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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. RG 15360/2023 promosso da:
- ( ), residente a [...]e con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
PALUMBI FRANCESCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
opponente contro
- ( ), residente a [...]e con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. LO MUNNO LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
opposto
CONCLUSIONI
Parte opponente chiede e conclude:
“Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale di Bologna:
- revocare l'opposto decreto ingiuntivo, in quanto inammissibile nonché infondato in fatto e diritto;
- nel merito: dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme ingiunte;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi venisse ritenuta accertata l'avversa pretesa creditoria, rideterminarne l'importo sulla base delle somme ritenute non provate e non dovute, in particolare con riferimento alla somma complessiva di euro 32.000,00, oggetto dei presunti versamenti successivi alla scrittura dell'1/10/2017;
- Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Parte opposta chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire:
1 1) respingere e/o rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e le domande CP_1
tutte formulate in quanto infondate in fatto e diritto;
2) stante il pagamento parziale, intervenuto in data 3/7/2024 in forza di Ordinanza di assegnazione del G.E. da parte del terzo pignorato revocare il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
n. 3951/2023 ed R.G. n. 11306/2023;
3) accertata e dichiarata l'obbligazione dell'opponente, dichiarare tenuta e pertanto condannare al pagamento in favore di della somma di € 117.333,19 (€ 118.913,39 CP_1 Controparte_2
- € 1.580,20), o di quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali dal dovuto
(scadenza termine richiesta 26/7/2023) al saldo effettivo;
4) condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da CP_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
5) disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio
e di quello monitorio”.
Concisa esposizione ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3951/2023 del 28.09.2023, provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Bologna ha ingiunto a di pagare CP_1 immediatamente in favore di la somma di € 118.913,39=, oltre accessori e spese, a Controparte_2
titolo di restituzione, in qualità di unico erede, di plurimi prestiti di denaro effettuati in favore dell'opponente dal proprio dante causa, nonché fratello, . Persona_1
Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec il 17.11.2023, parte opponente ha eccepito:
- l'insussistenza di idonea prova scritta a suffragio del credito azionato;
in particolare il riconoscimento del debito aveva ad oggetto solo una parte della somma ingiunta, mentre per la restante parte erano stati prodotti degli ordini di bonifico ed un estratto di conto corrente non chiaramente leggibili (docc. nn. 3 e 4 fascicolo monitorio);
- la propria carenza di legittimazione passiva, considerato che i bonifici erano stati effettuati tutti a favore della come evincibile dall'intestazione degli stessi Controparte_3
e dall'Iban intestato alla società, di conseguenza legittimata passiva era da considerare la società e non essa persona fisica;
inoltre, dal ricorso non era risultante alcun tentativo di preventiva escussione della società;
- l'omessa voluta indicazione della causa dei versamenti, ovverosia la duratura amicizia che l'aveva a lungo legata con il sig. , come attestato dalla circostanza che il de cuius, finché in Persona_1
vita, non le aveva mai domandato la restituzione;
2 - l'estinzione e la compensazione del credito, avendo provveduto a restituire in contanti la somma di
€ 60.000,00= e tramite bonifico la somma di € 91.000,00= (doc. n. 2), con l'effetto che, nell'ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza del debito, il suo ammontare dovrebbe comunque essere rideterminato;
- infine, l'insussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., non essendovi prova scritta per l'intero ammontare del debito né pericolo nel ritardo.
Pertanto, ha concluso chiedendo provvedersi in via preliminare alla sospensione ex art. CP_1
649 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha domandato revocarsi il decreto e dichiararsi infondata l'avversa pretesa creditoria, ovvero, in subordine, rideterminarsi l'importo in considerazione delle somme già corrisposte al sig. , come Persona_1
quantificate e provate in causa. Vinte le spese di lite.
2.
Parte opposta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 01.02.2024, Controparte_2 contestando le richiamate eccezioni e chiedendo il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c.; in particolare, ha dedotto che:
- nel corso degli anni, dal 2008 al 2013, sottoscriveva plurime scritture private, attestanti CP_1 che la stessa aveva “ricevuto in prestito” del denaro da con l'intenzione di “restituirlo” Persona_1
(scritture del 27.01.2008 sub doc. n. 2, del 03.07.2009 sub doc. n. 3, del 29.03.2011 sub doc. n. 4, del
12.10.2011 sub doc. n. 5, del 29.07.2013 sub doc. n. 6, del 01.10.2013 sub doc. n. 7; oltre al documento riepilogativo allegato sub doc. n. 8 e sub doc. n. 3 del fascicolo monitorio);
- oltre alla prova documentale delle scritture private, contenenti riconoscimento del debito, sussisteva prova documentale dei versamenti indicati nell'ultima scrittura riepilogativa ed effettuati da Per_1
alla parte opponente (docc. nn. da 9 a 14);
[...]
- il fratello decedeva l'08.09.2020, lasciandolo come unico erede;
Persona_1
- i tentativi di recuperare da le somme in questione non erano andati a buon fine;
CP_1
- in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo, apprendeva che la debitrice aveva provveduto a vendere, appena un anno dopo il decesso del de cuius e cioè il 07.09.2021, l'appartamento di sua proprietà sito a Bologna, in via Weber n. 12, che nell'ultima scrittura privata (cfr. doc. n. 8) costituiva una sorta di “garanzia del credito” in favore di , nonché a donare a , in Persona_1 Parte_2 data 05.10.2021, l'autorimessa di sua proprietà sita al medesimo indirizzo (doc. n. 18 e n. 19).
2.1.
In diritto, ha evidenziato la carenza di prova dell'opposizione e l'infondatezza Controparte_2 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, asseritamente a favore della persona giuridica
, posto che tutte le scritture private erano intestate alla stessa Controparte_3 CP_1
3 CP_
e con la precisazione che i bonifici venivano effettuati alla banca da lei “scelta” e che riguardavano i suoi “bisogni quotidiani”.
Con riguardo all'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c., ha dedotto tanto la presenza di riconoscimento di debito scritto, tanto la sussistenza del pericolo di grave pregiudizio economico nel ritardo dell'adempimento, considerato che sia la vendita sia la donazione di immobili da parte della debitrice avevano certamente comportato una pregiudizievole diminuzione del suo patrimonio, a svantaggio delle proprie ragioni creditorie.
Ha, quindi, promosso in via riconvenzionale l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 e ss. cod. civ., sussistendone tutti i presupposti (e segnatamente l'esistenza del diritto di credito, la c.d. scientia fraudis e l'eventus damni). ha concluso chiedendo, in via preliminare, conferma della provvisoria esecutorietà Controparte_2 del decreto opposto;
nel merito, in via principale, ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, ovvero, in subordine, di dichiarare in ogni caso tenuta e condannare al pagamento in suo favore della somma di € 118.913,39= o della diversa CP_1
somma ritenuta secondo giustizia;
in via riconvenzionale, ha promosso azione revocatoria volta a dichiarare inefficace nei propri confronti la donazione disposta da parte opponente a favore di Pt_2
dell'immobile sito in Bologna alla Via Weber n. 12, posto che lo stesso era stato indicato a
[...]
garanzia del credito;
ha quindi domandato essere autorizzato alla chiamata in causa di terzo del soggetto donatario.
3.
Stante apposita richiesta, con decreto 26.03.2024 è stata disposta la trattazione separata dell'istanza ex art. 649 c.p.c. – poi conclusasi con ordinanza di rigetto 16.05.2024 – e fissata nel principale ex art. 183 c.p.c. l'udienza 19.06.2024; le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. sono state tempestivamente depositate.
Rigettate le istanze istruttorie e dato atto dell'intervenuta rinuncia di parte opposta alla domanda riconvenzionale (e alla relativa chiamata in causa del terzo), è stata fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza 25.09.2024, contestualmente sostituita, stante la concordia dei procuratori, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato tempestivamente le note, precisando le conclusioni come in epigrafe.
§ § §
4.
L'opposizione proposta da è infondata e viene quindi rigettata, per i motivi di cui al CP_1
prosieguo; tuttavia, deve darsi atto, contestualmente, dell'intervenuto pagamento a favore di CP_2 della somma di € 1.580,20= da parte del terzo pignorato versamento
[...] Parte_1
4 avvenuto in data 03.07.2024 in seno alla procedura esecutiva n. 154/2024 Reg. Esec. mob, promossa innanzi all'intestato Tribunale nei confronti dell'odierna opponente (cfr. ordinanza di assegnazione
31.05.2024, sub doc. n. 22 fascicolo opposto).
Ne è, quindi, primaria conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto pecca, seppur in minima parte, per eccesso.
4.1.
A sostegno della propria pretesa creditoria ha prodotto, tanto in questa sede quanto Controparte_2
nel giudizio monitorio, gli allegati ai doc. nn. 3 e 4: il primo contenente scrittura privata sottoscritta in calce da ed avente ad oggetto il riconoscimento, alla data del 01.10.2017, di un debito CP_1 per complessivi € 91.913,39= a titolo di “Soldi avuti in prestito da ”; il secondo, Persona_1
relativo a successivi ordini di bonifico effettuati da a favore di per € Persona_1 CP_1
5.000,00= e per € 27.000,00=, oltre che relativo a un estratto del conto intestato a Persona_1 attestante l'esistenza di un movimento in entrata per € 5.000,00= da parte dell'ordinante , CP_1
di talché il credito vantato, quale azionato in via monitoria, risulta pari a complessivi € 118.913,39=.
4.1.1.
L'opposizione è infondata poiché parte opponente non ha disconosciuto il doc. n. 3 citato, contenente dichiarazione manoscritta da lei siglata ed avente ad oggetto il riconoscimento di un debito a suo carico nei confronti di pari ad € 91.913,39= fondato su titolo di mutuo, posta la chiara Persona_1
indicazione della previsione di restituzione.
Né ha fornito prova di aver provveduto al pagamento dei debiti ivi riepilogati, ovvero di aver diversamente adempiuto al proprio impegno alla restituzione del denaro ricevuto, limitandosi ad eccepire lo spirito di liberalità sotteso alle elargizioni di denaro da parte di in suo Persona_1
favore, di cui, tuttavia, non è possibile trovare riscontro sulla base del tenore letterale del documento da lei stessa redatto, che si esprime in termini di prestito-restituzione.
Anche l'eccezione di estinzione parziale/compensazione del credito formulata da nel CP_1
proprio atto introduttivo viene respinta: parte opponente, invero, ha sostenuto di aver provveduto a restituire in contanti la somma di € 60.000,00= e tramite bonifico la somma di € 91.000,00= (doc. n.
2 opponente). Tuttavia, del pagamento in contanti non è stata data alcuna prova, mentre per quanto concerne i bonifici allegati sub doc. n. 2, gli stessi recano data di esecuzione di molto anteriore a quella indicata nel doc. n. 3 ovverosia nel documento riepilogativo ove è contenuto il Per_1
riconoscimento del debito, e l'unico bonifico avente data successiva (quello per € 5.000,00= Parte_3
[...
il 17.04.2018) è già stato considerato da e detratto dal credito vantato CP_1 Controparte_2
(cfr. doc. n. 4 parte opposta, movimento in entrata del 18.04.2018 per € 5.000,00=).
4.1.2.
5 In relazione, quindi, alla restante parte del credito ingiunto – cioè l'importo di € 27.000,00= indicato nel doc. n. 4 e versato da a – la mera allegazione dell'inidoneità Persona_1 CP_1 dell'estratto conto, non suffragata da elementi di riscontro di senso contrario, non è sufficiente a smentire la titolarità del credito, con la conseguenza che le contestazioni mosse da con il CP_1
giudizio di opposizione sono rimaste sfornite di prova.
4.2.
Infondata, inoltre, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva come già evidenziato nell'ordinanza
16.05.2024 di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, posto che la documentazione in atti attesta allo stato che il mutuo è avvenuto a parte opponente persona fisica, e, dunque la non influenza del versamento sul conto corrente della società: infatti, parte opposta ha documentato – e parte opponente ha confermato con le proprie produzioni – che la debitrice utilizzava indifferentemente il conto corrente intestato alla ed il conto corrente Controparte_3
intestato a sé persona fisica, tanto per ricevere i prestiti dal de cuius, quanto per effettuare a favore di quest'ultimo i rimborsi parziali (doc. n. 15 e n. 16 parte opposta;
doc. n. 2 parte opponente).
4.3.
Tenuto conto, quindi, del già richiamato versamento di € 1.580,20=, concretamente corrisposti da il 03.07.2024 (doc. n. 22 fascicolo opposto), il decreto ingiuntivo va revocato Parte_1
e va dichiarata tenuta e per l'effetto condannata al pagamento dell'importo, come CP_1 rideterminato nel suo ammontare, pari ad € 117.333,19= (€ 118.913,39= - € 1.580,20=) oltre interessi ex art. 1854 cod. civ. dalla domanda al saldo.
5.
Si rigetta la domanda formulata da ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che parte Controparte_2
opponente non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste per l'intero a carico di , secondo la CP_1
liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata per quanto attiene alla fase monitoria secondo le voci di liquidazione di cui al decreto ingiuntivo e per quanto attiene al presente giudizio in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, previsti per le cause di valore da €
52.000,01 a € 260.000,00, con riduzione del 30% delle fasi istruttoria e decisionale in ragione della natura degli adempimenti effettivamente espletati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
6 1) rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
2) in ragione dell'avvenuto versamento a favore di della somma di € 1.580,20=, Controparte_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 3951/2023 emesso dal Tribunale di Bologna il 28.09.2023;
3) accoglie la domanda monitoria proposta da e detratto quanto già ricevuto a fronte Controparte_2 dell'ordinanza di assegnazione 31.05.2024, dichiara tenuta per il titolo dedotto in giudizio e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Controparte_2
117.333,19=, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda al saldo;
4) rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
5) condanna alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del procedimento per CP_1
ingiunzione secondo le voci di liquidazione già proprie del decreto ingiuntivo e di quelle del presente giudizio che liquida in € 11.126,10= per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Bologna, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Roberta Cinosuro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. RG 15360/2023 promosso da:
- ( ), residente a [...]e con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
PALUMBI FRANCESCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
opponente contro
- ( ), residente a [...]e con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. LO MUNNO LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
opposto
CONCLUSIONI
Parte opponente chiede e conclude:
“Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale di Bologna:
- revocare l'opposto decreto ingiuntivo, in quanto inammissibile nonché infondato in fatto e diritto;
- nel merito: dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme ingiunte;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi venisse ritenuta accertata l'avversa pretesa creditoria, rideterminarne l'importo sulla base delle somme ritenute non provate e non dovute, in particolare con riferimento alla somma complessiva di euro 32.000,00, oggetto dei presunti versamenti successivi alla scrittura dell'1/10/2017;
- Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Parte opposta chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire:
1 1) respingere e/o rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e le domande CP_1
tutte formulate in quanto infondate in fatto e diritto;
2) stante il pagamento parziale, intervenuto in data 3/7/2024 in forza di Ordinanza di assegnazione del G.E. da parte del terzo pignorato revocare il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
n. 3951/2023 ed R.G. n. 11306/2023;
3) accertata e dichiarata l'obbligazione dell'opponente, dichiarare tenuta e pertanto condannare al pagamento in favore di della somma di € 117.333,19 (€ 118.913,39 CP_1 Controparte_2
- € 1.580,20), o di quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali dal dovuto
(scadenza termine richiesta 26/7/2023) al saldo effettivo;
4) condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da CP_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
5) disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio
e di quello monitorio”.
Concisa esposizione ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3951/2023 del 28.09.2023, provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Bologna ha ingiunto a di pagare CP_1 immediatamente in favore di la somma di € 118.913,39=, oltre accessori e spese, a Controparte_2
titolo di restituzione, in qualità di unico erede, di plurimi prestiti di denaro effettuati in favore dell'opponente dal proprio dante causa, nonché fratello, . Persona_1
Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec il 17.11.2023, parte opponente ha eccepito:
- l'insussistenza di idonea prova scritta a suffragio del credito azionato;
in particolare il riconoscimento del debito aveva ad oggetto solo una parte della somma ingiunta, mentre per la restante parte erano stati prodotti degli ordini di bonifico ed un estratto di conto corrente non chiaramente leggibili (docc. nn. 3 e 4 fascicolo monitorio);
- la propria carenza di legittimazione passiva, considerato che i bonifici erano stati effettuati tutti a favore della come evincibile dall'intestazione degli stessi Controparte_3
e dall'Iban intestato alla società, di conseguenza legittimata passiva era da considerare la società e non essa persona fisica;
inoltre, dal ricorso non era risultante alcun tentativo di preventiva escussione della società;
- l'omessa voluta indicazione della causa dei versamenti, ovverosia la duratura amicizia che l'aveva a lungo legata con il sig. , come attestato dalla circostanza che il de cuius, finché in Persona_1
vita, non le aveva mai domandato la restituzione;
2 - l'estinzione e la compensazione del credito, avendo provveduto a restituire in contanti la somma di
€ 60.000,00= e tramite bonifico la somma di € 91.000,00= (doc. n. 2), con l'effetto che, nell'ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza del debito, il suo ammontare dovrebbe comunque essere rideterminato;
- infine, l'insussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., non essendovi prova scritta per l'intero ammontare del debito né pericolo nel ritardo.
Pertanto, ha concluso chiedendo provvedersi in via preliminare alla sospensione ex art. CP_1
649 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha domandato revocarsi il decreto e dichiararsi infondata l'avversa pretesa creditoria, ovvero, in subordine, rideterminarsi l'importo in considerazione delle somme già corrisposte al sig. , come Persona_1
quantificate e provate in causa. Vinte le spese di lite.
2.
Parte opposta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 01.02.2024, Controparte_2 contestando le richiamate eccezioni e chiedendo il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c.; in particolare, ha dedotto che:
- nel corso degli anni, dal 2008 al 2013, sottoscriveva plurime scritture private, attestanti CP_1 che la stessa aveva “ricevuto in prestito” del denaro da con l'intenzione di “restituirlo” Persona_1
(scritture del 27.01.2008 sub doc. n. 2, del 03.07.2009 sub doc. n. 3, del 29.03.2011 sub doc. n. 4, del
12.10.2011 sub doc. n. 5, del 29.07.2013 sub doc. n. 6, del 01.10.2013 sub doc. n. 7; oltre al documento riepilogativo allegato sub doc. n. 8 e sub doc. n. 3 del fascicolo monitorio);
- oltre alla prova documentale delle scritture private, contenenti riconoscimento del debito, sussisteva prova documentale dei versamenti indicati nell'ultima scrittura riepilogativa ed effettuati da Per_1
alla parte opponente (docc. nn. da 9 a 14);
[...]
- il fratello decedeva l'08.09.2020, lasciandolo come unico erede;
Persona_1
- i tentativi di recuperare da le somme in questione non erano andati a buon fine;
CP_1
- in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo, apprendeva che la debitrice aveva provveduto a vendere, appena un anno dopo il decesso del de cuius e cioè il 07.09.2021, l'appartamento di sua proprietà sito a Bologna, in via Weber n. 12, che nell'ultima scrittura privata (cfr. doc. n. 8) costituiva una sorta di “garanzia del credito” in favore di , nonché a donare a , in Persona_1 Parte_2 data 05.10.2021, l'autorimessa di sua proprietà sita al medesimo indirizzo (doc. n. 18 e n. 19).
2.1.
In diritto, ha evidenziato la carenza di prova dell'opposizione e l'infondatezza Controparte_2 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, asseritamente a favore della persona giuridica
, posto che tutte le scritture private erano intestate alla stessa Controparte_3 CP_1
3 CP_
e con la precisazione che i bonifici venivano effettuati alla banca da lei “scelta” e che riguardavano i suoi “bisogni quotidiani”.
Con riguardo all'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c., ha dedotto tanto la presenza di riconoscimento di debito scritto, tanto la sussistenza del pericolo di grave pregiudizio economico nel ritardo dell'adempimento, considerato che sia la vendita sia la donazione di immobili da parte della debitrice avevano certamente comportato una pregiudizievole diminuzione del suo patrimonio, a svantaggio delle proprie ragioni creditorie.
