TAR Roma, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 1622
TAR
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dei minimi salariali per il personale impiegato nelle interviste in presenza

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, accertando che la lex specialis faceva riferimento alle tabelle SS per la categoria degli intervistatori e che la modalità 'face-to-face' prevedeva un costo retributivo superiore rispetto a quello applicato dall'aggiudicataria, violando così i minimi salariali e integrando una causa di esclusione.

  • Accolto
    Incongruità dei costi di manodopera

    La valutazione di congruità dei costi di manodopera non ha tenuto adeguatamente conto della questione dei minimi salariali per il personale impiegato in interviste in presenza, rendendo tale valutazione errata.

  • Accolto
    Ammissione dell'offerta della Società RE S.r.l. senza immediata esclusione

    La fondatezza della censura sulla violazione dei minimi salariali ha reso fondate anche le censure relative all'incongruità dei costi di manodopera.

  • Rigettato
    Mancato perfezionamento del contratto d'appalto

    Il contratto d'appalto non è stato perfezionato, ma solo avviato in urgenza, pertanto non si può dichiararne l'inefficacia.

  • Rigettato
    Possibilità di riedizione del potere amministrativo

    L'annullamento del provvedimento di aggiudicazione è astrattamente compatibile con il successivo affidamento della commessa alla ricorrente, nel rispetto del vincolo conformativo della decisione.

  • Rigettato
    Possibilità di successiva azione risarcitoria autonoma

    Resta salva la proponibilità di una successiva, autonoma azione risarcitoria, qualora non fosse possibile eseguire la commessa per l'intera durata o alle medesime condizioni.

  • Accolto
    Ostensione integrale della documentazione richiesta

    La materia del contendere sull'istanza di accesso è cessata in quanto la resistente ha provveduto ad ostendere i documenti richiesti.

  • Rigettato
    Incompetenza del Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento (RPA) nella valutazione finale di non anomalia dell'offerta

    L'art. 23 del disciplinare di gara affida al RPA la valutazione finale di congruità, supportato dalla Commissione. Inoltre, l'art. 15, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di un RPA distinto dal RUP generale, con funzioni di supervisione per quest'ultimo. Non vi è obbligo di approvazione specifica degli atti del RPA da parte del RUP generale.

  • Rigettato
    Carenza di autonome valutazioni da parte del RPA rispetto alla Commissione giudicatrice

    L'art. 23 del disciplinare consente al RPA di avvalersi del supporto della Commissione. Una valutazione finale positiva non necessita di analitica ricostruzione, potendo giovarsi delle valutazioni precedenti e delle giustificazioni fornite.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'offerta per contraddittorietà nell'indicazione del CCNL applicato

    La dichiarazione dell'aggiudicataria indicava l'applicazione attuale del CCNL Telecomunicazioni ma l'impegno ad applicare il CCNL Commercio in caso di aggiudicazione, come richiesto dalla lex specialis. Non vi era contraddittorietà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 1622
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1622
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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