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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/09/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Prato
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta allo scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art .127 ter c.p.c. pronuncia la presente sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale dando atto della rinuncia di parte ricorrente alla lettura.
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale nella causa iscritta al n. R.G. 951/2024 tra le parti:
Ricorrente: C.F. ) con l'avv. MEREU MARIA CHIARA Parte_1 C.F._1
( ) e l'avv. ANDREA MEREU ( ) C.F._2 C.F._3
Resistente: contumace CP_1
all'udienza del 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di CP_1
2. Dichiara l'inadempimento della società con riguardo al diritto di accesso esercitato da CP_1
e, per l'effetto, condanna la predetta società ad adempiere correttamente alle Parte_1 richieste di controparte in osservanza dell'art. 12 GDPR (Regolamento UE 2016/679);
3. Accerta e dichiara l'illegittimità del trattamento dati effettuato dalla società nei CP_1 confronti di e, per l'effetto, condanna la predetta società alla cancellazione dei dati Parte_1 personali della ricorrente ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d Regolamento UE 2016/679;
4. Visto l'art. 614 bis c.p.c., fissa in euro 50,00 la somma di denaro dovuta dalla società CP_1 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dal trentesimo
2 giorno successivo alla notificazione della presente sentenza, da versarsi in favore della Cassa delle Ammende;
5. Visto l'art. 120 c.p.c., ordina la pubblicazione, mediante inserzione per estratto, della presente sentenza, a cura e spese della società soccombente, presso il proprio sito internet e su due testate giornalistiche di due quotidiani di stampa nazionali entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza;
6. Condanna la società al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 9.900,80 per compensi, euro 518,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Prato, 23/9/2025
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestata giustizia chiedendo di accertare Parte_1
l'inadempimento di in relazione al diritto di accesso con conseguente condanna al corretto CP_1 adempimento, di accertare l'illegittimità del trattamento dei dai personali con conseguente condanna all'inibizione dello stesso ed alla cancellazione dei dati personali della ricorrente ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d Reg. 2016/679 e ai sensi dell'art. 2 decies del Codice della privacy, di prevedere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare previsti nel provvedimento.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto (1) che a seguito di email pubblicitarie ricevute sulla propria casella di posta elettronica inviate dalla società decideva in data CP_1
21.11.2023 di esercitare il diritto di accesso nei confronti della predetta;
(2) che in data 23.11.2023 la Con
chiedeva il numero della linea oggetto della segnalazione al fine di poter evadere la richiesta di Con accesso;
(3) che in data 18.11.2023 la ricorrente rispondeva dicendo di non essere cliente e quindi di non possedere alcuna linea telefonica, né mobile né fissa;
(4) che a tale comunicazione la società, odierna convenuta, non rispondeva, facendo scadere i termini di legge previsti dal Regolamento
2016/79; (5) che, in data 21.3.2024, la ricorrente sollecitava la controparte chiedendo aggiornamenti circa la richiesta di accesso precedentemente formulata chiedendo, inoltre, lo stop alla pubblicità; (6) Con che in data 26.3.2024 la rispondeva chiedendo nuovamente alla ricorrente il numero della linea oggetto di segnalazione per poter procedere alla richiesta di accesso;
(7) che tale comportamento
3 impedisce alla ricorrente di controllare i propri dati personali e quindi comprendere la legittimità del Con trattamento dei medesimi nonchè di verificare come abbia acquistato i dati della stessa;
(8) che, così facendo, controparte non ha fornito la copia dei dati, non ha spiegato le ragioni del suo inadempimento, ha ostacolato l'esercizio del diritto di accesso;
(9) che, inoltre, la ricorrente non ha fornito alcun consenso marketing alla controparte ai sensi dell'art. 130 Codice della Privacy e, ciò nonostante, quest'ultima ha continuato ad inviare pubblicità nonostante l'esercizio del diritto di opposizione.
La società convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, rimanendo così contumace.
Preliminarmente questo giudice osserva che deve essere dichiarata la contumacia della società convenuta.
Nel merito si osserva quanto segue.
La presente controversia deve essere inquadrata giuridicamente nell'ambito del Regolamento UE
2016/679 e del Decreto legislativo 101/2018, legge italiana che ha adeguato la normativa nazionale sulla protezione dei dati personali al GDPR dell'Unione Europea.
L'articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento recita: “il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.”.
L'articolo 1 del d.lgs. citato prescrive che “il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 e del presente codice nel rispetto della dignità umana, dei diritti e dele libertà fondamentali della persona.”.
Secondo la normativa europea l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
4 logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
(articolo 15 GDPR).
Tale diritto risulta essere stato esercitato dalla ricorrente, come risulta dalle comunicazioni mail regolarmente ricevute dalla società convenuta.
Quest'ultima, pertanto, avrebbe dovuto fornire le informazioni richieste senza ritardo o comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa (articolo 12 GDPR: “3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.”).
Al contrario, la società convenuta, dopo una prima risposta interlocutoria, non ha mai ottemperato alla richiesta della ricorrente né ha mai indicato i motivi dell'inottemperanza o rifiutato la richiesta, ma semplicemente è rimasto inerte e, come tale, inadempiente.
Ne consegue, l'accoglimento della prima domanda formulata da parte ricorrente affermando, pertanto,
l'inadempimento della società convenuta in relazione al diritto di accesso, con conseguente condanna della stessa al corretto adempimento.
Stesse conclusioni per quanto attiene alla successiva domanda formulata da parte ricorrente.
La stessa, infatti, ha lamentato un comportamento illegittimo della controparte, posto che, nonostante abbia comunicato con pec del 21.3.2024 di non voler ricevere alcuna pubblicità di controparte, quest'ultima ha continuato a inviare pubblicità alla ricorrente, in violazione dell'articolo 21 comma 2
GDPR, come risulta dalle comunicazioni mail prodotte in giudizio con data successiva (comunicazioni mail del 27.3.2024, 16.4.2024, 26.4.2024).
Sussistono, pertanto, i presupposti per ordinare alla convenuta la cancellazione dei dati personali della ricorrente per aver trattato i dati senza il consenso e, quindi, illecitamente (articolo 17 lettera d GDPR).
Ai sensi dell'art. 120 c.p.c. si ritiene accoglibile la richiesta di parte ricorrente di ordinare la pubblicazione della presente sentenza al fine di contribuire a riparare il danno subito dalla ricorrente. 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di CP_1
2. Dichiara l'inadempimento della società con riguardo al diritto di accesso esercitato da CP_1
e, per l'effetto, condanna la predetta società ad adempiere correttamente alle Parte_1 richieste di controparte in osservanza dell'art. 12 GDPR (Regolamento UE 2016/679);
3. Accerta e dichiara l'illegittimità del trattamento dati effettuato dalla società nei CP_1 confronti di e, per l'effetto, condanna la predetta società alla cancellazione dei dati Parte_1 personali della ricorrente ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d Regolamento UE 2016/679;
4. Visto l'art. 614 bis c.p.c., fissa in euro 50,00 la somma di denaro dovuta dalla società CP_1 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notificazione della presente sentenza, da versarsi in favore della Cassa delle Ammende;
5. Visto l'art. 120 c.p.c., ordina la pubblicazione, mediante inserzione per estratto, della presente sentenza, a cura e spese della società soccombente, presso il proprio sito internet e su due testate giornalistiche di due quotidiani di stampa nazionali entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza;
6. Condanna la società al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 9.900,80 per compensi, euro 518,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Prato, 23/9/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta allo scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art .127 ter c.p.c. pronuncia la presente sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale dando atto della rinuncia di parte ricorrente alla lettura.
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale nella causa iscritta al n. R.G. 951/2024 tra le parti:
Ricorrente: C.F. ) con l'avv. MEREU MARIA CHIARA Parte_1 C.F._1
( ) e l'avv. ANDREA MEREU ( ) C.F._2 C.F._3
Resistente: contumace CP_1
all'udienza del 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di CP_1
2. Dichiara l'inadempimento della società con riguardo al diritto di accesso esercitato da CP_1
e, per l'effetto, condanna la predetta società ad adempiere correttamente alle Parte_1 richieste di controparte in osservanza dell'art. 12 GDPR (Regolamento UE 2016/679);
3. Accerta e dichiara l'illegittimità del trattamento dati effettuato dalla società nei CP_1 confronti di e, per l'effetto, condanna la predetta società alla cancellazione dei dati Parte_1 personali della ricorrente ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d Regolamento UE 2016/679;
4. Visto l'art. 614 bis c.p.c., fissa in euro 50,00 la somma di denaro dovuta dalla società CP_1 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dal trentesimo
2 giorno successivo alla notificazione della presente sentenza, da versarsi in favore della Cassa delle Ammende;
5. Visto l'art. 120 c.p.c., ordina la pubblicazione, mediante inserzione per estratto, della presente sentenza, a cura e spese della società soccombente, presso il proprio sito internet e su due testate giornalistiche di due quotidiani di stampa nazionali entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza;
6. Condanna la società al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 9.900,80 per compensi, euro 518,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Prato, 23/9/2025
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestata giustizia chiedendo di accertare Parte_1
l'inadempimento di in relazione al diritto di accesso con conseguente condanna al corretto CP_1 adempimento, di accertare l'illegittimità del trattamento dei dai personali con conseguente condanna all'inibizione dello stesso ed alla cancellazione dei dati personali della ricorrente ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d Reg. 2016/679 e ai sensi dell'art. 2 decies del Codice della privacy, di prevedere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare previsti nel provvedimento.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto (1) che a seguito di email pubblicitarie ricevute sulla propria casella di posta elettronica inviate dalla società decideva in data CP_1
21.11.2023 di esercitare il diritto di accesso nei confronti della predetta;
(2) che in data 23.11.2023 la Con
chiedeva il numero della linea oggetto della segnalazione al fine di poter evadere la richiesta di Con accesso;
(3) che in data 18.11.2023 la ricorrente rispondeva dicendo di non essere cliente e quindi di non possedere alcuna linea telefonica, né mobile né fissa;
(4) che a tale comunicazione la società, odierna convenuta, non rispondeva, facendo scadere i termini di legge previsti dal Regolamento
2016/79; (5) che, in data 21.3.2024, la ricorrente sollecitava la controparte chiedendo aggiornamenti circa la richiesta di accesso precedentemente formulata chiedendo, inoltre, lo stop alla pubblicità; (6) Con che in data 26.3.2024 la rispondeva chiedendo nuovamente alla ricorrente il numero della linea oggetto di segnalazione per poter procedere alla richiesta di accesso;
(7) che tale comportamento
3 impedisce alla ricorrente di controllare i propri dati personali e quindi comprendere la legittimità del Con trattamento dei medesimi nonchè di verificare come abbia acquistato i dati della stessa;
(8) che, così facendo, controparte non ha fornito la copia dei dati, non ha spiegato le ragioni del suo inadempimento, ha ostacolato l'esercizio del diritto di accesso;
(9) che, inoltre, la ricorrente non ha fornito alcun consenso marketing alla controparte ai sensi dell'art. 130 Codice della Privacy e, ciò nonostante, quest'ultima ha continuato ad inviare pubblicità nonostante l'esercizio del diritto di opposizione.
La società convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, rimanendo così contumace.
Preliminarmente questo giudice osserva che deve essere dichiarata la contumacia della società convenuta.
Nel merito si osserva quanto segue.
La presente controversia deve essere inquadrata giuridicamente nell'ambito del Regolamento UE
2016/679 e del Decreto legislativo 101/2018, legge italiana che ha adeguato la normativa nazionale sulla protezione dei dati personali al GDPR dell'Unione Europea.
L'articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento recita: “il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.”.
L'articolo 1 del d.lgs. citato prescrive che “il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 e del presente codice nel rispetto della dignità umana, dei diritti e dele libertà fondamentali della persona.”.
Secondo la normativa europea l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
4 logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
(articolo 15 GDPR).
Tale diritto risulta essere stato esercitato dalla ricorrente, come risulta dalle comunicazioni mail regolarmente ricevute dalla società convenuta.
Quest'ultima, pertanto, avrebbe dovuto fornire le informazioni richieste senza ritardo o comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa (articolo 12 GDPR: “3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.”).
Al contrario, la società convenuta, dopo una prima risposta interlocutoria, non ha mai ottemperato alla richiesta della ricorrente né ha mai indicato i motivi dell'inottemperanza o rifiutato la richiesta, ma semplicemente è rimasto inerte e, come tale, inadempiente.
Ne consegue, l'accoglimento della prima domanda formulata da parte ricorrente affermando, pertanto,
l'inadempimento della società convenuta in relazione al diritto di accesso, con conseguente condanna della stessa al corretto adempimento.
Stesse conclusioni per quanto attiene alla successiva domanda formulata da parte ricorrente.
La stessa, infatti, ha lamentato un comportamento illegittimo della controparte, posto che, nonostante abbia comunicato con pec del 21.3.2024 di non voler ricevere alcuna pubblicità di controparte, quest'ultima ha continuato a inviare pubblicità alla ricorrente, in violazione dell'articolo 21 comma 2
GDPR, come risulta dalle comunicazioni mail prodotte in giudizio con data successiva (comunicazioni mail del 27.3.2024, 16.4.2024, 26.4.2024).
Sussistono, pertanto, i presupposti per ordinare alla convenuta la cancellazione dei dati personali della ricorrente per aver trattato i dati senza il consenso e, quindi, illecitamente (articolo 17 lettera d GDPR).
Ai sensi dell'art. 120 c.p.c. si ritiene accoglibile la richiesta di parte ricorrente di ordinare la pubblicazione della presente sentenza al fine di contribuire a riparare il danno subito dalla ricorrente. 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di CP_1
2. Dichiara l'inadempimento della società con riguardo al diritto di accesso esercitato da CP_1
e, per l'effetto, condanna la predetta società ad adempiere correttamente alle Parte_1 richieste di controparte in osservanza dell'art. 12 GDPR (Regolamento UE 2016/679);
3. Accerta e dichiara l'illegittimità del trattamento dati effettuato dalla società nei CP_1 confronti di e, per l'effetto, condanna la predetta società alla cancellazione dei dati Parte_1 personali della ricorrente ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d Regolamento UE 2016/679;
4. Visto l'art. 614 bis c.p.c., fissa in euro 50,00 la somma di denaro dovuta dalla società CP_1 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notificazione della presente sentenza, da versarsi in favore della Cassa delle Ammende;
5. Visto l'art. 120 c.p.c., ordina la pubblicazione, mediante inserzione per estratto, della presente sentenza, a cura e spese della società soccombente, presso il proprio sito internet e su due testate giornalistiche di due quotidiani di stampa nazionali entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza;
6. Condanna la società al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 9.900,80 per compensi, euro 518,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Prato, 23/9/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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