Ha, quindi, promosso in via riconvenzionale l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 e ss. cod. civ., sussistendone tutti i presupposti (e segnatamente l'esistenza del diritto di credito, la c.d. scientia fraudis e l'eventus damni). ha concluso chiedendo, in via preliminare, conferma della provvisoria esecutorietà Controparte_2 del decreto opposto;
nel merito, in via principale, ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, ovvero, in subordine, di dichiarare in ogni caso tenuta e condannare al pagamento in suo favore della somma di € 118.913,39= o della diversa CP_1
somma ritenuta secondo giustizia;
in via riconvenzionale, ha promosso azione revocatoria volta a dichiarare inefficace nei propri confronti la donazione disposta da parte opponente a favore di Pt_2
dell'immobile sito in Bologna alla Via Weber n. 12, posto che lo stesso era stato indicato a
[...]
garanzia del credito;
ha quindi domandato essere autorizzato alla chiamata in causa di terzo del soggetto donatario.
3.
Stante apposita richiesta, con decreto 26.03.2024 è stata disposta la trattazione separata dell'istanza ex art. 649 c.p.c. – poi conclusasi con ordinanza di rigetto 16.05.2024 – e fissata nel principale ex art. 183 c.p.c. l'udienza 19.06.2024; le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. sono state tempestivamente depositate.
Rigettate le istanze istruttorie e dato atto dell'intervenuta rinuncia di parte opposta alla domanda riconvenzionale (e alla relativa chiamata in causa del terzo), è stata fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza 25.09.2024, contestualmente sostituita, stante la concordia dei procuratori, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato tempestivamente le note, precisando le conclusioni come in epigrafe.
§ § §
4.
L'opposizione proposta da è infondata e viene quindi rigettata, per i motivi di cui al CP_1
prosieguo; tuttavia, deve darsi atto, contestualmente, dell'intervenuto pagamento a favore di CP_2 della somma di € 1.580,20= da parte del terzo pignorato versamento
[...] Parte_1
4 avvenuto in data 03.07.2024 in seno alla procedura esecutiva n. 154/2024 Reg. Esec. mob, promossa innanzi all'intestato Tribunale nei confronti dell'odierna opponente (cfr. ordinanza di assegnazione
31.05.2024, sub doc. n. 22 fascicolo opposto).
Ne è, quindi, primaria conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto pecca, seppur in minima parte, per eccesso.
4.1.
A sostegno della propria pretesa creditoria ha prodotto, tanto in questa sede quanto Controparte_2
nel giudizio monitorio, gli allegati ai doc. nn. 3 e 4: il primo contenente scrittura privata sottoscritta in calce da ed avente ad oggetto il riconoscimento, alla data del 01.10.2017, di un debito CP_1 per complessivi € 91.913,39= a titolo di “Soldi avuti in prestito da ”; il secondo, Persona_1
relativo a successivi ordini di bonifico effettuati da a favore di per € Persona_1 CP_1
5.000,00= e per € 27.000,00=, oltre che relativo a un estratto del conto intestato a Persona_1 attestante l'esistenza di un movimento in entrata per € 5.000,00= da parte dell'ordinante , CP_1
di talché il credito vantato, quale azionato in via monitoria, risulta pari a complessivi € 118.913,39=.
4.1.1.
L'opposizione è infondata poiché parte opponente non ha disconosciuto il doc. n. 3 citato, contenente dichiarazione manoscritta da lei siglata ed avente ad oggetto il riconoscimento di un debito a suo carico nei confronti di pari ad € 91.913,39= fondato su titolo di mutuo, posta la chiara Persona_1
indicazione della previsione di restituzione.
Né ha fornito prova di aver provveduto al pagamento dei debiti ivi riepilogati, ovvero di aver diversamente adempiuto al proprio impegno alla restituzione del denaro ricevuto, limitandosi ad eccepire lo spirito di liberalità sotteso alle elargizioni di denaro da parte di in suo Persona_1
favore, di cui, tuttavia, non è possibile trovare riscontro sulla base del tenore letterale del documento da lei stessa redatto, che si esprime in termini di prestito-restituzione.
Anche l'eccezione di estinzione parziale/compensazione del credito formulata da nel CP_1
proprio atto introduttivo viene respinta: parte opponente, invero, ha sostenuto di aver provveduto a restituire in contanti la somma di € 60.000,00= e tramite bonifico la somma di € 91.000,00= (doc. n.
2 opponente). Tuttavia, del pagamento in contanti non è stata data alcuna prova, mentre per quanto concerne i bonifici allegati sub doc. n. 2, gli stessi recano data di esecuzione di molto anteriore a quella indicata nel doc. n. 3 ovverosia nel documento riepilogativo ove è contenuto il Per_1
riconoscimento del debito, e l'unico bonifico avente data successiva (quello per € 5.000,00= Parte_3
[...
il 17.04.2018) è già stato considerato da e detratto dal credito vantato CP_1 Controparte_2
(cfr. doc. n. 4 parte opposta, movimento in entrata del 18.04.2018 per € 5.000,00=).
4.1.2.
5 In relazione, quindi, alla restante parte del credito ingiunto – cioè l'importo di € 27.000,00= indicato nel doc. n. 4 e versato da a – la mera allegazione dell'inidoneità Persona_1 CP_1 dell'estratto conto, non suffragata da elementi di riscontro di senso contrario, non è sufficiente a smentire la titolarità del credito, con la conseguenza che le contestazioni mosse da con il CP_1
giudizio di opposizione sono rimaste sfornite di prova.
4.2.
Infondata, inoltre, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva come già evidenziato nell'ordinanza
16.05.2024 di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, posto che la documentazione in atti attesta allo stato che il mutuo è avvenuto a parte opponente persona fisica, e, dunque la non influenza del versamento sul conto corrente della società: infatti, parte opposta ha documentato – e parte opponente ha confermato con le proprie produzioni – che la debitrice utilizzava indifferentemente il conto corrente intestato alla ed il conto corrente Controparte_3
intestato a sé persona fisica, tanto per ricevere i prestiti dal de cuius, quanto per effettuare a favore di quest'ultimo i rimborsi parziali (doc. n. 15 e n. 16 parte opposta;
doc. n. 2 parte opponente).
4.3.
Tenuto conto, quindi, del già richiamato versamento di € 1.580,20=, concretamente corrisposti da il 03.07.2024 (doc. n. 22 fascicolo opposto), il decreto ingiuntivo va revocato Parte_1
e va dichiarata tenuta e per l'effetto condannata al pagamento dell'importo, come CP_1 rideterminato nel suo ammontare, pari ad € 117.333,19= (€ 118.913,39= - € 1.580,20=) oltre interessi ex art. 1854 cod. civ. dalla domanda al saldo.
5.
Si rigetta la domanda formulata da ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che parte Controparte_2
opponente non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste per l'intero a carico di , secondo la CP_1
liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata per quanto attiene alla fase monitoria secondo le voci di liquidazione di cui al decreto ingiuntivo e per quanto attiene al presente giudizio in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, previsti per le cause di valore da €
52.000,01 a € 260.000,00, con riduzione del 30% delle fasi istruttoria e decisionale in ragione della natura degli adempimenti effettivamente espletati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
6 1) rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
2) in ragione dell'avvenuto versamento a favore di della somma di € 1.580,20=, Controparte_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 3951/2023 emesso dal Tribunale di Bologna il 28.09.2023;
3) accoglie la domanda monitoria proposta da e detratto quanto già ricevuto a fronte Controparte_2 dell'ordinanza di assegnazione 31.05.2024, dichiara tenuta per il titolo dedotto in giudizio e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Controparte_2
117.333,19=, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda al saldo;
4) rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
5) condanna alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del procedimento per CP_1
ingiunzione secondo le voci di liquidazione già proprie del decreto ingiuntivo e di quelle del presente giudizio che liquida in € 11.126,10= per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Bologna, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Roberta Cinosuro
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