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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1213/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6354/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Via 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PRESA CA n. 09437202500131658000 TARES 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 458/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22.10.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e COMUNE di REGGIO CALABRIA depositato in data 21.11.2025, Ricorrente_1o, con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento dell'AVVISO DI PRESA IN CARICO n. n. 09437202500131658000 del 9.7.2025, per la somma complessiva di Euro 2.893,14 per crediti tributari propri del Comune di Reggio Calabria giusta avviso di accertamento esecutivo n. 0015582022 notificato il 16.6.2022.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto per essere stata omessa notifica dell'AVVISO di ACCERTAMENTO presupposto e, conseguentemente, estinta la pretesa per decadenza/prescrizione. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la propria estraneità alle questioni afferenti la regolare iscrizione a ruolo proposte con il ricorso, di spettanza dell'ente impositore;
il tutto con vittoria di competenze di lite.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva e opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso con vittoria di competenze di lite.
Con successiva memoria il ricorrente opponeva la inutilizzabilità della produzione di Regione Calabria perché priva di attestazione di conformità; insisteva ancora nelle eccezioni già proposte.
All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto premettere che l'avviso di presa in carico è la comunicazione con la quale il concessionario della riscossione rende noto al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dovute all'Agenzia delle entrate, derivanti da accertamento (esecutivo). Il suo ruolo, insomma, è di sostituire la cartella di pagamento, laddove essa, come avviene nell'accertamento esecutivo, non è più necessaria e non viene dunque emessa.
Ciò premesso, quindi, con particolare riferimento al tema della ammissibilità del ricorso verso detto atto è intervenuta la S.C. che con la sentenza del 19.7.2023 n. 21254, ha espressamente chiarito che l'avviso di presa in carico non è un atto autonomamente impugnabile. Pur ribadendo infatti che il catalogo degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, comma 1, non debba essere considerato tassativo, gli atti che pure in quell'elenco non sono inclusi possono essere ritenuti impugnabili solo e quando siano concretamente lesivi, il che non è per l'avviso di presa in carico (Cassazione, pronunce n. 13775/2019 e n. 22184/2017). Nell'avviso di presa in carico del ruolo non sono presenti, infatti, né un'intimazione di pagamento, né altro tipo di imposizioni nei confronti del contribuente. L'avviso, come detto in premessa, si limita ad informare lo stesso contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'ufficio preposto all'accertamento del maggior reddito a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato. Si tratta, dunque, di un atto amministrativo senza valenza provvedimentale ossia privo di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.
L'unico caso nel quale l'avviso di presa in carico è atto autonomamente e validamente impugnabile è allorquando questo costituisca il primo atto con il quale il contribuente venga messo al corrente del debito tributario, a motivo della omessa o irregolare notifica dell'avviso di accertamento immediatamente esecutivo;
ma va da sé che, in questo caso, è quest'ultimo atto che si impugna, sia pure per aver appreso della sua emissione a seguito della notifica dell'avviso di presa in carico.
Tanto chiarito nella fattispecie il contribuente ha proprio dedotto di non essersi ricevuto regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo presupposto ed è proprio per questa ragione che il ricorso deve dirsi ammissibile ma deve pure trovare rigetto.
Invero, il comune impositore ha propriamente contrastata l'eccezione provando la notifica dell'atto presupposto a mani del ricorrente in data 8.6.2022, ciò che implica il rigetto della relativa eccezione di illegittimità derivata dell'atto impugnato, ma anche del rilievo di decadenza dalla potestà accertativa e della eventuale prescrizione maturata anteriormente a quella data, vizi che andavano evidentemente opposti verso l'avviso di accertamento nei termini di legge, nel mentre gli stessi sono divenuti inoppugnabili a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992 [ancora di recente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021)]. Risulta poi, e in tal guisa, pure evidentemente interrotto il termine prescrizionale del tributo oggetto della cartella impugnata, sicché alla data della notifica dell'atto impugnato (in periodo compreso tra la data dell'atto 9.10.2025 e la data di presentazione del ricorso, 22.10.2025) non era decorso il nuovo termine quinquennale. infondate le eccezioni di parte ricorrente proposte con la memoria sopra indicata d'inutilizzabilità degli allegati prodotti dal comune resistente. Muovendo dal rilievo concernente l'omessa attestazione di conformità agli originali, è senza meno necessario intanto misurarsi con il testo dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992 che recita:
“
1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria. 3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.”
Il comma 5 bis è stato introdotto dal Dlgs n. 220 del 30/12/2023.
Secondo l'interpretazione difensiva, esso porrebbe un obbligo generalizzato di attestazione di conformità agli allegati non nativi digitali, a pena di inutilizzabilità dei documenti stessi. Detta interpretazione non può trovate accoglimento.
Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”. Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità. Ne deriva, come peraltro acutamente osservato da più parti, che senza il presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme detto potere di autenticazione non possa essere esercitato. L'art. 25-bis, al primo comma, prevede che il difensore del ricorrente possa attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei documenti detenuti «in originale o in copia conforme», non di attestare la conformità all'originale di qualsiasi altro documento di cui abbia, nell'esercizio delle proprie funzioni, la disponibilità.
Come sopra accennato, ulteriore argomento a sostegno della tesi della non applicabilità generalizzata della norma in esame è dato dalla collocazione della disposizione in esame.
La norma sull'obbligo del giudice di non tener conto di documenti originali cartacei di cui non sia stata depositata copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non infatti è contenuta in un apposito articolo, né in un apposito comma. Al contrario, la disposizione costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti prodotti in primo grado o comunque in un precedente grado di giudizio. Una norma così innovativa rispetto al regime di documentazione processuale delle prove avrebbe dovuto essere contenuta, invero in una articolo o in un comma a parte. Pare dunque ragionevole ritenere che la corretta interpretazione della disposizione in parola sia imprescindibilmente legata alla disciplina della formazione del fascicolo telematico, e che dunque essa faccia esclusivo riferimento alla eventuale presenza di documenti in formato cartaceo preesistenti. Ad ulteriore conforto della non applicabilità generalizzata della disposizione in esame, soccorrono le disposizioni di cui all'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale, queste sì aventi portata generale, disposizioni che non risultano essere state espressamente derogate in ordine al processo tributario telematico. Esso recita:
“1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”
Pertanto, ai sensi del comma 3 della disposizione sopra riportata, le copie informatiche di documenti originariamente formati su supporto analogico hanno efficacia probatoria uguale all'originale, se non ne sia espressamente disconosciuta la conformità. Ovviamente, per aversi disconoscimento validamente effettuato, il che, per costante giurisprudenza di legittimità , implica che si oppongano specificamente da parte chi lo rileva gli elementi da cui trae il dubbio di conformità, non bastando un disconoscimento espresso in forma generica (come invece avvenuto nella fattispecie). Coerentemente con le superiori considerazioni, le eccezioni di inutilizzabilità devono essere rigettate.
Si impone dunque il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 150,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6354/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Via 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PRESA CA n. 09437202500131658000 TARES 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 458/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22.10.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e COMUNE di REGGIO CALABRIA depositato in data 21.11.2025, Ricorrente_1o, con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento dell'AVVISO DI PRESA IN CARICO n. n. 09437202500131658000 del 9.7.2025, per la somma complessiva di Euro 2.893,14 per crediti tributari propri del Comune di Reggio Calabria giusta avviso di accertamento esecutivo n. 0015582022 notificato il 16.6.2022.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto per essere stata omessa notifica dell'AVVISO di ACCERTAMENTO presupposto e, conseguentemente, estinta la pretesa per decadenza/prescrizione. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la propria estraneità alle questioni afferenti la regolare iscrizione a ruolo proposte con il ricorso, di spettanza dell'ente impositore;
il tutto con vittoria di competenze di lite.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva e opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso con vittoria di competenze di lite.
Con successiva memoria il ricorrente opponeva la inutilizzabilità della produzione di Regione Calabria perché priva di attestazione di conformità; insisteva ancora nelle eccezioni già proposte.
All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto premettere che l'avviso di presa in carico è la comunicazione con la quale il concessionario della riscossione rende noto al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dovute all'Agenzia delle entrate, derivanti da accertamento (esecutivo). Il suo ruolo, insomma, è di sostituire la cartella di pagamento, laddove essa, come avviene nell'accertamento esecutivo, non è più necessaria e non viene dunque emessa.
Ciò premesso, quindi, con particolare riferimento al tema della ammissibilità del ricorso verso detto atto è intervenuta la S.C. che con la sentenza del 19.7.2023 n. 21254, ha espressamente chiarito che l'avviso di presa in carico non è un atto autonomamente impugnabile. Pur ribadendo infatti che il catalogo degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, comma 1, non debba essere considerato tassativo, gli atti che pure in quell'elenco non sono inclusi possono essere ritenuti impugnabili solo e quando siano concretamente lesivi, il che non è per l'avviso di presa in carico (Cassazione, pronunce n. 13775/2019 e n. 22184/2017). Nell'avviso di presa in carico del ruolo non sono presenti, infatti, né un'intimazione di pagamento, né altro tipo di imposizioni nei confronti del contribuente. L'avviso, come detto in premessa, si limita ad informare lo stesso contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'ufficio preposto all'accertamento del maggior reddito a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato. Si tratta, dunque, di un atto amministrativo senza valenza provvedimentale ossia privo di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.
