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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12036 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17084 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MANFREDI MARCO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. LEOPARDI PAOLO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.5.2024, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1875/2024, notificatole il 3.4.2024, con il quale il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € CP_1
17.365,64, a titolo di contributi e sanzioni in relazione alla posizione dei procacciatori
[...]
e . riqualificati dall'ente Controparte_2 CP_3 CP_4
previdenziale, a seguito di accertamento ispettivo, quali agenti di commercio.
A sostegno dell'opposizione, la società ha contestato l'operata riqualificazione evidenziando la mera occasionalità del rapporto intercorso con detti collaboratori sino al Contro 31.12.2018 e, con riferimento alla precisato che le parti stipulavano un contratto di
1 consulenza commerciale, ha evidenziato come tale accordo non avesse ad oggetto la promozione delle vendite, bensì, appunto una consulenza di tipo tecnico-commerciale.
Assumendo pertanto l'inesistenza di ogni obbligo contributivo, la società ha chiesto la revoca dell'ingiunzione opposta.
Tardivamente costituitasi in giudizio, ha contestato l'avversa domanda CP_1
della quale ha chiesto il rigetto.
1.Dalla documentazione depositata da , ed acquisita agli atti ai sensi dell'art. CP_1
421 c.p.c., tenuto conto di quanto indicato nel verbale ispettivo, emerge che la società opponente ha stipulato, in data 17.9.2018 un contratto di agenzia con la Controparte_2
(doc. 4 di parte ).
[...] CP_1
Anteriormente alla stipula di detto contratto risulta che la Controparte_2 di ha emesso 2 fatture, la n. 20 del 9.7.2018 per l'importo di € Controparte_2
3.060,00 e la n. 22 del 31.7.2018 per l'importo di € 3.774,00, entrambe recanti quale causale
“segnalazione clienti” (doc. 3 di ). CP_1
Pacifico inoltre che la società ha provveduto ad iscrivere detto agente a decorrere dal gennaio 2019, si osserva che contesta l'omesso versamento dei contributi, CP_1 malgrado la documentata emissione di fatture sia nei mesi di settembre, ottobre e novembre
2018 per segnalazioni clienti, sia nel periodo successivo al gennaio 2019, malgrado avvenuta iscrizione dell'agente e la documentata emissione di fatture.
Ebbene, con riferimento al periodo successivo al gennaio 2019, la società non spiega alcun motivo di opposizione, mentre per il periodo pregresso, la Contemporaneo contesta che il rapporto avesse le caratteristiche di stabilità tipiche dell'agenzia.
Il teste commercialista della società opponente, precisato che il Tes_1
è l'attuale legale rapp.nte della società opponente, nonché ex coniuge della CP_2
, amministratrice della all'epoca dei fatti per cui è Controparte_5 Parte_1 causa, ha escluso che il abbia mai avuto alcun vincolo di stabilità con la CP_2
, evidenziando piuttosto che il compenso fatturato riguardava sia occasionali Parte_1 segnalazioni di clienti fatte dal per aiutare la moglie nell'avvio della società, sia CP_2 il compenso per l'utilizzo da parte della dei locali della Parte_1 CP_2
Al riguardo si osserva la tardività del deposito documentale avente ad oggetto l'accordo suddetto, datato 1.1.2018, depositato dalla ricorrente solo con le note del
2 30.6.2025, anche in considerazione dell'omessa allegazione dei relativi fatti, emersi solo all'esito dell'audizione del teste Tes_1
In tale contesto, rilevato che le fatture emesse dalla hanno ad oggetto la sola CP_2
“segnalazione clienti”, risultano emesse a cadenza mensile per importi non indifferenti, e non risultano indicati gli affari sottesi a tali asserite occasionali segnalazioni;
vista anche la formalizzazione del rapporto di agenzia nel settembre 2018; ritiene il giudicante che possa ritenersi sufficientemente provata la stabilità del rapporto di collaborazione pacificamente intercorso fra la e la che dal gennaio 2019 risulta anche essere stata Parte_1 CP_2
denunciata all' quale agente. CP_1
Contro 2. Anche con riferimento alla posizione della la società contesta la stabilità del rapporto.
