_1
richiesto al Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto al maggior indennizzo, corrispondente all'aggravamento del danno biologico per
“ipertensione arteriosa e insufficienza valvolare aortica” da cui è affetto, e per l'effetto, per sentir condannare l' al pagamento delle somme dovute, CP_1
oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, se maggiore, con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso ha esposto di godere di una rendita CP_1
pagina 1 corrispondente al danno biologico del 50% per “cardiopatia ipertensiva e postumi di valvulopatia aortica con residui di insufficienza”, come accertato da questo Tribunale con la sentenza n. 284 del 12.2.2008, con decorrenza dal
12.5.2004.
Ha quindi allegato che con nota del 1.10.2019 l' lo aveva invitato a CP_1 presentarsi a visita di revisione, e che, all'esito della visita medica conclusasi il
28 gennaio 2020, con provvedimento del 18.2.2020, l' aveva confermato CP_1
il danno nella misura indennizzata.
Secondo il ricorrente, in base alla relazione di parte, corredata dai referti
Eco Color Doppler, le sue condizioni risultavano aggravate.
L' aveva tuttavia respinto la successiva opposizione, confermando la CP_1
percentuale di danno biologico.
2. L ha resistito in giudizio, richiedendo il rigetto dell'avversa CP_1
domanda.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
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4. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, con relazione depositata in data 10.1.2025 che qui si richiama integralmente, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha escluso che in capo al ricorrente sussista il lamentato aggravamento.
In particolare, il perito officiato dal Tribunale ha osservato che “(…) Poiché
l'intervento eseguito nel febbraio 2021, presso l' Controparte_2
di Rozzano (MI), come dimostrato dai nuovi documenti prodotti dalla
[...]
parte ricorrente, ha risolto il quadro di steno-insufficienza di grado moderato- severo a carico della valvola aortica che era responsabile dell'astenia e della facile faticabilità, ritengo attualmente - poco realistico – anche solo ipotizzare un peggioramento rispetto alla condizione patologica precedente a cui corrispondeva una classe funzionale NYHA II con associata ipertensione arteriosa che ampiamente rientrava nella valutazione dal danno biologico del
50% in precedenza riconosciuto”.
Le argomentate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi poiché esenti da vizi logici ed esaustivamente motivate.
5. Tenuto conto delle difficoltà del caso concreto, le spese processuali vengono compensate per metà, mentre quelle residue, in ragione della soccombenza, vengono poste a carico di parte ricorrente, la quale non ha
pagina 2 allegato né comprovato il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese residue vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, con applicazione della tabella prevista per le cause di previdenza di valore indeterminabile.
6. Nel rapporto tra parte vittoriosa e soccombente, vengono poste definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, ferma restando la liquidazione in favore del consulente tecnico d'ufficio effettuata con separato decreto, salvo rivalsa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali per metà e condanna Parte_1 alla rifusione in favore dell' delle spese processuali residue, che CP_1
liquida in euro 2.350,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio, ferma restando la liquidazione in favore del consulente tecnico d'ufficio effettuata con separato decreto, salvo rivalsa tra le parti.
Cagliari, 28.5.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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