L'unico caso nel quale l'avviso di presa in carico è atto autonomamente e validamente impugnabile è allorquando questo costituisca il primo atto con il quale il contribuente venga messo al corrente del debito tributario, a motivo della omessa o irregolare notifica dell'avviso di accertamento immediatamente esecutivo;
ma va da sé che, in questo caso, è quest'ultimo atto che si impugna, sia pure per aver appreso della sua emissione a seguito della notifica dell'avviso di presa in carico.
Tanto chiarito nella fattispecie il contribuente ha proprio dedotto di non essersi ricevuto regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo presupposto ed è proprio per questa ragione che il ricorso deve dirsi ammissibile ma deve pure trovare rigetto.
Invero, il comune impositore ha propriamente contrastata l'eccezione provando la notifica dell'atto presupposto a mani del ricorrente in data 8.6.2022, ciò che implica il rigetto della relativa eccezione di illegittimità derivata dell'atto impugnato, ma anche del rilievo di decadenza dalla potestà accertativa e della eventuale prescrizione maturata anteriormente a quella data, vizi che andavano evidentemente opposti verso l'avviso di accertamento nei termini di legge, nel mentre gli stessi sono divenuti inoppugnabili a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992 [ancora di recente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021)]. Risulta poi, e in tal guisa, pure evidentemente interrotto il termine prescrizionale del tributo oggetto della cartella impugnata, sicché alla data della notifica dell'atto impugnato (in periodo compreso tra la data dell'atto 9.10.2025 e la data di presentazione del ricorso, 22.10.2025) non era decorso il nuovo termine quinquennale. infondate le eccezioni di parte ricorrente proposte con la memoria sopra indicata d'inutilizzabilità degli allegati prodotti dal comune resistente. Muovendo dal rilievo concernente l'omessa attestazione di conformità agli originali, è senza meno necessario intanto misurarsi con il testo dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992 che recita:
“
1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria. 3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.”
Il comma 5 bis è stato introdotto dal Dlgs n. 220 del 30/12/2023.
Secondo l'interpretazione difensiva, esso porrebbe un obbligo generalizzato di attestazione di conformità agli allegati non nativi digitali, a pena di inutilizzabilità dei documenti stessi. Detta interpretazione non può trovate accoglimento.
Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”. Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità. Ne deriva, come peraltro acutamente osservato da più parti, che senza il presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme detto potere di autenticazione non possa essere esercitato. L'art. 25-bis, al primo comma, prevede che il difensore del ricorrente possa attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei documenti detenuti «in originale o in copia conforme», non di attestare la conformità all'originale di qualsiasi altro documento di cui abbia, nell'esercizio delle proprie funzioni, la disponibilità.
Come sopra accennato, ulteriore argomento a sostegno della tesi della non applicabilità generalizzata della norma in esame è dato dalla collocazione della disposizione in esame.
La norma sull'obbligo del giudice di non tener conto di documenti originali cartacei di cui non sia stata depositata copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non infatti è contenuta in un apposito articolo, né in un apposito comma. Al contrario, la disposizione costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti prodotti in primo grado o comunque in un precedente grado di giudizio. Una norma così innovativa rispetto al regime di documentazione processuale delle prove avrebbe dovuto essere contenuta, invero in una articolo o in un comma a parte. Pare dunque ragionevole ritenere che la corretta interpretazione della disposizione in parola sia imprescindibilmente legata alla disciplina della formazione del fascicolo telematico, e che dunque essa faccia esclusivo riferimento alla eventuale presenza di documenti in formato cartaceo preesistenti. Ad ulteriore conforto della non applicabilità generalizzata della disposizione in esame, soccorrono le disposizioni di cui all'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale, queste sì aventi portata generale, disposizioni che non risultano essere state espressamente derogate in ordine al processo tributario telematico. Esso recita:
“1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”
Pertanto, ai sensi del comma 3 della disposizione sopra riportata, le copie informatiche di documenti originariamente formati su supporto analogico hanno efficacia probatoria uguale all'originale, se non ne sia espressamente disconosciuta la conformità. Ovviamente, per aversi disconoscimento validamente effettuato, il che, per costante giurisprudenza di legittimità , implica che si oppongano specificamente da parte chi lo rileva gli elementi da cui trae il dubbio di conformità, non bastando un disconoscimento espresso in forma generica (come invece avvenuto nella fattispecie). Coerentemente con le superiori considerazioni, le eccezioni di inutilizzabilità devono essere rigettate.
Si impone dunque il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 150,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)