Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 14/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01026/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2024, proposto dalla società Jd & Es Barrett S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Buonocore, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Praiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 19/2024, a firma del Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Praiano, notificata in data 25/03/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Praiano;
Vista la dichiarazione resa in udienza dal procuratore della ricorrente;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
con il ricorso in epigrafe la società ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 19/2024 emessa dal Comune di Praiano riguardante in particolare : “a) realizzazione di una pergotenda, mediante l'installazione di un telaio in profilati di acciaio e/o alluminio preverniciato di colore bianco, con "tetto" regolabile a lamelle frangisole, costituito da n. 8 elementi verticali fissati al pavimento aventi sezione di cm. 0,15x0,15 di altezza pari a circa mt. 2,90 e da altrettanti orizzontali avente sezione di cm. 0,15x0,15 di lunghezza variabile a seconda dell'area da coprire, addossata alla parete perimetrale della porzione di edificio, il tutto a formare un'opera edilizia di notevoli dimensioni posta a copertura dell'intera superficie del terrazzo antistante la porzione di abitazione ubicata al primo livello sottostrada, avente mq. 73,00 circa, di cui la porzione — avente dimensioni di circa mt. 4,00 di larghezza e mt. 4,60 di lunghezza — ubicata antistante il locale cucina -risulta provvista anche di elementi di chiusura verticali apribili e scorrevoli; b) modifica del vano porta interno di collegamento tra il locale cucina e l'antistante terrazzo, mediante la posa in opera di un infisso avente le dimensioni pari a mt. 2,60 di larghezza e mt. 2,40 di altezza posto sul lato interno del citato vano porta e la realizzazione di un tratto di muratura in elementi siporex avente dimensioni pari a mt. 1,80 di larghezza e mt. 2,40 di altezza posto sul limite esterno del già citato vano porta, finalizzata all'ampliamento dell'apertura sul prospetto frontale; c) realizzazione di una finestra ex novo avente larghezza pari a mt. 1,20 circa x altezza pari a mt. 0,80 circa, ubicata nella sottostante porzione di terrazzo a sud/ovest del fabbricato al secondo e ultimo livello sottostrada; d) realizzazione di un solaio in lastre predalles avente una superficie di circa mq. 52,00 mediante la completa demolizione dell'originaria struttura di calpestio del terrazzo ubicato nella parte sud-est dell'area antistante la porzione di abitazione al secondo e ultimo livello sottostrada, in parte a copertura del sottostante locale esistente avente una superficie di circa mq. 30,00 e un'altezza di circa mt. 2,20, al cui interno vi era in atto uno sbancamento, effettuato subito a ridosso della scala di ingresso del locale interrato, le cui dimensioni dello scavo risultano essere pari a mt. 2,30 circa x mt. 2,30 circa al lordo della precedente muratura di contenimento; e) realizzazione di nr. 3 piattabande in cemento armato sui tre vani finestra, nonché una ulteriore piattabanda sempre in cemento armato posta sul vano porta, sempre all'interno del sopra citato locale, tutte rientranti nella cordolatura, costituita da una trave in cemento armato avente le dimensioni pari a circa mt. 0,90 di altezza x circa mt. 0,40 di larghezza, eseguita per l'intero perimetro del solaio, in sommità della preesistente muratura e propedeutica alla messa in opera del sopra citato solaio; f) realizzazione di un solaio in lastre predalles avente superficie di circa mq. 28,00 a copertura di un locale già esistente avente una superficie di circa mq. 6,00 eseguito sulla porzione di corte, posta a sud/ovest dell'area scoperta antistante l'ultimo livello del fabbricato; g) cambio di destinazione d'uso dell'area di cui al punto precedente da giardino tipico delle ville costiere piantumato con essenze arboree, anche di tipo esotiche in area completamente cementificata”;
si è costituito in giudizio il Comune difendendo la legittimità degli atti impugnati;
è incontroverso tra le parti che in corso di causa il ricorso sia divenuto già parzialmente improcedibile con riferimento ai suindicati punti “ c,f,g ” della stessa ordinanza poiché la ricorrente aveva nel frattempo eliminato le opere ivi contestate;
infine, all’odierna udienza di discussione del 12.3.2025 il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso;
Considerato che:
-in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a. dovendo recedere da ogni altra valutazione in rito o di merito (cfr., Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; id., V, 21 settembre 2020, n. 5486; id., 2 gennaio 2020, n. 38; id., VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; id., IV, 12 settembre 2016, n. 3848). Difatti “Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa” (Consiglio di Stato sez. II, n.6379/2024); ugualmente “ Al cospetto dell'univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente volta a confermare il venir meno dell'interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non si può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.” (TAR Lazio, Roma, sez. III n. 10053/2023);
-peraltro, “ la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice” (Consiglio di Stato sez. II, 22/04/2021, n.3260);
- Ritenuto di poter disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio stante la definizione in rito della controversia, peraltro già parzialmente divenuta improcedibile in corso di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO