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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2691/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 549/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476202200003865000 IVA CASSA ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 07/12/2023 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione presentava appello avverso il sig.
Resistente_1, chiedendo la riforma della sentenza n. 549/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari sezione 3, depositata il 18.04.2023, con la quale era stato accolto il ricorso rubricato all'R.G. n. 3169/2022 contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01476202200003865000, ex art. 77 del DPR n. 602/73, dell'importo complessivo di € 45.884,45, notificata in data 25 maggio 2022, emessa a seguito del mancato pagamento di n. 11 cartelle di pagamento. L'appellante eccepiva:
· Il difetto di motivazione della sentenza - violazione di legge ex art. 19 e 21 dlgs 546/92;
· di aver fornito prova della notifica delle cartelle violazione di legge art. 19 e 21 dlgs 546/92;
· la violazione di legge - errata interpretazione dell'art. 50 DPR 602/73.
L'Ente appellante allegava tutte le regolari notifiche delle 11 cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Chiedeva quinti la riforma integrale della sentenza emessa in presenza di contumacia dell'Ente impositore.
In data 13/02/2024 il sig. Resistente_1 si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di rigettare l'appello e si riservava di controdedurre nel prosieguo del giudizio.
In data 07/01/2026 il sig. Resistente_1 presentava memorie illustrative con le quali in via principale chiedeva di dichiarare l'estinzione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 236, della Legge n° 197/2022, per intervenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi;
in via subordinata chiedeva di rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n° 549/03/2023 della C.G.T. di primo grado di Bari, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Presentava documentazione attestante l'adesione alla rottamazione quater con ricevuta dell'avvenuto pagamento delle rate scadute e chiedeva l'estinzione del giudizio.
All'odierna udienza la Corte, riunita in Camera di Consiglio, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'Ente, contumace, nel giudizio di primo grado, con l'appello ha dimostrato la regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e che detto atto risulta la conseguenza legittima per il mancato pagamento delle cartelle non impugnate nè pagate. L'Ente impugna la sentenza emessa dai giudici di prime cure la cui decisione non è basata sulla mancata notifica delle cartelle, che si considerano regolarmente notificate, bensì sulla mancata notifica dell'intimazione di pagamento che sarebbe atto propedeutico alla comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 chiedendone la riforma in quanto l'intimazione non sarebbe atto propedeutico alla comunicazione di iscrizione ipotecaria.
La Corte prende atto che la scelta del contribuente di aderire alla definizione agevolata determina una sopravvenuta carenza di interesse anche per l'Ente impositore alla prosecuzione della lite che, per espressa volontà del Legislatore, sfocia nell'estinzione del processo.
Pertanto, la Corte non può che prendere atto della scelta del contribuente di ottemperare al pagamento delle imposte dovute e della conseguente fattispecie estintiva, dichiarando l'estinzione dell'intero giudizio.
Appare equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per adesione alla rottamazione quater. Spese compensate.
Bari 20 Gennaio 2026
Il Relatore/Presidente
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2691/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 549/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476202200003865000 IVA CASSA ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 07/12/2023 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione presentava appello avverso il sig.
Resistente_1, chiedendo la riforma della sentenza n. 549/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari sezione 3, depositata il 18.04.2023, con la quale era stato accolto il ricorso rubricato all'R.G. n. 3169/2022 contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01476202200003865000, ex art. 77 del DPR n. 602/73, dell'importo complessivo di € 45.884,45, notificata in data 25 maggio 2022, emessa a seguito del mancato pagamento di n. 11 cartelle di pagamento. L'appellante eccepiva:
· Il difetto di motivazione della sentenza - violazione di legge ex art. 19 e 21 dlgs 546/92;
· di aver fornito prova della notifica delle cartelle violazione di legge art. 19 e 21 dlgs 546/92;
· la violazione di legge - errata interpretazione dell'art. 50 DPR 602/73.
L'Ente appellante allegava tutte le regolari notifiche delle 11 cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Chiedeva quinti la riforma integrale della sentenza emessa in presenza di contumacia dell'Ente impositore.
In data 13/02/2024 il sig. Resistente_1 si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di rigettare l'appello e si riservava di controdedurre nel prosieguo del giudizio.
In data 07/01/2026 il sig. Resistente_1 presentava memorie illustrative con le quali in via principale chiedeva di dichiarare l'estinzione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 236, della Legge n° 197/2022, per intervenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi;
in via subordinata chiedeva di rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n° 549/03/2023 della C.G.T. di primo grado di Bari, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Presentava documentazione attestante l'adesione alla rottamazione quater con ricevuta dell'avvenuto pagamento delle rate scadute e chiedeva l'estinzione del giudizio.
All'odierna udienza la Corte, riunita in Camera di Consiglio, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'Ente, contumace, nel giudizio di primo grado, con l'appello ha dimostrato la regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e che detto atto risulta la conseguenza legittima per il mancato pagamento delle cartelle non impugnate nè pagate. L'Ente impugna la sentenza emessa dai giudici di prime cure la cui decisione non è basata sulla mancata notifica delle cartelle, che si considerano regolarmente notificate, bensì sulla mancata notifica dell'intimazione di pagamento che sarebbe atto propedeutico alla comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 chiedendone la riforma in quanto l'intimazione non sarebbe atto propedeutico alla comunicazione di iscrizione ipotecaria.
La Corte prende atto che la scelta del contribuente di aderire alla definizione agevolata determina una sopravvenuta carenza di interesse anche per l'Ente impositore alla prosecuzione della lite che, per espressa volontà del Legislatore, sfocia nell'estinzione del processo.
Pertanto, la Corte non può che prendere atto della scelta del contribuente di ottemperare al pagamento delle imposte dovute e della conseguente fattispecie estintiva, dichiarando l'estinzione dell'intero giudizio.
Appare equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per adesione alla rottamazione quater. Spese compensate.
Bari 20 Gennaio 2026
Il Relatore/Presidente
(Dr. Annamaria Epicoco)