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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/08/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 871/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
giorno 9.7.2025, promossa da
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
25/10/1963, residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti conferita su supporto cartaceo e congiunta al presente atto in copia informatica autenticata con firma digitale (allegato A), dall'Avv. Giulio
Mario GUFFANTI (c.f. ), del Foro di Milano, con studio in CodiceFiscale_2
Milano (MI) - 20151 – via Cechov n. 48, fax 02.25060685, il quale dichiara di essere disponibile, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 133 e seguenti c.p.c., a ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata “ , eleggendo per il presente procedimento Email_1
domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
“ e domicilio fisico presso lo studio di Milano Email_1
(MI) - 20151 – via Cechov 48.
APPELLANTE
Contro
P.iva con sede legale in Bozzolo MN Controparte_1 P.IVA_1
via Cremona 2 rappresentata e difesa dall' avv. Giovannina Riccardi CF=
giusta procura allegata da considerarsi in calce ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv Giovannina Riccardi in Mantova via
Carducci 40 Pec = Si dichiara di voler Email_2
ricevere le comunicazioni di cancelleria al su indicato indirizzo di posta certificata.
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.°151/2023 del Tribunale di Mantova Sezione
Civile, del 23.2.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed
eccezione disattesa, richiamate le istanze tutte già formulate nel giudizio di primo grado
– da intendersi qui ritrascritte, anche per gli effetti di cui al 346 c.p.c. - in accoglimento
del presente appello, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 151/2023, pubblicata il 23/02/2023, R.G. n. 715/2020, Rep. n. 311/2023, del
24/02/2023, resa inter-partes dal Tribunale di Mantova Sezione Civile, nella persona
del Giudice, Dott.ssa Alessandra VENTURINI, dispositivo letto in udienza ex art. 281
sexies c.p.c., e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e
che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, previa convocazione del CTU per
chiarimenti per le ragioni esposte in narrativa: In via principale: per le ragioni esposte
in atti, accertare la gravità della condotta assunta da nella Controparte_1
vicenda dedotta e condannare al risarcimento dei danni patiti Controparte_1
dal Sig. per il tardivo perfezionamento della pratica di Parte_1
immatricolazione dell'automobile de quo, avvenuta solo dopo la notifica dell'atto di
citazione introduttivo del presente giudizio iscritto a ruolo in data 26.02.2020, oltre che
per il fermo/mancato utilizzo/deprezzamento dell'automobile predetta dal 18 luglio
2019 al 21 aprile 2020, pari ad € 31.000,00 o nella diversa somma da quantificarsi in
corso di causa anche in via equitativa, e rigettare la domanda riconvenzionale svolta
da controparte, in quanto manifestamente infondata per le regioni esposte in atti [n.d.r.
domanda abbandonata da parte convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni
del 23/02/2023] e condannare controparte, avendo agito in giudizio con mala fede, al
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Con riserva di promuovere
ulteriore giudizio autonomo per i difetti/vizi rilevati relativamente al veicolo in
questione. Con vittoria di spese (tra cui anche le spese di CTU) e compensi professionali
per cui si chiede l'applicazione delle tabelle ministeriali in vigore, oltre rimborso
forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: si insiste anche in questa sede per l'ammissione dei mezzi istruttori, di cui alla memoria ex art.
183 c. VI n. 2 cpc, non ammessi dal Tribunale adito”.
IN OGNI CASO,
dichiarare tenuta e, di conseguenza, condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione di tutte le spese e
[...]
competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali, accessori di legge,
tassa di registro ed altre spese e compensi successivi ed occorrendi, relative ad
entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che se
ne dichiara fin da ora anticipatario;
IN VIA ISTRUTTORIA,
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado
per tutte le ragioni esposte nella relativa parte motiva del presente appello”
Per parte appellata:
“Rigettata ogni istanza di parte avversa anche istruttoria e comunque ogni contraria
istanza, piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto
Con vittoria di spese ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Mantova, Parte_1 [...]
