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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 30/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.,
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , (C.F. Pt_2 C.F._1 Parte_3
) e (C.F. ) C.F._2 Parte_4 C.F._3
- attrice -
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come in atti
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato con pec del 27.12.2020,
[...]
Part ora (in breve, ha convenuto il Parte_5 Parte_1
per sentirlo condannare al pagamento: Controparte_1
a) in via principale, di € 142.288,35 quale sorte capitale a titolo di corrispettivo per diverse forniture, come da fatture di EDISON NE SP, EN NE
SP, ENI GAS E LUCE SP e LABCONSULENZE SRL, riepilogate nell'elenco di cui al secondo allegato dell'atto introduttivo, oggetto di cessione in favore dell'attrice, oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 sulla predetta sorte capitale, interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c., 2 e 5 del d. lgs. n. 231/2002
sui moratori ed € 13.040,00 a titolo risarcimento forfettario per le spese di recupero ai sensi dell'art. 6, 2° comma, d. lgs. n. 231/02 (pari all'importo previsto di € 40 per ciascuna delle 326 fatture concernenti la predetta sorte capitale);
b) in via subordinata, della somma dovuta per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc.
Part Ha evidenziato che le predette fatture sono state cedute a tramite contratti redatti in forma di scritture private autenticate da Notaio, prontamente notificati all'ente convenuto, senza ricevere contestazioni di alcun tipo.
1.2. – In sede di prima udienza è stata ordinata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti del . Controparte_1
Con successivo atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato con pec del
29.4.2022 – nel rispetto termine assegnato e, quindi, con effetti sananti ex tunc della
Part nullità della notifica dell'originario atto introduttivo –, ha ridotto la richiesta di condanna fino alla somma di € 70.467,86 per sorte capitale, oltre interessi moratori sulla predetta sorte capitale, interessi anatocistici sui predetti moratori ed € 3.120,00 quale
2 risarcimento ex art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/02 “per il mancato pagamento delle
fatture costituenti la predetta sorte capitale, ad eccezione di quelle emesse da EN
NE SP, per le quali tale importo non viene richiesto”.
1.3. – Il è rimasto contumace. Controparte_1
1.4. – L'attività istruttoria è consistita nell'espletamento di CTU tecnico-contabile a cura della dott.ssa (cfr. relazione finale depositata il 4.3.2025). Persona_1
1.5. – Con note scritte per l'udienza odierna, parte attrice ha chiesto di rinviare la causa per produrre l'accordo che sarebbe stato raggiunto con l'ente locale convenuto anche se non rispettato da quest'ultimo.
2.1. – Ciò posto, non vi è ragione per rinviare la causa. Per quel che si comprende, parte attrice non deduce la cessazione della materia del contendere, mentre sembra affermare l'esistenza di un imprecisato accordo a sostegno delle proprie ragioni.
2.2. Nel merito, la domanda proposta in via principale è parzialmente fondata.
2.2.1. – Preliminarmente è necessario effettuare una ricognizione dei crediti per cui è
causa.
Invero, con l'atto di citazione in rinnovazione, il credito a titolo di capitale – così come quelli correlati per interessi moratori, anatocistici e per risarcimento forfettario per spese di recupero – è stato ridotto alle fatture riportate sull'elenco 6° prodotto in sede di memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 cpc, tutte emesse da EN NE SP per fornitura di energia elettrica.
2.2.2. – Deve, poi, essere individuata la fonte dei predetti crediti.
Per l'eventualità di fonte contrattuale, occorre, infatti, considerare che, secondo giurisprudenza consolidata, i contratti della P.A. (compresi gli enti pubblici territoriali),
ai sensi degli artt. 16 e 17 dpr 2440/1923, sono soggetti alla forma scritta ad
substantiam ex art. 1350 c.c. (cfr., ex multis, tra le più recenti, Sez. U, Sentenza n. 9775
3 del 25/3/2022, Sez. 2, Ordinanza n. 14592 del 26/5/2021; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 510
del 14/1/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 11465 del 15/6/2020; Sez. 2, Sentenza n. 22778 del
12/9/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018; Sez. L, Ordinanza n. 15645 del
14/6/2018; Sez. U, Sentenza n. 20684 del 9/8/2018, specificamente riferita agli enti pubblici territoriali). In tale ipotesi la prova di conclusione del contratto consiste esclusivamente nella produzione dell'accordo scritto, non surrogabile da presunzioni,
testimonianze, confessioni o dalla “non contestazione” (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 25999
del 17/10/2018: “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti
non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento
della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo
del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma
scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade
nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza
dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto,
ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato
soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per
presunzioni, né la stessa confessione della controparte”).
Part Ebbene, nel caso di specie, ha depositato i moduli di “adesione della società Enel
Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale” identificati con i codici contratto n. 029226037 e n. 029226038 – compilati in tutte le sezioni, recanti indicazione degli indirizzi della fornitura e del codice POD, sottoscritti dall'ente locale nella persona del “Responsabile Finanziario” Rag. , cui hanno fatto Persona_2
seguito, quali atti scritti collegati provenienti dalla venditrice, le predette fatture.
Tanto basta ad assicurare il requisito della forma scritta contrattuale che, per soddisfare la propria ratio di tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica
4 amministrazione, non richiede la contestualità di sottoscrizioni, essendo sufficiente l'incontro di manifestazioni di volontà scritte, anche se separate, delle parti (cfr. Sez. U,
Sentenza n. 9775 del 25/3/2022).
2.2.3. – L'attrice ha, inoltre, dimostrato che i crediti oggetto delle fatture di EN
Part NE SP sono stati trasferiti dagli originari creditori a in forza dei seguenti contratti di cessione:
- scrittura privata autenticata dallo studio notarile associato ATLANTE-CERASI di
Roma del 21.12.2016 (Rep. 53480; Racc. 26749), ivi registrata il 2.1.2017 al n. 5
Serie 1T, notificata al il 24.1.2017 a mezzo Posta A/R; Controparte_1
- scrittura privata autenticata dal Notaio di Roma del 22.12.2017 Persona_3
(Rep. 228.125; Racc.: 73.347) e ivi registrata il 2.1.2018 al n. 61 Serie 1T,
notificata al il 28.2.2018 a mezzo posta A/R. Controparte_1
2.2.4. – Come evidenziato anche nella CTU, le fatture rimaste inadempiute, depositate dall'attrice, sono riportate nelle predette cessioni notificate all'ente convenuto ed ammontano ad € 70.467,86 quale sorte capitale, cui devono essere aggiunti i relativi interessi moratori ed anatocistici, come richiesti da parte attrice con l'atto di citazione rinnovato.
Quanto al risarcimento forfettario ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, la domanda contenuta nell'atto di citazione rinnovato è formulata in termini contraddittori non
Part risolvibili sul piano interpretativo: la infatti, da un lato, si riferisce esplicitamente,
così come per interessi moratori e per quelli anatocistici, esclusivamente alle fatture relative al capitale ancora dovuto (ossia quelle di cui all'allegato 6° della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, cpc di parte attrice), dall'altro, esclude espressamente tutte le fatture di EN NE SP. Tuttavia, come detto, l'allegato 6° della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, cpc, di parte attrice menziona, tra le fatture ancora
5 Part insoddisfatte, esclusivamente quelle di EN NE SP. Pertanto, poiché la ha chiaramente escluso dal calcolo del risarcimento ex art. 183, 6° comma, n. 1, cpc tutte le fatture EN NE SP, nulla può essere riconosciuto a tale titolo in favore della creditrice.
Appare, poi, inammissibile – in quanto ingiustificatamente tardiva – la modifica in aumento della domanda a titolo di interessi moratori, anatocistici e di risarcimento danni ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 con riferimento a tutte le 326 fatture oggetto dell'originario atto di citazione.
2.2.5. – In conclusione, il deve essere condannato al Controparte_1
pagamento di € 70.467,86 relativo alla sorte capitale per le fatture non pagate di EN
NE SP (come analiticamente indicate nell'allegato 6A della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, cpc di parte attrice), oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. n.
231/2002 sul medesimo capitale con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento indicato nelle singole fatture sino al saldo, interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284, 4° comma, c.c. sui predetti interessi moratori scaduti da almeno sei mesi al del 27.12.2020 (tenuto conto dell'efficacia sanante ex tunc della notifica dell'atto di citazione rinnovato) da quest'ultima data fino all'effettivo pagamento dei medesimi interessi moratori.
2.3. – Nulla sulla domanda per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., atteso il riconoscimento della domanda principale in rifermento alla sorte capitale richiesta dall'istante.
2.4. – Segue, per la soccombenza, la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione appartenenti al quinto scaglione di valore – in € 7.052,00 a titolo di
6 compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte attrice.
Le spese della CTU, per la medesima ragione, vanno poste interamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando:
a) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 70.467,86 a titolo di sorte capitale oggetto delle fatture di cui all'elenco di cui all'allegato 6A della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 cpc. di parte attrice, oltre interessi moratori da calcolarsi nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale fino al saldo ed interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284, 4° comma,
c.c. sui predetti interessi moratori scaduti da almeno sei mesi alla data del
27.12.2020 da quest'ultima data fino all'effettivo pagamento dei medesimi interessi moratori, in favore di;
Parte_1
b) condanna il al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_1
liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA come per legge, in favore di parte attrice;
c) pone le spese della CTU a carico del . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 10 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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