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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/09/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 413/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina Di FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 413/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 in Rieti (RI) e (c.f.: ) nato il [...] Parte_2 C.F._2
in Lecco (LC) e residenti in [...], Pescina (AQ) entrambi rappresentati difesi dall'avv. Stefano Ciccarelli presso il quale sono elettivamente domiciliati nel suo studio in Avezzano alla via Emilia n. 14, in virtù di procura in calce al ricorso congiunto;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 29.05.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni confermate all'udienza del 10.09.2025 e successivamente riportate:
CONDIZIONI
1 “1) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2) La casa familiare sita a Pescina (AQ) alla Via Roma n. 6, rimane nella disponibilità della madre ed il se ne allontanerà entro il 30.10.2025; Pt_2
3) il sig. nei limiti delle sue possibilità si dichiara disponibile a contribuire Pt_2 spontaneamente al mantenimento della minore, sebbene non sia sua figlia e la signora Pt_2 si dichiara disponibile a consentire al sig. la possibilità di vedere sua figlia secondo Pt_2 accordi tra i coniugi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 29.05.2025
[...]
E hanno adito congiuntamente Parte_1 Parte_2
il Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in Pescina (AQ) in data 6.12.2021, trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune l'anno 2021, numero 8, parte, Ufficio 1, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione non sono nati figli. La sig.ra ha avuto una figlia dal Parte_1
precedente matrimonio: nata il [...] a [...], già Persona_1
destinataria dei provvedimenti indicati nella sentenza di divorzio intervenuta tra i suoi genitori (affido congiunto, diritto di visita, mantenimento per la moglie e per la figlia).
All'udienza del 10 settembre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede le parti hanno confermato le condizioni così come riportate nel verbale di udienza.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e non sono contrarie a norme imperative, pertanto,
2 possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le condizioni relative:
-al mantenimento tra i coniugi:
1) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento
PRENDE ATTO delle condizioni pattuite rispetto alla minore, figlia del primo marito della ricorrente da cui è divorziata e delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Pescina (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio l'anno 2021 numero 8 parte Ufficio 1
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina Di FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 413/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 in Rieti (RI) e (c.f.: ) nato il [...] Parte_2 C.F._2
in Lecco (LC) e residenti in [...], Pescina (AQ) entrambi rappresentati difesi dall'avv. Stefano Ciccarelli presso il quale sono elettivamente domiciliati nel suo studio in Avezzano alla via Emilia n. 14, in virtù di procura in calce al ricorso congiunto;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 29.05.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni confermate all'udienza del 10.09.2025 e successivamente riportate:
CONDIZIONI
1 “1) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2) La casa familiare sita a Pescina (AQ) alla Via Roma n. 6, rimane nella disponibilità della madre ed il se ne allontanerà entro il 30.10.2025; Pt_2
3) il sig. nei limiti delle sue possibilità si dichiara disponibile a contribuire Pt_2 spontaneamente al mantenimento della minore, sebbene non sia sua figlia e la signora Pt_2 si dichiara disponibile a consentire al sig. la possibilità di vedere sua figlia secondo Pt_2 accordi tra i coniugi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 29.05.2025
[...]
E hanno adito congiuntamente Parte_1 Parte_2
il Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in Pescina (AQ) in data 6.12.2021, trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune l'anno 2021, numero 8, parte, Ufficio 1, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione non sono nati figli. La sig.ra ha avuto una figlia dal Parte_1
precedente matrimonio: nata il [...] a [...], già Persona_1
destinataria dei provvedimenti indicati nella sentenza di divorzio intervenuta tra i suoi genitori (affido congiunto, diritto di visita, mantenimento per la moglie e per la figlia).
All'udienza del 10 settembre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede le parti hanno confermato le condizioni così come riportate nel verbale di udienza.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e non sono contrarie a norme imperative, pertanto,
2 possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le condizioni relative:
-al mantenimento tra i coniugi:
1) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento
PRENDE ATTO delle condizioni pattuite rispetto alla minore, figlia del primo marito della ricorrente da cui è divorziata e delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Pescina (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio l'anno 2021 numero 8 parte Ufficio 1
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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