allegando: di aver acquistato dalla convenuta con contratto stipulato in data CP_1
9.4.2019 l'autovettura Lamborghini “Gallardo” superleggera telaio n.°
ZHWGE71J6ALA09750 di derivazione tedesca, con circa 23.500 chilometri, a fronte della permuta dell'autovettura Ferrari 430 tg. DN291ZF e del versamento di € 32.000,00
in favore di che oltre al pagamento della somma di € 32.000,00 Controparte_1 avvenuto con bonifico bancario, in data 10.4.2019, aveva provveduto al pagamento della ulteriore somma di € 128.000,00 in contanti;
che alcuni giorni dopo la stipula del contratto, la società convenuta aveva provveduto a consegnare l'autovettura, con targa provvisoria Zoll di transito tedesca con scadenza il 4.5.2019, per poter procedere con l'immatricolazione della vettura e al passaggio di proprietà; che in data 6.5.2019 l attore,
dopo aver già sollecitato la pratica di immatricolazione, aveva richiesto ed ottenuto da altra targa Zoll con scadenza 18.7.2019; che la convenuta non Controparte_1
riusciva a perfezionare la pratica e, pertanto, l'autovettura dal 18.7.2019 era rimasta inutilizzabile, ferma presso il box dell'attore; che nonostante i continui solleciti, anche a mezzo del proprio legale, la convenuta non aveva adempiuto ai propri obblighi contrattuali.
Ciò premesso in fatto, chiedeva la condanna di a porre Parte_1 Controparte_1
in essere tutte le attività necessarie per il perfezionamento della pratica di immatricolazione e di trasferimento di proprietà della vettura con condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti dall'attore per il fermo/mancato utilizzo della stessa dal
18.7.2019; in via subordinata, nell'ipotesi in cui venisse accertata l'impossibilità di procedere all'immatricolazione in Italia, declaratoria di risoluzione del contratto e condanna della convenuta al risarcimento di somma non inferiore a € 200.000,00.
Si costituiva in giudizio contestando le domande di e Controparte_1 Parte_1
formulando domanda riconvenzionale per un residuo prezzo non pagato e che l'attore aveva asserito di avere dato in contanti, domanda poi abbandonata in corso di giudizio,
a fronte delle prove offerte da Parte_1
adduceva il ritardo nell'immatricolazione e targatura della vettura de qua con CP_1 le difficoltà incontrate presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova e risolte poi, con la presentazione della pratica presso l'Agenzia delle Entrate di Pavia e produceva fattura del 14/11/2019 dell'importo di € 138.000,00 relativa alla compravendita della vettura non ricevuta da Parte_1
Veniva esperita la procedura di negoziazione assistita che si concludeva con verbale negativo.
Con la memoria ex art.183 sesto comma n.1) c.p.c. parte attrice modificava le proprie conclusioni circoscrivendo la richiesta di risarcimento dei danni patiti per il fermo/mancato utilizzo /deprezzamento dell'automobile de qua dal 18/7/19 al 21/4/2020
pari ad € 31.000,00 o diversa somma di giustizia con ammissione di eventuale C.T.U. e condanna per aver agito con mala fede ed al risarcimento per lite temeraria ex art 96
c.p.c..
Il G.I. affidata C.T.U. al perito al fine di verificare la sussistenza o meno, Persona_1
di una perdita di valore del bene alla data del 20.4.2020, rispetto al prezzo corrisposto ed accertato pari a € 138.000,00), risultando necessario solo in caso positivo di verificare i tempi medi necessari per quantificare, quindi, il deprezzamento subito dal bene nel periodo intercorrente fra la fine dei suddetti tempi medi di immatricolazione (da calcolarsi a partire dal 9.4.2019) e il 20.4.2020, essendo un eventuale perdita di valore del bene imputabile alla convenuta, solo nell'ipotesi in cui tempi superiori siano del pari alla stessa imputabili.
Con sentenza n.°151/2023 del 23.2.2023, il Tribunale, rigettava la domanda attorea compensando, interamente, le spese di lite e ponendo a carico definitivo dell'attore quelle di C.T.U.. La sentenza era gravata da a cui resisteva, Parte_1 Controparte_1
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del giorno
9.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (Violazione e/o falsa applicazione dell'art 132 comma 2 n. 4 c.p.c.)
l'appellante impugna la sentenza, laddove, rigetta la domanda risarcitoria in quanto non provato il danno da spesa, né un mancato guadagno, né un deprezzamento risultando superfluo l'eventuale inadempimento della convenuta.
L'appellante ritiene illogica la motivazione del Tribunale che riconoscendo pacifico il perfezionamento della pratica di immatricolazione dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, non ha accertato l'inadempimento di per il risultato Controparte_1
non raggiunto ed il conseguente danno.
Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il principale presupposto dell'inadempimento è rappresentato dall'esistenza di un'obbligazione che lega un soggetto ad un altro al fine di eseguire una determinata prestazione che nel caso di specie era ''di fare''.
Il giudice di primo grado ha ritenuto adempiuta in modo pacifico la prestazione relativa all'immatricolazione della vettura.
Non si può affermare che tale ritardo possa dirsi colpevole perché contrattualmente non erano previsti termini entro cui dovesse avvenire l'immatricolazione della vettura in capo ad che pure non ha provato di essere stato impossibilitato a richiedere Parte_1
ulteriori targhe di prova per utilizzare la vettura in questione. In buona sostanza, il giudice di primo grado non si è posto il problema del ritardo nell'adempimento perché il risarcimento del danno non è, nel caso di specie, automatico a tale ritardo, ma va liquidato solo se provato i chre non è avvenuto nella fattispecie concreta.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 c.c. e 1226 c.c. nella parte in cui qualifica il danno risarcibile, qualora ravvisabile nella condotta della convenuta, nel danno patrimoniale e, cioè, da una perdita subita o da un mancato guadagno, danno il cui onere probatorio ricade sul richiedente.
Invernizzi reputa non accoglibile la tesi del Tribunale ritenendo sul punto la sentenza di primo grado riformabile alla luce di due sentenze nn.°33645 e 33659/2022 della
Cassazione a Sezioni Unite che hanno riconosciuto la figura del danno in sé ammettendo che l'occupazione senza titolo sia fattispecie del diritto al risarcimento del danno per la sua attitudine ad ostacolare o escludere il diritto di godimento.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
Invero, tali sentenze non sono pertinenti perché riguardano il danno da occupazione abusiva e senza titolo di un immobile, mentre il caso di specie riguarda il ritardo di immatricolazione della vettura in oggetto.
In diritto si osserva che chi agisce per ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale deve provare la fonte da cui dipende la sua pretesa, allegare l'inadempimento, dimostrare il nesso causale tra l'evento materiale e le conseguenze pregiudizievoli nella sua sfera patrimoniale, dimostrare il danno patito nell'an e nel quantum. Suo punto, il Collegio richiama il condivisibile insegnamento della Cassazione secondo cui il danno da fermo tecnico/mancato utilizzo di vettura sinistrata e quindi sottratta al godimento del proprietario non è in re ipsa, ma deve essere provato con la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo (cfr.: Cass. n.°15262/2023).
L'appellante riferisce di essere stato privato per un anno intero del veicolo acquistato e di essere stato costretto nell'attesa (cfr.: pag. n-° 24 atto di citazione in appello) ad acquistarne un altro con conseguente pregiudizio ingiusto, ma ciò risulta circostanza del tutto nuova e, quindi, inammissibile.
Neppure veritiera è la circostanza, inoltre che non abbia goduto la vettura per Parte_1
un anno dal momento che ha avuto a disposizione targhe provvisorie fino a luglio 2019.
In definitiva, non potendosi considerare il danno preteso in re ipsa, rispetto all'asserito ritardo di inadempimento, non trovano fondamento le censure dell'appellante non solo ex art 1223 c.c. perché non provato il danno, ma neppure ai sensi dell'art 1226 c.c. atteso che la liquidazione equitativa risulta possibile solo ed esclusivamente qualora il danno non sia meramente potenziale bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum e richiede altresì, onde non risultare arbitraria,
l'indicazione del processo logico sul quale è fondata.
Con il terzo motivo censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. nella parte in cui rileva che gravava sull'attore fornire la prova dell'impossibilità di richiedere ulteriori targhe provvisorie ed in merito al danno da fermo tecnico/mancato utilizzo, la prova non solo della mera indisponibilità del veicolo,
ma anche della spesa effettivamente sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo
(danno emergente), ovvero, della perdita subita (lucro cessante ) per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo e che non avendo fornito prove in Parte_1
merito doveva essere rigettata la richiesta di C.T.U. finalizzata ad accertare il valore locativo di vettura analoga.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
L'appellante ritiene sostanzialmente di avere fornito prova idonea del danno avendo prodotto consulenza di parte da cui emergeva che il danno da fermo tecnico sarebbe stato pari ad € 2.600,00 mensili e che il deprezzamento della vettura Lamborghini
sarebbe stato, per il periodo dal 18/7/19 (scadenza seconda targa provvisoria) al
21/4/2020 (data di consegna delle targhe definitive), pari ad € 5.000,00.
Il giudice di prime cure richiamandosi al costante orientamento giurisprudenziale ha inteso ribadire che il danno da fermo tecnico e di deprezzamento sono danni presunti e non in re ipsa con la conseguenza che chi agisce in risarcimento, deve dare prova della effettiva spesa di noleggio e del deprezzamento (Cass. n.° 27389/2022
Per tale motivo il Tribunale ha correttamente rigettato la richiesta di C.T.U. sul valore locativo di vettura simile a quella de qua in quanto non era stata prodotta la spesa di noleggio, ma ha ammesso la C.T.U. sull'eventuale deprezzamento della vettura ed il
C.T.U. ha escluso il deprezzamento.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errata errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie con violazione e falsa applicazione degli art 115 c.p.c. e 2697 c.c..
L'appellante censura il capo della sentenza in cui venivano rigettate le contestazioni della perizia e le richieste di chiarimenti al C.T.U. alla luce della circostanza che la vettura era risultata in parte riverniciata e che, quindi, il valore di riferimento doveva essere inferiore ad € 138.000,00; il giudice di primo grado aveva respinto le richieste dell'attore in quanto il C.T.U. si era attenuto correttamente ai quesiti formulati e deducendo che il minor valore della vettura (€ 120.000,00), rispetto al prezzo pattuito
(€ 138.000,00) era circostanza e domanda mai dedotta prima.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
Le domande ed eccezioni attoree di primo grado non hanno mai riguardato vizi o difetti della vettura in questione ed il danno da deprezzamento preteso da riguardava Parte_1
la vettura nel periodo in cui la stessa non era stata utilizzata per il ritardo nell'immatricolazione.
E' appena il caso di osservare che non ha scelto, ne aveva presso Controparte_1
il proprio show room la acquistata da ma quest'ultimo, ha CP_2 Parte_1
chiesto a aiuto per acquistare ed importare in Italia la vettura Controparte_1
reperita sul mercato europeo tramite rivista specializzata.
La vettura perveniva in Italia nelle condizioni di fatto in cui è stata acquistata, in
Germania, da e la acquistava da dopo averla CP_3 Parte_1 Controparte_1
visionata presso la sede di quest'ultima.
Il quesito del G.I. si componeva di due punti precisi:1) determinazione del valore della vettura de qua con circa 23.500,00 KM al 20/4/2020; 2) solo nel caso di valore inferiore ad € 138.000,00, il C.T.U. avrebbe dovuto verificare i tempi medi di immatricolazione della vettura tedesca in Italia e il deprezzamento subito del bene dal 9/4/2019 al
20/4/2020.
Il C.T.U. ha risposto al primo quesito evidenziando che nell'aprile 2020, la vettura de qua, non solo non aveva subito un deprezzamento, ma addirittura il suo valore di mercato era aumentato;
non c'era motivo, dunque, in ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale, di rispondere al secondo quesito.
Le argomentazioni svolte dal C.T.P. di parte appellante sul deprezzamento della vettura venivano puntualmente rigettate dal C.T.U. che pure aveva condotto un'indagine di mercato sul valore delle vetture con le medesime caratteristiche di quella in questione.
Con il quinto motivo l'appellante impugna il capo della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88 e 91 c.p.c., laddove, il Tribunale dando atto della rinuncia di della domanda riconvenzionale, in sede di Controparte_1
precisazione delle conclusioni, riteneva la sussistenza della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
L'appellante asserisce di essere stato costretto a modificare le proprie domande e ad allargare l'attività istruttoria, al fine di provare l'illegittimità del presunto diritto di credito di Controparte_1
Il motivo è infondato.
Invero, l'appellante in primo grado ha modificato le proprie domande in conseguenza dell'adempimento di che otteneva l'immatricolazione della Controparte_1
vettura in capo ad e quest'ultimo, non potendo più chiedere la risoluzione del Parte_1
contratto, ripiegava sui danni da ritardo adempimento e deprezzamento della vettura.
Entrambe le domande non hanno trovato fondamento in corso di causa.
Nonostante, quindi il giudice di primo grado non abbia potuto esaminare la domanda riconvenzionale perché rinunciata ed abbia, quindi, rigettato le sole domande attoree ha correttamente compensato, integralmente, le spese tra le parti come se ci fosse stata una reciproca soccombenza.
In conclusione, l'appello di , è rigettato così confermando la sentenza Parte_1 appellata.
La soccombenza della parte appellante, comporta la condanna dello Parte_1
stesso, alla rifusione spese del presente grado in favore di che si Controparte_1
liquidano, tenuto conto del valore della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 151/2023 del Parte_1
Tribunale di Mantova del 23.2.2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
provvede:
- rigetta l'appello di;
Parte_1
- condanna a pagare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado liquidate in complessivi € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00
per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante, Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 871/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
giorno 9.7.2025, promossa da
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
25/10/1963, residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti conferita su supporto cartaceo e congiunta al presente atto in copia informatica autenticata con firma digitale (allegato A), dall'Avv. Giulio
Mario GUFFANTI (c.f. ), del Foro di Milano, con studio in CodiceFiscale_2
Milano (MI) - 20151 – via Cechov n. 48, fax 02.25060685, il quale dichiara di essere disponibile, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 133 e seguenti c.p.c., a ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata “ , eleggendo per il presente procedimento Email_1
domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
“ e domicilio fisico presso lo studio di Milano Email_1
(MI) - 20151 – via Cechov 48.
APPELLANTE
Contro
P.iva con sede legale in Bozzolo MN Controparte_1 P.IVA_1
via Cremona 2 rappresentata e difesa dall' avv. Giovannina Riccardi CF=
giusta procura allegata da considerarsi in calce ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv Giovannina Riccardi in Mantova via
Carducci 40 Pec = Si dichiara di voler Email_2
ricevere le comunicazioni di cancelleria al su indicato indirizzo di posta certificata.
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.°151/2023 del Tribunale di Mantova Sezione
Civile, del 23.2.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed
eccezione disattesa, richiamate le istanze tutte già formulate nel giudizio di primo grado
– da intendersi qui ritrascritte, anche per gli effetti di cui al 346 c.p.c. - in accoglimento
del presente appello, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 151/2023, pubblicata il 23/02/2023, R.G. n. 715/2020, Rep. n. 311/2023, del
24/02/2023, resa inter-partes dal Tribunale di Mantova Sezione Civile, nella persona
del Giudice, Dott.ssa Alessandra VENTURINI, dispositivo letto in udienza ex art. 281
sexies c.p.c., e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e
che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, previa convocazione del CTU per
chiarimenti per le ragioni esposte in narrativa: In via principale: per le ragioni esposte
in atti, accertare la gravità della condotta assunta da nella Controparte_1
vicenda dedotta e condannare al risarcimento dei danni patiti Controparte_1
dal Sig. per il tardivo perfezionamento della pratica di Parte_1
immatricolazione dell'automobile de quo, avvenuta solo dopo la notifica dell'atto di
citazione introduttivo del presente giudizio iscritto a ruolo in data 26.02.2020, oltre che
per il fermo/mancato utilizzo/deprezzamento dell'automobile predetta dal 18 luglio
2019 al 21 aprile 2020, pari ad € 31.000,00 o nella diversa somma da quantificarsi in
corso di causa anche in via equitativa, e rigettare la domanda riconvenzionale svolta
da controparte, in quanto manifestamente infondata per le regioni esposte in atti [n.d.r.
domanda abbandonata da parte convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni
del 23/02/2023] e condannare controparte, avendo agito in giudizio con mala fede, al
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Con riserva di promuovere
ulteriore giudizio autonomo per i difetti/vizi rilevati relativamente al veicolo in
questione. Con vittoria di spese (tra cui anche le spese di CTU) e compensi professionali
per cui si chiede l'applicazione delle tabelle ministeriali in vigore, oltre rimborso
forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: si insiste anche in questa sede per l'ammissione dei mezzi istruttori, di cui alla memoria ex art.
183 c. VI n. 2 cpc, non ammessi dal Tribunale adito”.
IN OGNI CASO,
dichiarare tenuta e, di conseguenza, condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione di tutte le spese e
[...]
competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali, accessori di legge,
tassa di registro ed altre spese e compensi successivi ed occorrendi, relative ad
entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che se
ne dichiara fin da ora anticipatario;
IN VIA ISTRUTTORIA,
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado
per tutte le ragioni esposte nella relativa parte motiva del presente appello”
Per parte appellata:
“Rigettata ogni istanza di parte avversa anche istruttoria e comunque ogni contraria
istanza, piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto
Con vittoria di spese ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Mantova, Parte_1 [...]
allegando: di aver acquistato dalla convenuta con contratto stipulato in data CP_1
9.4.2019 l'autovettura Lamborghini “Gallardo” superleggera telaio n.°
ZHWGE71J6ALA09750 di derivazione tedesca, con circa 23.500 chilometri, a fronte della permuta dell'autovettura Ferrari 430 tg. DN291ZF e del versamento di € 32.000,00
in favore di che oltre al pagamento della somma di € 32.000,00 Controparte_1 avvenuto con bonifico bancario, in data 10.4.2019, aveva provveduto al pagamento della ulteriore somma di € 128.000,00 in contanti;
che alcuni giorni dopo la stipula del contratto, la società convenuta aveva provveduto a consegnare l'autovettura, con targa provvisoria Zoll di transito tedesca con scadenza il 4.5.2019, per poter procedere con l'immatricolazione della vettura e al passaggio di proprietà; che in data 6.5.2019 l attore,
dopo aver già sollecitato la pratica di immatricolazione, aveva richiesto ed ottenuto da altra targa Zoll con scadenza 18.7.2019; che la convenuta non Controparte_1
riusciva a perfezionare la pratica e, pertanto, l'autovettura dal 18.7.2019 era rimasta inutilizzabile, ferma presso il box dell'attore; che nonostante i continui solleciti, anche a mezzo del proprio legale, la convenuta non aveva adempiuto ai propri obblighi contrattuali.
Ciò premesso in fatto, chiedeva la condanna di a porre Parte_1 Controparte_1
in essere tutte le attività necessarie per il perfezionamento della pratica di immatricolazione e di trasferimento di proprietà della vettura con condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti dall'attore per il fermo/mancato utilizzo della stessa dal
18.7.2019; in via subordinata, nell'ipotesi in cui venisse accertata l'impossibilità di procedere all'immatricolazione in Italia, declaratoria di risoluzione del contratto e condanna della convenuta al risarcimento di somma non inferiore a € 200.000,00.
Si costituiva in giudizio contestando le domande di e Controparte_1 Parte_1
formulando domanda riconvenzionale per un residuo prezzo non pagato e che l'attore aveva asserito di avere dato in contanti, domanda poi abbandonata in corso di giudizio,
a fronte delle prove offerte da Parte_1
adduceva il ritardo nell'immatricolazione e targatura della vettura de qua con CP_1 le difficoltà incontrate presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova e risolte poi, con la presentazione della pratica presso l'Agenzia delle Entrate di Pavia e produceva fattura del 14/11/2019 dell'importo di € 138.000,00 relativa alla compravendita della vettura non ricevuta da Parte_1
Veniva esperita la procedura di negoziazione assistita che si concludeva con verbale negativo.
Con la memoria ex art.183 sesto comma n.1) c.p.c. parte attrice modificava le proprie conclusioni circoscrivendo la richiesta di risarcimento dei danni patiti per il fermo/mancato utilizzo /deprezzamento dell'automobile de qua dal 18/7/19 al 21/4/2020
pari ad € 31.000,00 o diversa somma di giustizia con ammissione di eventuale C.T.U. e condanna per aver agito con mala fede ed al risarcimento per lite temeraria ex art 96
c.p.c..
Il G.I. affidata C.T.U. al perito al fine di verificare la sussistenza o meno, Persona_1
di una perdita di valore del bene alla data del 20.4.2020, rispetto al prezzo corrisposto ed accertato pari a € 138.000,00), risultando necessario solo in caso positivo di verificare i tempi medi necessari per quantificare, quindi, il deprezzamento subito dal bene nel periodo intercorrente fra la fine dei suddetti tempi medi di immatricolazione (da calcolarsi a partire dal 9.4.2019) e il 20.4.2020, essendo un eventuale perdita di valore del bene imputabile alla convenuta, solo nell'ipotesi in cui tempi superiori siano del pari alla stessa imputabili.
Con sentenza n.°151/2023 del 23.2.2023, il Tribunale, rigettava la domanda attorea compensando, interamente, le spese di lite e ponendo a carico definitivo dell'attore quelle di C.T.U.. La sentenza era gravata da a cui resisteva, Parte_1 Controparte_1
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del giorno
9.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (Violazione e/o falsa applicazione dell'art 132 comma 2 n. 4 c.p.c.)
l'appellante impugna la sentenza, laddove, rigetta la domanda risarcitoria in quanto non provato il danno da spesa, né un mancato guadagno, né un deprezzamento risultando superfluo l'eventuale inadempimento della convenuta.
L'appellante ritiene illogica la motivazione del Tribunale che riconoscendo pacifico il perfezionamento della pratica di immatricolazione dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, non ha accertato l'inadempimento di per il risultato Controparte_1
non raggiunto ed il conseguente danno.
Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il principale presupposto dell'inadempimento è rappresentato dall'esistenza di un'obbligazione che lega un soggetto ad un altro al fine di eseguire una determinata prestazione che nel caso di specie era ''di fare''.
Il giudice di primo grado ha ritenuto adempiuta in modo pacifico la prestazione relativa all'immatricolazione della vettura.
Non si può affermare che tale ritardo possa dirsi colpevole perché contrattualmente non erano previsti termini entro cui dovesse avvenire l'immatricolazione della vettura in capo ad che pure non ha provato di essere stato impossibilitato a richiedere Parte_1
ulteriori targhe di prova per utilizzare la vettura in questione. In buona sostanza, il giudice di primo grado non si è posto il problema del ritardo nell'adempimento perché il risarcimento del danno non è, nel caso di specie, automatico a tale ritardo, ma va liquidato solo se provato i chre non è avvenuto nella fattispecie concreta.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 c.c. e 1226 c.c. nella parte in cui qualifica il danno risarcibile, qualora ravvisabile nella condotta della convenuta, nel danno patrimoniale e, cioè, da una perdita subita o da un mancato guadagno, danno il cui onere probatorio ricade sul richiedente.
Invernizzi reputa non accoglibile la tesi del Tribunale ritenendo sul punto la sentenza di primo grado riformabile alla luce di due sentenze nn.°33645 e 33659/2022 della
Cassazione a Sezioni Unite che hanno riconosciuto la figura del danno in sé ammettendo che l'occupazione senza titolo sia fattispecie del diritto al risarcimento del danno per la sua attitudine ad ostacolare o escludere il diritto di godimento.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
Invero, tali sentenze non sono pertinenti perché riguardano il danno da occupazione abusiva e senza titolo di un immobile, mentre il caso di specie riguarda il ritardo di immatricolazione della vettura in oggetto.
In diritto si osserva che chi agisce per ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale deve provare la fonte da cui dipende la sua pretesa, allegare l'inadempimento, dimostrare il nesso causale tra l'evento materiale e le conseguenze pregiudizievoli nella sua sfera patrimoniale, dimostrare il danno patito nell'an e nel quantum. Suo punto, il Collegio richiama il condivisibile insegnamento della Cassazione secondo cui il danno da fermo tecnico/mancato utilizzo di vettura sinistrata e quindi sottratta al godimento del proprietario non è in re ipsa, ma deve essere provato con la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo (cfr.: Cass. n.°15262/2023).
L'appellante riferisce di essere stato privato per un anno intero del veicolo acquistato e di essere stato costretto nell'attesa (cfr.: pag. n-° 24 atto di citazione in appello) ad acquistarne un altro con conseguente pregiudizio ingiusto, ma ciò risulta circostanza del tutto nuova e, quindi, inammissibile.
Neppure veritiera è la circostanza, inoltre che non abbia goduto la vettura per Parte_1
un anno dal momento che ha avuto a disposizione targhe provvisorie fino a luglio 2019.
In definitiva, non potendosi considerare il danno preteso in re ipsa, rispetto all'asserito ritardo di inadempimento, non trovano fondamento le censure dell'appellante non solo ex art 1223 c.c. perché non provato il danno, ma neppure ai sensi dell'art 1226 c.c. atteso che la liquidazione equitativa risulta possibile solo ed esclusivamente qualora il danno non sia meramente potenziale bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum e richiede altresì, onde non risultare arbitraria,
l'indicazione del processo logico sul quale è fondata.
Con il terzo motivo censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. nella parte in cui rileva che gravava sull'attore fornire la prova dell'impossibilità di richiedere ulteriori targhe provvisorie ed in merito al danno da fermo tecnico/mancato utilizzo, la prova non solo della mera indisponibilità del veicolo,
ma anche della spesa effettivamente sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo
(danno emergente), ovvero, della perdita subita (lucro cessante ) per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo e che non avendo fornito prove in Parte_1
merito doveva essere rigettata la richiesta di C.T.U. finalizzata ad accertare il valore locativo di vettura analoga.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
L'appellante ritiene sostanzialmente di avere fornito prova idonea del danno avendo prodotto consulenza di parte da cui emergeva che il danno da fermo tecnico sarebbe stato pari ad € 2.600,00 mensili e che il deprezzamento della vettura Lamborghini
sarebbe stato, per il periodo dal 18/7/19 (scadenza seconda targa provvisoria) al
21/4/2020 (data di consegna delle targhe definitive), pari ad € 5.000,00.
Il giudice di prime cure richiamandosi al costante orientamento giurisprudenziale ha inteso ribadire che il danno da fermo tecnico e di deprezzamento sono danni presunti e non in re ipsa con la conseguenza che chi agisce in risarcimento, deve dare prova della effettiva spesa di noleggio e del deprezzamento (Cass. n.° 27389/2022
Per tale motivo il Tribunale ha correttamente rigettato la richiesta di C.T.U. sul valore locativo di vettura simile a quella de qua in quanto non era stata prodotta la spesa di noleggio, ma ha ammesso la C.T.U. sull'eventuale deprezzamento della vettura ed il
C.T.U. ha escluso il deprezzamento.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errata errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie con violazione e falsa applicazione degli art 115 c.p.c. e 2697 c.c..
L'appellante censura il capo della sentenza in cui venivano rigettate le contestazioni della perizia e le richieste di chiarimenti al C.T.U. alla luce della circostanza che la vettura era risultata in parte riverniciata e che, quindi, il valore di riferimento doveva essere inferiore ad € 138.000,00; il giudice di primo grado aveva respinto le richieste dell'attore in quanto il C.T.U. si era attenuto correttamente ai quesiti formulati e deducendo che il minor valore della vettura (€ 120.000,00), rispetto al prezzo pattuito
(€ 138.000,00) era circostanza e domanda mai dedotta prima.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
Le domande ed eccezioni attoree di primo grado non hanno mai riguardato vizi o difetti della vettura in questione ed il danno da deprezzamento preteso da riguardava Parte_1
la vettura nel periodo in cui la stessa non era stata utilizzata per il ritardo nell'immatricolazione.
E' appena il caso di osservare che non ha scelto, ne aveva presso Controparte_1
il proprio show room la acquistata da ma quest'ultimo, ha CP_2 Parte_1
chiesto a aiuto per acquistare ed importare in Italia la vettura Controparte_1
reperita sul mercato europeo tramite rivista specializzata.
La vettura perveniva in Italia nelle condizioni di fatto in cui è stata acquistata, in
Germania, da e la acquistava da dopo averla CP_3 Parte_1 Controparte_1
visionata presso la sede di quest'ultima.
Il quesito del G.I. si componeva di due punti precisi:1) determinazione del valore della vettura de qua con circa 23.500,00 KM al 20/4/2020; 2) solo nel caso di valore inferiore ad € 138.000,00, il C.T.U. avrebbe dovuto verificare i tempi medi di immatricolazione della vettura tedesca in Italia e il deprezzamento subito del bene dal 9/4/2019 al
20/4/2020.
Il C.T.U. ha risposto al primo quesito evidenziando che nell'aprile 2020, la vettura de qua, non solo non aveva subito un deprezzamento, ma addirittura il suo valore di mercato era aumentato;
non c'era motivo, dunque, in ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale, di rispondere al secondo quesito.
Le argomentazioni svolte dal C.T.P. di parte appellante sul deprezzamento della vettura venivano puntualmente rigettate dal C.T.U. che pure aveva condotto un'indagine di mercato sul valore delle vetture con le medesime caratteristiche di quella in questione.
Con il quinto motivo l'appellante impugna il capo della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88 e 91 c.p.c., laddove, il Tribunale dando atto della rinuncia di della domanda riconvenzionale, in sede di Controparte_1
precisazione delle conclusioni, riteneva la sussistenza della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
L'appellante asserisce di essere stato costretto a modificare le proprie domande e ad allargare l'attività istruttoria, al fine di provare l'illegittimità del presunto diritto di credito di Controparte_1
Il motivo è infondato.
Invero, l'appellante in primo grado ha modificato le proprie domande in conseguenza dell'adempimento di che otteneva l'immatricolazione della Controparte_1
vettura in capo ad e quest'ultimo, non potendo più chiedere la risoluzione del Parte_1
contratto, ripiegava sui danni da ritardo adempimento e deprezzamento della vettura.
Entrambe le domande non hanno trovato fondamento in corso di causa.
Nonostante, quindi il giudice di primo grado non abbia potuto esaminare la domanda riconvenzionale perché rinunciata ed abbia, quindi, rigettato le sole domande attoree ha correttamente compensato, integralmente, le spese tra le parti come se ci fosse stata una reciproca soccombenza.
In conclusione, l'appello di , è rigettato così confermando la sentenza Parte_1 appellata.
La soccombenza della parte appellante, comporta la condanna dello Parte_1
stesso, alla rifusione spese del presente grado in favore di che si Controparte_1
liquidano, tenuto conto del valore della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 151/2023 del Parte_1
Tribunale di Mantova del 23.2.2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
provvede:
- rigetta l'appello di;
Parte_1
- condanna a pagare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado liquidate in complessivi € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00
per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante, Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao