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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 02/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 614/2023
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est. dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 614/2023 V.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 c.c., per la regolamentazione della responsabilità genitoriale promosso da nata a [...] il [...], C.F. residente in [...]C.F._1
Rivarolo C.se (TO), Via Mastri n. 32/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara LAURINO, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Torino, Via
Confienza n. 10 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 26.01.2023, ricorrente contro nato a [...] il [...], residente Rivarolo Canavese Controparte_1
(TO), Via Maria Baudino n.8, C.F. , rappresentato e difesa C.F._2 dall'Avvocato Manuel Peretti, domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in Banchette (TO), Via Tafano n. 1/A, come da delega in atti resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE come da note depositate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere i documenti prodotti;
NEL MERITO: affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, con conseguente condivisione delle scelte di maggiore interesse idonee ad incidere sullo sviluppo della personalità del minore
(istruzione, educazione, religione, salute, tempo libero ecc.); tali decisioni dovranno, quindi, essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio fatte salve, ovviamente, le situazioni eccezionali e straordinarie che potrebbero richiedere interventi urgenti, purché le relative decisioni vengano comunque sempre e tempestivamente riferite all'altro genitore;
la responsabilità genitoriale verrà invece esercitata separatamente da ciascun genitore, quando avrà il figlio con sé, in merito alle questioni di ordinaria amministrazione ed alle decisioni del quotidiano, fatto salvo il dovere di informare della scelta l'altro genitore;
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità, salvo diversi accordi fra i genitori:
- due giorni infrasettimanali dalle ore 16:00 dall'uscita dalla scuola materna sino alla mattina seguente con riaccompagno a scuola, il martedì e il giovedì;
- un fine settimana ogni 15 giorni;
- le festività natalizie il minore le trascorrerà, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre con la mamma negli anni dispari e con il papà negli anni pari;
dal 31 dicembre al 6 gennaio con la mamma negli anni pari e con il papà negli anni dispari;
sempre ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con la mamma negli anni dispari e con il papà negli anni pari e il Lunedì dell'Angelo con la mamma negli anni pari e con il papà negli anni dispari;
le vacanze di carnevale saranno anch'esse alternate mamma negli anni dispari e il papà negli anni pari); le altre festività saranno trascorse alternativamente tra loro (se collegate ad un ponte saranno festeggiate con il genitore con cui starà il week-end), mentre il minore starà con il genitore di riferimento durante la festa del papà o della mamma, compatibilmente con gli orari lavorativi dei genitori.
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti si impegnano a comunicarsi, inoltre, vicendevolmente, il luogo di vacanza e la reperibilità del minore (località ed indirizzo di villeggiatura, nonché numero di telefono);
Pag. 2 di 12 - il giorno del compleanno il minore lo trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, compatibilmente con gli orari lavorativi dei medesimi;
- nei momenti in cui , minore in tenerissima età, dovesse accusare sintomi Per_1 influenzali o simili accertati dal pediatra, resterà necessariamente con la mamma. il papà verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma Per_1 di euro 350,00 al mese, rivalutabile di anno in anno secondo l'indice ISTAT, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con accredito sul conto Pt_1 corrente dalla medesima;
Ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche e medico- sanitarie non coperte dal S.S.N facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al “Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea, dott. Carlomaria Garbellotto, e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea. Tutte le spese da suddividersi al 50% andranno preventivate documentate e previamente concordate;
Le parti si rilasciano libero assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
Con vittoria di spese, onorari, rimborso ex art. 14 T.F., CPA e competenze tutte.”
PER IL RESISTENTE come da note depositate: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Ivrea Voglia, per le causali di cui in narrativa, adottati tutti i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse del minore : Dato atto che Persona_2 il sig. ha perso il lavoro riacquisito solamente in data 08.04.2024 e sostiene CP_1 attualmente spese di mutuo e mantenimento di altra figlia nata successivamente dall'instaurazione del presente procedimento,
Affidare in via condivisa il minore con residenza presso la madre e Persona_2 collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore;
Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del minore quando lo ha presso di sé;
Disporre che le spese extra siano ripartite tra i genitori al 50% o, in subordine che siano a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella restante misura del 30%; in particolare spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche, ludiche, sportive e ricreative del minore, preventivamente concordate, se non necessitate, e successivamente documentate, con espresso richiamo al Protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea siglato tra magistrati ed avvocati nell'anno 2016.
Pag. 3 di 12 Mantenere la presa in carico del nucleo famigliare presso i competenti nuclei di NPI ed i
Servizi Sociali, con offerta ai genitori ed al minore del supporto ritenuto utile e necessario in termini di sostegno alla genitorialità e mediazione;
Disporre che l'assegno unico e universale sia percepito al 50% tra i sig.ri e CP_1
. Pt_1
In subordine, ove il Giudice avesse a ritenere necessaria la prosecuzione del procedimento in sede istruttoria, si rassegnano le seguenti istanze
In via istruttoria
Ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capi di prova di seguito indicati, anteponendo agli stessi la locuzione “vero che” :
1) dall'ottobre 2022 in modo crescente si comporta con scatti di ira, irrequietezza, Per_1 agiti violenti che si estrinsecano in morsi, botte, rottura di oggetti, eloquio inadeguato all'età (parolacce), discontrollo (Testi: Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
); Testimone_4
2) La sig.ra omette di portare il piccolo dal Pediatra per le visite di Pt_1 Per_1 controllo e le cure quando è malato (Testi: , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
); Testimone_4
3) viene settimanalmente sentito piangere a lungo e urlare in casa della sig.ra Per_1
(Testi: , (si rammostri al Pt_1 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 teste il doc. 3);
4) La sig.ra è solita urlare e litigare con il compagno alla presenza del figlio minore Pt_1
(Testi: , ; Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
5) La IG.ra è solita picchiare il piccolo per farlo dormire e per azzittirlo o Pt_1 Per_1 calmarlo. Testi: , , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, ;
[...] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
6) è stato visto spaventato e piangente e ciò a seguito di litigi della madre con il Per_1 compagno presso l'abitazione materna (Testi: , Testimone_5 Testimone_6 [...]
