Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1213
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento presupposto

    Il Comune ha provato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, rendendo inoppugnabili i vizi relativi a tale atto e interrompendo il termine prescrizionale. L'avviso di presa in carico non è autonomamente impugnabile se non quando costituisca il primo atto con il quale il contribuente venga messo a conoscenza del debito tributario, ma in tal caso si impugna l'avviso di accertamento presupposto.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità produzione documentale del Comune

    Le eccezioni sono infondate in quanto la normativa sull'attestazione di conformità si applica alla formazione del fascicolo telematico e non esclude l'efficacia probatoria delle copie informatiche non espressamente disconosciute. La produzione del Comune è valida ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1213
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo