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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Carlo
Gabutti, nella causa iscritta al n. 1183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata CI (RC) il 14.04.1970 ed ivi residente alla Parte_1
Via Sottogioco n. 21, elettivamente domiciliata in Reggio BR (RC) alla Via
Argine Dx Calopinace n. 20, presso e nello studio legale dell'avv.Antonino
Battaglia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
persona del legale rappresentante
[...]
Presidente pro -tempore, elettivamente domiciliato per la carica alla via Ciro il
Grande GrandeN. 21, 00144 Roma (RM);
–in persona del Direttore in Controparte_2
carica e legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica alla via D.
Romeo n. 15, 89123 Reggio BR (RC);
Resistente
Avente ad oggetto: LPU contribuzione figurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/04/2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato avviato al lavoro presso l'ex Amministrazione Provinciale di Reggio BR
(oggi Città Metropolitana di Reggio BR), dal 21 Giugno 2000 al 31 gennaio 2001, nonché dal 17 Aprile 2001 al 31 Gennaio 2002, nonché dal 01 Febbraio 2002 al 30
Agosto 2008, in un progetto di pubblica utilità ex art. 2 D.Lgs. n. 468/1997, riferiva di aver domandato all' l'accreditamento della contribuzione figurativa relativa ai CP_1
predetti periodi di impiego nel progetto di pubblica utilità (LPU); tale richiesta era rimasta senza esito.
A fondamento della propria pretesa richiamava l'art. 8, comma 19, D.Lgs. n.
468/1997 dettato in tema di lavori socialmente utili (LSU) e la giurisprudenza di legittimità e di merito che ravvisava tra le due categorie un rapporto di genus (LSU) a species (LPU).
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, l chiedendo l'accoglimento della domanda siccome formulata nelle CP_1
suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva l la quale rimaneva CP_1
pertanto contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva discussa sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e decisa come da sentenza letta in udienza al termine della camera di consiglio.
Nel merito, la domanda è fondata.
Come già rilevato da pregresse pronunzie di codesto Tribunale (cfr. da ultimo sent. n.
359/2018) e della Corte d'Appello di Reggio BR (cfr. ex multis sent. n.
1056/2015) – cui il giudicante reputa di dover dare continuità – l'accredito dei contributi figurativi era previsto dall'art. 8 comma 19 D.Lgs. n. 468/1997 – poi modificata dal D.Lgs. n. 81/2000 non applicabile ratione temporis al caso che occupa – secondo cui “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento
d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento (…)”. Sebbene la norma sia dettata espressamente per i LSU, va condivisa l'interpretazione, costituzionalmente orientata, per la quale tra LSU e LPU sussiste un rapporto di genus a species tenuto conto che la normativa di cui al D.Lgs. n. 468/1997 (e le successive modifiche ed integrazioni) debba considerarsi come avente portata generale riguardo le attività socialmente utili (globalmente considerate in relazione al tipo di contributo lavorativo offerto alla comunità).
Tanto è stato a più riprese confermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 d.lg. n. 468 del 1997 fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini
d'impiego, in conformità dell'intento demandato dalla legge-delega - consistente nella revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili - e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lg. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 d.lg. n. 468 del 1997 - che delinea i settori di attività per i «progetti di lavoro di pubblica utilità» - e quello di cui all'art. 3 d.lg. n. 280 del 1997 - diretto ad individuare i « lavori di pubblica utilità » in funzione della « creazione di occupazione » in uno specifico bacino di impiego - si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicché che l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, l. n. 144 del 1999 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lg. n. 280 del 1997 (principio affermato ai sensi dell'art. 360- bis, comma 1, c.p.c.)” (cfr. Cass. 22/12/2011, n. 28540, Cass.
30/03/2015, n. 6383, Cass., sez. lav., 29/04/2016, n. 8573).
Pertanto, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa previsto per i LSU deve riconoscersi anche ai LPU.
Ciò posto, è provato per tabulas, e comunque pacifico, che il ricorrente abbia prestato attività come LPU, sicché, per quanto sopra argomentato, ha diritto all'accredito contributivo per i seguenti periodi: dal 25.01.1999 al 25.01.2000, dal 12.06.2000 al
31.01.2001 e dal 18.04.2001 al 31.12.2014.
Si rileva infine che con il D.Lgs. n. 81/2000 si è consentita la prosecuzione delle attività in questione anche oltre il termine di 12 mesi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, con riduzione ex art. 4 comma 1 stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Carlo Gabutti quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente Pt_1
al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di
[...]
impiego nei progetti di pubblica utilità presso l'ex Amministrazione
Provinciale di Reggio BR (oggi Città Metropolitana di Reggio;
- per l'effetto, condanna l all'accreditamento in favore della sig. CP_1
della contribuzione figurativa relativa ai seguenti Parte_1
periodi: dal 21 Giugno 2000 al 31 gennaio 2001, nonché dal 17 Aprile 2001 al
31 Gennaio 2002, nonché dal 01 Febbraio 2002 al 30 Agosto 2008;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 700,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 16/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Carlo
Gabutti, nella causa iscritta al n. 1183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata CI (RC) il 14.04.1970 ed ivi residente alla Parte_1
Via Sottogioco n. 21, elettivamente domiciliata in Reggio BR (RC) alla Via
Argine Dx Calopinace n. 20, presso e nello studio legale dell'avv.Antonino
Battaglia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
persona del legale rappresentante
[...]
