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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2024, n. 21640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21640 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CO ME nato a [...] il [...] avverso la ordinanza resa il 6 Febbraio 2024 dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale GI MO che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata. Sentite le conclusioni dell'avv. Michele Di Fraia in sostituzione dell'avv. Luca Cianferoni che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, sezione in materia di misure cautelari, ha respinto l'appello proposto da CO CC avverso l'ordinanza adottata il 9 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Reggio Calabria con cui è stata respinta la richiesta volta alla retrodatazione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto in relazione ad un reato di estorsione pluriaggravata ex art. 416 bis.1 cod.pen. e alla conseguente inefficacia della stessa ai sensi dell'articolo 297 comma 3 cod.proc.pen. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'imputato deducendo : Penale Sent. Sez. 2 Num. 21640 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/05/2024 2.1 Violazione degli articoli 274 lettera C e 275 commi 1 e 3 cod.proc.pen. poiché ha ritenuto che la presunzione di pericolosità derivante dall'articolo 416 bis.1 cod.pen. contestato e ritenuto in primo grado resista malgrado il CC sia stato assolto in via definitiva dal reato associativo e abbia trascorso in custodia cautelare oltre due terzi della pena inflitta. 2.2 Violazione di legge processuale in particolare dell'art. 297 comma 3 cod.proc.pen. poiché l'odierno ricorrente è stato indagato nello stesso arco temporale in relazione a reati compiuti sullo stesso territorio e indagati da parte dello stesso Ufficio di Procura e dello stesso pubblico ministero, nonché avvinti da nesso teleologico e finalità convergente e, a fronte di questo quadro, non può condividersi la censura di genericità formulata dalla ordinanza impugnata in ordine alla richiesta di retrodatazione. In particolare osserva che CC era già stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e, quindi, l'ideazione in ordine all'impiego del metodo mafioso non era certamente nata nel 2017, al momento della progettazione della specifica ipotesi estorsiva per cui si procede. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non è consentito poiché risulta eccentrico rispetto al thenna decidendum oggetto dell'istanza di inefficacia della misura cautelare e dell'impugnazione dell'imputato. Lo stesso è comunque manifestamente infondato in quanto il Tribunale del riesame, richiamando la gravità del fatto per cui si procede, nonostante l'assoluzione per il reato di cui all'art. 416 c.p., ha osservato che la fattispecie contestata (art. 629 c.p. aggravato dall'art. 416-bis 1 c.p.) è ostativa all'applicazione degli arresti domiciliari in Rosarno, "ossia proprio nel luogo in cui si erano concretizzati gli illeciti ed è stanziata la cosca CC". Il collegio ha valorizzato la continuità e il grado di organizzazione dell'azione illecita realizzata dal ricorrente che rendono la misura adottata l'unica adeguata alla pericolosità dell'indagato, con argomentazioni immuni dai vizi dedotti e il ricorrente neppure deduce elementi specifici che possano contestare tale considerazione, così incorrendo anche nel vizio di genericità. 4.La censura in merito all'asserita violazione di legge per il rigetto dell'istanza di retrodatazione dei termini di custodia cautelare è manifestamente infondata e generica. È preliminare osservare che, in tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare;
b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. U, Sentenza n. 45246 del 19/07/2012, Rv. 253549; Conf. S.U. n. 45247/12, Asllani, non massimata). I giudici dell'appello cautelare hanno ribadito che l'istanza di retrodatazione era generica e non era stata motivata in punto di desumibilità degli atti ex con riferimento alla "connessione qualificata" tra "i fatti oggetto della prima ordinanza custodiale (procedimento "Magma") e quelli oggetto del presente procedimento ("Handover"), non essendo dato rinvenire "alcun elemento fattuale idoneo a dimostrare la prospettata sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i due procedimenti". Si tratta di considerazioni corrette e immuni dai vizi dedotti con cui il ricorso non si confronta limitandosi a reiterare le censure già sollevate in sede di appello. Per queste ragioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 8 MAGGIO 2024 Il consigliere estensore Il Presidénte RI DA sellino RG eltr i
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale GI MO che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata. Sentite le conclusioni dell'avv. Michele Di Fraia in sostituzione dell'avv. Luca Cianferoni che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, sezione in materia di misure cautelari, ha respinto l'appello proposto da CO CC avverso l'ordinanza adottata il 9 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Reggio Calabria con cui è stata respinta la richiesta volta alla retrodatazione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto in relazione ad un reato di estorsione pluriaggravata ex art. 416 bis.1 cod.pen. e alla conseguente inefficacia della stessa ai sensi dell'articolo 297 comma 3 cod.proc.pen. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'imputato deducendo : Penale Sent. Sez. 2 Num. 21640 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/05/2024 2.1 Violazione degli articoli 274 lettera C e 275 commi 1 e 3 cod.proc.pen. poiché ha ritenuto che la presunzione di pericolosità derivante dall'articolo 416 bis.1 cod.pen. contestato e ritenuto in primo grado resista malgrado il CC sia stato assolto in via definitiva dal reato associativo e abbia trascorso in custodia cautelare oltre due terzi della pena inflitta. 2.2 Violazione di legge processuale in particolare dell'art. 297 comma 3 cod.proc.pen. poiché l'odierno ricorrente è stato indagato nello stesso arco temporale in relazione a reati compiuti sullo stesso territorio e indagati da parte dello stesso Ufficio di Procura e dello stesso pubblico ministero, nonché avvinti da nesso teleologico e finalità convergente e, a fronte di questo quadro, non può condividersi la censura di genericità formulata dalla ordinanza impugnata in ordine alla richiesta di retrodatazione. In particolare osserva che CC era già stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e, quindi, l'ideazione in ordine all'impiego del metodo mafioso non era certamente nata nel 2017, al momento della progettazione della specifica ipotesi estorsiva per cui si procede. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non è consentito poiché risulta eccentrico rispetto al thenna decidendum oggetto dell'istanza di inefficacia della misura cautelare e dell'impugnazione dell'imputato. Lo stesso è comunque manifestamente infondato in quanto il Tribunale del riesame, richiamando la gravità del fatto per cui si procede, nonostante l'assoluzione per il reato di cui all'art. 416 c.p., ha osservato che la fattispecie contestata (art. 629 c.p. aggravato dall'art. 416-bis 1 c.p.) è ostativa all'applicazione degli arresti domiciliari in Rosarno, "ossia proprio nel luogo in cui si erano concretizzati gli illeciti ed è stanziata la cosca CC". Il collegio ha valorizzato la continuità e il grado di organizzazione dell'azione illecita realizzata dal ricorrente che rendono la misura adottata l'unica adeguata alla pericolosità dell'indagato, con argomentazioni immuni dai vizi dedotti e il ricorrente neppure deduce elementi specifici che possano contestare tale considerazione, così incorrendo anche nel vizio di genericità. 4.La censura in merito all'asserita violazione di legge per il rigetto dell'istanza di retrodatazione dei termini di custodia cautelare è manifestamente infondata e generica. È preliminare osservare che, in tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare;
b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. U, Sentenza n. 45246 del 19/07/2012, Rv. 253549; Conf. S.U. n. 45247/12, Asllani, non massimata). I giudici dell'appello cautelare hanno ribadito che l'istanza di retrodatazione era generica e non era stata motivata in punto di desumibilità degli atti ex con riferimento alla "connessione qualificata" tra "i fatti oggetto della prima ordinanza custodiale (procedimento "Magma") e quelli oggetto del presente procedimento ("Handover"), non essendo dato rinvenire "alcun elemento fattuale idoneo a dimostrare la prospettata sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i due procedimenti". Si tratta di considerazioni corrette e immuni dai vizi dedotti con cui il ricorso non si confronta limitandosi a reiterare le censure già sollevate in sede di appello. Per queste ragioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 8 MAGGIO 2024 Il consigliere estensore Il Presidénte RI DA sellino RG eltr i