Ebbene dalla documentazione depositata in atti ed acquisita anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., emerge che detta società ha emesso n. 2 fatture nell'anno 2017 e n. 4 fatture nell'anno 2018, tutte non consecutive, senza alcuna cadenza fissa e per importi variabili, indicando quale causale: “segnalazioni di vendita eseguite in relazione ai cantieri” specificatamente indicati.
Inoltre detta A&G ha emesso nell'anno 2019 due fatture per complessivi € 5.000,00 circa, nonché una fattura nell'anno 2020 per l'importo di € 1.200,00 e una nell'anno 2021 per l'importo di € 1.400,00 per attività di “consulenza commerciale e promozione attività nella regione marche”.
Ebbene, l'esiguità degli importi fatturati, l'assenza di una cadenza fissa nell'emissione delle fatture, l'indicazione degli specifici cantieri per i quali è stata eseguita l'attività di segnalazione negli anni 2017 e 2018, non consentono di ritenere provata quella Contro stabilità essenziale per qualificare il rapporto intercorso con la quale rapporto di agenzia.
3. In tale contesto, il decreto ingiuntivo va revocato e, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve dichiararsi l'inesistenza del credito contributivo vantato da CP_1
Contro con riferimento alla posizione di mentre va dichiarata l'esistenza del credito contributivo, azionato in monitorio, con riferimento alla posizione di Controparte_2
di
[...] Controparte_2
3 4. Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti, stante il limitato accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'opposizione: revoca il decreto ingiuntivo n. 1875/2024; dichiara l'inesistenza del credito contributivo vantato da con riferimento CP_1
Contro alla posizione di dichiara l'esistenza della pretesa monitoria di con riferimento alla posizione CP_1
di Controparte_2 Controparte_2 compensa le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi
Roma 24.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17084 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MANFREDI MARCO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. LEOPARDI PAOLO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.5.2024, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1875/2024, notificatole il 3.4.2024, con il quale il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € CP_1
17.365,64, a titolo di contributi e sanzioni in relazione alla posizione dei procacciatori
[...]
e . riqualificati dall'ente Controparte_2 CP_3 CP_4
previdenziale, a seguito di accertamento ispettivo, quali agenti di commercio.
A sostegno dell'opposizione, la società ha contestato l'operata riqualificazione evidenziando la mera occasionalità del rapporto intercorso con detti collaboratori sino al Contro 31.12.2018 e, con riferimento alla precisato che le parti stipulavano un contratto di
1 consulenza commerciale, ha evidenziato come tale accordo non avesse ad oggetto la promozione delle vendite, bensì, appunto una consulenza di tipo tecnico-commerciale.
Assumendo pertanto l'inesistenza di ogni obbligo contributivo, la società ha chiesto la revoca dell'ingiunzione opposta.
Tardivamente costituitasi in giudizio, ha contestato l'avversa domanda CP_1
della quale ha chiesto il rigetto.
1.Dalla documentazione depositata da , ed acquisita agli atti ai sensi dell'art. CP_1
421 c.p.c., tenuto conto di quanto indicato nel verbale ispettivo, emerge che la società opponente ha stipulato, in data 17.9.2018 un contratto di agenzia con la Controparte_2
(doc. 4 di parte ).
[...] CP_1
Anteriormente alla stipula di detto contratto risulta che la Controparte_2 di ha emesso 2 fatture, la n. 20 del 9.7.2018 per l'importo di € Controparte_2
3.060,00 e la n. 22 del 31.7.2018 per l'importo di € 3.774,00, entrambe recanti quale causale
“segnalazione clienti” (doc. 3 di ). CP_1
Pacifico inoltre che la società ha provveduto ad iscrivere detto agente a decorrere dal gennaio 2019, si osserva che contesta l'omesso versamento dei contributi, CP_1 malgrado la documentata emissione di fatture sia nei mesi di settembre, ottobre e novembre
2018 per segnalazioni clienti, sia nel periodo successivo al gennaio 2019, malgrado avvenuta iscrizione dell'agente e la documentata emissione di fatture.
Ebbene, con riferimento al periodo successivo al gennaio 2019, la società non spiega alcun motivo di opposizione, mentre per il periodo pregresso, la Contemporaneo contesta che il rapporto avesse le caratteristiche di stabilità tipiche dell'agenzia.
Il teste commercialista della società opponente, precisato che il Tes_1
è l'attuale legale rapp.nte della società opponente, nonché ex coniuge della CP_2
, amministratrice della all'epoca dei fatti per cui è Controparte_5 Parte_1 causa, ha escluso che il abbia mai avuto alcun vincolo di stabilità con la CP_2
, evidenziando piuttosto che il compenso fatturato riguardava sia occasionali Parte_1 segnalazioni di clienti fatte dal per aiutare la moglie nell'avvio della società, sia CP_2 il compenso per l'utilizzo da parte della dei locali della Parte_1 CP_2
Al riguardo si osserva la tardività del deposito documentale avente ad oggetto l'accordo suddetto, datato 1.1.2018, depositato dalla ricorrente solo con le note del
2 30.6.2025, anche in considerazione dell'omessa allegazione dei relativi fatti, emersi solo all'esito dell'audizione del teste Tes_1
In tale contesto, rilevato che le fatture emesse dalla hanno ad oggetto la sola CP_2
“segnalazione clienti”, risultano emesse a cadenza mensile per importi non indifferenti, e non risultano indicati gli affari sottesi a tali asserite occasionali segnalazioni;
vista anche la formalizzazione del rapporto di agenzia nel settembre 2018; ritiene il giudicante che possa ritenersi sufficientemente provata la stabilità del rapporto di collaborazione pacificamente intercorso fra la e la che dal gennaio 2019 risulta anche essere stata Parte_1 CP_2
denunciata all' quale agente. CP_1
Contro 2. Anche con riferimento alla posizione della la società contesta la stabilità del rapporto.
Ebbene dalla documentazione depositata in atti ed acquisita anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., emerge che detta società ha emesso n. 2 fatture nell'anno 2017 e n. 4 fatture nell'anno 2018, tutte non consecutive, senza alcuna cadenza fissa e per importi variabili, indicando quale causale: “segnalazioni di vendita eseguite in relazione ai cantieri” specificatamente indicati.
Inoltre detta A&G ha emesso nell'anno 2019 due fatture per complessivi € 5.000,00 circa, nonché una fattura nell'anno 2020 per l'importo di € 1.200,00 e una nell'anno 2021 per l'importo di € 1.400,00 per attività di “consulenza commerciale e promozione attività nella regione marche”.
Ebbene, l'esiguità degli importi fatturati, l'assenza di una cadenza fissa nell'emissione delle fatture, l'indicazione degli specifici cantieri per i quali è stata eseguita l'attività di segnalazione negli anni 2017 e 2018, non consentono di ritenere provata quella Contro stabilità essenziale per qualificare il rapporto intercorso con la quale rapporto di agenzia.
3. In tale contesto, il decreto ingiuntivo va revocato e, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve dichiararsi l'inesistenza del credito contributivo vantato da CP_1
Contro con riferimento alla posizione di mentre va dichiarata l'esistenza del credito contributivo, azionato in monitorio, con riferimento alla posizione di Controparte_2
di
[...] Controparte_2
3 4. Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti, stante il limitato accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'opposizione: revoca il decreto ingiuntivo n. 1875/2024; dichiara l'inesistenza del credito contributivo vantato da con riferimento CP_1
Contro alla posizione di dichiara l'esistenza della pretesa monitoria di con riferimento alla posizione CP_1
di Controparte_2 Controparte_2 compensa le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi
Roma 24.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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