Presidente pro -tempore, elettivamente domiciliato per la carica alla via Ciro il
Grande GrandeN. 21, 00144 Roma (RM);
–in persona del Direttore in Controparte_2
carica e legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica alla via D.
Romeo n. 15, 89123 Reggio BR (RC);
Resistente
Avente ad oggetto: LPU contribuzione figurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/04/2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato avviato al lavoro presso l'ex Amministrazione Provinciale di Reggio BR
(oggi Città Metropolitana di Reggio BR), dal 21 Giugno 2000 al 31 gennaio 2001, nonché dal 17 Aprile 2001 al 31 Gennaio 2002, nonché dal 01 Febbraio 2002 al 30
Agosto 2008, in un progetto di pubblica utilità ex art. 2 D.Lgs. n. 468/1997, riferiva di aver domandato all' l'accreditamento della contribuzione figurativa relativa ai CP_1
predetti periodi di impiego nel progetto di pubblica utilità (LPU); tale richiesta era rimasta senza esito.
A fondamento della propria pretesa richiamava l'art. 8, comma 19, D.Lgs. n.
468/1997 dettato in tema di lavori socialmente utili (LSU) e la giurisprudenza di legittimità e di merito che ravvisava tra le due categorie un rapporto di genus (LSU) a species (LPU).
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, l chiedendo l'accoglimento della domanda siccome formulata nelle CP_1
suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva l la quale rimaneva CP_1
pertanto contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva discussa sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e decisa come da sentenza letta in udienza al termine della camera di consiglio.
Nel merito, la domanda è fondata.
Come già rilevato da pregresse pronunzie di codesto Tribunale (cfr. da ultimo sent. n.
359/2018) e della Corte d'Appello di Reggio BR (cfr. ex multis sent. n.
1056/2015) – cui il giudicante reputa di dover dare continuità – l'accredito dei contributi figurativi era previsto dall'art. 8 comma 19 D.Lgs. n. 468/1997 – poi modificata dal D.Lgs. n. 81/2000 non applicabile ratione temporis al caso che occupa – secondo cui “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento
d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento (…)”. Sebbene la norma sia dettata espressamente per i LSU, va condivisa l'interpretazione, costituzionalmente orientata, per la quale tra LSU e LPU sussiste un rapporto di genus a species tenuto conto che la normativa di cui al D.Lgs. n. 468/1997 (e le successive modifiche ed integrazioni) debba considerarsi come avente portata generale riguardo le attività socialmente utili (globalmente considerate in relazione al tipo di contributo lavorativo offerto alla comunità).
Tanto è stato a più riprese confermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 d.lg. n. 468 del 1997 fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini
d'impiego, in conformità dell'intento demandato dalla legge-delega - consistente nella revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili - e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lg. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 d.lg. n. 468 del 1997 - che delinea i settori di attività per i «progetti di lavoro di pubblica utilità» - e quello di cui all'art. 3 d.lg. n. 280 del 1997 - diretto ad individuare i « lavori di pubblica utilità » in funzione della « creazione di occupazione » in uno specifico bacino di impiego - si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicché che l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, l. n. 144 del 1999 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lg. n. 280 del 1997 (principio affermato ai sensi dell'art. 360- bis, comma 1, c.p.c.)” (cfr. Cass. 22/12/2011, n. 28540, Cass.
30/03/2015, n. 6383, Cass., sez. lav., 29/04/2016, n. 8573).
Pertanto, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa previsto per i LSU deve riconoscersi anche ai LPU.
Ciò posto, è provato per tabulas, e comunque pacifico, che il ricorrente abbia prestato attività come LPU, sicché, per quanto sopra argomentato, ha diritto all'accredito contributivo per i seguenti periodi: dal 25.01.1999 al 25.01.2000, dal 12.06.2000 al
31.01.2001 e dal 18.04.2001 al 31.12.2014.
Si rileva infine che con il D.Lgs. n. 81/2000 si è consentita la prosecuzione delle attività in questione anche oltre il termine di 12 mesi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, con riduzione ex art. 4 comma 1 stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Carlo Gabutti quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente Pt_1
al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di
[...]
impiego nei progetti di pubblica utilità presso l'ex Amministrazione
Provinciale di Reggio BR (oggi Città Metropolitana di Reggio;
- per l'effetto, condanna l all'accreditamento in favore della sig. CP_1
della contribuzione figurativa relativa ai seguenti Parte_1
periodi: dal 21 Giugno 2000 al 31 gennaio 2001, nonché dal 17 Aprile 2001 al
31 Gennaio 2002, nonché dal 01 Febbraio 2002 al 30 Agosto 2008;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 700,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 16/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti