Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 94/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 27/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(CF: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Mara Congeduti, Sabrina Pittarello e Agnese Bertini, presso il cui studio sito in
Pisa, alla Via Niosi n. 29, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Morena Garisto e Paola Gelli, presso il cui studio sito in Empoli (Fi), alla Via G. Fabiani n. 10, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 2/02/2022 il ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogato dalla società resistente con lettera del 28.5.2021, per superamento del periodo di comporto, evidenziando la sua nullità per discriminazione indiretta ex art. 2, D. Lgs.
n. 216/2003, ovvero, in via subordinata, la sua illegittimità “in ragione del comportamento contrario a buona fede e correttezza del datore di lavoro che,
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) era stato assunto dalla società resistente a far data dal 1.1.2020, in seguito al cambio di appalto tra quest'ultima e la precedente datrice di lavoro, presso cui egli CP_2
aveva iniziato a prestare attività lavorativa sin dal 16.6.2016, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio così maturata;
b) le sue mansioni consistevano nel recarsi “presso l'hub dell'Interporto di Bologna,
Contr indossare la divisa in appositi spazi condivisi con altri colleghi, quindi recarsi Contr nell'ufficio dove i coordinatori del servizio di gli assegnavano quotidianamente i c.d. “servizi espressi”, ovvero le consegne da effettuare ai clienti tassativamente entro le 9.00, le 10.00 o le 12.00, in diverse zone di Bologna. Una volta terminate le consegne relative ai c.d. “servizi espressi”, il ricorrente doveva rientrare presso il magazzino e ricaricare il furgone per tutte le ulteriori consegne che egli effettuava in tutta la provincia di Bologna e in quella di Ferrara, non avendo una specifica zona fissa”;
c) da quasi dieci anni soffriva di lesioni inguinali e gli era stata diagnosticata la malattia
“Idrosadenite Suppurativa” che lo affliggeva sin dall'ottobre 2019;
d) l'idrosadenite suppurativa è un'infiammazione cronica, cicatrizzante, simile all'acne che si sviluppa nelle zone di ascelle, inguine, intorno al capezzolo e nella zona perianale, consistente in una “condizione infiammatoria cronica del follicolo pilifero e delle strutture ad esso interconnesse. L'infiammazione follicolare e la conseguente occlusione portano alla rottura del follicolo e allo sviluppo di ascessi, fistole, e cicatrici. Si sviluppano masse gonfie e dolenti simili agli ascessi cutanei. Queste lesioni sono spesso sterili. Nei casi cronici sono caratteristici il dolore, la fluttuazione, la suppurazione e la formazione di tragitti fistolosi”;
e) in ragione della particolare gravità della malattia in esame, il 30 gennaio 2019, era stata presentata la proposta di legge n. 1552 “Disposizioni per il riconoscimento dell'idrosadenite suppurativa o malattia di Verneuil come malattia invalidante”;
Pag. 2 di 7 f) con lettera in data 28.5.2021 gli era stato comunicato il licenziamento sul presupposto dell'asserito superamento del periodo di comporto, determinato da assenze “...per malattia di 250 giorni come da prospetto allegato (all.1); il termine di 245 giorni di calendario previsto dall'art. 63 CCNL Trasporto Merci e Logistica applicato in azienda per la conservazione del posto di lavoro è dunque spirato il 23 maggio 2021...”;
g) nel periodo dal 3.6.2019 al 28.5.2021, aveva “accusato diversi episodi di
Idrosadenite Suppurativa manifestatasi - trattandosi di una infiammazione - oltre che con ascessi, fistole, anche con attacchi di iperpiressia, dolori articolari e sindrome gastrointestinale, intenso dolore, infiammazione e sintomatologia sistemica con febbre, malessere generale e artralgie, come specificamente riferito dalla Dott. nel Per_1
certificato in data 6.1.2022 di cui al doc. 4 già prodotto, nonché dai medici del
Policlinico S. Orsola che hanno in cura il ricorrente”;
h) le sue complessive condizioni di salute erano note alla società convenuta visto che nel periodo dal dicembre 2020 al marzo 2021 aveva fruito di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute;
i) in data 11.1.2021 e 8.2.2021 era stato ritenuto temporaneamente non idoneo alla mansione specifica;
l) solo alla successiva visita svoltasi in data 15.3.2021, era stato, invece, ritenuto idoneo;
m) in data 31 marzo 2021, egli era stato sottoposto a un intervento “Laser CO2 ablativo cavo ascellare ed inguine bilaterale”, necessario per la rimozione dei noduli formatisi in sede ascellare ed inguinale a causa della idrosadenite suppurativa;
Contro n) a seguito dell'invito da parte del coordinatore/responsabile di Persona_2 per “discutere della sua posizione lavorativa”, malgrado i postumi dell'intervento, che non gli consentivano di deambulare agevolmente, aveva chiesto espressamente di poter fruire delle ferie maturate e non godute pari, all'epoca, a 118,82 ore;
o) tale richiesta venne respinta con la motivazione che “non è usanza dell'azienda concedere ferie per motivi di salute” ed egli era costretto, come già detto, a iniziare il nuovo periodo di malattia che avrebbe, infine, determinato l'asserito superamento del periodo di comporto;
p) se avesse potuto godere delle ferie non ancora maturate avrebbe superato l'anzianità
Pag. 3 di 7 di servizio di cinque anni e, ai sensi dell'art. 63 del CCNL di settore, rubricato
“Malattia, infortunio, cure termali”, ai sensi del quale peraltro non dovevano computarsi le assenze dovute a “malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2)”, avrebbe avuto diritto alla conservazione del posto per un periodo di 365 giorni anziché di 245.
1.2. Con memoria depositata in data 3.6.2022 si è costituita la società resistente la quale si è opposta all'accoglimento della domanda, contestando la sussistenza in capo alla ricorrente di una situazione di “malattia grave”, e rimarcando la propria buona fede o correttezza in considerazione del fatto che già con lettera racc. a. r. del 26.11.2020 aveva rappresentato al lavoratore la possibilità prevista dallo stesso articolo 63 CCNL di riferimento di fruire di aspettativa non retribuita per un periodo massimo di 6 mesi al fine di conservare il posto di lavoro.
2. La domanda è infondata.
3. Costituisce questione dirimente la riconduzione nell'ambito della nozione di “malattia particolarmente grave” ex art. 63 del CCNL di settore secondo il quale “Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova”.
3.1. A tal fine nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, secondo la quale “L'Idroadenite Suppurativa ad oggi non è inserita nell'elenco delle malattie rare e nel “Piano nazionale delle cronicità” (PNC), e non sono previste CP_ esenzioni sanitarie nè il riconoscimento di invalidità da parte dell' Tuttavia è presente nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) in alcune Regioni (Toscana, Emilia
Romagna) con accesso a cure biologiche. Essa può essere definita cronica nel senso più ampio del termine in quanto permanente e caratterizzata da riacutizzazioni.
Attualmente, a differenza del passato, è curabile tramite microchirurgia,
Pag. 4 di 7 somministrazione di antibiotici, inibitori del TNF-alfa (i quali svolgono azione patogenetica sui mediatori della flogosi e agiscono mitigando esclusivamente gli effetti disfunzionali) che, nel caso specifico, non possono considerarsi “salvavita” né possono dirsi ad essi “assimilabili” poichè non somministrati in presenza di “pericolo di vita” immediato e concreto (come ad es. quando utilizzati nelle chemioterapie neo- adiuvanti). Relativamente al quesito richiesto dal Signor Giudice al punto B), rilevante ai fini della definizione del caso, si ritiene che l'art. 63 del CCNL di settore, attentamente esaminato, non fornisca dati necessari alla piena definizione di “malattia grave”. Così, dal punto di vista strettamente medico, considerati i riferimenti sopra riportati, la patologia Idrosadenite suppurativa non può essere definita malattia grave se non nei termini di accesso a cure biologiche nei LEA di Toscana, Emilia
Romagna)… Il Signor è affetto da Idrosadenite Suppurativa HU Parte_1
3 attualmente in terapia con Adalimumab, un anticorpo monoclonale IgG1 (cfr. certificazioni redatte presso l'Unità Operativa Dermatologia del Policlinico di
Sant'Orsola-AOU Bologna). La patologia è stata riconosciuta il 24 gennaio 2007 nell'International Classification of Diseases ICD-10 (Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi di salute correlati) che l'ha classificata con il codice L 73.2 nel capitolo XII Malattie della cute e del sistema sottocutaneo. Lo standard è oggi alla sua undicesima edizione ufficiale (ICD-11) approvata nel 2018 dagli Stati membri e in vigore il 1° gennaio 2022. -------Tale malattia non è inserita nell'elenco delle malattie rare né nel “Piano nazionale delle cronicità” (PNC) tuttavia, onde consentire al Paziente l'accesso a cure biologiche, è presente come malattia rara nei Livelli Essenziali di Assistenza in alcune Regioni (Toscana, Emilia Romagna) e le certificazioni sopra elencate hanno ovviamente attestato il periodo di inabilità al lavoro per malattia. A parere dello scrivente, la tipologia delle lesioni in fase di acuzie, estese e coinvolgenti mil cavo ascellare, la regione inguinale e addominale, il testicolo destro, avrebbe potuto giustificare per gravità la non idoneità temporanea alla mansione di autista (dalla documentazione in atti, non risulta sia stata eseguita una valutazione da
Parte del Medico Aziendale)” (così, relazione di depositata in data 17.4.2025).
Alla luce degli accertamenti medici condotti, credibili e razionali quanto all'adozione dei criteri di indagine adottati, deve escludersi che la patologia che affligge il ricorrente
Pag. 5 di 7 possa essere ricondotta nel genus delle “malattia particolarmente grave” ex art. 63 del
CCNL di settore. Rafforza tale opinione anche la circostanza, appurata dallo stesso CTU nella citata relazione, secondo la quale “Successivamente al licenziamento comunicato in data 28-05-2021, dopo circa un anno di inattività è passato alle dipendenze della ditta “Wilson”, con la medesima qualifica di autista e mansioni di trasporto e consegna di medicinali in tragitti regionali (Emilia Romagna). Attualmente non ha limitazioni al lavoro”. Proprio la ripresa di un'attività lavorativa analoga a quella esercitata per l'impresa resistente, senza avere alcuna limitazione medica al suo svolgimento, si pone quale circostanza fattuale volta ad evidenziare l'insussistenza di ragioni di incompatibilità tra le mansioni già svolte e la malattia sofferta.
Solo per completezza, deve rilevarsi come la previsione del CCNL di riferimento già di per sé preveda un trattamento diversificato del periodo di comporto a seconda che il lavoratore sia o meno affetto da “malattie particolarmente gravi”. Ciò consente di ritenere come essa si ponga in sintonia con la previsione di cui all'art. 3, comma 3-bis,
d.lgs. n. 216/2003, secondo cui “Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”.
4. Nemmeno può essere accolta la domanda, proposta in via subordinata, volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per cui è causa in considerazione del comportamento asseritamente contrario a buona fede e correttezza del datore di lavoro che si sarebbe rifiutato di concedere le ferie residue al ricorrente che ne aveva fatto espressa richiesta nel marzo 2021.
4.1. Le risultanze dell'istruttoria condotta in corso di causa conducono a ritenere non dimostrato che il ricorrente in data 1.4.2021 abbia fatto alcuna richiesta di ferie, asseritamente rigettata dal datore di lavoro sulla base della motivazione secondo la quale “non è usanza dell'azienda concedere ferie per motivi di salute”. Le dichiarazioni rilasciate dai testimoni e , preposti aziendali, hanno Persona_2 Testimone_1 evidenziato come le “ferie vengono chieste con moduli aziendali… Per quanto riguarda
Pag. 6 di 7 la richiesta ferie, una volta compilato il modulo viene accettato o non accettato. Tali moduli vengono poi inviati all'ufficio personale sia che siano accettate o meno le ferie… (così testimone ) Non mi sono state richieste al 15.3.2021 da Persona_2
richieste di aspettativa e/o ferie” (così testimone ). Pt_1 Testimone_1
4.2. Né più in generale può ritenersi configurabile in capo alla società resistente alcuna condotta contraria alla buona fede o correttezza.
Valore dirimente in tal senso assume il contenuto della lettera spedita a mezzo raccomandata n. 05257437747-4 del 24.11.2020 con la quale il datore di lavoro comunicò al ricorrente l'imminente superamento del periodo di comporto con l'invito espresso a godere dell'aspettativa prevista dall'art. 63 del CCNL di riferimento.
5. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle particolarità fattuali sottese alla vicenda in esame.
Mentre le spese di CTU devono essere poste in capo al ricorrente.
P.Q.M.
rigetta le domande;
compensa le spese di lite;
pone le spese diCTU definitivamente in capo alla parte ricorrente.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli
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