Tes_7 Testimone_8 Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
);
[...]
7) L'amministratore del Condominio di via Mastri 32 Rivarolo C.se ha ricevuto lamentele dei condomini - ed in particolare dalla vicina di casa della parte ricorrente - per via delle urla di adulti e pianti del piccolo che provenivano dall'appartamento della sig.ra Per_1
e del forte odore di fumo di cannabis e hashish. Testi: Pt_1 Testimone_5 Tes_9
,
[...] Testimone_7 Testimone_8
Pag. 4 di 12 8) La sig.ra frequenta presso l'abitazione ed alla presenza del figlio IO Pt_1 tossicodipendenti e pregiudicati. Testi: , Testimone_5 Testimone_9 [...]
Tes_7 Testimone_8
9) La sig.ra fa uso di “cannabis” in casa ed alla presenza del minore. Pt_1
SI INDICANO QUALI TESTIMONI DA SENTIRE SU CAPI INDICATI:
, Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
, Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
Istanza di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Disporsi CTU medico psicologica e/o psichiatrica volta ad accertare la capacità genitoriali delle parti, nonché la sussistenza di possibili pregiudizi per il figlio minore derivanti dal rapporto madre / figlio e gli strumenti idonei da applicare.
In ogni caso, eventualmente all'esito dell'escussione testimoniale, Voglia il Tribunale disporre consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente conferimento al designando CTU del seguente quesito: “esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta dalla parti, acquisite, se ritenuto opportuno, informazioni dalle persone informate sui fatti:
a) Accerti il CTU quale sia l'attuale situazione personale del minore, dica se i suoi sviluppi evolutivi e la sua serenità risulti pregiudicate e, in caso positivo, descriva il pregiudizio, la causa e la sua gravità;
b) Descriva le caratteristiche di personalità dei genitori, accerti se l'uno o l'altro presentino disturbi di personalità o patologie psichiatriche e, in caso positivo, dica se tali disturbi o patologie compromettano ed in che misura le capacità genitoriali;
c) Verifichi e descriva la relazione dei genitori con il bambino ed il legame di attaccamento maturato nei confronti dei genitori;
d) Dica se il disagio riscontrato nel minore sia causalmente correlato al comportamento e/o modalità relazionali dell'uno o dell'altro genitore verso il figlio;
e) Individui i comportamenti genitoriali, le scelte di vita e gli interventi di supporto ai genitori e/o al bambino che sarebbero necessari nell'interesse dello stesso.
f) Suggerisca quale sia nell'interesse del minore il regime di affidamento, di collocazione e di visita da prediligere.
IN OGNI CASO Con il favore delle spese di lite.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 12 Con ricorso iscritto in data 27.02.2023, evocava in giudizio Parte_1 [...]
premettendo che dalla relazione tra le parti è nato il minore CP_1
in Ivrea (TO) il 20.01.2020. La ricorrente ha chiesto disporsi l'affido Per_1 condiviso del minore con collocazione prevalente presso di lei con regolamentazione dei tempi con il padre (sempre con la madre in caso di malattia), lamentando che il padre quando aveva il figlio con sé bloccava ogni contatto con la madre e che la nuova compagna di quest'ultimo fosse troppo intrusiva.
Il padre nel costituirsi in giudizio ha chiesto disporsi l'affido esclusivo rafforzato di al papà, con visite madre/figlio in luogo protetto, sostenendo che la Per_1 madre, che era solita portare il bambino all'asilo anche quando era ammalato e anche picchiarlo (non riuscendo neanche a gestire le reazioni del figlio), avesse frequentazioni non adeguate che imponeva anche al figlio.
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La delicata situazione delineata dalla ricorrente ha comportato l'attivazione immediata dei Servizi Sociali e di CP_2
Nella relazione trasmessa dal SER.D. in data 24.11.2023, si evidenzia che la madre ha negato ogni uso di droghe o alcool e si è sottoposta a valutazione psicodiagnostica (dalla quale non sono emersi elementi riferibili ad abuso/uso di stupefacenti o alcool) oltre che ad esame tossicologico a matrice cheratinica, con esito negativo per tutte le sostanze ricercate.
Dalle prime relazioni trasmesse dalla (in data 30.11.2023) e dal CISS 38 Pt_2
(in data 30.11.2023), emerge in estrema sintesi che:
“- vi è conflittualità tra i genitori: a giugno 2022, a seguito della separazione con il padre, la mamma ha iniziato a lavorare e sulla base dei suoi turni organizzavano i giorni in cui il bambino stava con il papà e quelli in cui stava con la mamma. A Dicembre 2022 si è reso necessario un intervento dei carabinieri perché il papà non voleva riportare alla Per_1 mamma;
- la madre racconta che il primo giorno della scuola dell'infanzia di , ha Per_1 accompagnato da sola il figlio perché il papà si sarebbe presentato solo se fosse potuta venire anche la sua compagna, ma la mamma non ha voluto (perché, pur contenta che la compagna del padre sia affezionata al figlio, trova sia troppo ingerente nel rapporto genitoriale); quando, durante il colloquio, si inizia a parlare dell'attuale compagno della mamma vi è un aumento di tensione significativo tra i genitori. Il signor crede CP_1
Pag. 6 di 12 che la madre abbia fatto conoscere al suo compagno (il bambino riconosce questo Per_1 signore in una fotografia) e non ne è contento perché per lui è un estraneo, la mamma invece nega questo fatto e sostiene di averlo fatto vedere al bambino solo in una fotografia dicendo essere un suo amico;
il padre dice che entrambi hanno un passato di droga, e la madre a questo proposito riferisce che il papà “fuma ancora le canne” mentre lei invece ha smesso quando è rimasta incinta. La sig.ra , quanto alle manifestate preoccupazioni Pt_1 del padre per la frequentazione con il nuovo compagno (che sostiene essere in carcere per fatti del 2012) riferisce che anche il sig. è stato in carcere in passato, e, quindi CP_1 dovrebbe sapere che dagli errori si può cambiare comportamento;
- la madre dichiara di non essere preoccupata che stia con il padre (anche se non
Per_1 condivide alcuni interventi fatti senza neanche ascoltare la pediatra), ma ritiene necessario che stia di più con lei perché il bambino “ne ha bisogno”; il padre è preoccupato con chi la madre farà crescere e aggiunge “però lei è la mamma” spiegando che non potrebbe
Per_1 mai negare la mamma ad un figlio e riconoscendo che ora cerca la figura della
Per_1 madre;
a domanda rispetto al fornire una reciproca qualità genitoriale, il papà dice che una qualità della mamma nel suo essere genitore è l'organizzazione “sa se deve fare una
Per_1 gita, se deve portare la merenda, è due passi avanti”; la mamma invece come qualità del padre riconosce il suo essere più giocherellone. , confermano entrambi, non parla
Per_1 mai male né del papà né della mamma;
- entrambi si dichiarano d'accordo all'ipotesi di iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità congiuntamente. La mamma, inoltre, ritiene che “non farebbe male” al bambino vedere una psicologa;
- le maestre del minore lo hanno descritto come un bambino sereno, contento ed entusiasta che nota tutti i cambiamenti;
fatica ad accettare il rifiuto e tende ad essere poco tollerante alla frustrazione;
- si ritiene utile, per la conflittualità e le difficoltà comunicative tra i genitori, l'attivazione di sostegno alla genitorialità che entrambi i genitori hanno accettato;
- si valuterà congiuntamente l'attivazione di un successivo intervento di mediazione familiare e la presa in carico del minore per eventuali approfondimenti sugli aspetti comportamentali;
- il padre, sempre presente la compagna, ha dichiarato che sono in attesa di una figlia;
alla visita domiciliare il figlio (n. 20.1.2020) è parso riferirsi al padre per gli aspetti Per_1 ludici ed alla compagna del padre per il resto, come peraltro il padre che pare avere nella nuova compagna un forte sostegno;
Pag. 7 di 12 - dalla visita domiciliare presso la madre è emersa una buona relazione madre/figlio;
- ad una prima osservazione entrambe le figure genitoriali sono parse adeguate ai bisogni evolutivi e di accudimento del minore;
”
Nelle ultime relazioni di aggiornamento i Servizi e CISS 38 evidenziano Pt_2 in massima sintesi che:
“vista la buona adesione di entrambi i genitori al percorso alla genitorialità appare importante avviare un percorso di mediazione familiare che supportarli nella gestione del figlio mediante una comunicazione funzionale ed efficace.
Ad oggi si riscontra una conflittualità latente che in alcuni momenti tende riemergere e riaffiorare. Rispetto alla domanda di regime di frequentazione e collocazione del minore verso ciascun genitore la scrivente ritiene come la fruizione di un percorso di mediazione familiare possa permettere di giungere ad una definizione di un'organizzazione condivisa ed accordata. Si ritiene inoltre per quanto concerne il regime di affido, come l'affido condiviso corrisponda in termini di responsabilità ad entrambi i genitori mediante una adeguata assunzione in termini di responsabilità e scelte che riguardano la cura e la crescita del figlio minore.”
“Entrambi i genitori mostrano di conoscere , parlano di lui con note affettive e sono Per_1 interessati al suo benessere. Rispetto alla genitorialità non si ravvisano, ad oggi, elementi di criticità nel loro legame affettivo con e nel loro rapporto con lui. Per_1
Ad oggi i genitori non notano elementi particolarmente preoccupanti da parte loro, che richiedano una presa in carico sanitaria del minore.
In accordo con il S. Sociale ad oggi si considera utile un lavoro sul ridimensionamento della conflittualità e della diffidenza ancora presente tra gli adulti, che favorisca il miglioramento dell'esercizio di una genitorialità condivisa permettendo di trovare accordi condivisi su questioni maggiormente di tipo organizzativo, tramite l'attivazione di un percorso di mediazione famigliare gestito dal S. Sociale.”
Non risulta che i Servizi sociali abbiano inviato, nelle more della definizione del procedimento, segnalazioni di situazioni di criticità.
La domanda della madre di affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, cui nelle conclusioni ha aderito anche il padre, può essere accolta nei limiti di cui al dispositivo per le motivazioni di seguito esplicitate.
Pag. 8 di 12 Con provvedimento provvisorio ed urgente del 6.7.2023, reso sulla base della situazione emersa, in attesa di necessari approfondimenti dei Servizi (cui è stato dato apposito mandato, è stato disposto l'affido condiviso del figlio ai Per_1 genitori, con residenza presso la madre e collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore;
il mantenimento del minore come di seguito indicato.
Alla luce anche delle relazioni di aggiornamento fatte pervenire dai Servizi (come sopra sinteticamente riportate) oltre che del tenore delle difese delle parti, appare opportuno, nell'interesse superiore della prole, confermare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore, con facoltà dell'altro genitore di effettuare chiamate e/o videochiamate con il figlio in orario da concordare (in caso di disaccordo alle ore 20:00). Dagli approfondimenti effettuati è, infatti, emerso che nonostante una conflittualità latente, entrambi genitori appaiono capaci di adempiere alla loro responsabilità genitoriale non emergendo carenze di idoneità della madre (come inizialmente lamentate dal padre a sostegno della domanda di affido esclusivo, poi non reiterata) e pregiudizi per l'interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori. Nemmeno sono emersi elementi che possano far ritenere non adeguato nell'interesse del minore il mantenimento dell'attuale regime di collocazione alternata di Per_1 presso ciascun genitore settimanalmente.
I genitori dovranno seguire, però, un percorso di mediazione familiare come indicato dai Servizi incaricati, oltre che di sostegno alla genitorialità al fine di attenuarne la conflittualità ed individuare, nel superiore interesse di , spazi Per_1 di genitorialità condivisa.
E' necessario, dunque, che i Servizi incaricati proseguano con l'attività di presa in carico e di monitoraggio di entrambi i genitori e del minore, in particolare, con un percorso di mediazione familiare come dagli stessi indicato, al fine di eliminare situazioni di conflittualità dei genitori che possano nuocere al benessere di
, con l'onore di segnalare al P.M. presso il Tribunale per i Minori Per_1 competente, situazioni di gravissimo pregiudizio per il figlio che possano sorgere nel prosieguo.
Sulle istanze istruttorie reiterate dal resistente in sede di precisazione delle conclusioni, queste erano già state disattese nell'udienza del 12 dicembre 2023, tenuta con le modalità ex art 127 ter cpc. Ed infatti si è ritenuto non accoglibile
Pag. 9 di 12 l'istanza di interrogatorio formale e testi su tutti i capi articolati, risultando gli stessi formulati in maniera generica e valutativa (assolutamente privi di contestualizzazione), ma soprattutto richiedendo ai testi di esprimere valutazioni sulla personalità o sulla capacità genitoriale della madre, valutazioni che appunto non possono essere demandate ai testi;
allo stesso modo è stata rigettata l'istanza di disporre CTU formulata dal convenuto, non essendo emersi, nonostante le indagini dei Servizi Sociali, di NPI e del SerD, carenze genitoriali gravi nè indici di assoluta inadeguatezza dell'uno o dell'altro genitore ma solo incomunicabilità e forte conflittualità, peraltro neanche da quanto dichiarato dai genitori ai Servizi incaricati.
Occorre ora procedere all'esame delle questioni economiche relative alle istanze formulate in tema di mantenimento.
Sul punto va inizialmente premesso che, l'art. 155 c.c., comma IV°, statuisce le regole concernenti tanto la regolamentazione delle modalità di contribuzione
(mantenimento diretto/indiretto), quanto l'entità della stessa (criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento), fissando come imprescindibile il rispetto del principio di proporzionalità, richiamato dagli artt. 147 e 148 c.c.. Ed invero, la regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito ed alle sue capacità patrimoniali. In applicazione di essa, pertanto, ove necessario, deve essere disposta la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, tenendo conto altresì dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Il quantum di tale contribuzione, va determinato sulla base di una serie di paramenti di riferimento, indicati negli artt. 147, 148, 155, 316 bis c.c., da adattare alle singole fattispecie concrete e che tengano conto della complessiva capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, oltre che del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale.
L'art. 147 c.c. impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin
Pag. 10 di 12 quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri, è costituito non solo dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (art. 148 c.c.). La determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Sul punto, con provvedimento del 6 luglio 2023, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, è stato disposto provvisoriamente che che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del minore quando lo ha presso di sé; le spese extra, spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche straordinarie (concordate e documentate), a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella restante misura del 30%.
Nel caso di specie, dalle complessive risultanze di causa è emerso che: il padre ha dichiarato nel 2022 reddito di euro 34.000 circa, di percepire attualmente una retribuzione media mensile di € 1.500,00; di essere divenuto nuovamente padre ed ha quindi un ulteriore carico famigliare;
di pagare un mutuo di euro 850,00 euro mensili;
utenze bollette, auto ecc. 200,00 euro mensili;
la madre ha dichiarato invece un reddito per il 2021 di euro 10.127,00; 14.906,00 nel
2022; 18.812,00 nel 2023; una retribuzione mensile di euro 1.300,00, con contratto determinato;
e di pagare un canone di locazione di € 480,00 mensili.
Alla luce di quanto sopra riportato, appare congruo, dunque, confermare che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del minore quando lo ha presso di sé, e in ordine alle spese extra assegno a carico del padre nella misura del
70% e nel restante 30% a carico della madre, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea del
24.6.2023.
L'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio finalizzato solo alla miglior tutela del minore e caratterizzato dalla circostanza che nessuna delle parti ha
Pag. 11 di 12 conseguito un integrale accoglimento di tutte le proprie domande e istanze, sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento parziale delle conclusioni di parte ricorrente, così provvede:
a) dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore, con facoltà dell'altro genitore di effettuare chiamate e/o videochiamate con il figlio in orario da concordare (in caso di disaccordo alle ore 20:00);
b) dispone la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale di entrambi i genitori (che dovranno seguire un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità) e del minore, nonché, della prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva per il minore;
i Servizi incaricati avranno l'onere di segnalare al P.M. presso il Tribunale per Minori competente, condotte dell'uno o dell'altro genitore di gravissimo pregiudizio per il figlio;
c) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del minore quando lo ha presso di sé, e alle spese extra assegno a carico del padre nella misura del 70% e del restante 30% a carico della madre, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea del 24.6.2023;
c) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 31 luglio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 614/2023
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est. dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 614/2023 V.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 c.c., per la regolamentazione della responsabilità genitoriale promosso da nata a [...] il [...], C.F. residente in [...]C.F._1
Rivarolo C.se (TO), Via Mastri n. 32/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara LAURINO, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Torino, Via
Confienza n. 10 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 26.01.2023, ricorrente contro nato a [...] il [...], residente Rivarolo Canavese Controparte_1
(TO), Via Maria Baudino n.8, C.F. , rappresentato e difesa C.F._2 dall'Avvocato Manuel Peretti, domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in Banchette (TO), Via Tafano n. 1/A, come da delega in atti resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE come da note depositate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere i documenti prodotti;
NEL MERITO: affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, con conseguente condivisione delle scelte di maggiore interesse idonee ad incidere sullo sviluppo della personalità del minore
(istruzione, educazione, religione, salute, tempo libero ecc.); tali decisioni dovranno, quindi, essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio fatte salve, ovviamente, le situazioni eccezionali e straordinarie che potrebbero richiedere interventi urgenti, purché le relative decisioni vengano comunque sempre e tempestivamente riferite all'altro genitore;
la responsabilità genitoriale verrà invece esercitata separatamente da ciascun genitore, quando avrà il figlio con sé, in merito alle questioni di ordinaria amministrazione ed alle decisioni del quotidiano, fatto salvo il dovere di informare della scelta l'altro genitore;
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità, salvo diversi accordi fra i genitori:
- due giorni infrasettimanali dalle ore 16:00 dall'uscita dalla scuola materna sino alla mattina seguente con riaccompagno a scuola, il martedì e il giovedì;
- un fine settimana ogni 15 giorni;
- le festività natalizie il minore le trascorrerà, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre con la mamma negli anni dispari e con il papà negli anni pari;
dal 31 dicembre al 6 gennaio con la mamma negli anni pari e con il papà negli anni dispari;
sempre ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con la mamma negli anni dispari e con il papà negli anni pari e il Lunedì dell'Angelo con la mamma negli anni pari e con il papà negli anni dispari;
le vacanze di carnevale saranno anch'esse alternate mamma negli anni dispari e il papà negli anni pari); le altre festività saranno trascorse alternativamente tra loro (se collegate ad un ponte saranno festeggiate con il genitore con cui starà il week-end), mentre il minore starà con il genitore di riferimento durante la festa del papà o della mamma, compatibilmente con gli orari lavorativi dei genitori.
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti si impegnano a comunicarsi, inoltre, vicendevolmente, il luogo di vacanza e la reperibilità del minore (località ed indirizzo di villeggiatura, nonché numero di telefono);
Pag. 2 di 12 - il giorno del compleanno il minore lo trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, compatibilmente con gli orari lavorativi dei medesimi;
- nei momenti in cui , minore in tenerissima età, dovesse accusare sintomi Per_1 influenzali o simili accertati dal pediatra, resterà necessariamente con la mamma. il papà verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma Per_1 di euro 350,00 al mese, rivalutabile di anno in anno secondo l'indice ISTAT, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con accredito sul conto Pt_1 corrente dalla medesima;
Ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche e medico- sanitarie non coperte dal S.S.N facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al “Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea, dott. Carlomaria Garbellotto, e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea. Tutte le spese da suddividersi al 50% andranno preventivate documentate e previamente concordate;
Le parti si rilasciano libero assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
Con vittoria di spese, onorari, rimborso ex art. 14 T.F., CPA e competenze tutte.”
PER IL RESISTENTE come da note depositate: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Ivrea Voglia, per le causali di cui in narrativa, adottati tutti i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse del minore : Dato atto che Persona_2 il sig. ha perso il lavoro riacquisito solamente in data 08.04.2024 e sostiene CP_1 attualmente spese di mutuo e mantenimento di altra figlia nata successivamente dall'instaurazione del presente procedimento,
Affidare in via condivisa il minore con residenza presso la madre e Persona_2 collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore;
Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del minore quando lo ha presso di sé;
Disporre che le spese extra siano ripartite tra i genitori al 50% o, in subordine che siano a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella restante misura del 30%; in particolare spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche, ludiche, sportive e ricreative del minore, preventivamente concordate, se non necessitate, e successivamente documentate, con espresso richiamo al Protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea siglato tra magistrati ed avvocati nell'anno 2016.
Pag. 3 di 12 Mantenere la presa in carico del nucleo famigliare presso i competenti nuclei di NPI ed i
Servizi Sociali, con offerta ai genitori ed al minore del supporto ritenuto utile e necessario in termini di sostegno alla genitorialità e mediazione;
Disporre che l'assegno unico e universale sia percepito al 50% tra i sig.ri e CP_1
. Pt_1
In subordine, ove il Giudice avesse a ritenere necessaria la prosecuzione del procedimento in sede istruttoria, si rassegnano le seguenti istanze
In via istruttoria
Ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capi di prova di seguito indicati, anteponendo agli stessi la locuzione “vero che” :
1) dall'ottobre 2022 in modo crescente si comporta con scatti di ira, irrequietezza, Per_1 agiti violenti che si estrinsecano in morsi, botte, rottura di oggetti, eloquio inadeguato all'età (parolacce), discontrollo (Testi: Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
); Testimone_4
2) La sig.ra omette di portare il piccolo dal Pediatra per le visite di Pt_1 Per_1 controllo e le cure quando è malato (Testi: , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
); Testimone_4
3) viene settimanalmente sentito piangere a lungo e urlare in casa della sig.ra Per_1
(Testi: , (si rammostri al Pt_1 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 teste il doc. 3);
4) La sig.ra è solita urlare e litigare con il compagno alla presenza del figlio minore Pt_1
(Testi: , ; Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
5) La IG.ra è solita picchiare il piccolo per farlo dormire e per azzittirlo o Pt_1 Per_1 calmarlo. Testi: , , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, ;
[...] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
6) è stato visto spaventato e piangente e ciò a seguito di litigi della madre con il Per_1 compagno presso l'abitazione materna (Testi: , Testimone_5 Testimone_6 [...]
Tes_7 Testimone_8 Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
);
[...]
7) L'amministratore del Condominio di via Mastri 32 Rivarolo C.se ha ricevuto lamentele dei condomini - ed in particolare dalla vicina di casa della parte ricorrente - per via delle urla di adulti e pianti del piccolo che provenivano dall'appartamento della sig.ra Per_1
e del forte odore di fumo di cannabis e hashish. Testi: Pt_1 Testimone_5 Tes_9
,
[...] Testimone_7 Testimone_8
Pag. 4 di 12 8) La sig.ra frequenta presso l'abitazione ed alla presenza del figlio IO Pt_1 tossicodipendenti e pregiudicati. Testi: , Testimone_5 Testimone_9 [...]
Tes_7 Testimone_8
9) La sig.ra fa uso di “cannabis” in casa ed alla presenza del minore. Pt_1
SI INDICANO QUALI TESTIMONI DA SENTIRE SU CAPI INDICATI:
, Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
, Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
Istanza di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Disporsi CTU medico psicologica e/o psichiatrica volta ad accertare la capacità genitoriali delle parti, nonché la sussistenza di possibili pregiudizi per il figlio minore derivanti dal rapporto madre / figlio e gli strumenti idonei da applicare.
In ogni caso, eventualmente all'esito dell'escussione testimoniale, Voglia il Tribunale disporre consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente conferimento al designando CTU del seguente quesito: “esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta dalla parti, acquisite, se ritenuto opportuno, informazioni dalle persone informate sui fatti:
a) Accerti il CTU quale sia l'attuale situazione personale del minore, dica se i suoi sviluppi evolutivi e la sua serenità risulti pregiudicate e, in caso positivo, descriva il pregiudizio, la causa e la sua gravità;
b) Descriva le caratteristiche di personalità dei genitori, accerti se l'uno o l'altro presentino disturbi di personalità o patologie psichiatriche e, in caso positivo, dica se tali disturbi o patologie compromettano ed in che misura le capacità genitoriali;
c) Verifichi e descriva la relazione dei genitori con il bambino ed il legame di attaccamento maturato nei confronti dei genitori;
d) Dica se il disagio riscontrato nel minore sia causalmente correlato al comportamento e/o modalità relazionali dell'uno o dell'altro genitore verso il figlio;
e) Individui i comportamenti genitoriali, le scelte di vita e gli interventi di supporto ai genitori e/o al bambino che sarebbero necessari nell'interesse dello stesso.
f) Suggerisca quale sia nell'interesse del minore il regime di affidamento, di collocazione e di visita da prediligere.
IN OGNI CASO Con il favore delle spese di lite.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 12 Con ricorso iscritto in data 27.02.2023, evocava in giudizio Parte_1 [...]
premettendo che dalla relazione tra le parti è nato il minore CP_1
in Ivrea (TO) il 20.01.2020. La ricorrente ha chiesto disporsi l'affido Per_1 condiviso del minore con collocazione prevalente presso di lei con regolamentazione dei tempi con il padre (sempre con la madre in caso di malattia), lamentando che il padre quando aveva il figlio con sé bloccava ogni contatto con la madre e che la nuova compagna di quest'ultimo fosse troppo intrusiva.
Il padre nel costituirsi in giudizio ha chiesto disporsi l'affido esclusivo rafforzato di al papà, con visite madre/figlio in luogo protetto, sostenendo che la Per_1 madre, che era solita portare il bambino all'asilo anche quando era ammalato e anche picchiarlo (non riuscendo neanche a gestire le reazioni del figlio), avesse frequentazioni non adeguate che imponeva anche al figlio.
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La delicata situazione delineata dalla ricorrente ha comportato l'attivazione immediata dei Servizi Sociali e di CP_2
Nella relazione trasmessa dal SER.D. in data 24.11.2023, si evidenzia che la madre ha negato ogni uso di droghe o alcool e si è sottoposta a valutazione psicodiagnostica (dalla quale non sono emersi elementi riferibili ad abuso/uso di stupefacenti o alcool) oltre che ad esame tossicologico a matrice cheratinica, con esito negativo per tutte le sostanze ricercate.
Dalle prime relazioni trasmesse dalla (in data 30.11.2023) e dal CISS 38 Pt_2
(in data 30.11.2023), emerge in estrema sintesi che:
“- vi è conflittualità tra i genitori: a giugno 2022, a seguito della separazione con il padre, la mamma ha iniziato a lavorare e sulla base dei suoi turni organizzavano i giorni in cui il bambino stava con il papà e quelli in cui stava con la mamma. A Dicembre 2022 si è reso necessario un intervento dei carabinieri perché il papà non voleva riportare alla Per_1 mamma;
- la madre racconta che il primo giorno della scuola dell'infanzia di , ha Per_1 accompagnato da sola il figlio perché il papà si sarebbe presentato solo se fosse potuta venire anche la sua compagna, ma la mamma non ha voluto (perché, pur contenta che la compagna del padre sia affezionata al figlio, trova sia troppo ingerente nel rapporto genitoriale); quando, durante il colloquio, si inizia a parlare dell'attuale compagno della mamma vi è un aumento di tensione significativo tra i genitori. Il signor crede CP_1
Pag. 6 di 12 che la madre abbia fatto conoscere al suo compagno (il bambino riconosce questo Per_1 signore in una fotografia) e non ne è contento perché per lui è un estraneo, la mamma invece nega questo fatto e sostiene di averlo fatto vedere al bambino solo in una fotografia dicendo essere un suo amico;
il padre dice che entrambi hanno un passato di droga, e la madre a questo proposito riferisce che il papà “fuma ancora le canne” mentre lei invece ha smesso quando è rimasta incinta. La sig.ra , quanto alle manifestate preoccupazioni Pt_1 del padre per la frequentazione con il nuovo compagno (che sostiene essere in carcere per fatti del 2012) riferisce che anche il sig. è stato in carcere in passato, e, quindi CP_1 dovrebbe sapere che dagli errori si può cambiare comportamento;
- la madre dichiara di non essere preoccupata che stia con il padre (anche se non
Per_1 condivide alcuni interventi fatti senza neanche ascoltare la pediatra), ma ritiene necessario che stia di più con lei perché il bambino “ne ha bisogno”; il padre è preoccupato con chi la madre farà crescere e aggiunge “però lei è la mamma” spiegando che non potrebbe
Per_1 mai negare la mamma ad un figlio e riconoscendo che ora cerca la figura della
Per_1 madre;
a domanda rispetto al fornire una reciproca qualità genitoriale, il papà dice che una qualità della mamma nel suo essere genitore è l'organizzazione “sa se deve fare una
Per_1 gita, se deve portare la merenda, è due passi avanti”; la mamma invece come qualità del padre riconosce il suo essere più giocherellone. , confermano entrambi, non parla
Per_1 mai male né del papà né della mamma;
- entrambi si dichiarano d'accordo all'ipotesi di iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità congiuntamente. La mamma, inoltre, ritiene che “non farebbe male” al bambino vedere una psicologa;
- le maestre del minore lo hanno descritto come un bambino sereno, contento ed entusiasta che nota tutti i cambiamenti;
fatica ad accettare il rifiuto e tende ad essere poco tollerante alla frustrazione;
- si ritiene utile, per la conflittualità e le difficoltà comunicative tra i genitori, l'attivazione di sostegno alla genitorialità che entrambi i genitori hanno accettato;
- si valuterà congiuntamente l'attivazione di un successivo intervento di mediazione familiare e la presa in carico del minore per eventuali approfondimenti sugli aspetti comportamentali;
- il padre, sempre presente la compagna, ha dichiarato che sono in attesa di una figlia;
alla visita domiciliare il figlio (n. 20.1.2020) è parso riferirsi al padre per gli aspetti Per_1 ludici ed alla compagna del padre per il resto, come peraltro il padre che pare avere nella nuova compagna un forte sostegno;
Pag. 7 di 12 - dalla visita domiciliare presso la madre è emersa una buona relazione madre/figlio;
- ad una prima osservazione entrambe le figure genitoriali sono parse adeguate ai bisogni evolutivi e di accudimento del minore;
”
Nelle ultime relazioni di aggiornamento i Servizi e CISS 38 evidenziano Pt_2 in massima sintesi che:
“vista la buona adesione di entrambi i genitori al percorso alla genitorialità appare importante avviare un percorso di mediazione familiare che supportarli nella gestione del figlio mediante una comunicazione funzionale ed efficace.
Ad oggi si riscontra una conflittualità latente che in alcuni momenti tende riemergere e riaffiorare. Rispetto alla domanda di regime di frequentazione e collocazione del minore verso ciascun genitore la scrivente ritiene come la fruizione di un percorso di mediazione familiare possa permettere di giungere ad una definizione di un'organizzazione condivisa ed accordata. Si ritiene inoltre per quanto concerne il regime di affido, come l'affido condiviso corrisponda in termini di responsabilità ad entrambi i genitori mediante una adeguata assunzione in termini di responsabilità e scelte che riguardano la cura e la crescita del figlio minore.”
“Entrambi i genitori mostrano di conoscere , parlano di lui con note affettive e sono Per_1 interessati al suo benessere. Rispetto alla genitorialità non si ravvisano, ad oggi, elementi di criticità nel loro legame affettivo con e nel loro rapporto con lui. Per_1
Ad oggi i genitori non notano elementi particolarmente preoccupanti da parte loro, che richiedano una presa in carico sanitaria del minore.
In accordo con il S. Sociale ad oggi si considera utile un lavoro sul ridimensionamento della conflittualità e della diffidenza ancora presente tra gli adulti, che favorisca il miglioramento dell'esercizio di una genitorialità condivisa permettendo di trovare accordi condivisi su questioni maggiormente di tipo organizzativo, tramite l'attivazione di un percorso di mediazione famigliare gestito dal S. Sociale.”
Non risulta che i Servizi sociali abbiano inviato, nelle more della definizione del procedimento, segnalazioni di situazioni di criticità.
La domanda della madre di affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, cui nelle conclusioni ha aderito anche il padre, può essere accolta nei limiti di cui al dispositivo per le motivazioni di seguito esplicitate.
Pag. 8 di 12 Con provvedimento provvisorio ed urgente del 6.7.2023, reso sulla base della situazione emersa, in attesa di necessari approfondimenti dei Servizi (cui è stato dato apposito mandato, è stato disposto l'affido condiviso del figlio ai Per_1 genitori, con residenza presso la madre e collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore;
il mantenimento del minore come di seguito indicato.
Alla luce anche delle relazioni di aggiornamento fatte pervenire dai Servizi (come sopra sinteticamente riportate) oltre che del tenore delle difese delle parti, appare opportuno, nell'interesse superiore della prole, confermare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore, con facoltà dell'altro genitore di effettuare chiamate e/o videochiamate con il figlio in orario da concordare (in caso di disaccordo alle ore 20:00). Dagli approfondimenti effettuati è, infatti, emerso che nonostante una conflittualità latente, entrambi genitori appaiono capaci di adempiere alla loro responsabilità genitoriale non emergendo carenze di idoneità della madre (come inizialmente lamentate dal padre a sostegno della domanda di affido esclusivo, poi non reiterata) e pregiudizi per l'interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori. Nemmeno sono emersi elementi che possano far ritenere non adeguato nell'interesse del minore il mantenimento dell'attuale regime di collocazione alternata di Per_1 presso ciascun genitore settimanalmente.
I genitori dovranno seguire, però, un percorso di mediazione familiare come indicato dai Servizi incaricati, oltre che di sostegno alla genitorialità al fine di attenuarne la conflittualità ed individuare, nel superiore interesse di , spazi Per_1 di genitorialità condivisa.
E' necessario, dunque, che i Servizi incaricati proseguano con l'attività di presa in carico e di monitoraggio di entrambi i genitori e del minore, in particolare, con un percorso di mediazione familiare come dagli stessi indicato, al fine di eliminare situazioni di conflittualità dei genitori che possano nuocere al benessere di
, con l'onore di segnalare al P.M. presso il Tribunale per i Minori Per_1 competente, situazioni di gravissimo pregiudizio per il figlio che possano sorgere nel prosieguo.
Sulle istanze istruttorie reiterate dal resistente in sede di precisazione delle conclusioni, queste erano già state disattese nell'udienza del 12 dicembre 2023, tenuta con le modalità ex art 127 ter cpc. Ed infatti si è ritenuto non accoglibile
Pag. 9 di 12 l'istanza di interrogatorio formale e testi su tutti i capi articolati, risultando gli stessi formulati in maniera generica e valutativa (assolutamente privi di contestualizzazione), ma soprattutto richiedendo ai testi di esprimere valutazioni sulla personalità o sulla capacità genitoriale della madre, valutazioni che appunto non possono essere demandate ai testi;
allo stesso modo è stata rigettata l'istanza di disporre CTU formulata dal convenuto, non essendo emersi, nonostante le indagini dei Servizi Sociali, di NPI e del SerD, carenze genitoriali gravi nè indici di assoluta inadeguatezza dell'uno o dell'altro genitore ma solo incomunicabilità e forte conflittualità, peraltro neanche da quanto dichiarato dai genitori ai Servizi incaricati.
Occorre ora procedere all'esame delle questioni economiche relative alle istanze formulate in tema di mantenimento.
Sul punto va inizialmente premesso che, l'art. 155 c.c., comma IV°, statuisce le regole concernenti tanto la regolamentazione delle modalità di contribuzione
(mantenimento diretto/indiretto), quanto l'entità della stessa (criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento), fissando come imprescindibile il rispetto del principio di proporzionalità, richiamato dagli artt. 147 e 148 c.c.. Ed invero, la regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito ed alle sue capacità patrimoniali. In applicazione di essa, pertanto, ove necessario, deve essere disposta la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, tenendo conto altresì dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Il quantum di tale contribuzione, va determinato sulla base di una serie di paramenti di riferimento, indicati negli artt. 147, 148, 155, 316 bis c.c., da adattare alle singole fattispecie concrete e che tengano conto della complessiva capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, oltre che del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale.
L'art. 147 c.c. impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin
Pag. 10 di 12 quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri, è costituito non solo dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (art. 148 c.c.). La determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Sul punto, con provvedimento del 6 luglio 2023, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, è stato disposto provvisoriamente che che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del minore quando lo ha presso di sé; le spese extra, spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche straordinarie (concordate e documentate), a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella restante misura del 30%.
Nel caso di specie, dalle complessive risultanze di causa è emerso che: il padre ha dichiarato nel 2022 reddito di euro 34.000 circa, di percepire attualmente una retribuzione media mensile di € 1.500,00; di essere divenuto nuovamente padre ed ha quindi un ulteriore carico famigliare;
di pagare un mutuo di euro 850,00 euro mensili;
utenze bollette, auto ecc. 200,00 euro mensili;
la madre ha dichiarato invece un reddito per il 2021 di euro 10.127,00; 14.906,00 nel
2022; 18.812,00 nel 2023; una retribuzione mensile di euro 1.300,00, con contratto determinato;
e di pagare un canone di locazione di € 480,00 mensili.
Alla luce di quanto sopra riportato, appare congruo, dunque, confermare che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del minore quando lo ha presso di sé, e in ordine alle spese extra assegno a carico del padre nella misura del
70% e nel restante 30% a carico della madre, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea del
24.6.2023.
L'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio finalizzato solo alla miglior tutela del minore e caratterizzato dalla circostanza che nessuna delle parti ha
Pag. 11 di 12 conseguito un integrale accoglimento di tutte le proprie domande e istanze, sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento parziale delle conclusioni di parte ricorrente, così provvede:
a) dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore, con facoltà dell'altro genitore di effettuare chiamate e/o videochiamate con il figlio in orario da concordare (in caso di disaccordo alle ore 20:00);
b) dispone la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale di entrambi i genitori (che dovranno seguire un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità) e del minore, nonché, della prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva per il minore;
i Servizi incaricati avranno l'onere di segnalare al P.M. presso il Tribunale per Minori competente, condotte dell'uno o dell'altro genitore di gravissimo pregiudizio per il figlio;
c) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del minore quando lo ha presso di sé, e alle spese extra assegno a carico del padre nella misura del 70% e del restante 30% a carico della madre, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea del 24.6.2023;
c) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 31 luglio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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